CASS
Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
Massime • 1
In tema di oltraggio, l'assessore di un ente territoriale riveste la qualifica di pubblico ufficiale anche in relazione all'esercizio delle attività esecutive della volontà amministrativa, sempre che sussista un nesso causale tra le espressioni oltraggiose e le funzioni svolte. (Fattispecie in cui sono state ritenute integrative del reato le frasi offensive rivolte all'assessore ai lavori pubblici di un comune, nell'ambito di una manifestazione di protesta promossa contro l'apertura del cantiere per l'esecuzione di opere stradali già deliberate ed appaltate dall'ente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/05/2024, n. 34270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34270 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) NO UI, nato a [...] il [...] 2) IE UA PP, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce il 22/05/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di IE in relazione al capo b), con riferimento ai reati di cui agli artt. 340 e 341-bis cod. pen., e nei confronti di NO in relazione al capo b), quanto al solo reato di cui all'art. 340 cod. pen., per essere Penale Sent. Sez. 6 Num. 34270 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 02/05/2024 i reati estinti per prescrizione, con declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso di NO UI;
lette le memorie difensive depositate dall'Avv. Paolo Cosimo PP Maci, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
letta la memoria difensiva depositate dall'Avv. Michele Palazzo, nell'interesse della parte civile, AN AN SI, che ha insistito per il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città in data 24 novembre 2020 nei confronti di UI NO e UA PP IE, ha assolto entrambi dal reato di cui all'art. 340 cod. pen. nonché IE dal reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., contestati al capo b), perché non punibili per la particolare tenuità del fatto. Ha condannato gli imputati, in solido, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore della parte civile costituita, AN AN SI. Ha confermato le ulteriori statuizioni. 2. Agli imputati sono stati contestati, in concorso con altri, i reati di interruzione di pubblico servizio e di oltraggio a pubblico ufficiale, in relazione alle condotte dagli stessi tenute nell'ambito di una manifestazione di protesta contro l'abbattimento di alberi, cui si stava procedendo ai fini della esecuzione di lavori di sistemazione della viabilità disposti dal Comune di Campi Salentina, in data 17 luglio 2014. All'esito del giudizio di primo grado: - entrambi gli imputati erano stati assolti dal reato di cui all'art. 340 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato;
- IE era stato assolto dal reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. per non aver commesso il fatto;
- NO era stato assolto dal reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. per la particolare tenuità del fatto. 3. Hanno proposto ricorso gli imputati, con atti del comune difensore di fiducia, Avv. Paolo Maci, i cui contenuti sono stati di seguito sintetizzati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4. UI NO deduce quattro motivi. 4.1. Con il primo lamenta inosservanza o erronea applicazione di legge processuale, con riguardo all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e all'art. 6, par. 3, lett. d), Convenzione EDU, quanto al reato di cui all'art. 340 cod. pen. La Corte di merito - investita dell'appello del Pubblico Ministero avverso la pronuncia assolutoria del ricorrente dal reato di interruzione di pubblico servizio perché il fatto non costituisce reato - nel riformare "in peius" la condanna, con l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sulla base di una differente valutazione della prova dichiarativa, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. 4.2. Con il secondo motivo si deducono inosservanza ed erronea applicazione di legge processuale, con riguardo all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e all'art. 6, par. 3, lett. d), Convenzione EDU, quanto al reato di cui all'art. 340 cod. pen., per avere la Corte di appello ribaltato la decisione assolutoria senza assolvere all'obbligo della motivazione rafforzata. Il Giudice del gravame avrebbe dovuto indicare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione adottata dal primo Giudice, evidenziandone la insostenibilità sul piano logico e giuridico. Di contro, a fronte della diffusa motivazione resa dal Tribunale, la sentenza impugnata non ha evidenziato alcuna superiore forza persuasiva, essendosi limitata a richiamare in termini adesivi la ricostruzione della prova testimoniale operata dal Pubblico Ministero appellante, ma ignorando il tenore delle dichiarazioni testimoniali, in particolare di quella del Maggiore AN, ed avendo concluso per la sussistenza dell'avvenuta interruzione, sia pure temporanea, dell'attività finalizzata a dare esecuzione al provvedimento amministrativo adottato per realizzare un servizio pubblico, senza analizzare specificatamente la posizione del ricorrente. 4.3. Con il terzo motivo la difesa deduce mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione in relazione al reato di oltraggio a pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 341-bis cod. pen. La Corte di appello ha confermato integralmente la ricostruzione della sentenza di primo grado, che ha attribuito a UI NO atteggiamenti aggressivi nei confronti dell'assessore SI. Di contro, nessuno dei testimoni oculari ascoltati in dibattimento, al di là della persona offesa, ha udito espressioni intimidatorie, ed è stato travisato il contenuto delle dichiarazioni del teste RI NO, il quale aveva affermato di non ricordare neppure se al momento il ricorrente fosse presente. 4.4. Con il quarto motivo si lamenta inosservanza od erronea applicazione di legge processuale, con riguardo all'art. 341-bis cod. pen. 3 SI, destinatario delle espressioni offensive, non rivestiva nel frangente la qualifica di pubblico ufficiale, difettando ogni nesso funzionale tra l'offesa e la funzione dallo stesso ricoperta. Assessore ai lavori pubblici, egli non era intento a svolgere una attività implicante l'adozione di provvedimenti autoritativi, né certificativi, tipici della pubblica funzione, e non poteva ritenersi investito del monitoraggio, controllo e direzione delle attività del servizio (preparazione del cantiere) in forza di delega orale ricevuta dal Sindaco, in quanto tali attività non rientrano tra le competenze di quest'ultimo, ma fanno carico al Dirigente dell'Ufficio Tecnico, ai sensi dell'art. 107 d. Igs. 18 agosto 2000, n. 267, quale preposto alla fase esecutiva del servizio. 