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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/07/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 1132 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nata a [...] il [...], Parte_1 E
, nata a [...] il Parte_2 27/09/1971, entrambe le parti rappresentate e difese dall'avv. GAMMELLA GIACOMO, come da procura in atti;
ricorrenti NONCHÉ P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e , con ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto iscritto a ruolo in data 02/05/2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 19/09/1992, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di LI (al N. 169, Parte II, Serie A, Sezione O, Anno 1992). Hanno rilevato che la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione a far tempo dalla comparizione dei coniugi ovvero dalla scadenza del termine ex art. 127 ter, 5° comma c.p.c. nella procedura di separazione dei coniugi, definita con sentenza n. 112/2024 emessa in data 19/06/2024, divenuta irrevocabile. Premesso che dal matrimonio sono nati tre figli, , il 10/12/1994 in Massa di Persona_1
Somma, , il 10/02/1999 in Massa di S il 25/04/2001 in Massa Per_2 Per_3 di Somma, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto. In luogo della fissazione dell'udienza camerale, è stata disposta dal Presidente del Tribunale la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, i coniugi hanno rinunziato alla comparizione e ribadito la loro volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili alle condizioni concordate e compiutamente riportate nel ricorso introduttivo del giudizio. Dunque, stante l'impossibilità della conciliazione, la causa è stata trattenuta in decisione con rimessione degli atti al Collegio. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. (comunicazione del 12/05/2025). La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi. La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a LI, in data 19.09.1992, Atto n. 169, p. II, s. A - sez. O, anno 1992, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2)disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3)confermare le condizioni dell'omologa di separazione consensuale e che di seguito si riportano nuovamente: a) la casa coniugale sita in Sant'Anastasia, alla Via Regina Margherita 47, di proprietà esclusiva del marito, signor , rimarrà a quest'ultimo che continuerà ad Parte_1 abitarla con i figli , e , mentre la signora Persona_1 Per_2 Per_3 [...] ha stabilito la propria dimora in Spagna, Isola di Tenerife, città di Parte_3 Santa Cruz De Tenerife;
b) i coniugi dichiarano di rinunziare, come in effetti rinunziano, ad un mantenimento reciproco;
c) il sig. provvederà integralmente alle spese ordinarie e straordinarie Parte_1 delle figlie e , allo stato maggiorenni, ma non economicamente Per_2 Per_3 autosufficienti sino al momento in cui saranno economicamente autosufficienti;
d) i coniugi scambievolmente e reciprocamente prestano il consenso per il rilascio del passaporto.” Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1132 /2025, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
LI il 19/09/1992 tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di LI (al N. 169, Parte
II, Serie A, Sezione O, Anno 1992);
2. conferma le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di LI di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di LI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 02/07/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice