Rigetto
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00274/2026REG.PROV.COLL.
N. 04216/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4216 del 2025, proposto da NA S.p.A. in proprio e quale Capogruppo Mandataria Rti con LO LT Costruzioni S.p.a., Consorzio Milano 2022 S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 8753590AFA, 875360033D, 87536024E3, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Vinti, Luca Massatani, Angelo Buongiorno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Lombarda per L’Edilizia Residenziale (A.L.E.R.) della Provincia di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta 142;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 936/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Lombarda per L’Edilizia Residenziale (A.L.E.R.) della Provincia di Milano;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2025 il Cons. CA LI e uditi per le parti gli avvocati Angelo Buongiorno ed Ernesto Papponetti su delega dell'avv. Giuseppe Franco Ferrari;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con Bando pubblicato il 19 maggio 2021, AL ha indetto una “ procedura aperta finalizzata all’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione degli interventi di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare di proprietà di ER e/o gestito dalla stessa, sito in Milano e Provincia, mediante i meccanismi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 ”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, suddivisa in n. 40 (quaranta) lotti.
2. L’appellante Società NA S.p.A. ha partecipato alla procedura in RTI con la Società LO LT Costruzioni S.p.A., presentando offerta per i lotti nn. 3, 4, 7 e 8, e indicando per l’esecuzione delle prestazioni progettuali un RTP con capogruppo mandataria la società Alcotec S.p.A.
3. AL ha disposto l’affidamento definitivo in favore del RTI NA dei lotti nn. 3 (per un importo complessivo pari a € 11.533.661,37), 7 (per un importo complessivo pari a Euro 11.785.857,51) e 8 (per un importo complessivo pari a € 11.510.501,20).
4. Riferisce l’appellante che la Stazione Appaltante ha comunicato di voler modificare la consistenza degli immobili oggetto di intervento e che su questa proposta si è avviato un confronto che non ha condotto a un accordo condiviso per tutti e tre i lotti.
5. In data 24 giugno 2022, AL ha comunicato i documenti da consegnare per procedere alla sottoscrizione del contratto per il lotto 3. Ne è seguito uno scambio di corrispondenza e, in data 13 luglio 2022, il RTI NA ha confermato la propria disponibilità a sottoscrivere il contratto relativo al lotto n. 3, il solo in relazione al quale era stata convenuta la nuova consistenza del patrimonio immobiliare oggetto di efficientamento, comunicando per il resto la volontà di svincolarsi dall’obbligo di sottoscrizione dei contatti per i lotti nn. 7 e 8 ai sensi dell’art. 32, comma 8, d.lgs. n. 50/2016.
6. Una volta ricevuto il testo del contratto relativo al lotto n. 3, il RTI NA in data 22 agosto 2022 ha trasmesso la polizza definitiva e ha chiesto la versione del contratto da sottoscrivere digitalmente. Si è quel punto aperto un sub-procedimento volto alla risoluzione di una problematica relativa al requisito di regolarità fiscale dall’operatore mandante del Raggruppamento Temporaneo di Progettazione. Tale vicenda si è conclusa con il provvedimento AL del 22 dicembre 2022, n. PROV/DIGE/22/2047, con cui è stata autorizzata la sostituzione del progettista.
7. In data 11 gennaio 2023 è stato verbalizzato l’avvio dell’attività di esecuzione di una parte (relativa a un solo immobile sugli 11 che componevano il lotto) del contratto relativo al lotto n. 3, ancora da stipulare.
8. Riferisce ancora l’appellante che l’avvio delle attività avrebbe dovuto cominciare con lo svolgimento della fase di verifica preliminare di fattibilità degli interventi, prevista dall’art. 11 del Capitolato Speciale, ma la Stazione Appaltante ha chiesto l’immediato avvio della successiva fase di redazione del progetto esecutivo e pertanto tale verbale è stato sottoscritto con riserva.
9. In data 2 febbraio 2023 è stata consegnata dai progettisti del Consorzio appellante la documentazione attinente al progetto di fattibilità preliminare e, in data 7 marzo 2023, il Consorzio medesimo ha evidenziato come non fosse intervenuto alcun riscontro, né fosse stato disposto dall’AL l’avvio dell’effettiva fase di progettazione esecutiva.