5. UA PP IE deduce tre motivi. 5.1. Con il primo lamenta inosservanza o erronea applicazione di legge processuale, con riguardo all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e all'art. 6, par. 3, lett. d), Convenzione EDU, in relazione ai reati di cui agli artt. 340 e 341 cod. pen. La Corte di merito - investita dell'appello del Pubblico Ministero avverso la pronuncia assolutoria del ricorrente dal reato di interruzione di pubblico servizio perché il fatto non costituisce reato e dal reato di oltraggio a pubblico ufficiale per non avere commesso il fatto - ha ribaltato la decisione per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, di cui ha dato una differente lettura, ed ha applicato la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, senza disporre la necessaria rinnovazione istruttoria. 5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione di legge processuale, con riguardo all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e all'art. 6, par. 3, lett. d), Convenzione EDU, quanto al reato di cui all'art. 340 cod. pen., per avere la Corte di appello ribaltato la decisione assolutoria senza assolvere all'obbligo della motivazione rafforzata. La motivazione della sentenza di appello non ha evidenziato alcuna superiore forza persuasiva e non ha considerato che a carico di IE non è stato acquisito alcun elemento probatorio. 5.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione in relazione al reato di oltraggio a pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 341-bis cod. pen. Il motivo - che attiene alla non configurabilità della qualifica di pubblico ufficiale in capo all'assessore SI, in relazione alle attività che poneva in essere al momento dei fatti - è interamente sovrapponibile al quarto motivo del ricorso nell'interesse di NO, cui si rinvia. 4 6. Il Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis ha concluso nei termini riportati in epigrafe. 7. L'avv. Massimo Ferro, difensore della parte civile AN AN SI, ha depositato una memoria in cui ha chiesto il rigetto dei ricorsi. 8. In mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini di legge, il procedimento è stato trattato con rito cartolare. Considerato in diritto 1. In difetto di inammissibilità dei proposti ricorsi, va dichiarata l'intervenuta estinzione dei reati oggetto di addebito per prescrizione. 2. Avuto riguardo alla data del commesso reato (17 luglio 2014), trova applicazione, ratione temporis, la disciplina della prescrizione dettata dagli artt. 157 e ss. cod. pen., così come riformulati dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251 (c.d. legge ex Cirielli). Il termine prescrizionale per entrambe le fattispecie, in ragione dei massimi edittali comminati, è pari ad anni sei a norma dell'art. 157, comma 1, cod. pen. ed è stato prorogato in misura di un quarto al 17 gennaio 2022, per effetto degli atti interruttivi ex art. 161 cod. pen. Vanno considerati ulteriori 583 giorni di sospensione, ai sensi dell'art. 159 cod. pen., per varie causali (dal 13 giugno 2017 al 28 novembre 2019, dal 18 dicembre 2018 al 28 maggio 2019 e dal 3 dicembre 2019 al 5 maggio 2020, per l'adesione dei difensori all'astensione deliberata dagli organismi di categoria;
dal 5 maggio 2020 per emergenza pandemica da Covid-19, entro il limite di 64 giorni, come stabilito da Sez. U n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02; dal 17 aprile 2023 al 25 maggio 2023 per impedimento del difensore). Il termine è dunque decorso, per entrambe le fattispecie, il 23 agosto 2023, in un momento successivo alla pronuncia della sentenza di appello. 3. Preliminarmente, è il caso di puntualizzare che la declaratoria di prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. che è stata ritenuta dal giudice di appello, in quanto, determinando l'estinzione del reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, là dove la causa di non punibilità lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, 5 Glorioso, Rv. 282214 - 01; Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, Calabrese, Rv. 266505 - 01). 4. L'intervenuta estinzione dei reati agli effetti penali non esime, tuttavia, dal considerare i motivi di ricorso, non solo per verificare che non siano totalmente inammissibili - ciò che avrebbe determinato il formarsi del giudicato e precluso il rilievo della causa estintiva della prescrizione - ma anche ai fin delle statuizioni civili. Essendo stata pronunciata condanna al risarcimento dei danni, il Giudice della impugnazione, anche in sede di legittimità, è difatti tenuto a pronunc arsi a norma dell'art. 578 cod. proc. pen. 5. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso, inerente alla mancata rinnovazione della prova dichiarativa - formulato in termini sovrapponib li per entrambi i ricorrenti quanto al reato di interruzione di pubblico serv zio e nell'interesse del solo IE quanto al reato di oltraggio a pubblico ufficiale - è fondato. 5.1. La Corte di appello ha riformato la assoluzione di NO e IE dal reato di cui all'art. 340 cod. pen., pronunciata perché il fatto non costtuisce reato, e la assoluzione .di IE dal reato di oltraggio a pubblico ufficiale, pronunciata per non aver commesso il fatto, e ha applicato per tutte le imputazioni la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. 5.2. L' "overturning" è stato certamente peggiorativo, perché, come detto, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 131-bis cod. pen., il fatto è tipico, antigiuridico e colpevole, ed è altresì offensivo, anche se l'istanza punitiva diviene recessiva per finalità deflattive del contenzioso e di rieducazione del reo (Sez. U, n. 18891 del 27/12/2022, Ubaldi, in motivazione;
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, in motivazione;
