Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 01/12/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
RT TONOLO Presidente Innocenza ZAFFINA Consigliere LI BORELLI Primo Referendario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto, iscritto al n. 32500 del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 79960, reso d’ufficio da BREGOLI AR, quale Direttore della Casa Circondariale di Verona
“Montorio” – Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018, depositato in data 26/10/2020;
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Udito, all’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025, tenutasi con l’assistenza del segretario dott.ssa Chiara Grella, data per letta la relazione, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale CA IS;
FATTO
I. Con relazione n. 206/2025 del 4 aprile 2025, il Magistrato designato del conto giudiziale n. 79960 - reso d’ufficio da AR BREGOLI, quale Direttore della Casa Circondariale di Verona, per il periodo 01/01/2018 -
31/12/2018 – dopo aver riepilogato l’attività istruttoria compiuta, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:
- sotto il profilo formale, il conto, compilato d’ufficio sul prescritto Mod. 24 Contabilità del R.D. n. 1908/1920 e sottoscritto dal Direttore della Casa Circondariale di Verona, aveva superato con esito positivo il controllo di regolarità amministrativo-contabile della competente Ragioneria territoriale dello Stato di Verona (in atti attestazione prot. n. 0022300 del 13/10/2020);
- sotto il profilo sostanziale, il conto esponeva, per il periodo di gestione di riferimento, i dati contabili riepilogati nella relazione di deferimento, con una giacenza del fondo in cassa al 31/12/2018 di euro 243.447,79;
- non risultava depositata, unitamente al conto, la relazione dell’organo di controllo interno, come richiesto dall’art. 139, comma 2, del codice di giustizia contabile;
- lo stato di grave malattia del contabile di cassa titolare AR DA, poi deceduto in data 15/04/2019, non avevano consentito allo stesso la resa del conto per il 2018 né il passaggio di gestione tra agenti contabili;
- trattandosi di conto compilato d’ufficio, lo stesso doveva essere sottoposto alla valutazione del Collegio ai sensi dell’art. 147, comma 3, del codice di giustizia contabile.
II. In data 26 agosto 2025, il Direttore della Casa Circondariale di Verona depositava una relazione con la quale, in particolare, precisava che:
- la tardiva resa del conto (in data 18/02/2020) era dipesa dalla malattia e dalla morte improvvisa del contabile DA AR, nonché dall’opposizione degli eredi alla compilazione e sottoscrizione dello stesso;
- tutte le operazioni di gestione erano state eseguite nel rispetto del regolamento di contabilità penitenziaria e del regolamento di contabilità generale e i controlli effettuati non avevano evidenziato criticità né erano state presentate denunce, esposti o altri fatti rilevanti;
- il conto era stato sottoposto al controllo del capo area contabile Salvatore Vese e dell’altro funzionario contabile LE Orabona ai fini dell’attestazione di regolarità dei pagamenti e delle riscossioni effettuate e della verifica di corrispondenza della documentazione alle scritture contabili.
III. All’odierna udienza, il Pubblico Ministero ha concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In conto in esame, relativo alla gestione del peculio dei detenuti o internati presso la Casa Circondariale di Verona “Montorio” per l’esercizio 2018, è stato reso d’ufficio dal Direttore dell’Ente, in luogo del contabile di cassa titolare, sig. AR DA, deceduto in data 15 aprile 2019 (come attestato da certificato di morte in atti).
In via preliminare, va ricostruito il quadro normativo di riferimento.
L’art. 25 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”), nel disciplinare il c.d. peculio dei detenuti e degli internati, consistente nella “parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi del precedente articolo, dal danaro posseduto all’atto dell’ingresso in istituto, da quello ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprietà o inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio”,
stabilisce, al comma 4, che il regolamento deve prevedere le modalità del deposito e stabilire la parte di peculio disponibile dai detenuti e dagli internati per acquisti autorizzati di oggetti personali o invii ai familiari o conviventi, e la parte da consegnare agli stessi all’atto della dimissione dagli istituti.
Coerentemente con tale disciplina, l’art. 57, comma 6, del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 dispone che “Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria stabilisce, all’inizio di ciascun anno, l’ammontare delle somme che possono essere spese per gli acquisti e la corrispondenza e di quelle che possono essere inviate ai familiari o conviventi”.
L’art. 3 della citata legge n. 354/1975, rubricato “Parità di condizioni fra i detenuti e gli internati”, stabilisce, poi, che “Negli istituti penitenziari è assicurata ai detenuti ed agli internati parità di condizioni di vita. In particolare, il regolamento stabilisce limitazioni in ordine all’ammontare del peculio disponibile e dei beni provenienti dall'esterno”; ciò al fine di evitare che i detenuti che possano vantare una posizione di maggiore forza economica già prima della detenzione si avvantaggino sugli altri ristretti, assumendo posizioni di “potere di fatto” legate alla disponibilità di più cospicue risorse.
Quanto alla più dettagliata normativa che l’agente contabile è tenuto a osservare, deve farsi riferimento, tra l’altro, alle disposizioni di cui al R.D.
16 maggio 1920, n. 1908, nonché al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e al R.D. 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente integrati e/o modificati.
2. Ciò premesso, come rilevato dal Magistrato istruttore, il conto è stato compilato d’ufficio e sottoscritto dal Direttore della Casa Circondariale di Verona, dott.ssa AR Bregoli, in conseguenza dello stato di grave malattia, seguito dal decesso, del contabile di cassa titolare, che non ha consentito allo stesso né la resa del conto né il passaggio di gestione con l’agente subentrante.
