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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 17/12/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico,
Dott.ssa Vanessa Castagna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 336/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza dell'11 settembre 2025,
vertente
TRA:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Gianna Marcesini e Betty Marcesini,. – ATTRICE –
e
DOTT. (C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Mosa,,. – CONVENUTO –
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E FATTI RILEVANTI:
Con atto di citazione notificato l'08.02.2021 conveniva in Parte_1
giudizio il Dott. odontoiatra, per ottenere la risoluzione del Controparte_1
contratto e il risarcimento dei danni derivanti dall'errata esecuzione di un
1 trattamento di implantologia protesica effettuato nel 2018 nell'arcata inferiore
(quadrante 3).
L'attrice lamentava che i due impianti fossero stati eseguiti in modo negligente e posizionati troppo vicini, rendendone necessaria la rimozione chirurgica da parte di altro professionista. Chiedeva la restituzione dell'acconto di € 1.000,00, il rimborso di € 600,00 per i costi di rimozione,,
oltre al risarcimento dei danni biologici (invalidità temporanea e permanente)
e dei danni morali,.
Il Dott. si costituiva in giudizio contestando integralmente la CP_1
domanda, sollevando in via preliminare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per estrema indeterminatezza della domanda nonché l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda, sostenendo il corretto operato clinico e procedurale, la sussistenza del consenso informato, e la negligenza dell'attrice per aver interrotto il trattamento. Il convenuto contestava inoltre l'esistenza del nesso causale, sostenendo che l'intervento di altri professionisti aveva alterato il quadro clinico.
Veniva disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) medico-legale, affidata al
Dott. Persona_1
Successivamente, la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale del
Dott. e audizione dei testi di parte convenuta. CP_1
Esaurita l'attività istruttoria, le parti depositavano memorie conclusionali e repliche,.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riguardo all'eccezione del convenuto relativa alla nullità dell'atto introduttivo (ex artt. 163 e 164 c.p.c.) per genericità delle allegazioni va disattesa infatti sebbene l'attrice non avesse inizialmente fornito una quantificazione analitica dei danni (IP/IT), l'oggetto della domanda
(risoluzione del contratto per errata esecuzione di due impianti, restituzione di
€ 1.000,00 e rimborso di € 600,00) risultava sufficientemente chiaro, come dimostrato dal fatto che il convenuto ha potuto elaborare difese specifiche e che il Giudice ha ritenuto la domanda idonea a incardinare il thema decidendum (il corretto posizionamento degli impianti) mediante la nomina del CTU medico legale.
L'eccezione di incompetenza per valore è infondata, sebbene la quantificazione iniziale di € 5000.100 fosse ambigua, l'attrice ha successivamente precisato che l'importo della domanda ammontava a €
5.100,00. Poiché l'atto di citazione è stato notificato nel 2021, la controversia rientrava nella competenza per valore del Tribunale (prima della Riforma
Cartabia).
Nel merito :
La responsabilità del Dott. per l'errata esecuzione del trattamento CP_1
implantare deve essere esaminata alla luce delle risultanze della Consulenza
Tecnica d'Ufficio (CTU).
Il Consulente Tecnico d'Ufficio, Dott. ha concluso che i Persona_1
due impianti posizionati dal Dott. nel quadrante 3 (emi-mandibola CP_1
3 sinistra) sono stati inseriti in modo incongruo per eccessiva vicinanza, rendendone impossibile la razionale protesizzazione, specificando come questa incongruenza era dovuta a un asse scorretto di inserimento, inclinazione scorretta e posizione scorretta in arcata.
Tale accertamento tecnico contraddice la difesa del convenuto relativa al corretto operato clinico e conferma la responsabilità per colpa (negligenza e imperizia) nell'esecuzione e nella pianificazione dell'intervento.
Il CTU ha inoltre evidenziato come l'attrice ha dovuto subire un intervento chirurgico per la rimozione degli impianti, operazione che una diligente progettazione ed esecuzione del trattamento implantare avrebbe potuto evitare.