10. In data 4 aprile 2023, l’appellante evidenziava il venir meno della possibilità di ricorrere al finanziamento del superbonus, confermando comunque la disponibilità a eseguire i lavori, ove la committenza avesse individuato fonti finanziarie alternative per gli stessi.
11. A novembre 2023 è intervenuta la determinazione impugnata n. PROV/DIGE/23/1805 con cui è stata disposta la revoca dell'aggiudicazione al RTI NA.
12. Il provvedimento è stato impugnato dinanzi al TAR Lombardia. In pendenza del giudizio di primo grado, in data 25 gennaio 2024, AL ha trasmesso ad AXA Assicurazioni la nota, impugnata con motivi aggiunti, mediante la quale la Stazione Appaltante ha chiesto l’escussione della garanzia definitiva trasmessa da NA S.p.A. in data 22 agosto 2022 in vista della sottoscrizione del contratto relativo al lotto n. 3.
13. AL ha altresì provveduto in data 23 gennaio 2024 a trasmettere all’ANAC la segnalazione della revoca dell’aggiudicazione, indicando la Società NA S.p.A. come operatore economico oggetto della segnalazione. La segnalazione riguarda i CIG dei lotti nn. 3, 7 e 8 e indica un importo a base d’asta pari a Euro 11.690.752,00 (che è quello relativo al solo lotto n. 3). Anche tale atto è stato impugnato con i medesimi motivi aggiunti di ricorso.
14. Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione e ha pertanto dichiarato l’inammissibilità del gravame (con sentenza 26 febbraio 2024, n. 505).
15. Avverso tale pronuncia è stato presentato appello che è stato accolto con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 5 novembre 2024, n. 8825. Nelle more, era intervenuta in data 30 agosto 2024 l’annotazione da parte di ANAC della vicenda per cui è causa sul Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
16. All’esito della riassunzione il TAR ha respinto il ricorso principale e ha accolto solo parzialmente i motivi aggiunti, con sentenza 17 marzo 2025, n. 936.
17. Di tale sentenza, NA S.p.A., in proprio e quale capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con LO LT Costruzioni S.p.A., e Consorzio Milano 2022 S.c.a.r.l. ha chiesto la riforma (fatto salvo il capo 2.3, con cui sono stati accolti i motivi aggiunti proposti avverso la comunicazione di AL Milano del 25 gennaio 2024) con rituale e tempestivo atto di appello affidato alle seguenti censure così rubricate: “ I. Violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies, L. 7 agosto 1990, n. 241., nonché dell’art. 93, D.Lgs. n. 50/2016 Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e irragionevolezza manifesta. Error in iudicando per omessa valutazione di un punto essenziale della domanda di primo grado; II. Violazione della lex specialis di gara, nonché degli artt. 32, co. 8, e 93, D.Lgs. n. 50/2016, e dell’art. 21-quinquies, L. n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e illogicità. Error in iudicando per travisamento ed errata valutazione dei documenti di causa; III. Violazione dell’art. 93, co. 5, D.Lgs. n. 50/2016, della lex specialis di gara e dei principi di buona fede e proporzionalità. Error in iudicando per violazione di legge; IV. Violazione della lex specialis di gara e dei principi di buona fede, adeguatezza e proporzionalità, nonché degli artt. 32 e 93, D.Lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta. Erro in iudicando per violazione di legge ed errata valutazione dei fatti di causa; V. Violazione dell’art. 213, D.Lgs. n. 50/2016, della lex specialis di gara e dei principi di fiducia e proporzionalità. Error in iudicando”.
18. Ha resistito al gravame l’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale (A.L.E.R.) della Provincia di Milano chiedendone il rigetto.
19. Alla udienza pubblica del 9 ottobre 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
20. L’appellante contesta le conclusioni cui è giunto il primo Giudice con articolate censure che necessitano di una sintesi al fine di inquadrare con ordine le questioni sottoposte al Collegio e le critiche mosse alla sentenza impugnata.
21. Con il primo motivo, l’appellante sostiene che l’esercizio del potere di riesame in autotutela sarebbe tardivo.
21.1. Al momento dell’adozione dell’atto di revoca (10 novembre 2023) erano decorsi più di dodici mesi non solo dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento di aggiudicazione revocato (13 aprile 2022), ma altresì dalla richiesta di trasmissione dei documenti asseritamente necessari per la stipula (24 giugno 2022).