Va, tuttavia, osservato che, al di là della violazione del termine per la resa del conto di cui all’art. 139 del codice di giustizia contabile (avvenuta in data 18/02/2020 e, quindi, con notevole ritardo rispetto al termine di sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario), si è determinata, nel caso di specie, una non ammissibile coincidenza tra il soggetto che ha reso il conto e quello che ha provveduto alla relativa parificazione.
Il Direttore della Casa Circondariale ha, infatti, presentato il conto, ripristinando, in tal modo, la continuità delle scritture contabili dell’Ente
(cfr. dichiarazione della dott.ssa Bregoli del 18/02/2020), ma ha, al contempo, anche assunto la funzione di responsabile del procedimento di parificazione, attestando che lo stesso “... si è riconosciuto conforme ai risultati delle scritture nei registri di controllo del sottoscritto” ai sensi dell’art. 618 R.D. n. 827/1924 e dell’art. 139, comma 2, c.g.c..
Tale sovrapposizione di ruoli non è compatibile con il generale principio di alterità, posto a garanzia della regolare tenuta dei conti giudiziali, in quanto lo svolgimento dell’attività di verifica della correttezza della gestione riprodotta nel conto giudiziale presuppone l’intervento di un soggetto diverso da quello che presenta il rendiconto; diversamente opinando, l’Amministrazione non avrebbe modo di controllare ed eventualmente contestare le risultanze dello stesso (cfr., ex multis, Sez. Giur. EmiliaRomagna, sentenza-ordinanza n. 52/2024).
3. A tale circostanza, che costituisce un ostacolo all’approvazione del conto, si aggiunge l’ulteriore rilievo, contenuto nella relazione di deferimento, dell’omesso deposito della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., seppur addebitabile non all’agente contabile, ma all’Amministrazione, tenuta per legge ad adempiere a tali obblighi.
Al riguardo, il Collegio ritiene che, stanti gli specifici vincoli imposti dalla normativa in materia di gestione del peculio dei detenuti e degli internati
(cfr. cit. art. 25 l. 26 luglio 1975, n. 354; art. 57 d.P.R. 30 giugno 2000 n.
230; artt. 688 e seguenti R.D. 16 maggio 1920, n. 1908), il conto relativo all’ultima gestione dell’agente contabile avrebbe dovuto essere sottoposto a verifiche amministrativo-contabili da parte dell’organo di controllo interno, con la conseguente redazione della relazione di cui all’art. 139, comma 2, c.g.c.. Laddove, infatti, come nel caso di specie, si riscontri la presenza di pendenze contabili relative a operazioni pregresse e, quindi, un avanzo di cassa, l’amministrazione penitenziaria avrebbe dovuto dare evidenza anche delle verifiche amministrativo-contabili eventualmente effettuate, durante la gestione, da funzionari della Ragioneria territoriale dello Stato e/o dell’Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, ovvero dal funzionario delegato e/o dal Capo dell’area amministrativocontabile, in quanto funzionario addetto al riscontro contabile.
Tali controlli, vieppiù rilevanti in sede di passaggio di gestione (non avvenuto nel caso di specie), non andrebbero limitati, come si evince dalla documentazione acquisita agli atti, soltanto alle verifiche di cassa e, quindi, all’accertamento dei fondi esistenti nella cassa in confronto alle risultanze dei registri, come previsto sin dalla normativa di cui all’art. 695 del R.D. 16 maggio 1920, n. 1908. In considerazione delle possibili criticità cui è esposta la gestione del c.d. peculio (cfr., ad es., Cass. pen., Sez. VI, Sent.
08/07/2010, n. 26123; Cass. pen., Sez. VI, Sent. 07/04/2009, n. 14978), le verifiche andrebbero invece estese, anche a campione, alle movimentazioni dei conti correnti intestati ai detenuti e alla documentazione giustificativa dei pagamenti sostenuti per loro conto. Ciò al fine di assicurare la conformità sostanziale della gestione alle normative vigenti e alle procedure amministrative e, in particolare, il rispetto delle previsioni di cui agli artt. 57 e 89, commi 11-12, del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, in materia di utilizzo, restituzione e/o trasferimento del peculio, nonché la regolarità dei pagamenti disposti per conto dei detenuti, con particolare attenzione al c.d. sopravvitto, ossia l’insieme dei generi alimentari e di conforto (extra-vitto) acquistabili dai ristretti con fondi personali (peculio), previa autorizzazione della Direzione dell’Istituto penitenziario e nei limiti di genere e di spesa
(settimanali e mensili) fissati dall’Amministrazione penitenziaria (cfr.
Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – DAP, n.
3680/6130 dell’11 ottobre 2018) (in questo senso, Cdc, Sez. Veneto, sent. n.
91/2025).
Con riferimento, poi, al contenuto della citata relazione, si fa espresso rinvio all’ordinanza di questa Sezione n. 15 del 2023, secondo cui la stessa
“dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un’alterazione dell'assetto contabile, con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione”.
4. In conclusione, il Collegio dichiara l’irregolarità del conto giudiziale n.
79960, demandando agli organi responsabili dell’Amministrazione il puntuale adempimento degli obblighi di legge e, quindi, l’adozione di ogni iniziativa utile a conformare l’azione amministrativa ai canoni di legalità e virtuosità della Pubblica Amministrazione, nel cui solco si collocano le osservazioni formulate da questa Sezione Giurisdizionale.
La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna dell’agente contabile, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32500 del registro di Segreteria, dichiara l’irregolarità del conto giudiziale n. 79960.
Non luogo a provvedere sulle spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
LI LI RT TO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria, il
Il Funzionario preposto
(firmato digitalmente)