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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/11/2025, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato del Tribunale di Nola, in persona della Dott.ssa Fabrizia Di Palma, in funzione di giudice del lavoro, all' odierna udienza, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile recante n. R.G. 224/2024 Sezione Lavoro avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa, come Parte_1
in atti, dall' Avv.to Casaburo Lucia;
elettivamente domiciliata come in ricorso
(RICORRENTE)
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, come in CP_1 atti, dall' Avv.to Funari Alessandro;
elettivamente domiciliato come in ricorso
(RESISTENTE)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.1.2024, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante n. R.G. 122/2023 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti le pretese fatte valere.
Si è costituito l' contestando le conclusioni di parte avversa – con riferimento alla CP_1 fondatezza della domanda (sia in fatto che in diritto) – chiedendo confermarsi gli esiti dell' esperito accertamento tecnico preventivo ed opponendosi alla richiesta di rinnovo della
C.T.U..
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell' a.t.p. e proporre il giudizio de quo. L' art. 445 bis c.p.c., al comma 6, prevede: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell' ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di questo giudicante, si ha specificità delle contestazioni, ogni qualvolta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l' erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell' errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad a.t.p., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Sulla scorta delle contestazioni svolte in ricorso avverso l' elaborato peritale redatto in sede di a.t.p. - per lo più incentrate sulla sottostima di alcune patologie (quali quella osteoarticolare e quella psichiatrica) e sulla mancata precisazione del codice di invalidità per la patologia osteoarticolare - è stata disposta una nuova perizia.
Ebbene, da una attenta lettura dell' elaborato peritale redatto in sede di opposizione - corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale - emerge, in tutta evidenza, che il consulente, esaminata anche la ulteriore documentazione medica prodotta in questa fase dalla parte opponente (cfr. certificati medici allegati al ricorso di opposizione e depositati il 12.1.24; cfr. certificati medici depositati il
6.2.25; cfr. certificati medici depositati il 28.10.25), ha compiutamente valutato il complesso morboso da cui la ricorrente è affetta, ha motivato ampiamente sulle generali condizioni della perizianda ed ha dato atto delle patologie concretamente riscontrate, addivenendo alla conclusione che il quadro patologico della stessa non integri i requisiti medico-legali per accedere alle prestazioni invocate.
Segnatamente, il c.t.u. ha, correttamente, evidenziato, alla luce della documentazione in atti e degli esiti dell' esame clinico, quanto segue:
“ESAME OBIETTIVO
(Eseguito in data 09.04.2025)
ESAME OBIETTIVO GENERALE
- Anni 50
- Peso 65 Kg. Altezza 163 cm
- Condizioni di nutrizione e sanguificazione buone;
costituzione media.
- Assenza di linfonodi palpabili nelle stazioni superficiali.
- Assenza di edemi declivi.
- Stazione eretta normalmente assunta e mantenuta, deambulazione libera, senza impacci, possibile anche su punte e talloni.
ESAME OBIETTIVO DISTRETTUALE
- Apparato cardiocircolatorio: azione cardiaca ritmica e normo-frequente; toni puri, pause libere. Pressione arteriosa: 140/95 mmHg;
polso ritmico, frequenza 72 battiti/minuto. Polsi periferici normo-pulsanti nelle sedi di repere fisiologiche.
- Apparato respiratorio: torace di forma tronco-conica, normo-espansibile con gli atti del respiro;
alla percussione suono chiaro polmonare, basi mobili;
all'ascoltazione murmure vescicolare su tutto l'ambito.
- Apparato digerente: piano;
alla palpazione superficiale l'addome è trattabile. Alla palpazione profonda assenza di masse patologiche e di punti elettivamente dolenti. Fegato e milza nei limiti.
