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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/10/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2219/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EG IA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° Grado iscritta al n. r.g. 2219/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_2
, con il patrocinio dell'avv. CARROZZA ORESTE, elettivamente domiciliata presso lo studio
[...] del difensore in VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE n. 8, EG IA;
ATTRICE APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante , Controparte_3 Controparte_4 con il patrocinio dell'avv. RUFFINI GEMINIO C. e dell'avv. RUFFINI NINO G., elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in VIA PAOLO BORSELLINO n. 22, EG
IA;
CONVENUTA APPELLATA
CP_5
CONVENUTA APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice appellante:
“voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare a'sensi dell'art. 2506-quater comma 3 c.c., la responsabilità solidale della “
[...]
, nei confronti della società scissa Controparte_3 Controparte_5 per l'effetto condannare la “ , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della società attrice della somma di Euro
pagina 1 di 6 2.392,76, oltre interessi moratori da conteggiarsi dalla scadenza di pagamento delle suddette fatture sino al saldo effettivo;
dichiarare inammissibile o respingere l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato svolgimento della negoziazione assistita, sollevata dall'appellata Controparte_3 poiché infondata e già rigettata dal Giudice di primo grado e non oggetto di appello incidentale;
con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte convenuta appellata costituita:
“Contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
RESPINGERE l'appello proposto da ed ogni avversa domanda e richiesta siccome Controparte_1 inammissibile, improcedibile e, comunque, del tutto infondata in fatto ed in diritto, ovvero con la miglior formula per i motivi meglio esposti in atti e per l'effetto, confermare la sentenza appellata e con vittoria di tutte le spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Controparte_1
Pace di Reggio Emilia n. 489/2024 pubblicata il 09/05/2024, con la quale il Giudice di Pace - pur avendo accolto la domanda di di condanna della convenuta contumace al CP_1 CP_5 pagamento della somma di € 2.392,76 quale prezzo di vendita di bottiglie di vino fornite tra il 2016 e il
2017 – aveva invece respinto la medesima domanda attorea svolta nei confronti di Controparte_3
, società quest'ultima costituita in data 18 dicembre 2018 a seguito della scissione parziale
[...] della e ritenuta dal giudice di prime cure non responsabile del debito della società scissa, in CP_5 ragione del limite di responsabilità previsto dall'art. 2506 quater, comma 3, cod. civ., rappresentato dal valore effettivo del patrimonio netto assegnato a , nella specie pari ad € Controparte_3
10.000,00 e già in precedenza escusso, sempre per debiti gravanti su da altro creditore. CP_5
L'appellante ha lamentato una violazione, da parte del primo giudice, dell'art. 2506 quater , comma 3, cod. civ., per non avere il Giudice di Pace considerato il valore effettivo del patrimonio netto assegnato a a seguito dell'operazione di scissione, pari a diversi milioni di euro Controparte_3
(€ 3.115.717,88), e per aver omesso di considerare il fatto che la scissione fosse stata realizzata per finalità elusive delle ragioni dei creditori.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, “
[...]
fosse condannata al pagamento, in favore della società appellante, della somma di € Controparte_3
2.392,76, oltre interessi moratori.
pagina 2 di 6 L'appellata si è costituita in giudizio e ha chiesto di respingere Controparte_3
l'appello.
L'altra convenuta appellata, ossia è rimasta contumace, così come nel giudizio di primo CP_5 grado.
2.
Fatte queste premesse, ritiene questo Giudice che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
E' documentato che, in data 10 ottobre 2018, l'assemblea della avesse approvato la Controparte_5 proposta di scissione parziale mediante costituzione della società ed Controparte_3 approvazione dell'allegato progetto di scissione (doc. 2 fasc. appellata).
A seguito della scissione parziale della società è stata quindi costituita, in data 18 Controparte_5 dicembre 2018, la società (doc. 1 fasc. appellata). Controparte_3
Nel progetto di scissione, che è pacifico sia stato regolarmente pubblicato e mai opposto dai creditori, si legge che il valore del patrimonio netto assegnato alla società beneficiaria Controparte_3 fosse pari ad € 10.000,00 (“Per effetto della scissione, conseguentemente al trasferimento alla
[...] società beneficiaria del Patrimonio costituito dagli elementi sopra indicati alla società beneficiaria, verrà trasferito un Patrimonio Netto nella misura fissa di € 10.000,00”).
