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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 21/10/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Del Lavoro dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 802/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. EMILIOZZI MARCO e dall'avv. EMILIOZZI GIAMPIERO;
elettivamente domiciliato in Viale XXX Giugno n. 3, 62029 Tolentino, presso il difensore;
nei confronti di
, C.F. ; CP_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. ERMINI MORENA;
elettivamente domiciliato in v. Carducci n. 53, sede Macerata;
CP_1
OGGETTO: rendita INAIL - noxa lavorativa
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da discussione alla udienza del 17.10.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Fondata e dunque da accogliersi la domanda di per l'accertamento Parte_1 della malattia professionale (fabbro presso la F.lli Reversi S.n.c.), consistente in una “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” con l'attribuzione, una ulteriore invalidità permanente ai fini CP_1
pagina 1 di 4 nella misura del 14% e di determinazione del gradiente invalidante complessivo in considerazione delle altre malattie professionali già riconosciute dall (pari, ad oggi, al 6% CP_1 per la tendinopatia bilaterale di spalla e al 2% per l'epicondilite bilaterale), nella misura del 20%, con condanna dell' al pagamento della relativa indennità, oltre agli interessi di legge. CP_1
2 - Il ricorrente lamenta la malattia professionale di ipoacusia percettiva bilaterale in aggiunta di quelle già accertate di “sindrome della cuffia dei rotatori bilaterale (caso n. 518576448 del 26.05.2022 – esiti di lesione subtotale del sovraspinoso con moderato deficit funzionale a destra e tendinosi della cuffia dei rotatori a sinistra) e di epicondilite bilaterale (caso n.
518576449 del 26.05.2022 – esiti algo disfunzionali di entesopatie inserzionali dei gomiti con associata epicondilite).
2.1 - Espone il ricorrente che la sua attività consiste in: lavorazione di materiale metallico e del ferro battuto con martello, incudine e smerigliatrici;
utilizzo di martello pneumatico, smerigliatrici, frullini, troncatrici, trapano fresa e a colonna, tornio, attorcigliatrice, tassellatore, punzonatrice, calandra, mola, maglio, seghetto alternativo, carteggiatrice, levigatrice, pressa idraulica e saldatrice, mediamente per 5 ore ogni giorno di lavoro;
utilizzo di compressore, idropulitrice ed aspirapolvere per la pulizia del luogo di lavoro, mediamente per un'ora ogni giorno di lavoro;
utilizzo dei mezzi rumorosi montacarichi, carroponte, autocarro, autocarro con gru e carrello elevatore, mediamente per 1-2 ore ogni giorno di lavoro;
esecuzione di ringhiere, soppalchi, cancelli e tettoie, anche mediante utilizzo di saldatrice a filo e ad arco;
realizzazione di carpenteria in ferro, mediante saldatrice e smerigliatura, soprattutto dal 2016 in poi.
2.2 - L'utilizzo continuo dei suddetti mezzi ed attrezzature rumorose e l'esecuzione delle suddette mansioni hanno comportato, secondo tesi, un continuo stress alle orecchie, essendo indubbio che i rumori prodotti dai suddetti UMenti vibranti e mezzi, utilizzati in modo continuativo per oltre cinque ore al giorno e per tutta la durata del lungo rapporto lavorativo, hanno cagionato un progressivo indebolimento dell'apparato uditivo e l'insorgenza dell'ipoacusia bilaterale, contratta nell'esercizio e a causa delle lavorazioni sopra indicate, tanto che, a tutt'oggi, il ricorrente ode con difficoltà la voce di conversazione ed utilizza apparecchio acustico.
3 - Di tale patologia l contesta il nesso causale con il rischio professionale per le CP_1 mansioni concretamente svolte dal ricorrente.
pagina 2 di 4 4 - I testimoni e , rispettivamente nipote e fratello del Testimone_1 Testimone_2 ricorrente, all'udienza del 04.02.2025 hanno confermato le mansioni del ricorrente come descritte al precedente punto 2.1.