Corte cost., ord. n. 279 del 2017). Ciò è tanto vero che la pronuncia di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. - accertativa dell'illecito penale - ha efficacia di giudicato nel caso di cui all'art. 651-bis cod. proc. pen., quando pronunciata in seguito a dibattimento, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno, e costituisce titolo per la condanna al risarcimento nell'ambito della stessa sentenza applicativa della causa di non punibilità - come accaduto nel presente giudizio - in attuazione di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sent. 12 luglio 2022, n. 173, che ha dichiarato illegittimo l'art. 538 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen. 5.3. Il ribaltamento è fondato, come dedotto dai ricorrenti, su un diverso apprezzamento della prova dichiarativa avente carattere di decisività. Va al riguardo puntualizzato che, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di questa Corte, per «motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa» devono intendersi non solo quelli concernenti la questione della attendibilità dei dichiaranti, ma tutti "quelli che implicano una "diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un "fatto" non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull'approccio valutativo del giudice, anch'esso pertanto mediato" (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425; Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, 0., Rv. 276987). 5.3.1. Ciò posto, quanto al reato di cui all'art. 340 cod. pen. , la Corte di merito ha ritenuto che l'interruzione del servizio si sia determinata per il clima di intimidazione provocato dagli imputati - e non invece per iniziativa spontanea degli operai, astenutisi dal proseguire nel taglio degli alberi perché "incuriositi" dalla presenza dei manifestanti, come invece ritenuto dal Tribunale - alla luce di un rinnovato apprezzamento delle prove testimoniali, in particolar modo basato sulla valorizzazione delle deposizioni dei testi US e VE. Dunque, i Giudici di appello non si sono limitati ad operare una diversa valutazione, in termini giuridici, di circostanze di fatto non controverse, ma hanno posto in discussione le premesse fattuali della decisione riformata. 5.3.2. Analogamente è a dirsi per il ribaltamento della decisione assolutoria nei confronti di IE dal reato di oltraggio a pubblico ufficiale. La sentenza di primo grado aveva argomentato che, stando al narrato della persona offesa, IE aveva sferrato un calcio, mentre per il teste AN l'imputato aveva tenuto, invece, un atteggiamento definito "assolutamente cordiale" nei confronti del SI, ed aveva concluso che al ricorrente stesso non fosse attribuibile la condotta suddetta, se non in termini dubitativi. La sentenza di secondo grado dà invece per scontato che il calcio sia stato sferrato e che, tuttavia, non avendo tale condotta aggressiva prodotto alcuna sofferenza fisica, potesse al più configurarsi nella fattispecie il reato di c.d. ingiuria reale, in applicazione del principio di diritto per il quale "in tema di oltraggio a pubblico ufficiale, la legge n. 94 del 2009 ha espunto dal tessuto normativo ogni riferimento alla violenza, con la conseguenza che l'uso di 7 quest'ultima può ritenersi compatibile con la fattispecie delittuosa soltanto nei ristrettissimi limiti della cosiddetta ingiuria reale, configurabile quando le percosse costituiscano una violenza di inavvertibile entità, che, senza voler cagionare alcuna sofferenza alla parte offesa, evidenzi il proposito di arrecare alla vittima offesa morale, avvilendola con un gesto di disprezzo" (Sez. 6, n. 24630 del 15/05/2012, Fioriti°, Rv. 253108 - 01). Anche in tal caso è stata accolta dalla Corte territoriale una ricostruzione dei fatti all'evidenza divergente da quella operata dal Tribunale. 5.4. Alla luce di quanto precede, gli imputati sono stati dunque illegittimamente privati del diritto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, che è espressione di un canone fondamentale di garanzia, immanente al sistema processuale. L'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il quale stabilisce che, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione della istruzione dibattimentale, costituisce trasposizione del parametro di cui all'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, là dove prevede il diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e. ottenere la convocazione e l'esame dei . testimoni a discarico;
e ha positivizzato il portato teorico di pregressi arresti di questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, per cui il ricorso al metodo di assunzione della prova in contraddittorio, caratterizzato da oralità e immediatezza, è da ritenere incontestabilmente più affidabile per l'apprezzamento degli apporti dichiarativi (Sez. U n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785, in linea con Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487). 5.5. E' poi irrilevante la circostanza, rimarcata dalla Corte di appello, che non fosse stata avanzata richiesta di rinnovazione della istruzione dalle parti. Secondo Sez. U n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112 - 01, l'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. ha introdotto una nuova ipotesi di ammissione d'ufficio delle prove (ex art. 190, comma 2, cod. proc. pen.) per l'ipotesi in cui oggetto dell'impugnazione sia una sentenza di assoluzione che il giudice di appello riformi in senso peggiorativo (nel senso che alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale debba procedersi anche di ufficio, v. anche Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487 - 01 e Rv. 267489 - 01). Specularmente, si è ritenuta rilevabile di ufficio l'omessa rinnovazione della istruzione dibattimentale nel giudizio per cassazione, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., poiché la regola processuale posta dall'art. 603, 8 comma 3-bis, cod. proc. pen. configura una garanzia fondamentale dell'ordinamento, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge (Sez. 6, n. 37979 del 11/07/2023, Valoncini, Rv. 285264). Di contro, non è pertinente al caso la pronuncia Sez. 5, n. 19730 del 16/04/2019, P., Rv. 275997, richiamata in sentenza a sostegno della ritenuta non necessità della rinnovazione, in quanto relativa ad una ipotesi in cui la pronuncia resa dalla Corte di appello