Parte appellante valorizza, a sostegno della inattendibilità di tale ultimo dato, il fatto che , a CP_5 seguito della scissione parziale, avesse trasferito alla un cospicuo Controparte_3 patrimonio immobiliare del valore di € 3.115.717,88.
Tuttavia, l'appellante, oltre a non considerare in detrazione “l'ammortamento fabbricati” ( - €
586.891,71) e “l'ammortamento impianti” (- € 105.734,95 ), non considera gli ingenti debiti gravanti sulla società scissa, indicati a pag. 7 del progetto di scissione, da cui risulta un totale passività pari ad €
2.750.692,78 alla data del 30/06/2018 (doc. 2 appellata).
L'appellante, in altri termini, considera solo le attività ma non le passività, mentre, come noto, il patrimonio netto si ricava dalla differenza tra attività e passività.
In ogni caso, non è questa la sede per accertare la corretta determinazione, da parte del progetto di scissione, del valore effettivo del patrimonio netto assegnato alla Controparte_3 poiché parte attrice non ha svolto alcuna azione di accertamento diretta a far verificare la corretta determinazione del valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie o rimasto alla società scissa;
né avrebbe potuto farlo, esulando tale azione di accertamento dalla competenza del
Giudice di Pace, cosicché al più il creditore avrebbe dovuto promuovere a tal fine separato giudizio.
pagina 3 di 6 Quanto alle finalità, asseritamente elusive delle ragioni creditorie, sottostanti all'operazione di scissione posta in essere, non è affatto vero che, come sostenuto dall'appellante (cfr. pag. 12 dell'atto di appello), il creditore non avrebbe avuto altri rimedi esperibili, diversi dalla responsabilità solidale limitata prevista nell'ultimo comma dell'art. 2506 quater cod. civ.
Invero, la legge accorda in favore dei creditori sociali il diritto di opposizione alla scissione, regolato dall'art. 2503 cod. civ., richiamato dall'art. 2506 ter, ultimo comma, cod. civ.
Nella specie, non risulta che nessun creditore abbia proposto opposizione alla scissione nel termine di
60 giorni previsto dall'art. 2503 cod. civ.
La disciplina della scissione individua poi un'ulteriore forma di tutela tipica, rappresentata dalla possibilità di ottenere il risarcimento del danno patito (cfr. art. 2506 ter cod. civ., che richiama l'art. 2504 quater cod. civ.).
In terzo luogo, non è neppure fondata la tesi dell'appellante secondo cui, tra i rimedi esperibili a tutela dei creditori sociali, non vi sarebbe stata l'azione revocatoria (cfr. pag. 12 dell'atto di appello).
La giurisprudenza di merito citata in argomento dall'appellante è risalente nel tempo.
In realtà, sul punto, è intervenuta la Suprema Corte che si è pronunciata nell'anno 2019 (Cass.
31654/2019), poi confermata con successive pronunce (Cass. 32365/2022; Cass. 30184/2022; Cass.
12047/2021), ritenendo ammissibile l'azione revocatoria esercitata avverso un atto di scissione societaria, cosicché anche l'azione revocatoria avrebbe potuto rappresentare uno strumento di conservazione della garanzia patrimoniale a tutela del creditore agente con conseguente inefficacia relativa dell'atto.
Per completezza, si rammenta che la questione fu rimessa alla Corte di Giustizia europea da parte della
Corte d'Appello di Napoli, e la Corte di Giustizia (Sez. II, 30/01/2020, n. 394/18) si è pronunciata a favore dell'ammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. diretta a far dichiarare l'inefficacia della scissione nei confronti del creditore agente, rilevando, con riguardo agli artt. 12 e 19 della Dir. n. CEE 17.12.1982, n. 891, che l'art. 12 debba essere interpretato nel senso che esso non osta a che i creditori della società scissa, i cui crediti siano anteriori alla scissione e che non abbiano fatto opposizione alla stessa, possano intentare un'azione revocatoria dopo la realizzazione dell'operazione straordinaria al fine di far dichiarare la scissione inefficace nei loro confronti;
e che ciò non contrasta neppure con quanto disposto dal cit. art. 19, in quanto l'azione revocatoria, lungi dall'intaccare la validità dell'operazione, semplicemente rende la scissione inopponibile ai soli creditori agenti.
