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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/12/2025, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data 09.12.2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1469/2025 R.G. e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Capo d'Orlando via Piave n. 157, presso lo studio dell'Avv. Emiliano Amadore che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dal funzionario Dott. Ruggero Caldarera giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliato in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Condanna pagamento somme.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.05.2025, parte ricorrente premetteva di aver esperito positivamente ricorso per ATP (R.G. 971/2024) al fine di vedersi riconosciuto il diritto a godere dell'assegno mensile di invalidità a decorrere dalla domanda amministrativa. Rilevava che, nonostante l'omologa della CTU, emessa in data 30.12.2024 dal Giudice del Lavoro, Dott. , regolarmente Persona_1 notificata alle varie sedi, l' non liquidava le somme dovute per la pensione CP_2
di inabilità, riconosciuta giudizialmente con la dedotta decorrenza. Osservava che erano trascorsi più di 120 giorni dall'emissione del decreto di omologa. Chiedeva dunque che il Tribunale volesse condannare l' al pagamento di tutti i ratei CP_1
della detta prestazione, scaduti e non corrisposti, a decorrere dalla domanda amministrativa (18.01.2024), con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Si costituiva l' con memoria del 25.11.2025, deducendo che parte CP_1 ricorrente aveva provveduto alla notifica del decreto di omologa solo in data
12.06.2025. Chiedeva, dunque, che venisse rigettato il ricorso e concludeva con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
In via preliminare, va evidenziato che dagli atti di causa risulta che parte
CP_ ricorrente è stata pagata dall resistente in data 07.08.2025, unitamente alla rata
08.2025, dell'importo di euro 6.669,75, per cui vi sono fondate ragioni per dichiarare la cessata materia del contendere, visto che il pagamento è avvenuto in data successiva al deposito del presente ricorso.
Invero la giurisprudenza, con una recente pronuncia ha chiarito che “deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le
parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto” (Cassazione, sentenza del
16.01.2023 n. 979 e Cassazione, sentenza 23.07.2019, n. 19845).
La totale soddisfazione delle richieste della ricorrente, come risulta dagli atti di causa, porta alla dichiarazione della cessata materia del contendere, avendo l' CP_1
provveduto a liquidare l'intera somma dovuta a titolo di ratei derivanti al
2 riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità, saldando il proprio debito nei confronti della ricorrente.
Stante che il provvedimento di riconoscimento delle pretese della ricorrente da parte dell' è successivo alla data di deposito del presente ricorso, le spese CP_1
seguono la soccombenza virtuale rappresentata dalla fondatezza delle ragioni attoree.
Emerge, infatti, dalla documentazione prodotta, una notifica del decreto di omologa già il 10 gennaio 2025.
Le spese vanno, quindi, liquidate ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, in favore della ricorrente, tenuto conto del valore della causa rispetto a quanto domandato in ricorso, l'entità dell'attività difensiva svolta, con l'applicazione dei parametri minimi ivi previsti e l'esclusione della fase istruttoria non tenutasi. Delle stesse va dichiarata la distrazione nei confronti del procuratore della ricorrente dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., Avv. Emiliano Amadore.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 14.05.2025, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.865,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi nei confronti del procuratore dichiaratosi anticipatario, Avv. Emiliano Amadore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 09.12.2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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