era stata confermativa della decisione assolutoria adottata in prime cure. 6. Il secondo e il terzo motivo del ricorso nell'interesse di NO e il secondo motivo del ricorso nell'interesse di IE possono essere trattati congiuntamente perché pongono la medesima questione ermeneutica. Essi non attingono la soglia di ammissibilità perché non consentiti. Viene invocato, a fondamento delle censure, il medesimo principio, per cui il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali . da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (da Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 Mannino, Rv. 231679 — 01). In realtà, deve osservarsi che, attraverso la dedotta carenza di motivazione rafforzata, la difesa tende piuttosto a sollecitare una alternativa ricostruzione dei fatti: a) con riferimento alle modalità di produzione dell'attività interruttiva de! pubblico servizio ed al ruolo svolto dal ricorrente NO nel contesto della manifestazione dei dimostranti;
b) con riferimento alla dinamica dell'aggressione alla persona offesa SI ed al ruolo avuto dai ricorrenti nel determinismo causale dell'evento, quanto alla fattispecie dell'oltraggio. Sebbene talune delle censure difensive, avanzate in appello, siano rimaste prive di riscontro, si tratta di omissioni non rilevanti perché relative a profili di mero fatto in questa Sede non deducibili, essendo pacifico che, in tema di giudizio per cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (tra le molte Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). 9 7. Il quarto motivo del ricorso NO, corrispondente al terzo motivo del ricorso IE, con cui è dedotta la violazione dell'art. 341-bis cod. pen., sul presupposto della mancanza di qualifica pubblicistica in capo all'assessore destinatario delle condotte oltraggiose, è invece infondato. La sentenza impugnata ha richiamato, al riguardo, un precedente arresto di questa Corte in forza del quale l'assessore di un ente territoriale riveste la qualifica di pubblico ufficiale relativamente all'esercizio di attività amministrative alle quali partecipa concorrendo alla formazione della volontà dell'ente. Con riferimento ad una fattispecie in cui è stata confermata la condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen., nei confronti di un imputato che aveva minacciato l'assessore di un Comune al fine di ottenere il rilascio del permesso a costruire e l'approvazione di convenzione edilizia a lui vantaggiosa, questa Corte regolatrice ha affermato che non è dato dubitare della natura di pubblico ufficiale dell'assessore comunale o regionale, e della rilevanza prettamente pubblicistica delle funzioni dallo stesso svolte, e ciò in continuità con una serie di arresti pregressi (Sez. 6, n. 30175 del 30/05/2013, Horvat, Rv. 257099 - 01, richiamante Sez. 6, n. 21508 del 14/04/2008, Rv. 240071; Sez. 6, n. 11415 del 21/02/2003, Rv. 224070; Sez. 6, n. 49547 del 03/10/2003, Rv. 22788). Ciò posto, nel caso in disamina le conformi sentenze di merito hanno ricostruito che l'assessore SI, preposto ai lavori pubblici, era stato delegato dal Sindaco a compiere un'attività del tutto inerente alle funzioni proprie dello stesso delegato, ossia al "monitoraggio delle operazioni in qualità di assessore ai lavori pubblici", a seguito del pervenimento presso la casa comunale di una nota che preannunciava la manifestazione di protesta del giorno seguente, correlata all'espletamento dei lavori di rifacimento del tratto stradale, da cui sarebbero potute scaturire problematiche di ordine pubblico. Al riguardo, non è dubbio che il Sindaco, a norma dell'art. 54 TUEL, abbia competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica suscettibili di essere delegate e, rispetto a tale quadro ricostruttivo, le questioni poste dalla difesa, relative alla esistenza di tale delega e dei suoi requisiti formali - che la Corte di merito ha ritenuto essere stata confermata in giudizio dal delegante - tendono a sollecitare una alternativa, e qui non consentita, lettura dei fatti accertati. L'assessore era dunque presente nel luogo ove erano in corso i lavori e si svolgeva la manifestazione, nell'esercizio dei compiti di monitoraggio che gli erano stati delegati. E comunque si trattava di un'attività strettamente inerente a quelle di sua competenza, in quanto inserita nella fase esecutiva della volontà amministrativa. IO Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, sussiste, dunque, un innegabile nesso causale tra le funzioni espletate dall'assessore e la condotta oltraggiosa nei suoi confronti. Tale collegamento, richiesto dalla norma incriminatrice là dove postula, per la punizione dell'offesa all'agente pubblico, che essa avvenga non soltanto «mentre [egli] compie un atto d'ufficio», ma altresì «a causa o nell'esercizio delle sue funzioni», va inteso nel senso che le funzioni debbano rappresentare la scaturigine, ovvero il fattore determinante della condotta offensiva (in tal senso, in motivazione, v. Sez. 6, n. 11345 del 02/02/2023, Calabrò, Rv. 284470 - 01). E deve anche precisarsi che, secondo un'interpretazione teleologica - ma non certo analogica - della norma, posta a tutela della dignità sociale e del prestigio del pubblico agente, l'esercizio delle funzioni non può ritenersi circoscritto al solo compimento, da parte dell'assessore, degli atti amministrativi in senso stretto, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive e, dunque, anche alla fase strettamente esecutiva della volontà amministrativa. 8. Assorbita ogni altra questione, deve dunque annullarsi agli effetti civili la sentenza impugnata, inficiata dai sopra evidenziati vizi in punto di mancata rinnovazione della istruzione dibattimentale. Gli atti vanno per conseguenza rimessi al Giudice civile competente per valore per la definizione delle relative questioni. Deve darsi continuità, al riguardo, all'orientamento in forza del quale l'art. 622 cod. proc. pen. trova applicazione anche con riferimento alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, consentendo il rinvio al giudice civile nelle ipotesi in cui, per un vizio della motivazione o per un errore di diritto, il giudice dell'impugnazione non possa determinare con certezza ran" della responsabilità. In tale evenienza, dunque, il giudizio rescissorio avrà ad oggetto sia ran" che il "quantum" della pretesa risarcitoria (tra le molte, v. Sez. 6, n. 11341 del 17/11/2022, dep. 2023, Buscemi, Rv. 284577 - 09). 7. Al giudice del rinvio civile competente per valore in grado di appello, va rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente grado di giudizio.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione. 1 l Il Presidente Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio. Così deciso, il 2 maggio 2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di IE in relazione al capo b), con riferimento ai reati di cui agli artt. 340 e 341-bis cod. pen., e nei confronti di NO in relazione al capo b), quanto al solo reato di cui all'art. 340 cod. pen., per essere Penale Sent. Sez. 6 Num. 34270 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 02/05/2024 i reati estinti per prescrizione, con declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso di NO UI;