Venendo più nello specifico alla norma di cui l'appellante lamenta la violazione da parte del giudice di prime cure, l'art. 2506-quater, comma 3, c.c. sancisce il principio della responsabilità solidale delle società partecipanti all'operazione di scissione per i debiti della società scissa, ma ne limita la portata al pagina 4 di 6 valore effettivo del patrimonio netto assegnato (alle società beneficiarie) o rimasto (alla società scissa, nella scissione parziale).
La responsabilità solidale è dunque limitata al valore effettivo del patrimonio netto di ciascuna delle società partecipanti all'operazione.
La limitazione di responsabilità è ovviamente opponibile ai terzi, e dunque, in particolare, al creditore, dal momento che la misura della responsabilità delle società partecipanti alla scissione è nota ai terzi mediante la pubblicazione del progetto di scissione.
Nel caso di specie, si è detto che, in mancanza di azione e giudizio di accertamento finalizzati ad accertarne un diverso valore, il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alla Controparte_3
deve ritenersi quello di € 10.000,00 risultante dal progetto di scissione, non opposto nei
[...] termini di legge da alcun creditore, che rappresenta il limite della responsabilità di Controparte_3 per i debiti della società scissa (art. 2506-quater, comma 3, c.c.).
[...] CP_5
Co ha documentato di essere già stata in precedenza escussa, per debiti Controparte_3 gravanti su da altro creditore di quest'ultima (Schema s.a.s.), sino alla concorrenza del CP_5 valore del patrimonio netto assegnato a con la scissione (€ 10.000,00). Tale Controparte_3 vertenza innanzi al Tribunale di Reggio Emilia (RG 1033/2022), è stata poi definita con un accordo di dilazione del debito, nel quale si è riconosciuta debitrice nei confronti Controparte_3 del predetto creditore della somma di € 10.791,34, di cui € 10.000,00 in sorte capitale ed € 791,34 per spese legali, da pagare secondo un concordato piano rateale.
E' superflua la prova dell'effettivo pagamento delle rate pattuite, essendo sufficiente la produzione in giudizio del titolo (prima giudiziale e poi negoziale) fondante la responsabilità dell'odierna appellata
(si veda in particolare l'accordo di dilazione del debito prodotto dall'appellata al doc. 6).
Il fatto, valorizzato dall'appellante, che avesse già pagato, prima di tale Controparte_3 accordo, altro creditore di nella misura di € 6.167,24, e che poi non abbia fatto valere tale CP_5 circostanza nella successiva vertenza RG 1033/2022 con Schema s.a.s., è irrilevante, atteso che il limite di responsabilità fatto valere nei confronti di un creditore della società scissa che agisce per l'adempimento del debito (limite rappresentato dal valore effettivo del patrimonio netto trasferito), si configura come un'eccezione (in tal senso Cass. 15088/2021); pertanto, come tale, l'eccezione di limitazione della responsabilità è nella libera disponibilità della parte, cosicché Controparte_3 era libera di decidere se far valere o meno detto limite nei confronti dell'uno o dell'altro
[...] creditore della società scissa CP_5
La è quindi già stata chiamata a rispondere di debiti della società scissa Controparte_3 sino alla concorrenza dei limiti del valore del patrimonio netto assegnatole per effetto della CP_5
pagina 5 di 6 scissione, pari ad € 10.000,00 (art. 2506 quater, comma 3, cod. civ.), ed avendo in questa sede eccepito tale limite, non può ora rispondere verso terzi oltre detto limite.
La sentenza impugnata, nell'affermare quest'ultimo principio, è corretta e va confermata, avendo il giudice di primo grado fatto corretta applicazione dell'art. 2506 quater, comma 3, cod. civ.