21.2. La sentenza di primo grado sarebbe errata laddove ha omesso di pronunciarsi sul fondamentale elemento rappresentato dal termine previsto dall’art. 93 del Codice dei contratti pubblici. La decisione si limita a escludere l’applicabilità degli artt. 21- quinquies (sulla revoca) e 21-nonies (sull’annullamento) della legge generale sul procedimento amministrativo, ma avrebbe ignorato la norma speciale che – per la particolare ipotesi di riesame di un provvedimento di aggiudicazione – impone tempistiche ben più stringenti per procedere all’autotutela anche per l’ipotesi decadenziale-sanzionatoria.
22. Con il secondo motivo l’appellante contesta la ricostruzione che addebita al Raggruppamento appellante la responsabilità per la mancata stipula del contratto. Il Raggruppamento ha presentato quanto richiesto e quanto effettivamente necessario per la stipula del solo lotto n. 3 che la stessa Stazione Appaltante ha effettivamente voluto perseguire (non avendo invece mai trasmesso un testo contrattuale per i lotti nn. 7 e 8, per i quali ha anzi operato un’illegittima modifica della consistenza immobiliare).
22.1. Sarebbe evidente lo sviamento di potere che ha portato l’Amministrazione a individuare nell’aggiudicatario il responsabile dei ritardi che hanno reso impossibile accedere al finanziamento previsto, al solo scopo di non assumere l’onere indennitario, né di adoperarsi per il reperimento di finanziamenti alternativi.
22.2. La sentenza si concentra in particolare sulla data entro cui sarebbe dovuta intervenire la stipula del contratto, individuata nel 12 luglio 2022, ma (per i lotti nn. 7 e 8) non deduce conseguentemente che, non essendo stato trasmesso dall’Amministrazione entro quella data nessun testo da sottoscrivere, la dichiarazione di scioglimento dal vincolo presentata dall’aggiudicatario avrebbe legittimamente comportato il venir meno di qualunque possibile pretesa da pare di AL.
22.3. Per circa un anno e mezzo la Stazione Appaltante non ha adottato iniziative relativamente ai lotti nn. 7 e 8, non individuando gli immobili da ristrutturare, non trasmettendo il testo del contratto da sottoscrivere, né fissando alcun tipo di incontro operativo.
22.4. La pronuncia del TAR si sarebbe limitata a riferire che “ prima del provvedimento finale di revoca/decadenza dell’aggiudicazione, ER non è rimasta inerte ed in più occasioni ha contestato a NA il proprio inadempimento (si vedano ancora i documenti 12, 14, 17 e 19 della resistente)”. I documenti citati nella sentenza di prime cure risalgono a più di un anno prima rispetto al provvedimento di revoca e, in seguito a questi, è intervenuto l’avvio della prestazione (che certo non sarebbe stato possibile in mancanza di documentazione da ritenersi indispensabile a pena di decadenza) e sono intervenute le numerose missive inevase, con cui gli odierni appellanti sollecitavano la stipula del contratto e l’avvio della prestazione.
23. Con il terzo motivo l’appellante sostiene che l’escussione disposta dalla Stazione Appaltante ha avuto per oggetto una garanzia provvisoria divenuta inefficace, anche in ragione del fatto che la medesima Stazione Appaltante non ha tempestivamente provveduto a chiedere che la garanzia stessa venisse adeguatamente rinnovata.
24. Con il quarto motivo l’appellante sostiene che la revoca dell’aggiudicazione, l’escussione e la segnalazione ad ANAC sono inoltre illegittime in particolar modo per ciò che concerne i lotti nn. 7 e 8. La Stazione Appaltante avrebbe effettivamente perseguito la realizzazione del solo lotto n. 3, di cui è stato disposto l’avvio di una piccolissima parte della prestazione in via d’urgenza. Nei confronti degli altri due lotti sarebbe quindi priva di causa la pretesa di addebitare l’inadempimento all’aggiudicatario e di accedere alla garanzia, essendo per gli stessi intervenuto lo scioglimento del vincolo a seguito del decorso del termine previsto ex lege .