lette le memorie difensive depositate dall'Avv. Paolo Cosimo PP Maci, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
letta la memoria difensiva depositate dall'Avv. Michele Palazzo, nell'interesse della parte civile, AN AN SI, che ha insistito per il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città in data 24 novembre 2020 nei confronti di UI NO e UA PP IE, ha assolto entrambi dal reato di cui all'art. 340 cod. pen. nonché IE dal reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., contestati al capo b), perché non punibili per la particolare tenuità del fatto. Ha condannato gli imputati, in solido, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore della parte civile costituita, AN AN SI. Ha confermato le ulteriori statuizioni. 2. Agli imputati sono stati contestati, in concorso con altri, i reati di interruzione di pubblico servizio e di oltraggio a pubblico ufficiale, in relazione alle condotte dagli stessi tenute nell'ambito di una manifestazione di protesta contro l'abbattimento di alberi, cui si stava procedendo ai fini della esecuzione di lavori di sistemazione della viabilità disposti dal Comune di Campi Salentina, in data 17 luglio 2014. All'esito del giudizio di primo grado: - entrambi gli imputati erano stati assolti dal reato di cui all'art. 340 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato;
- IE era stato assolto dal reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. per non aver commesso il fatto;
- NO era stato assolto dal reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. per la particolare tenuità del fatto. 3. Hanno proposto ricorso gli imputati, con atti del comune difensore di fiducia, Avv. Paolo Maci, i cui contenuti sono stati di seguito sintetizzati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4. UI NO deduce quattro motivi. 4.1. Con il primo lamenta inosservanza o erronea applicazione di legge processuale, con riguardo all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e all'art. 6, par. 3, lett. d), Convenzione EDU, quanto al reato di cui all'art. 340 cod. pen. La Corte di merito - investita dell'appello del Pubblico Ministero avverso la pronuncia assolutoria del ricorrente dal reato di interruzione di pubblico servizio perché il fatto non costituisce reato - nel riformare "in peius" la condanna, con l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sulla base di una differente valutazione della prova dichiarativa, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. 4.2. Con il secondo motivo si deducono inosservanza ed erronea applicazione di legge processuale, con riguardo all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e all'art. 6, par. 3, lett. d), Convenzione EDU, quanto al reato di cui all'art. 340 cod. pen., per avere la Corte di appello ribaltato la decisione assolutoria senza assolvere all'obbligo della motivazione rafforzata. Il Giudice del gravame avrebbe dovuto indicare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione adottata dal primo Giudice, evidenziandone la insostenibilità sul piano logico e giuridico. Di contro, a fronte della diffusa motivazione resa dal Tribunale, la sentenza impugnata non ha evidenziato alcuna superiore forza persuasiva, essendosi limitata a richiamare in termini adesivi la ricostruzione della prova testimoniale operata dal Pubblico Ministero appellante, ma ignorando il tenore delle dichiarazioni testimoniali, in particolare di quella del Maggiore AN, ed avendo concluso per la sussistenza dell'avvenuta interruzione, sia pure temporanea, dell'attività finalizzata a dare esecuzione al provvedimento amministrativo adottato per realizzare un servizio pubblico, senza analizzare specificatamente la posizione del ricorrente. 4.3. Con il terzo motivo la difesa deduce mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione in relazione al reato di oltraggio a pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 341-bis cod. pen. La Corte di appello ha confermato integralmente la ricostruzione della sentenza di primo grado, che ha attribuito a UI NO atteggiamenti aggressivi nei confronti dell'assessore SI. Di contro, nessuno dei testimoni oculari ascoltati in dibattimento, al di là della persona offesa, ha udito espressioni intimidatorie, ed è stato travisato il contenuto delle dichiarazioni del teste RI NO, il quale aveva affermato di non ricordare neppure se al momento il ricorrente fosse presente. 4.4. Con il quarto motivo si lamenta inosservanza od erronea applicazione di legge processuale, con riguardo all'art. 341-bis cod. pen. 3 SI, destinatario delle espressioni offensive, non rivestiva nel frangente la qualifica di pubblico ufficiale, difettando ogni nesso funzionale tra l'offesa e la funzione dallo stesso ricoperta. Assessore ai lavori pubblici, egli non era intento a svolgere una attività implicante l'adozione di provvedimenti autoritativi, né certificativi, tipici della pubblica funzione, e non poteva ritenersi investito del monitoraggio, controllo e direzione delle attività del servizio (preparazione del cantiere) in forza di delega orale ricevuta dal Sindaco, in quanto tali attività non rientrano tra le competenze di quest'ultimo, ma fanno carico al Dirigente dell'Ufficio Tecnico, ai sensi dell'art. 107 d. Igs. 18 agosto 2000, n. 267, quale preposto alla fase esecutiva del servizio. 5. UA PP IE deduce tre motivi. 