Ordinanza cautelare 3 settembre 2025
Sentenza breve 3 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 03/10/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01695/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01263/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1263 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento della Questura di -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale è stata disposta l’archiviazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n. -OMISSIS-, rilasciato al ricorrente per motivi di lavoro subordinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Questura -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In punto di fatto il ricorrente riferisce che: A) in data -OMISSIS- egli ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno nr. -OMISSIS-, rilasciatogli per motivi lavoro subordinato dalla Questura di -OMISSIS-; B) effettuati i rilievi dattiloscopici, egli non ha avuto più alcuna notizia in merito al rinnovo del permesso di soggiorno, anche a causa dei problemi nei rapporti con la pubblica amministrazione connessi alla pandemia da covid-19; C) in data -OMISSIS- egli è stato intercettato dalla Polizia di Frontiera di -OMISSIS-, che ha proceduto al ritiro del predetto permesso di soggiorno, nonché della ricevuta postale nr. -OMISSIS-e della carta d’identità nr. -OMISSIS-; D) dopo plurimi solleciti, la Questura di -OMISSIS-, con il provvedimento in epigrafe indicato, notificato il -OMISSIS-, ha comunicato l’archiviazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
2. Del «provvedimento di archiviazione» dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- il ricorrente chiede l’annullamento affidando la propria domanda ai seguenti motivi.
I) Violazione degli articoli 3 e 7 della legge n. 241/1990, per difetto di motivazione e violazione delle garanzie partecipative , sia perché l’Amministrazione non ha indicato le ragioni che hanno determinato l’adozione del provvedimento impugnato e non si comprende come «l’Amministrazione possa far attendere ben tre anni lo straniero prima di rilasciargli un permesso di soggiorno e poi procedere all’archiviazione della pratica per la mancata presentazione al ritiro nel termine di 60 giorni» , sia perché non è stata garantita la partecipazione al procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato, così impedendo al ricorrente di «chiarire le ragioni del mancato ritiro e la permanenza dell’interesse al rinnovo del titolo di soggiorno»;
II) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria , perché l’Amministrazione, impedendo il ritiro del permesso di soggiorno, preclude al ricorrente la possibilità di chiederne il rinnovo, e ciò in quanto, in presenza dei requisiti necessari per chiedere il rinnovo del titolo di soggiorno, l’interessato può presentare la relativa istanza soltanto qualora sia il possesso del permesso rilasciato, anche se scaduto.
3. Il Ministero dell’Interno con la memoria depositata in data 29 agosto 2025 ha eccepito l’inammissibilità del ricorso - in quanto proposto avverso un atto non avente natura provvedimentale - osservando al riguardo che: A) in accoglimento dell’istanza pervenuta nel 2019, al ricorrente è stato rilasciato il permesso di soggiorno n. -OMISSIS-, con validità sino al -OMISSIS-; B) il ricorrente, pur essendo stato convocato, mediante comunicazione sul portale dedicato, per la consegna del titolo di soggiorno, non si è mai presentato.
4. Questo Tribunale con l’ordinanza n. 361 del 2025, rilevata la mancanza in atti del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- e di un formale provvedimento di archiviazione dell’istanza presentata dal ricorrente - non potendosi definire tale la e-mail che in data 9 giugno 2025 è stata inviata dalla Questura di -OMISSIS- al difensore del ricorrente, recante la dicitura: «la pratica in oggetto risulta archiviata» - ai fini della verifica dell’interesse al ricorso ha ordinato all’Amministrazione di depositare «copia del predetto permesso di soggiorno n. -OMISSIS- o, quantomeno, una dichiarazione a firma del dirigente responsabile della Questura di -OMISSIS- che attesti l’avvenuto rilascio di tale titolo di soggiorno e, quindi, giustifichi l’archiviazione dell’istanza presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-» .
5. In esecuzione della predetta ordinanza, il Ministero dell’Interno in data 15 settembre 2025 ha depositato una relazione, a firma del dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di -OMISSIS-, ove si attesta quanto segue: A) verificata la sussistenza dei requisiti di legge, in data 12 maggio 2022 è stato autorizzato il rilascio del permesso di soggiorno n. -OMISSIS-, con validità fino al -OMISSIS-; B) la produzione di tale documento avviene a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che nel caso di specie ha stampato e spedito il titolo in data 24 maggio 2022; C) ricevuto il titolo di soggiorno, lo stesso è stato inserito dal predetto Ufficio Immigrazione nello stato “in consegna” dell’apposito portale, a decorrere dal giorno 8 giugno 2022; D) tutte le fasi varie fasi della procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno sono consultabili in tempo reale attraverso l’apposito portale, come indicato nelle istruzioni contenute nell’apposito kit postale per il rinnovo del permesso di soggiorno; E) quindi il ricorrente già dal giorno 8 giugno 2022 era conoscenza del fatto che avrebbe dovuto presentarsi presso il predetto Ufficio per il ritiro del permesso di soggiorno, mentre nessuna norma prevede che l’interessato debba essere avvisato della positiva conclusione del procedimento, essendo onere dello stesso informarsi sull’esito del procedimento attraverso l’apposito portale; F) posto che il ricorrente non si è presentato per il ritiro del permesso di soggiorno rilasciatogli, in data 5 giugno 2025 il sistema informatico del Portale StranieriWeb del Ministero dell’Interno, essendo il permesso scaduto in data -OMISSIS-, ha contrassegnato tale titolo di soggiorno come “archiviato per mancato ritiro” , ragion per cui l’avversata archiviazione «è da intendersi esclusivamente come mera attività di aggiornamento informatico e cronologico dell’istanza nella Banca Dati del Ministero dell’Interno, conseguente al mancato ritiro del documento da parte del richiedente».