La scelta legislativa per la responsabilità limitata prevista da quest'ultima norma è stata criticata da una parte della dottrina, secondo la quale una tale opzione priverebbe il creditore di uno dei tipici vantaggi competitivi dell'obbligazione solidale, considerato che laddove lo stesso vanti un credito superiore al tetto afferente a una determinata società, non ne può pretendere l'integrale adempimento e dovrà comunque rivolgersi ad una o più altre coobbligate.
Questa tuttavia è stata una scelta di esclusiva spettanza del legislatore, che come tale è insindacabile in questa sede.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante, e si liquidano in dispositivo secondo i criteri ed i parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.
Trovano applicazione i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale previsti per le controversie rientranti nello scaglione di valore da € 1.101 ad € 5.200.
Si dà atto infine dell'integrale reiezione dell'appello, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado d'appello, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione assorbita e disattesa:
1) respinge l'appello proposto contro la sentenza del Giudice di Pace di Reggio Emilia n. 489/2024 pubblicata il 09/05/2024;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellata ”, delle spese di lite relative al secondo grado di Controparte_3 giudizio, che liquida in € 1.700,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014;
3) dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Emilia, 18 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EG IA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Dazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° Grado iscritta al n. r.g. 2219/2024 promossa da:
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_2
, con il patrocinio dell'avv. CARROZZA ORESTE, elettivamente domiciliata presso lo studio
[...] del difensore in VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE n. 8, EG IA;
ATTRICE APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante , Controparte_3 Controparte_4 con il patrocinio dell'avv. RUFFINI GEMINIO C. e dell'avv. RUFFINI NINO G., elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in VIA PAOLO BORSELLINO n. 22, EG
IA;
CONVENUTA APPELLATA
CP_5
CONVENUTA APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice appellante:
“voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare a'sensi dell'art. 2506-quater comma 3 c.c., la responsabilità solidale della “
[...]
, nei confronti della società scissa Controparte_3 Controparte_5 per l'effetto condannare la “ , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della società attrice della somma di Euro
pagina 1 di 6 2.392,76, oltre interessi moratori da conteggiarsi dalla scadenza di pagamento delle suddette fatture sino al saldo effettivo;
dichiarare inammissibile o respingere l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato svolgimento della negoziazione assistita, sollevata dall'appellata Controparte_3 poiché infondata e già rigettata dal Giudice di primo grado e non oggetto di appello incidentale;
con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte convenuta appellata costituita:
“Contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
RESPINGERE l'appello proposto da ed ogni avversa domanda e richiesta siccome Controparte_1 inammissibile, improcedibile e, comunque, del tutto infondata in fatto ed in diritto, ovvero con la miglior formula per i motivi meglio esposti in atti e per l'effetto, confermare la sentenza appellata e con vittoria di tutte le spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Controparte_1
Pace di Reggio Emilia n. 489/2024 pubblicata il 09/05/2024, con la quale il Giudice di Pace - pur avendo accolto la domanda di di condanna della convenuta contumace al CP_1 CP_5 pagamento della somma di € 2.392,76 quale prezzo di vendita di bottiglie di vino fornite tra il 2016 e il
2017 – aveva invece respinto la medesima domanda attorea svolta nei confronti di Controparte_3
, società quest'ultima costituita in data 18 dicembre 2018 a seguito della scissione parziale
[...] della e ritenuta dal giudice di prime cure non responsabile del debito della società scissa, in CP_5 ragione del limite di responsabilità previsto dall'art. 2506 quater, comma 3, cod. civ., rappresentato dal valore effettivo del patrimonio netto assegnato a , nella specie pari ad € Controparte_3
10.000,00 e già in precedenza escusso, sempre per debiti gravanti su da altro creditore. CP_5
L'appellante ha lamentato una violazione, da parte del primo giudice, dell'art. 2506 quater , comma 3, cod. civ., per non avere il Giudice di Pace considerato il valore effettivo del patrimonio netto assegnato a a seguito dell'operazione di scissione, pari a diversi milioni di euro Controparte_3
(€ 3.115.717,88), e per aver omesso di considerare il fatto che la scissione fosse stata realizzata per finalità elusive delle ragioni dei creditori.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, “
[...]
fosse condannata al pagamento, in favore della società appellante, della somma di € Controparte_3
2.392,76, oltre interessi moratori.
pagina 2 di 6 L'appellata si è costituita in giudizio e ha chiesto di respingere Controparte_3
l'appello.
L'altra convenuta appellata, ossia è rimasta contumace, così come nel giudizio di primo CP_5 grado.
2.
Fatte queste premesse, ritiene questo Giudice che l'appello sia infondato e debba essere respinto.
E' documentato che, in data 10 ottobre 2018, l'assemblea della avesse approvato la Controparte_5 proposta di scissione parziale mediante costituzione della società ed Controparte_3 approvazione dell'allegato progetto di scissione (doc. 2 fasc. appellata).
A seguito della scissione parziale della società è stata quindi costituita, in data 18 Controparte_5 dicembre 2018, la società (doc. 1 fasc. appellata). Controparte_3
Nel progetto di scissione, che è pacifico sia stato regolarmente pubblicato e mai opposto dai creditori, si legge che il valore del patrimonio netto assegnato alla società beneficiaria Controparte_3 fosse pari ad € 10.000,00 (“Per effetto della scissione, conseguentemente al trasferimento alla
[...] società beneficiaria del Patrimonio costituito dagli elementi sopra indicati alla società beneficiaria, verrà trasferito un Patrimonio Netto nella misura fissa di € 10.000,00”).
Parte appellante valorizza, a sostegno della inattendibilità di tale ultimo dato, il fatto che , a CP_5 seguito della scissione parziale, avesse trasferito alla un cospicuo Controparte_3 patrimonio immobiliare del valore di € 3.115.717,88.
Tuttavia, l'appellante, oltre a non considerare in detrazione “l'ammortamento fabbricati” ( - €
586.891,71) e “l'ammortamento impianti” (- € 105.734,95 ), non considera gli ingenti debiti gravanti sulla società scissa, indicati a pag. 7 del progetto di scissione, da cui risulta un totale passività pari ad €
2.750.692,78 alla data del 30/06/2018 (doc. 2 appellata).
L'appellante, in altri termini, considera solo le attività ma non le passività, mentre, come noto, il patrimonio netto si ricava dalla differenza tra attività e passività.
In ogni caso, non è questa la sede per accertare la corretta determinazione, da parte del progetto di scissione, del valore effettivo del patrimonio netto assegnato alla Controparte_3 poiché parte attrice non ha svolto alcuna azione di accertamento diretta a far verificare la corretta determinazione del valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie o rimasto alla società scissa;
né avrebbe potuto farlo, esulando tale azione di accertamento dalla competenza del
Giudice di Pace, cosicché al più il creditore avrebbe dovuto promuovere a tal fine separato giudizio.
pagina 3 di 6 Quanto alle finalità, asseritamente elusive delle ragioni creditorie, sottostanti all'operazione di scissione posta in essere, non è affatto vero che, come sostenuto dall'appellante (cfr. pag. 12 dell'atto di appello), il creditore non avrebbe avuto altri rimedi esperibili, diversi dalla responsabilità solidale limitata prevista nell'ultimo comma dell'art. 2506 quater cod. civ.
Invero, la legge accorda in favore dei creditori sociali il diritto di opposizione alla scissione, regolato dall'art. 2503 cod. civ., richiamato dall'art. 2506 ter, ultimo comma, cod. civ.
Nella specie, non risulta che nessun creditore abbia proposto opposizione alla scissione nel termine di
60 giorni previsto dall'art. 2503 cod. civ.
La disciplina della scissione individua poi un'ulteriore forma di tutela tipica, rappresentata dalla possibilità di ottenere il risarcimento del danno patito (cfr. art. 2506 ter cod. civ., che richiama l'art. 2504 quater cod. civ.).
In terzo luogo, non è neppure fondata la tesi dell'appellante secondo cui, tra i rimedi esperibili a tutela dei creditori sociali, non vi sarebbe stata l'azione revocatoria (cfr. pag. 12 dell'atto di appello).
La giurisprudenza di merito citata in argomento dall'appellante è risalente nel tempo.