- Apparato uropoietico: punti pielo-ureterali non dolenti alla palpazione. Manovra di negativa bilateralmente. Per_1 - Apparato locomotore:
o Rachide: Riferita dolente la flessione anteriore del tronco sul bacino ai gradi medi del
ROM; discreta contrattura della muscolatura para-vertebrale. Manovra di Lasègue negativa. Buona la mobilità del rachide cervicale.
o Arti superiori: assenza di apprezzabili asimmetrie dei cingoli scapolari e di alterazioni del trofismo e del tono muscolare tra i due lati. Forza muscolare contro resistenza normale e simmetrica a carico di braccia ed avambracci. Escursioni articolari delle spalle, dei gomiti e dei polsi nei limiti. Presa e pinza normo-valide ad entrambe le mani.
o Arti inferiori: buono il trofismo muscolare sia a livello di coscia che di gamba. Normale
l'articolarità dell'anca, del ginocchio e della caviglia, bilateralmente.
- Esame neurologico: ROT normo-elicitabili; assenza di Lasegue;
assenza di Wassermann;
riflessi rotulei ed achillei presenti e simmetrici;
assenza di deficit della flessione plantare e dorsale dei piedi bilateralmente. Nervi cranici indenni. Assenza di oscillazioni al Romberg.
- Esame psichico: Appare disponibile al colloquio;
ideazione e linguaggio lineari e fluidi;
al colloquio evidente deflessione del tono dell'umore con polarizzazione dell'attenzione sulle proprie menomazioni e malattie.
- Organi di senso: per quanto rilevabile obiettivamente, non risulta nessun deficit rilevante a carico della vista. Riesce a percepire la voce alla distanza di conversazione” (cfr. pagg.
4-5 della C.T.U.).
Per quel che riguarda le considerazioni medico-legali e le conclusioni, il c.t.u. ha osservato:
“CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI
Sulla scorta di quanto risulta dalla documentazione sanitaria disponibile, dai dati anamnestici raccolti e dall'obiettività clinica riscontrata, ne consegue che la signora
[...]
NATA IL 01.02.1975 è affetta da: Parte_1
• Spondilo-artrosi lombare con discopatie multi-livello L3-L4, L4-L5 e L5-S1 con lombalgia e coccigodinia, resistenti alle terapie antidolorifiche, in assenza di segni di irritazione radicolare.
• Disturbo depressivo endo-reattivo di grado medio.
• Ptosi renale destra.
Procedendo a commentare brevemente le infermità/menomazioni riscontrate, si può dire quanto segue: ✓ La patologia ortopedico-reumatologica è costituita da una spondilo-disco-artrosi a prevalente, se non esclusiva, localizzazione lombo-sacrale, documentata negli esami di radio-diagnostica allegati, (RM rachide lombare e bacino) con una espressività funzionale, tutto sommato, modesta, ma con un quadro clinico caratterizzato da una sintomatologia dolorosa resistente, trattata con farmaci e RF delle faccette articolari del tratto interessato
(L3-S1). Preliminarmente, passando alla valutazione medico-legale, va evidenziato che il riferimento tabellare proposto dal CTP Dott. al codice 7001 (“Anchilosi di rachide Per_2 totale” 75%) è del tutto inappropriato al caso in oggetto;
ciò in quanto la patologia disco- artrosica è limitata al tratto lombo-sacro-coccigeo non essendovi alcuna documentazione iconografica di interessamento del rachide cervico-dorsale. Pertanto il codice di riferimento delle Tabelle di cui al D.M. 5/2/92 non può che essere, a parere del sottoscritto, il 7010 (“ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE 31-40%). Purtuttavia, tenuto conto della importante espressività clinica della patologia (dolore lombare non irradiato ma resistente alla terapia farmacologica), con criterio analogico-comparativo, si ritiene di dover incrementare la valutazione tabellare e pervenire ad una stima dell'incidenza sulla capacità lavorativa generica nella misura del 50% (cinquanta %).
✓ La patologia psichica è costituita da un disturbo depressivo reattivo. Essa appare documentata in alcune certificazioni specialistiche presenti nel fascicolo di ATP e in quello di opposizione. Ad ogni buon conto, anche sulla scorta dell'accertamento medico-legale diretto, tale patologia può essere accreditata. Passando alla valutazione medico-legale, con riferimento alle Tabelle di legge (5/2/1992), la patologia in oggetto può essere inquadrata in quella codificata con n. 2205 (“SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA
25%”) e, come tale, essere valutata nella stessa misura del 25% (venticinque %).
