Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 274
CS
Rigetto
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e irragionevolezza manifesta. Error in iudicando per omessa valutazione di un punto essenziale della domanda di primo grado.

    La Corte ritiene che la contestazione fondante la revoca dell'aggiudicazione non attenga all'esecuzione anticipata del contratto, ma a una presunta scorrettezza del comportamento nella fase pubblicistica dell'affidamento. Il richiamo all'art. 93 del d.lgs. n. 50 del 2016 è ritenuto inconferente in quanto relativo alla disciplina delle garanzie per la partecipazione alla procedura. Si esclude l'omessa pronuncia del TAR, ritenendo che la decisione sia stata implicitamente rigettata.

  • Rigettato
    Violazione della lex specialis di gara, nonché degli artt. 32, co. 8, e 93, D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 21-quinquies, L. n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e illogicità. Error in iudicando per travisamento ed errata valutazione dei documenti di causa.

    La Corte ritiene che si tratti di un caso paradigmatico di mancata stipula del contratto per fatto riconducibile all'aggiudicataria. Si afferma che il comportamento dilatorio dell'aggiudicataria ha interessato tutti i lotti.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 93, co. 5, D.Lgs. n. 50/2016, della lex specialis di gara e dei principi di buona fede e proporzionalità. Error in iudicando per violazione di legge.

    La Corte ritiene che la garanzia, anche se scaduta, copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto imputabile all'affidatario.

  • Rigettato
    Violazione della lex specialis di gara e dei principi di buona fede, adeguatezza e proporzionalità, nonché degli artt. 32 e 93, D.Lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta. Erro in iudicando per violazione di legge ed errata valutazione dei fatti di causa.

    La Corte ritiene che il comportamento dilatorio dell'aggiudicataria abbia interessato tutti i lotti.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 213, D.Lgs. n. 50/2016, della lex specialis di gara e dei principi di fiducia e proporzionalità. Error in iudicando.

    La Corte ritiene che alla segnalazione all'ANAC sia stato allegato il provvedimento di revoca, rendendo la segnalazione sufficientemente chiara.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 274
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 274
    Data del deposito : 13 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo