Articolo 2 della Legge 12 dicembre 1967, n. 1226
Articolo 1
Versione
12 gennaio 1968
Art. 2.
L'Azienda di Stato per le foreste demaniali versera' al bilancio dello Stato la somma annua di lire 50 milioni prelevandola dagli stanziamenti di cui al capitolo n. 530 del proprio stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1967 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
All'onere di lire 50 milioni previsto dalla presente legge si fa fronte per gli anni finanziari 1967 e seguenti con le entrate di cui al comma precedente.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 12 gennaio 1968