Articolo 2 della Legge 22 aprile 2014, n. 65
Articolo 1
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25 aprile 2014
Art. 2. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 25 aprile 2014
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