24.1. Il termine era decorso in quanto la Stazione Appaltante aveva ritenuto di cambiare integralmente il patrimonio immobiliare su cui si era svolta la gara, non limitandosi alle modifiche marginali previste dagli artt. 3 e 17 del disciplinare, ma sostituendo l’intero elenco dei beni e proponendone altri che non potevano tuttavia assicurare la profittabilità dei lavori. Il conseguente scioglimento dall’obbligo di stipula era stato dichiarato dal RTI aggiudicatario con la nota del 13 luglio 2022 e già prima con le note del 28 giugno 2022 del 6 luglio 2022, ma ancora più chiaramente emergerebbe dal comportamento della Stazione Appaltante che nel periodo successivo, per più di un anno, non ha mai neppure tentato di concordare gli immobili su cui intervenire (o ancor più opportunamente confermato gli immobili posti a gara), né ha mai trasmesso il testo da sottoscrivere.
24.2. La sentenza si limita a riferire che “ l’inadempimento dell’aggiudicataria ha riguardato anche i lotti suindicati, per i quali peraltro la stessa NA ha dichiarato di non avere più interesse all’esecuzione delle prestazioni ”, dimenticando che tale dichiarazione di scioglimento è ritualmente intervenuta dopo la scadenza del termine entro cui doveva intervenire la stipula e che comunque non era in effetti possibile alcuna stipula senza la prioritaria definizione degli immobili da manutenere “ non essendo allo stato certa l'esatta consistenza e natura delle prestazioni che verranno realizzate in relazione ai diversi lotti dedotti in affidamento ” (par. 17 del Disciplinare).
25. Con il quinto motivo l’appellante sostiene che la segnalazione all’ANAC riporta come oggetto tutti e tre i lotti, anche se contraddittoriamente indica come importo a base d’asta solo quello relativo al lotto n. 3, a riprova della imprecisione con cui la vicenda è stata gestita.
25.1. La decisione di primo grado ha respinto la doglianza affermando unicamente che “ la stazione appaltante ha portato a conoscenza dell’Autorità il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione impugnato in via principale, utilizzando la modulistica di Anac ed allegando anche il provvedimento medesimo ”. L’uso della modulistica prevista non esime dall’obbligo di riportare i fatti con esattezza.
26. Le censure, così sintetizzate, possono a questo punto essere esaminate.
27. In ordine al primo motivo, va anzitutto ricordato che nella decisione con la quale è stata riformata la sentenza del TAR Lombardia n. 505/2024 che aveva declinato la giurisdizione nella presente controversia, si legge: “ La revoca (parziale) del provvedimento di aggiudicazione veniva giustificata con il presunto “grave ritardo e grave inadempimento dell’Appaltatore medesimo nonché per rifiuto della firma del contratto di appalto, fatta salva ed impregiudicata ogni azione che AL si riserva di porre in essere per ottenere il risarcimento dei danni subiti […]”, ipotesi potenzialmente riconducibile al caso del “mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento” di cui all’art. 21-quinquies l. n. 241 del 1990, anche a non voler valorizzare il profilo del venir meno delle condizioni di legge per ottenere i benefici fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del d.l. n. 34 del 2020 (convertito in l. n. 77 del 2020).Va detto, per maggiore chiarezza, che “ la contestazione fondante la revoca del provvedimento di aggiudicazione non atteneva l’aspetto dell’esecuzione anticipata del contratto ancora da stipulare (nella specie, eventuali irregolarità nell’esecuzione del rapporto negoziale), bensì una presunta scorrettezza del comportamento da questi tenuto nella fase (ancora) pubblicistica dell’affidamento (ossia antecedente la stipula del contratto), relativamente a proposte di modifica dello schema di contratto posto a base di gara, nonché alla presunta inottemperanza a dar “corso alle obbligazioni necessarie ai fini della stipula del contratto e dell’attuazione dell’intervento” ovvero alla richiesta dell’operatore economico di scioglimento dei vincoli derivanti dall’aggiudicazione “ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016” e di procedere alla sostituzione del progettista inizialmente indicato nell’offerta” (Consiglio di Stato, Sez. V, 5 novembre 2024, n. 8825).