5 - La relazione di CTU della dr.ssa -le cui conclusioni meritano di essere Persona_1 condivise in quanto coerenti e sorrette da logica motivazione- IDenzia che in riferimento alla natura di malattia professionale della ipoacusia neurosensoriale bilaterale “... questa curva audiometrica non è “tipicamente da trauma acustico cronico a “cucchiaio”, con caduta alle alte frequenze e successiva risalita. Il danno, infatti, non è esclusivamente riferibile al trauma acustico cronico da rumore, e tiene conto della sovrapposizione di elementi legati al fisiologico invecchiamento dell'organo di senso uditivo. Infatti, il deficit uditivo che presenta il periziato non è da riportarsi al trauma acustico cronico in forma esclusiva, potendo essere imputato anche ad altre cause, tutte sovrapposte fra di loro, tra cui, verosimilmente, il fisiologico fenomeno dell'invecchiamento. Poiché anamnesticamente viene riportata ed in atti emerge una esposizione al rumore in occasione dell'attività lavorativa svolta, non vi sono dubbi circa l'origine professionale dell'ipoacusia oggetto di discussione, ove non si possono escludere probabili elementi concausali. In virtù di questa preliminare analisi della curva audiometrica, vista la noxa di tipo lavorativo, si ammette una ipoacusia di origine professionale che come tale viene valutata
e quantificata...”; risulta perciò provato il nesso causale tra l'attività lavorativa del Reversi e la patologia riscontrata.
6 - Quanto alla consistenza complessiva del danno biologico sofferto dal lavoratore, la stessa relazione di CTU specifica: “Lo UMento di valutazione del danno biologico in sede CP_1 viene descritto nel Decreto Ministero del Lavoro 12 luglio 2000 Approvazione di "Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno) biologico"; "Tabella dei coefficienti", relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (GU Serie Generale n.172 del 25-07-2000 - Suppl. Ordinario n. 119) ed è rappresentato dalla Tabella di Marello. La Tabella di Marello è stata quindi applicata come previsto e la valutazione risultante non è passibile di interpretazione o di accomodamento né tantomeno di valutazioni al ribasso. Pertanto, la menomazione riferita a ipoacusia neurosensoriale simmetrica bilaterale da trauma acustico cronico ha il grado accertato di 016%”.
Pertanto, viene applicata una valutazione complessiva e considerate le preesistenze già riconosciute in sede (“spalla destra esiti di lesione subtotale inveterata del sovraspinoso CP_1
pagina 3 di 4 ID UM (ecografia del 19.07.22) con moderato deficit funzionale;
spalla sinistra tendinosi della cuffia dei rotatori ID UM (eco del 19.07.22) con lievi deficit associati. Neuropatia cronica del nervo ulnare al gomito destro di grado grave. Neuropatia cronica del nervo ulnare al gomito sinistro di grado medio”), confermato il grado accertato di 012%, aggiunta l'ipoacusia neurosensoriale simmetrica bilaterale da trauma acustico cronico valutata al 016%, il grado invalidante complessivo di 26%.
7 - Dunque l va condannato al pagamento dell'indennizzo previsto per il danno CP_1 biologico complessivo pari al 26%, con la decorrenza che verrà individuata dall in ragione CP_2 della successione degli aggravamenti.
7.1 - Gli importi dovranno essere maggiorati degli interessi legali ex art. 16, comma VI della
L. n. 412/1991 dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa al soddisfo.
8 - Spese di lite secondo soccombenza liquidate in dispositivo e da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Macerata – G.d.L., definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, accoglimento della domanda di , dichiara che lo stesso ha contratto Parte_1 nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa anche la malattia professionale ipoacusia neurosensoriale bilaterale con un danno pari al 16%; effettuato il cumulo tra invalidità giudizialmente accertata con questo provvedimento e quella già riconosciuta dall CP_2 resistente, condanna l al pagamento dell'indennizzo per il danno biologico complessivo CP_1 nella misura pari al 26%, con decorrenza ed interessi come da motivazione;
condanna l a CP_1 sostenere le spese del giudizio e liquida quelle in favore del ricorrente in Parte_1 complessivi euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate, da distrarsi in favore degli avv.ti Giampiero Emiliozzi e Marco Emiliozzi in solido, dichiaratisi antistatari;
pone definitivamente a carico dell le spese di CTU. CP_1
Deposito della motivazione entro giorni dieci.