✓ La ptosi renale destra, costituisce una mera situazione anatomica, in assenza di riverbero funzionale. Ad ogni buon conto, per la valutazione, può farsi preciso riferimento alla fattispecie tabellata con codice n. 6477 (“RENE ECTOPICO PELVICO 11%”). Appare pertanto corretta la valutazione per tale infermità/menomazione nella misura del 11%
(undici %).
Le infermità/menomazioni più sopra elencate e valutabili sono tutte coesistenti, e pertanto va applicata, nel caso di specie, la formula riduzionistica di Balthazard, per cui la percentuale complessiva di invalidità è data dalla somma delle valutazioni delle due infermità/menomazioni, diminuita del loro prodotto, IT= (IP1 + IP2) – (IP1x IP2), essendo il tutto espresso in numeri decimali;
dopo aver operato in questo modo per le prime due infermità si procede allo stesso modo con la terza infermità, e così via con la quarta e le successive. Applicando tale metodo, la valutazione percentuale dell'incidenza del complesso morboso sulla capacità lavorativa generica è del 67% (sessantasette %). Non ricorrono poi, nel caso di specie, le condizioni per una valutazione (fino a più o meno 5%) del complesso menomante sulla capacità lavorativa semi-specifica.
In base alla documentazione disponibile, si può affermare che il danno funzionale permanente derivante dal complesso morboso precedentemente delineato, si sia concretizzato, così come è stato descritto e valutato, già alla data della presentazione dell'istanza in sede amministrativa (16.09.2021).
Pertanto, non sussistono le condizioni medico-legali che consentono di raggiungere un grado d'invalidità compreso tra il 74 ed il 99% che dà diritto all'assegno di invalidità civile
(art. 2 e 13, L. 118/71).
Ovviamente non sussiste il requisito medico-legale per la pensione di inabilità (Invalidità del 100%; art. 2 e 12 L 118/71).
CONCLUSIONI
La signora NATA IL 01.20.1975, è risultata essere affetta da: Parte_1
• Spondilo-artrosi lombare con discopatie multi-livello L3-L4, L4-L5 e L5-S1 con lombalgia e coccigodinia, resistenti alle terapie anti-dolorifiche, in assenza di segni di irritazione radicolare.
• Disturbo depressivo endo-reattivo di grado medio.
• Ptosi renale destra.
Le infermità/menomazioni rilevate sono permanenti e stabilizzate, sebbene non possano escludersi ulteriori modificazioni con il trascorrere del tempo e l'avanzare dell'età.
Esse risalgono ad epoca antecedente alla domanda amministrativa.
Considerando il grado percentuale di riduzione della capacità lavorativa delle singole infermità/menomazioni riscontrate, in riferimento alla tabella approvata con D.M.
5/2/1992, tenuto conto delle considerazioni di cui sopra, il grado d'invalidità complessiva è pari al 67% (sessantasette%).
Tale grado d'invalidità è retrodatabile, per i motivi anzidetti, alla data della presentazione dell'istanza in sede amministrativa (16.09.2021). Riguardo all'oggetto specifico dell'ATP, ritengo che:
(a) NON SUSSISTONO i presupposti medico legali capaci di determinare un grado d'invalidità compreso tra il 74 ed il 99%% (art. 2 e 13, L. 118/71); percentuale di invalidità
67%; decorrenza 16.09.2021.
(b) NON SUSSISTE il requisito medico-legale per la fruizione della pensione di inabilità
(invalidità del 100% (art. 2 e 12 L 118/71)” (cfr. Considerazioni medico-legali e
Conclusioni della C.T.U. pagg. 6-7-8).
Conseguentemente, avuto riguardo alla C.T.U. redatta in questa fase e, condivisibilmente con essa, l' opposizione va respinta.
Parte opponente va tenuta indenne dal pagamento delle spese della procedura, sia per la fase di a.t.p. che per quella di opposizione, essendovi, in atti, valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla stessa.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separati decreti, vanno, invece, poste a carico dell'
CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- rigetta l' opposizione e dichiara parte opponente invalida al 67%;
- dichiara parte opponente non tenuta alla refusione delle spese di lite;
- le spese di C.T.U., liquidate come da separati decreti, sono poste a carico dell' CP_1
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Nola, 11.11.2025
IL G.L.
Dott.ssa Fabrizia Di Palma