27.1. La Sezione ha, anche recentemente (sentenza 3 gennaio, 2025, n. 25), affermato che:
a) (…) “ ritiene infatti il Collegio di dover dare continuità all'orientamento (ex multis, Cons. Stato, V, 2 febbraio 2022, n. 722; 14 luglio 2022, n. 5991) secondo cui dal punto di vista sistematico vanno reputate controversie "relative a procedure di affidamento" ad evidenza pubblica ex art. 133, comma primo, lett. e), n. 1 (primo inciso), Cod. proc. amm. perciò riservate alla giurisdizione esclusiva, quelle che attengono ad atti che, pur collocandosi dopo l'aggiudicazione, riguardano comunque la procedura di affidamento, nel senso che ne determinano le sorti o incidono sull'individuazione del contraente e comunque sono originate dall'adozione o dalla caducazione di provvedimenti amministrativi concernenti il procedimento di scelta del contraente (così Cons. Stato, V, 27 ottobre 2021, n. 7217).
Tra questi atti rientra il provvedimento di "decadenza" dall'aggiudicazione (detto anche di "revoca" dell'aggiudicazione o di "esclusione" dell'operatore economico, anche se sopravvenuto all'espletamento della gara) adottato nei confronti dell'aggiudicatario per mancanza dei requisiti, generali o speciali di partecipazione (cfr., tra le tante, già Cons. Stato, V, 23 febbraio 2015, n. 844) emersa dopo l'aggiudicazione, in occasione della verifica ex art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016, ovvero per inottemperanza ad obblighi di allegazione documentale preordinati alla stipulazione del contratto (cfr. Cons. Stato, V, 29 luglio 2019, n. 5354; 2 agosto 2019, n. 5498) o per mancata attuazione di altri adempimenti condizionanti comunque la stipulazione del contratto ”;
b) una volta liberamente presentata l'offerta l'operatore economico non può poi lamentarsi, divenuto aggiudicatario, di non essere in grado di eseguire l'opera perché il corrispettivo che egli stesso ha domandato non lo remunera a sufficienza dell’attività svolta, senza incorrere in palese contraddizione che toglie credito alla serietà della sua condotta sin dal tempo della presentazione dell'offerta.
27.2. Nel caso che qui occupa il Collegio si versa, all’evidenza, in una ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all’aggiudicatario che comporta (come è avvenuto) la decadenza dall’aggiudicazione.
27.3. Nella fattispecie, il richiamo all’art. 93 del d.lgs. n. 50 del 2016 è inconferente. Si tratta della disciplina delle garanzie per la partecipazione alla procedura. La garanzia, anche secondo la ricostruzione giurisprudenziale prevalente, persegue essenzialmente due finalità: quella di garantire il rispetto delle regole di gara e la serietà dell’offerta presentata (come sottolineato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 198 del 2022) e quella di liquidare in via anticipata e forfettaria il danno subito dall'amministrazione aggiudicatrice per qualunque fatto riconducibile all'aggiudicatario, che abbia impedito la stipula del contratto (Cons. Stato, Sez. V, 13 agosto 2024, n. 7116).
27.4. La ricostruzione effettuata dal primo Giudice è da condividere e, per lo stesso evolversi dei fatti, ben descritti nel provvedimento impugnato, è da escludere in radice ogni addebito di inerzia alla stazione appaltante.
27.5. Il TAR non ha omesso di pronunciarsi “ sul fondamentale elemento rappresentato dal termine previsto dall’art. 93 del Codice dei contratti pubblici ”, semplicemente perché quel termine, è richiamato impropriamente dall’appellante. Sul punto, l’appellante insiste anche alle pagine 3 e 4 della memoria depositata il 23 settembre 2025 ove si legge, in particolare: “ la controparte difende la sentenza di primo grado sebbene la stessa abbia palesemente omesso di affrontare la violazione dell’art. 93, D.Lgs. n. 50/2016, il cui termine è invece il cuore della presente contestazione ”.
27.6. Va ancora osservato, visto che l’appellante ripetutamente afferma che il primo Giudice avrebbe omesso di pronunciarsi, che nel processo amministrativo l’omessa pronuncia, da parte del Giudice di primo grado, su censure e motivi di impugnazione costituisce tipico errore di diritto, deducibile in sede di appello sotto il profilo della violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c., che è applicabile al processo amministrativo con il correttivo secondo il quale l'omessa pronuncia su un vizio del provvedimento impugnato deve essere accertata con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché essa può ritenersi sussistente soltanto nell'ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non quando, al contrario, la decisione sul motivo d'impugnazione risulti implicitamente da un’affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile ( ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 1° giugno 2020, n. 3422); la decisione di segno contrario risulta dal compiuto esame delle censure che il TAR ha sicuramente effettuato nella motivazione della sentenza.