5.1. Con il primo lamenta inosservanza o erronea applicazione di legge processuale, con riguardo all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e all'art. 6, par. 3, lett. d), Convenzione EDU, in relazione ai reati di cui agli artt. 340 e 341 cod. pen. La Corte di merito - investita dell'appello del Pubblico Ministero avverso la pronuncia assolutoria del ricorrente dal reato di interruzione di pubblico servizio perché il fatto non costituisce reato e dal reato di oltraggio a pubblico ufficiale per non avere commesso il fatto - ha ribaltato la decisione per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, di cui ha dato una differente lettura, ed ha applicato la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, senza disporre la necessaria rinnovazione istruttoria. 5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione di legge processuale, con riguardo all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e all'art. 6, par. 3, lett. d), Convenzione EDU, quanto al reato di cui all'art. 340 cod. pen., per avere la Corte di appello ribaltato la decisione assolutoria senza assolvere all'obbligo della motivazione rafforzata. La motivazione della sentenza di appello non ha evidenziato alcuna superiore forza persuasiva e non ha considerato che a carico di IE non è stato acquisito alcun elemento probatorio. 5.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione in relazione al reato di oltraggio a pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 341-bis cod. pen. Il motivo - che attiene alla non configurabilità della qualifica di pubblico ufficiale in capo all'assessore SI, in relazione alle attività che poneva in essere al momento dei fatti - è interamente sovrapponibile al quarto motivo del ricorso nell'interesse di NO, cui si rinvia. 4 6. Il Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis ha concluso nei termini riportati in epigrafe. 7. L'avv. Massimo Ferro, difensore della parte civile AN AN SI, ha depositato una memoria in cui ha chiesto il rigetto dei ricorsi. 8. In mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini di legge, il procedimento è stato trattato con rito cartolare. Considerato in diritto 1. In difetto di inammissibilità dei proposti ricorsi, va dichiarata l'intervenuta estinzione dei reati oggetto di addebito per prescrizione. 2. Avuto riguardo alla data del commesso reato (17 luglio 2014), trova applicazione, ratione temporis, la disciplina della prescrizione dettata dagli artt. 157 e ss. cod. pen., così come riformulati dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251 (c.d. legge ex Cirielli). Il termine prescrizionale per entrambe le fattispecie, in ragione dei massimi edittali comminati, è pari ad anni sei a norma dell'art. 157, comma 1, cod. pen. ed è stato prorogato in misura di un quarto al 17 gennaio 2022, per effetto degli atti interruttivi ex art. 161 cod. pen. Vanno considerati ulteriori 583 giorni di sospensione, ai sensi dell'art. 159 cod. pen., per varie causali (dal 13 giugno 2017 al 28 novembre 2019, dal 18 dicembre 2018 al 28 maggio 2019 e dal 3 dicembre 2019 al 5 maggio 2020, per l'adesione dei difensori all'astensione deliberata dagli organismi di categoria;
dal 5 maggio 2020 per emergenza pandemica da Covid-19, entro il limite di 64 giorni, come stabilito da Sez. U n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02; dal 17 aprile 2023 al 25 maggio 2023 per impedimento del difensore). Il termine è dunque decorso, per entrambe le fattispecie, il 23 agosto 2023, in un momento successivo alla pronuncia della sentenza di appello. 3. Preliminarmente, è il caso di puntualizzare che la declaratoria di prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. che è stata ritenuta dal giudice di appello, in quanto, determinando l'estinzione del reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, là dove la causa di non punibilità lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, 5 Glorioso, Rv. 282214 - 01; Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, Calabrese, Rv. 266505 - 01). 4. L'intervenuta estinzione dei reati agli effetti penali non esime, tuttavia, dal considerare i motivi di ricorso, non solo per verificare che non siano totalmente inammissibili - ciò che avrebbe determinato il formarsi del giudicato e precluso il rilievo della causa estintiva della prescrizione - ma anche ai fin delle statuizioni civili. Essendo stata pronunciata condanna al risarcimento dei danni, il Giudice della impugnazione, anche in sede di legittimità, è difatti tenuto a pronunc arsi a norma dell'art. 578 cod. proc. pen. 5. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso, inerente alla mancata rinnovazione della prova dichiarativa - formulato in termini sovrapponib li per entrambi i ricorrenti quanto al reato di interruzione di pubblico serv zio e nell'interesse del solo IE quanto al reato di oltraggio a pubblico ufficiale - è fondato. 5.1. La Corte di appello ha riformato la assoluzione di NO e IE dal reato di cui all'art. 340 cod. pen., pronunciata perché il fatto non costtuisce reato, e la assoluzione .di IE dal reato di oltraggio a pubblico ufficiale, pronunciata per non aver commesso il fatto, e ha applicato per tutte le imputazioni la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. 5.2. L' "overturning" è stato certamente peggiorativo, perché, come detto, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 131-bis cod. pen., il fatto è tipico, antigiuridico e colpevole, ed è altresì offensivo, anche se l'istanza punitiva diviene recessiva per finalità deflattive del contenzioso e di rieducazione del reo (Sez. U, n. 18891 del 27/12/2022, Ubaldi, in motivazione;
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, in motivazione;