Macerata, 17 ottobre 2025
Il Giudice d. L. dr. Luigi Reale
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Del Lavoro dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 802/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. EMILIOZZI MARCO e dall'avv. EMILIOZZI GIAMPIERO;
elettivamente domiciliato in Viale XXX Giugno n. 3, 62029 Tolentino, presso il difensore;
nei confronti di
, C.F. ; CP_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. ERMINI MORENA;
elettivamente domiciliato in v. Carducci n. 53, sede Macerata;
CP_1
OGGETTO: rendita INAIL - noxa lavorativa
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da discussione alla udienza del 17.10.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Fondata e dunque da accogliersi la domanda di per l'accertamento Parte_1 della malattia professionale (fabbro presso la F.lli Reversi S.n.c.), consistente in una “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” con l'attribuzione, una ulteriore invalidità permanente ai fini CP_1
pagina 1 di 4 nella misura del 14% e di determinazione del gradiente invalidante complessivo in considerazione delle altre malattie professionali già riconosciute dall (pari, ad oggi, al 6% CP_1 per la tendinopatia bilaterale di spalla e al 2% per l'epicondilite bilaterale), nella misura del 20%, con condanna dell' al pagamento della relativa indennità, oltre agli interessi di legge. CP_1
2 - Il ricorrente lamenta la malattia professionale di ipoacusia percettiva bilaterale in aggiunta di quelle già accertate di “sindrome della cuffia dei rotatori bilaterale (caso n. 518576448 del 26.05.2022 – esiti di lesione subtotale del sovraspinoso con moderato deficit funzionale a destra e tendinosi della cuffia dei rotatori a sinistra) e di epicondilite bilaterale (caso n.
518576449 del 26.05.2022 – esiti algo disfunzionali di entesopatie inserzionali dei gomiti con associata epicondilite).
2.1 - Espone il ricorrente che la sua attività consiste in: lavorazione di materiale metallico e del ferro battuto con martello, incudine e smerigliatrici;
utilizzo di martello pneumatico, smerigliatrici, frullini, troncatrici, trapano fresa e a colonna, tornio, attorcigliatrice, tassellatore, punzonatrice, calandra, mola, maglio, seghetto alternativo, carteggiatrice, levigatrice, pressa idraulica e saldatrice, mediamente per 5 ore ogni giorno di lavoro;
utilizzo di compressore, idropulitrice ed aspirapolvere per la pulizia del luogo di lavoro, mediamente per un'ora ogni giorno di lavoro;
utilizzo dei mezzi rumorosi montacarichi, carroponte, autocarro, autocarro con gru e carrello elevatore, mediamente per 1-2 ore ogni giorno di lavoro;
esecuzione di ringhiere, soppalchi, cancelli e tettoie, anche mediante utilizzo di saldatrice a filo e ad arco;
realizzazione di carpenteria in ferro, mediante saldatrice e smerigliatura, soprattutto dal 2016 in poi.
2.2 - L'utilizzo continuo dei suddetti mezzi ed attrezzature rumorose e l'esecuzione delle suddette mansioni hanno comportato, secondo tesi, un continuo stress alle orecchie, essendo indubbio che i rumori prodotti dai suddetti UMenti vibranti e mezzi, utilizzati in modo continuativo per oltre cinque ore al giorno e per tutta la durata del lungo rapporto lavorativo, hanno cagionato un progressivo indebolimento dell'apparato uditivo e l'insorgenza dell'ipoacusia bilaterale, contratta nell'esercizio e a causa delle lavorazioni sopra indicate, tanto che, a tutt'oggi, il ricorrente ode con difficoltà la voce di conversazione ed utilizza apparecchio acustico.
3 - Di tale patologia l contesta il nesso causale con il rischio professionale per le CP_1 mansioni concretamente svolte dal ricorrente.
pagina 2 di 4 4 - I testimoni e , rispettivamente nipote e fratello del Testimone_1 Testimone_2 ricorrente, all'udienza del 04.02.2025 hanno confermato le mansioni del ricorrente come descritte al precedente punto 2.1.