27.8. A integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Consiglio di Stato sez. V, 25 marzo 2024, n. 2821).
27.9. Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, non si ha omissione di pronuncia ma, al più, un rigetto implicito quando nel provvedimento viene accolta una tesi decisoria incompatibile con la domanda (o con l'eccezione) non oggetto di espressa pronuncia (tra le tante, Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 31 gennaio 2025, n. 2387, Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 16 luglio 2020, n. 15193).
28. Secondo, terzo e quarto motivo possono essere trattati congiuntamente. Anch’essi sono infondati.
28.1. Il provvedimento impugnato in primo grado descrive in modo minuzioso la cronologia degli eventi (descrizione che trova piena rispondenza negli atti di causa). Il primo Giudice ha, ugualmente, riportato in modo lineare quanto accaduto: “ Il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione impugnato (cfr. ancora il doc. 1 delle ricorrenti ed anche il doc. 26 della resistente) dà atto puntualmente dello svolgimento del procedimento sopra indicato e rileva che nonostante la sostituzione del progettista e la consegna parziale dei lavori limitatamente ad un solo lotto, l’aggiudicatario non ha provveduto all’adempimento degli obblighi necessari per la stipulazione del contratto; inoltre a fronte di tali ritardi è venuta meno la possibilità di avvalersi dei benefici fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del DL n. 34 del 2020 convertito con legge n. 77 del 2020.
Sono stati, in particolare, violati gli articoli 10 e 21 del disciplinare (si veda ancora il doc. 4 del resistente) e gli articoli 3 e 38 della parte I del capitolato speciale (cfr. il doc. 5 a della resistente, pagine 16 e 48 di 59).
A ciò si aggiunga che, prima del provvedimento finale di revoca/decadenza dell’aggiudicazione, ER non è rimasta inerte ed in più occasioni ha contestato a NA il proprio inadempimento (si vedano ancora i documenti 12, 14, 17 e 19 della resistente).
Il provvedimento impugnato è stato quindi preceduto da numerosi atti di contestazione rivolti all’aggiudicataria” .
28.2. Si tratta di un caso paradigmatico di mancata stipula del contratto per fatto riconducibile all'aggiudicataria. Il rifiuto di stipulare il contratto a seguito di aggiudicazione di gara pubblica costituisce un fatto che, all'evidenza, può giustificare la revoca dell'aggiudicazione (tra le altre, Consiglio di Stato sez. V, 4 marzo 2024, n. 2112).
28.3. In ordine al termine della garanzia, il Collegio ritiene non vi sia nulla da aggiungere rispetto a quanto statuito dal primo Giudice che ha ricostruito puntualmente la disciplina delle garanzie di partecipazione alla procedura di gara: “ Il termine suindicato di validità della garanzia ha lo scopo di mantenere ferma l’offerta per tutto il presumibile periodo di gara, per cui la sopravvenuta scadenza non determina l’inefficacia ma consente al partecipante di ritirarsi senza conseguenze sfavorevoli (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 5425 del 2019, punto 27 della medesima).
In mancanza di una espressa volontà di ritiro, però, la garanzia non viene meno e, per effetto dell’aggiudicazione, essa copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione per fatto imputabile all’affidatario (così il comma 6 dell’art. 93 citato)”.
28.4. Vale la pena di precisare, con particolare riguardo al quarto motivo di appello, che il comportamento evidentemente dilatorio dell’aggiudicataria ha interessato tutti i lotti e non solo il n. 3.
29. Il quinto motivo è infondato tenuto conto che alla segnalazione all’ANAC è stato allegato il PROV/DIGE/23/1805 del 10 novembre 2023.
30. Per le ragioni sopra esposte l'appello va respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 936/2025.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.000/00 (quattromila) oltre accessori e spese di legge in favore della Azienda Lombarda per L’Edilizia Residenziale della Provincia di Milano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EG AT, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
CA LI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA LI | EG AT |
IL SEGRETARIO