Corte cost., ord. n. 279 del 2017). Ciò è tanto vero che la pronuncia di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. - accertativa dell'illecito penale - ha efficacia di giudicato nel caso di cui all'art. 651-bis cod. proc. pen., quando pronunciata in seguito a dibattimento, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno, e costituisce titolo per la condanna al risarcimento nell'ambito della stessa sentenza applicativa della causa di non punibilità - come accaduto nel presente giudizio - in attuazione di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sent. 12 luglio 2022, n. 173, che ha dichiarato illegittimo l'art. 538 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen. 5.3. Il ribaltamento è fondato, come dedotto dai ricorrenti, su un diverso apprezzamento della prova dichiarativa avente carattere di decisività. Va al riguardo puntualizzato che, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di questa Corte, per «motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa» devono intendersi non solo quelli concernenti la questione della attendibilità dei dichiaranti, ma tutti "quelli che implicano una "diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un "fatto" non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull'approccio valutativo del giudice, anch'esso pertanto mediato" (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425; Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, 0., Rv. 276987). 5.3.1. Ciò posto, quanto al reato di cui all'art. 340 cod. pen. , la Corte di merito ha ritenuto che l'interruzione del servizio si sia determinata per il clima di intimidazione provocato dagli imputati - e non invece per iniziativa spontanea degli operai, astenutisi dal proseguire nel taglio degli alberi perché "incuriositi" dalla presenza dei manifestanti, come invece ritenuto dal Tribunale - alla luce di un rinnovato apprezzamento delle prove testimoniali, in particolar modo basato sulla valorizzazione delle deposizioni dei testi US e VE. Dunque, i Giudici di appello non si sono limitati ad operare una diversa valutazione, in termini giuridici, di circostanze di fatto non controverse, ma hanno posto in discussione le premesse fattuali della decisione riformata. 5.3.2. Analogamente è a dirsi per il ribaltamento della decisione assolutoria nei confronti di IE dal reato di oltraggio a pubblico ufficiale. La sentenza di primo grado aveva argomentato che, stando al narrato della persona offesa, IE aveva sferrato un calcio, mentre per il teste AN l'imputato aveva tenuto, invece, un atteggiamento definito "assolutamente cordiale" nei confronti del SI, ed aveva concluso che al ricorrente stesso non fosse attribuibile la condotta suddetta, se non in termini dubitativi. La sentenza di secondo grado dà invece per scontato che il calcio sia stato sferrato e che, tuttavia, non avendo tale condotta aggressiva prodotto alcuna sofferenza fisica, potesse al più configurarsi nella fattispecie il reato di c.d. ingiuria reale, in applicazione del principio di diritto per il quale "in tema di oltraggio a pubblico ufficiale, la legge n. 94 del 2009 ha espunto dal tessuto normativo ogni riferimento alla violenza, con la conseguenza che l'uso di 7 quest'ultima può ritenersi compatibile con la fattispecie delittuosa soltanto nei ristrettissimi limiti della cosiddetta ingiuria reale, configurabile quando le percosse costituiscano una violenza di inavvertibile entità, che, senza voler cagionare alcuna sofferenza alla parte offesa, evidenzi il proposito di arrecare alla vittima offesa morale, avvilendola con un gesto di disprezzo" (Sez. 6, n. 24630 del 15/05/2012, Fioriti°, Rv. 253108 - 01). Anche in tal caso è stata accolta dalla Corte territoriale una ricostruzione dei fatti all'evidenza divergente da quella operata dal Tribunale. 5.4. Alla luce di quanto precede, gli imputati sono stati dunque illegittimamente privati del diritto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, che è espressione di un canone fondamentale di garanzia, immanente al sistema processuale. L'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il quale stabilisce che, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione della istruzione dibattimentale, costituisce trasposizione del parametro di cui all'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, là dove prevede il diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e. ottenere la convocazione e l'esame dei . testimoni a discarico;
e ha positivizzato il portato teorico di pregressi arresti di questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, per cui il ricorso al metodo di assunzione della prova in contraddittorio, caratterizzato da oralità e immediatezza, è da ritenere incontestabilmente più affidabile per l'apprezzamento degli apporti dichiarativi (Sez. U n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785, in linea con Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487). 5.5. E' poi irrilevante la circostanza, rimarcata dalla Corte di appello, che non fosse stata avanzata richiesta di rinnovazione della istruzione dalle parti. Secondo Sez. U n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112 - 01, l'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. ha introdotto una nuova ipotesi di ammissione d'ufficio delle prove (ex art. 190, comma 2, cod. proc. pen.) per l'ipotesi in cui oggetto dell'impugnazione sia una sentenza di assoluzione che il giudice di appello riformi in senso peggiorativo (nel senso che alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale debba procedersi anche di ufficio, v. anche Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487 - 01 e Rv. 267489 - 01). Specularmente, si è ritenuta rilevabile di ufficio l'omessa rinnovazione della istruzione dibattimentale nel giudizio per cassazione, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., poiché la regola processuale posta dall'art. 603, 8 comma 3-bis, cod. proc. pen. configura una garanzia fondamentale dell'ordinamento, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge (Sez. 6, n. 37979 del 11/07/2023, Valoncini, Rv. 285264). Di contro, non è pertinente al caso la pronuncia Sez. 5, n. 19730 del 16/04/2019, P., Rv. 275997, richiamata in sentenza a sostegno della ritenuta non necessità della rinnovazione, in quanto relativa ad una ipotesi in cui la pronuncia resa dalla Corte di appello era stata confermativa della decisione assolutoria adottata in prime cure. 6. Il secondo e il terzo motivo del ricorso nell'interesse di NO e il secondo motivo del ricorso nell'interesse di IE possono essere trattati congiuntamente perché pongono la medesima questione ermeneutica. Essi non attingono la soglia di ammissibilità perché non consentiti. Viene invocato, a fondamento delle censure, il medesimo principio, per cui il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali . da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (da Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 Mannino, Rv. 231679 — 01). In realtà, deve osservarsi che, attraverso la dedotta carenza di motivazione rafforzata, la difesa tende piuttosto a sollecitare una alternativa ricostruzione dei fatti: a) con riferimento alle modalità di produzione dell'attività interruttiva de! pubblico servizio ed al ruolo svolto dal ricorrente NO nel contesto della manifestazione dei dimostranti;
