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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/07/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 79/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei giudici
DOTT. MARCO CAMPAGNOLO PRESIDENTE
DOTT. SILVIA BIANCHI GIUDICE
DOTT. IVANA MORANDIN GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di (p.iva , con sede legale in Venezia (VE); Controparte_1 P.IVA_1 vista la memoria difensiva depositata dalla resistente, con cui viene contestata la sussistenza delle condizioni previste ex lege per l'apertura della liquidazione giudiziale in punto di ammontare del credito vantato dal ricorrente, di requisiti e limiti dimensionali e di insolvenza della società debitrice;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
1 ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
incombe sul debitore, in quanto gravato dal relativo onere probatorio, porre a disposizione del giudice i documenti necessari a fornire prova della ricorrenza in concreto dei presupposti per essere qualificato come titolare di impresa minore, ed essere quindi esentato dalla liquidazione giudiziale;
rilevato, peraltro, che la valutazione dei requisiti dimensionali per l'esenzione da liquidazione giudiziale, o meglio per la qualificazione del soggetto interessato come impresa minore, non può prescindere dai dati afferenti l'anno in corso al tempo della presentazione della domanda ex art. 37 C.C.I. di accesso a quella procedura, non potendo la formula legislativa di cui all'art. 2, lettera d), C.C.I. essere intesa nel senso che a contare in proposito siano esclusivamente i tre esercizi che risultino già chiusi al tempo della presentazione dell'istanza di liquidazione;
rilevato che, nel caso di specie, la suddetta prova non risulta essere stata fornita dal debitore, che non ha depositato nei termini di legge il bilancio approvato relativo al 2024, né ha dimostrato di aver deliberato di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 2364 comma 2 c.c.; ritenuto, pertanto, che il debitore sia soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
ritenuto, conseguentemente, che - in assenza del bilancio approvato e depositato relativo al
2024 - neppure possa ritenersi provato che gli utili di impresa valgano ad escludere la situazione di insolvenza dedotta dalla ricorrente;
rilevato che l'istante vanta un credito da lavoro dipendente portato da decreto ingiuntivo non contestato e successivo precetto per euro 10.089,82;
ritenuto che
la società versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dalla natura del credito vantato dalla ricorrente, dall'esito dell'esecuzione tentata da quest'ultima, dall'esistenza di debiti tributari (euro 25.754,50 – cfr. informativa Agenzia delle Entrate) ed, altresì, previdenziali (euro 20211,65 – cfr. informativa INPS); rilevato che ricorre, infine, il requisito specificamente previsto dall'art. 49 comma 5 CCII che, diversamente da quanto inteso dalla resistente, attiene all'ammontare complessivo dei
2 debiti scaduti e non pagati, come risultanti dagli atti dell'istruttoria, e non al solo credito vantato dal ricorrente;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI;
ritenuto che
le spese di lite possano essere compensate;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (p.iva Controparte_1
), con sede legale in Venezia(VE); P.IVA_1
nomina la dott. Ivana Morandin Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla Per_1 comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
3 al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 5 novembre 2025 ad ore 12.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
4 la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio 26.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Ivana Morandin Dott. Marco Campagnolo
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei giudici
DOTT. MARCO CAMPAGNOLO PRESIDENTE
DOTT. SILVIA BIANCHI GIUDICE
DOTT. IVANA MORANDIN GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di (p.iva , con sede legale in Venezia (VE); Controparte_1 P.IVA_1 vista la memoria difensiva depositata dalla resistente, con cui viene contestata la sussistenza delle condizioni previste ex lege per l'apertura della liquidazione giudiziale in punto di ammontare del credito vantato dal ricorrente, di requisiti e limiti dimensionali e di insolvenza della società debitrice;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
1 ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
incombe sul debitore, in quanto gravato dal relativo onere probatorio, porre a disposizione del giudice i documenti necessari a fornire prova della ricorrenza in concreto dei presupposti per essere qualificato come titolare di impresa minore, ed essere quindi esentato dalla liquidazione giudiziale;
rilevato, peraltro, che la valutazione dei requisiti dimensionali per l'esenzione da liquidazione giudiziale, o meglio per la qualificazione del soggetto interessato come impresa minore, non può prescindere dai dati afferenti l'anno in corso al tempo della presentazione della domanda ex art. 37 C.C.I. di accesso a quella procedura, non potendo la formula legislativa di cui all'art. 2, lettera d), C.C.I. essere intesa nel senso che a contare in proposito siano esclusivamente i tre esercizi che risultino già chiusi al tempo della presentazione dell'istanza di liquidazione;
rilevato che, nel caso di specie, la suddetta prova non risulta essere stata fornita dal debitore, che non ha depositato nei termini di legge il bilancio approvato relativo al 2024, né ha dimostrato di aver deliberato di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 2364 comma 2 c.c.; ritenuto, pertanto, che il debitore sia soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
ritenuto, conseguentemente, che - in assenza del bilancio approvato e depositato relativo al
2024 - neppure possa ritenersi provato che gli utili di impresa valgano ad escludere la situazione di insolvenza dedotta dalla ricorrente;
rilevato che l'istante vanta un credito da lavoro dipendente portato da decreto ingiuntivo non contestato e successivo precetto per euro 10.089,82;
ritenuto che
la società versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dalla natura del credito vantato dalla ricorrente, dall'esito dell'esecuzione tentata da quest'ultima, dall'esistenza di debiti tributari (euro 25.754,50 – cfr. informativa Agenzia delle Entrate) ed, altresì, previdenziali (euro 20211,65 – cfr. informativa INPS); rilevato che ricorre, infine, il requisito specificamente previsto dall'art. 49 comma 5 CCII che, diversamente da quanto inteso dalla resistente, attiene all'ammontare complessivo dei
2 debiti scaduti e non pagati, come risultanti dagli atti dell'istruttoria, e non al solo credito vantato dal ricorrente;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI;
ritenuto che
le spese di lite possano essere compensate;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (p.iva Controparte_1
), con sede legale in Venezia(VE); P.IVA_1
nomina la dott. Ivana Morandin Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla Per_1 comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
3 al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 5 novembre 2025 ad ore 12.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
4 la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio 26.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Ivana Morandin Dott. Marco Campagnolo
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