In merito all'eccezione sulla rottura del nesso causale dovuta all'intervento di altri professionisti (Dott.ssa Dott. Dott.ssa , si Per_2 Parte_2 Per_3
osserva che tale argomentazione non trova riscontro. Il danno principale —
l'inutilizzabilità degli impianti e la necessità di rimuoverli — è stato causato dall'errore tecnico originario commesso dal Dott. , l'intervento CP_1
successivo (la rimozione) è stato una conseguenza necessaria, richiesta per rimediare all'inadempimento iniziale, e non costituisce un fatto idoneo a recidere il nesso causale tra la condotta negligente del convenuto e i danni subiti dall'attrice (danno emergente e danno biologico conseguente alla rimozione).
Similmente, l'argomento del convenuto relativo alla negligenza dell'attrice per aver interrotto i controlli,, è irrilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c., in quanto il
4 difetto di posizionamento degli impianti era strutturale e preesistente all'interruzione dei controlli, rendendo il trattamento fallimentare ab origine.
A questo riguardo la teste escussa alla udienza del 22.03.2023 Testimone_1
ha comunque ha precisato di non ricordare le date.
L'attrice ha lamentato la mancanza di un consenso informato conforme alla
Legge 219/17 dall'altro il convenuto ha prodotto documentazione e testimonianze attestanti un consenso verbale e la sottoscrizione di una cartella clinica/preventivo , sebbene l'attrice abbia contestato che tale documento costituisca un "consenso informato" legale e dettagliato, l'accertamento di una responsabilità per errore esecutivo (malpractice) rende assorbente la liquidazione dei danni fisici derivanti da tale errore.
Sul Quantum Debeatur:
In considerazione delle conclusioni peritali, che il Giudice ritiene condivisibili in quanto supportate da rigore scientifico e logico, si procede alla liquidazione dei danni riconosciuti:
-periodo di inabilità temporanea totale di giorni 15 giorni al 25% (5 giorni al
25% per l'inserimento fallimentare + 10 giorni al 25% .
Sono inoltre residuati postumi invalidanti a carattere permanente incidenti sull'integrità psico-fisica del danneggiato nella misura dell'1%
Il danno può essere così quantificato, tenuto conto dell'età del soggetto leso,
della natura delle lesioni e dei postumi reliquati, facendo applicazione delle cd. tabelle milanesi:
• inabilità permanente :
5 Danno biologico € 696,27
Danno morale € 232,07
Totale € 929,34
• inabilità temporanea 15 gg al 25% € 207,25
E così per un totale di euro 1136,59
Restituzione degli onorari: Spetta all'attrice la restituzione della somma di €
1.000,00 versata in acconto.
Costo per la rimozione degli impianti: Il convenuto è tenuto a rifondere la somma di € 600,00, costo sostenuto dall'attrice per l'intervento chirurgico necessario alla rimozione degli impianti inseriti scorrettamente,.
Totale danno patrimoniale: € 1.600,00, oltre interessi legali dalla data del dovuto al saldo.
Le spese legali, ivi comprese le spese di CTU, seguono la soccombenza e trovano liquidazione nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nella causa n. 336/2021 R.G.,
Rigetta le eccezioni preliminari di nullità dell'atto di citazione e di incompetenza per valore del Tribunale adito.
Dichiara la responsabilità per colpa professionale del Dott. Controparte_1
in ordine all'errata esecuzione dell'implantologia protesica sulla persona di
3. dichiarando risolto per inadempimento del convenuto il Parte_1
6 contratto d'opera professionale tra le parti.e conseguentemente :
Condanna il Dott. a corrispondere a a Controparte_1 Parte_1
titolo di risarcimento del danno emergente, la somma di € 1.600,00 (€ 1.000,00 per la restituzione dell'acconto e € 600,00 per il rimborso dei costi di rimozione degli impianti,), oltre interessi legali dalla data dell'esborso al saldo effettivo
Condanna il Dott. al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di €1.136,59 oltre rivalutazione monetaria secondo gli Pt_1
indici ISTAT, sul solo importo di € 125,00 , decorrente dal dì dei relativi esborsi alla presente sentenza, nonché oltre interessi legali, sull'ammontare complessivo così determinato, decorrenti dalla sentenza al saldo effettivo;
Condanna il Dott. alla rifusione, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese e competenze di lite, le spese di causa, che si liquidano Pt_1
nella complessiva somma di € 2.125,00 di cui € 125,00 per gli esborsi documentati ed € 2000,00 per compenso, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge nonché al pagamento delle spese di CTU così come liquidata in atti;
Così deciso in Massa 17/12/2025
Il Giudice
Gop dott.ssa Vanessa Castagna
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