b) con riferimento alla dinamica dell'aggressione alla persona offesa SI ed al ruolo avuto dai ricorrenti nel determinismo causale dell'evento, quanto alla fattispecie dell'oltraggio. Sebbene talune delle censure difensive, avanzate in appello, siano rimaste prive di riscontro, si tratta di omissioni non rilevanti perché relative a profili di mero fatto in questa Sede non deducibili, essendo pacifico che, in tema di giudizio per cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (tra le molte Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). 9 7. Il quarto motivo del ricorso NO, corrispondente al terzo motivo del ricorso IE, con cui è dedotta la violazione dell'art. 341-bis cod. pen., sul presupposto della mancanza di qualifica pubblicistica in capo all'assessore destinatario delle condotte oltraggiose, è invece infondato. La sentenza impugnata ha richiamato, al riguardo, un precedente arresto di questa Corte in forza del quale l'assessore di un ente territoriale riveste la qualifica di pubblico ufficiale relativamente all'esercizio di attività amministrative alle quali partecipa concorrendo alla formazione della volontà dell'ente. Con riferimento ad una fattispecie in cui è stata confermata la condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen., nei confronti di un imputato che aveva minacciato l'assessore di un Comune al fine di ottenere il rilascio del permesso a costruire e l'approvazione di convenzione edilizia a lui vantaggiosa, questa Corte regolatrice ha affermato che non è dato dubitare della natura di pubblico ufficiale dell'assessore comunale o regionale, e della rilevanza prettamente pubblicistica delle funzioni dallo stesso svolte, e ciò in continuità con una serie di arresti pregressi (Sez. 6, n. 30175 del 30/05/2013, Horvat, Rv. 257099 - 01, richiamante Sez. 6, n. 21508 del 14/04/2008, Rv. 240071; Sez. 6, n. 11415 del 21/02/2003, Rv. 224070; Sez. 6, n. 49547 del 03/10/2003, Rv. 22788). Ciò posto, nel caso in disamina le conformi sentenze di merito hanno ricostruito che l'assessore SI, preposto ai lavori pubblici, era stato delegato dal Sindaco a compiere un'attività del tutto inerente alle funzioni proprie dello stesso delegato, ossia al "monitoraggio delle operazioni in qualità di assessore ai lavori pubblici", a seguito del pervenimento presso la casa comunale di una nota che preannunciava la manifestazione di protesta del giorno seguente, correlata all'espletamento dei lavori di rifacimento del tratto stradale, da cui sarebbero potute scaturire problematiche di ordine pubblico. Al riguardo, non è dubbio che il Sindaco, a norma dell'art. 54 TUEL, abbia competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica suscettibili di essere delegate e, rispetto a tale quadro ricostruttivo, le questioni poste dalla difesa, relative alla esistenza di tale delega e dei suoi requisiti formali - che la Corte di merito ha ritenuto essere stata confermata in giudizio dal delegante - tendono a sollecitare una alternativa, e qui non consentita, lettura dei fatti accertati. L'assessore era dunque presente nel luogo ove erano in corso i lavori e si svolgeva la manifestazione, nell'esercizio dei compiti di monitoraggio che gli erano stati delegati. E comunque si trattava di un'attività strettamente inerente a quelle di sua competenza, in quanto inserita nella fase esecutiva della volontà amministrativa. IO Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, sussiste, dunque, un innegabile nesso causale tra le funzioni espletate dall'assessore e la condotta oltraggiosa nei suoi confronti. Tale collegamento, richiesto dalla norma incriminatrice là dove postula, per la punizione dell'offesa all'agente pubblico, che essa avvenga non soltanto «mentre [egli] compie un atto d'ufficio», ma altresì «a causa o nell'esercizio delle sue funzioni», va inteso nel senso che le funzioni debbano rappresentare la scaturigine, ovvero il fattore determinante della condotta offensiva (in tal senso, in motivazione, v. Sez. 6, n. 11345 del 02/02/2023, Calabrò, Rv. 284470 - 01). E deve anche precisarsi che, secondo un'interpretazione teleologica - ma non certo analogica - della norma, posta a tutela della dignità sociale e del prestigio del pubblico agente, l'esercizio delle funzioni non può ritenersi circoscritto al solo compimento, da parte dell'assessore, degli atti amministrativi in senso stretto, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive e, dunque, anche alla fase strettamente esecutiva della volontà amministrativa. 8. Assorbita ogni altra questione, deve dunque annullarsi agli effetti civili la sentenza impugnata, inficiata dai sopra evidenziati vizi in punto di mancata rinnovazione della istruzione dibattimentale. Gli atti vanno per conseguenza rimessi al Giudice civile competente per valore per la definizione delle relative questioni. Deve darsi continuità, al riguardo, all'orientamento in forza del quale l'art. 622 cod. proc. pen. trova applicazione anche con riferimento alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, consentendo il rinvio al giudice civile nelle ipotesi in cui, per un vizio della motivazione o per un errore di diritto, il giudice dell'impugnazione non possa determinare con certezza ran" della responsabilità. In tale evenienza, dunque, il giudizio rescissorio avrà ad oggetto sia ran" che il "quantum" della pretesa risarcitoria (tra le molte, v. Sez. 6, n. 11341 del 17/11/2022, dep. 2023, Buscemi, Rv. 284577 - 09). 7. Al giudice del rinvio civile competente per valore in grado di appello, va rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente grado di giudizio.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione. 1 l Il Presidente Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio. Così deciso, il 2 maggio 2024 Il Consigliere estensore