6. Il ricorrente con memoria depositata in data 19 settembre 2025 ha insistito per l’accoglimento del ricorso rimarcando che: A) secondo la giurisprudenza, ai fini della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno il termine di 60 giorni dalla scadenza del permesso stesso non è perentorio, bensì ordinatorio e che egli può presentare richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno soltanto qualora sia in possesso del permesso scaduto; B) l’avversato provvedimento di archiviazione si configura, quindi, come un atto impugnabile.
7. All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 1° ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per definire il giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
2. Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sollevata dal Ministero dell’Interno con la memoria depositata in data 29 agosto 2025. Tale eccezione muove dal corretto presupposto che l’avversata e-mail della Questura di -OMISSIS- in data 9 giugno 2025 - recante la dicitura «la pratica in oggetto risulta archiviata» - debba esse qualificata come un atto non avente natura provvedimentale, come tale non lesivo della sfera giuridica del ricorrente, perché: A) in accoglimento dell’istanza presentata nel 2019 al ricorrente è stato rilasciato il permesso di soggiorno n. -OMISSIS-, con validità sino al -OMISSIS-; B) il ricorrente - pur ritualmente convocato per la materiale consegna di tale titolo di soggiorno - non si è presentato.
Risulta infatti evidente che la predetta e-mail non si configura come un provvedimento di rigetto (come tale lesivo della sfera giuridica del ricorrente) adottato ai sensi art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990 (nella parte in cui dispone che “Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo” ), bensì come una mera comunicazione di cortesia, con la quale - come attestato dal dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di -OMISSIS- nella suddetta relazione in data 12 settembre 2025 - il ricorrente è stato messo a conoscenza delle risultanze del sistema informatico del Portale StranieriWeb del Ministero dell’Interno, che ha contrassegnato il permesso di soggiorno n. -OMISSIS- come “archiviato per mancato ritiro” perché il ricorrente medesimo non si è presentato per ritirarlo.
Dunque la predetta e-mail non costituisce un provvedimento impugnabile proprio in quanto l’archiviazione della pratica non è dipesa da ragioni che potrebbero incidere negativamente su un’eventuale istanza di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno che il ricorrente ritenesse di presentare (ovviamente in presenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge), la cui sorte esula, peraltro, dall’oggetto del presente giudizio, anche in ragione del divieto posto dall’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., secondo il quale “il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”.
3. Fermo restando quanto precede e solo per completezza, il Collegio osserva che - quand’anche si accedesse alla tesi del ricorrente, secondo la quale la predetta e-mail andrebbe qualificata come un provvedimento impugnabile perché egli non può presentare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- in quanto non è in possesso di tale titolo di soggiorno, seppure scaduto - il ricorso dovrebbe comunque essere respinto perché infondato.
Come già evidenziato, la predetta e-mail non è stata inviata all’esito del procedimento avviato a seguito dell’istanza presentata dal ricorrente in data -OMISSIS- - procedimento conclusosi favorevolmente per il ricorrente con il rilascio del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- - bensì a seguito delle richieste del ricorrente volte a conoscere l’esito di tale procedimento. Risulta allora evidente che il ricorrente non ha motivo di dolersi della violazione degli articoli 3 e 7 della legge n. 241/1990 proprio in quanto a seguito di tali richieste la Questura di -OMISSIS- non ha avviato un nuovo ed autonomo procedimento, ma si è limitata a comunicare le risultanze del sistema informatico del portale StranieriWeb del Ministero dell’Interno, relative al procedimento conclusosi con il rilascio del permesso di soggiorno.
Né miglior sorte merita il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce che la Questura di -OMISSIS-, impedendo il ritiro del permesso di soggiorno n. -OMISSIS-, preclude al ricorrente la possibilità di chiedere il rinnovo di tale titolo di soggiorno. Tale motivo muove infatti dal presupposto, erroneo, che la Questura con la propria condotta abbia impedito al ricorrente di ottenere un titolo che gli permetta di permanere nel territorio dello Stato.
In particolare si deve rammentare che, ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 241/1990 (rubricato “Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati” ), “Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile” . Ebbene, da tale disposizione, espressamente riferita solo ai provvedimenti limitativi della sfera giuridica degli interessati, si desume a contrario che - come correttamente evidenziato dal dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di -OMISSIS- nella suddetta relazione in data 12 settembre 2025 - nessuna norma impone all’amministrazione di avvisare l’interessato della positiva conclusione del procedimento finalizzato all’adozione di un provvedimento ampliativo della sua sfera giuridica, qual è un permesso di soggiorno.
Piuttosto - come altrettanto correttamente evidenziato nella suddetta relazione - è onere dello straniero che abbia chiesto il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno informarsi, attraverso l’apposito portale, sull’esito del procedimento avviato a seguito della sua istanza. Tale onere deriva, infatti, dalla disposizione dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 - secondo la quale “I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede” - perché tale disposizione dev’essere interpretata nel senso che l’obbligo di agire in conformità ai principi della collaborazione e della buona fede non grava soltanto sull’Amministrazione, ma anche (in ossequio all’art. 3 Cost.) sui cittadini stranieri interessati a regolarizzare la propria posizione sul territorio dello Stato, e ciò a dispetto dell’equivoco riferimento testuale al “cittadino” contenuto nella predetta disposizione (in questi termini T.A.R. EN, Sez. III, 23 settembre 2025, n. 1600; id.,14 ottobre 2024, n. 2414).
4. In definitiva il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile e le spese di lite, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, devono essere poste a carico del ricorrente in applicazione della regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in misura pari a euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente medesimo.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente, Estensore
Andrea De Col, Primo Referendario
Alberto Ramon, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.