5 - La relazione di CTU della dr.ssa -le cui conclusioni meritano di essere Persona_1 condivise in quanto coerenti e sorrette da logica motivazione- IDenzia che in riferimento alla natura di malattia professionale della ipoacusia neurosensoriale bilaterale “... questa curva audiometrica non è “tipicamente da trauma acustico cronico a “cucchiaio”, con caduta alle alte frequenze e successiva risalita. Il danno, infatti, non è esclusivamente riferibile al trauma acustico cronico da rumore, e tiene conto della sovrapposizione di elementi legati al fisiologico invecchiamento dell'organo di senso uditivo. Infatti, il deficit uditivo che presenta il periziato non è da riportarsi al trauma acustico cronico in forma esclusiva, potendo essere imputato anche ad altre cause, tutte sovrapposte fra di loro, tra cui, verosimilmente, il fisiologico fenomeno dell'invecchiamento. Poiché anamnesticamente viene riportata ed in atti emerge una esposizione al rumore in occasione dell'attività lavorativa svolta, non vi sono dubbi circa l'origine professionale dell'ipoacusia oggetto di discussione, ove non si possono escludere probabili elementi concausali. In virtù di questa preliminare analisi della curva audiometrica, vista la noxa di tipo lavorativo, si ammette una ipoacusia di origine professionale che come tale viene valutata
e quantificata...”; risulta perciò provato il nesso causale tra l'attività lavorativa del Reversi e la patologia riscontrata.
6 - Quanto alla consistenza complessiva del danno biologico sofferto dal lavoratore, la stessa relazione di CTU specifica: “Lo UMento di valutazione del danno biologico in sede CP_1 viene descritto nel Decreto Ministero del Lavoro 12 luglio 2000 Approvazione di "Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno) biologico"; "Tabella dei coefficienti", relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (GU Serie Generale n.172 del 25-07-2000 - Suppl. Ordinario n. 119) ed è rappresentato dalla Tabella di Marello. La Tabella di Marello è stata quindi applicata come previsto e la valutazione risultante non è passibile di interpretazione o di accomodamento né tantomeno di valutazioni al ribasso. Pertanto, la menomazione riferita a ipoacusia neurosensoriale simmetrica bilaterale da trauma acustico cronico ha il grado accertato di 016%”.
Pertanto, viene applicata una valutazione complessiva e considerate le preesistenze già riconosciute in sede (“spalla destra esiti di lesione subtotale inveterata del sovraspinoso CP_1
pagina 3 di 4 ID UM (ecografia del 19.07.22) con moderato deficit funzionale;
spalla sinistra tendinosi della cuffia dei rotatori ID UM (eco del 19.07.22) con lievi deficit associati. Neuropatia cronica del nervo ulnare al gomito destro di grado grave. Neuropatia cronica del nervo ulnare al gomito sinistro di grado medio”), confermato il grado accertato di 012%, aggiunta l'ipoacusia neurosensoriale simmetrica bilaterale da trauma acustico cronico valutata al 016%, il grado invalidante complessivo di 26%.
7 - Dunque l va condannato al pagamento dell'indennizzo previsto per il danno CP_1 biologico complessivo pari al 26%, con la decorrenza che verrà individuata dall in ragione CP_2 della successione degli aggravamenti.
7.1 - Gli importi dovranno essere maggiorati degli interessi legali ex art. 16, comma VI della
L. n. 412/1991 dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa al soddisfo.
8 - Spese di lite secondo soccombenza liquidate in dispositivo e da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Macerata – G.d.L., definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, accoglimento della domanda di , dichiara che lo stesso ha contratto Parte_1 nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa anche la malattia professionale ipoacusia neurosensoriale bilaterale con un danno pari al 16%; effettuato il cumulo tra invalidità giudizialmente accertata con questo provvedimento e quella già riconosciuta dall CP_2 resistente, condanna l al pagamento dell'indennizzo per il danno biologico complessivo CP_1 nella misura pari al 26%, con decorrenza ed interessi come da motivazione;
condanna l a CP_1 sostenere le spese del giudizio e liquida quelle in favore del ricorrente in Parte_1 complessivi euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate, da distrarsi in favore degli avv.ti Giampiero Emiliozzi e Marco Emiliozzi in solido, dichiaratisi antistatari;
pone definitivamente a carico dell le spese di CTU. CP_1
Deposito della motivazione entro giorni dieci.
Macerata, 17 ottobre 2025
Il Giudice d. L. dr. Luigi Reale
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