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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 16/02/2026, n. 2317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2317 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2317/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IA GIULIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2355/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401464695 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo Ta.Ri n. 112401464695, notificatole in data 19.11.2024, all'immobile sito in in Indirizzo_1 in Roma, avente ad oggetto la tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), anno 2018, per l'importo di Euro 469,00.
In particolare ha eccepito di aver sempre pagato quanto dovuto.
Il Comune di Roma si è costituito tardivamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha pagato quanto dovuto per il periodo per il quale è stata proprietaria ossia sino al
23.7.18 (v. docc. 3, 6 e 8 fascicolo parte ricorrente), sulla base di una metratura di 127 mq.
Parte convenuta chiede il pagamento per il tributo per una metratura di 204 mq (v. doc. 2 fascicolo parte ricorrente).
Questa maggiore metratura non risulta provata, gli atti di causa confermano il dato di 127 mq (v. docc. 5 e
3 fascicolo parte ricorrente).
Nelle more il Comune ha provveduto ad annullare integralmente l'atto impugnato (v. documentazione prodotta dal Comune il 10.2.26).
Deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono a carico della parte convenuta secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.). Tali i motivi della decisione in epigrafe.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio;
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 750,00 oltre spese, iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.
IL GIUDICE
GI RU
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IA GIULIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2355/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401464695 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo Ta.Ri n. 112401464695, notificatole in data 19.11.2024, all'immobile sito in in Indirizzo_1 in Roma, avente ad oggetto la tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), anno 2018, per l'importo di Euro 469,00.
In particolare ha eccepito di aver sempre pagato quanto dovuto.
Il Comune di Roma si è costituito tardivamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha pagato quanto dovuto per il periodo per il quale è stata proprietaria ossia sino al
23.7.18 (v. docc. 3, 6 e 8 fascicolo parte ricorrente), sulla base di una metratura di 127 mq.
Parte convenuta chiede il pagamento per il tributo per una metratura di 204 mq (v. doc. 2 fascicolo parte ricorrente).
Questa maggiore metratura non risulta provata, gli atti di causa confermano il dato di 127 mq (v. docc. 5 e
3 fascicolo parte ricorrente).
Nelle more il Comune ha provveduto ad annullare integralmente l'atto impugnato (v. documentazione prodotta dal Comune il 10.2.26).
Deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono a carico della parte convenuta secondo la regola generale della soccombenza (art. 91, c.p.c.). Tali i motivi della decisione in epigrafe.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio;
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 750,00 oltre spese, iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.
IL GIUDICE
GI RU