In realtà, sul punto, è intervenuta la Suprema Corte che si è pronunciata nell'anno 2019 (Cass.
31654/2019), poi confermata con successive pronunce (Cass. 32365/2022; Cass. 30184/2022; Cass.
12047/2021), ritenendo ammissibile l'azione revocatoria esercitata avverso un atto di scissione societaria, cosicché anche l'azione revocatoria avrebbe potuto rappresentare uno strumento di conservazione della garanzia patrimoniale a tutela del creditore agente con conseguente inefficacia relativa dell'atto.
Per completezza, si rammenta che la questione fu rimessa alla Corte di Giustizia europea da parte della
Corte d'Appello di Napoli, e la Corte di Giustizia (Sez. II, 30/01/2020, n. 394/18) si è pronunciata a favore dell'ammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. diretta a far dichiarare l'inefficacia della scissione nei confronti del creditore agente, rilevando, con riguardo agli artt. 12 e 19 della Dir. n. CEE 17.12.1982, n. 891, che l'art. 12 debba essere interpretato nel senso che esso non osta a che i creditori della società scissa, i cui crediti siano anteriori alla scissione e che non abbiano fatto opposizione alla stessa, possano intentare un'azione revocatoria dopo la realizzazione dell'operazione straordinaria al fine di far dichiarare la scissione inefficace nei loro confronti;
e che ciò non contrasta neppure con quanto disposto dal cit. art. 19, in quanto l'azione revocatoria, lungi dall'intaccare la validità dell'operazione, semplicemente rende la scissione inopponibile ai soli creditori agenti.
Venendo più nello specifico alla norma di cui l'appellante lamenta la violazione da parte del giudice di prime cure, l'art. 2506-quater, comma 3, c.c. sancisce il principio della responsabilità solidale delle società partecipanti all'operazione di scissione per i debiti della società scissa, ma ne limita la portata al pagina 4 di 6 valore effettivo del patrimonio netto assegnato (alle società beneficiarie) o rimasto (alla società scissa, nella scissione parziale).
La responsabilità solidale è dunque limitata al valore effettivo del patrimonio netto di ciascuna delle società partecipanti all'operazione.
La limitazione di responsabilità è ovviamente opponibile ai terzi, e dunque, in particolare, al creditore, dal momento che la misura della responsabilità delle società partecipanti alla scissione è nota ai terzi mediante la pubblicazione del progetto di scissione.
Nel caso di specie, si è detto che, in mancanza di azione e giudizio di accertamento finalizzati ad accertarne un diverso valore, il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alla Controparte_3
deve ritenersi quello di € 10.000,00 risultante dal progetto di scissione, non opposto nei
[...] termini di legge da alcun creditore, che rappresenta il limite della responsabilità di Controparte_3 per i debiti della società scissa (art. 2506-quater, comma 3, c.c.).
[...] CP_5
Co ha documentato di essere già stata in precedenza escussa, per debiti Controparte_3 gravanti su da altro creditore di quest'ultima (Schema s.a.s.), sino alla concorrenza del CP_5 valore del patrimonio netto assegnato a con la scissione (€ 10.000,00). Tale Controparte_3 vertenza innanzi al Tribunale di Reggio Emilia (RG 1033/2022), è stata poi definita con un accordo di dilazione del debito, nel quale si è riconosciuta debitrice nei confronti Controparte_3 del predetto creditore della somma di € 10.791,34, di cui € 10.000,00 in sorte capitale ed € 791,34 per spese legali, da pagare secondo un concordato piano rateale.
E' superflua la prova dell'effettivo pagamento delle rate pattuite, essendo sufficiente la produzione in giudizio del titolo (prima giudiziale e poi negoziale) fondante la responsabilità dell'odierna appellata
(si veda in particolare l'accordo di dilazione del debito prodotto dall'appellata al doc. 6).
Il fatto, valorizzato dall'appellante, che avesse già pagato, prima di tale Controparte_3 accordo, altro creditore di nella misura di € 6.167,24, e che poi non abbia fatto valere tale CP_5 circostanza nella successiva vertenza RG 1033/2022 con Schema s.a.s., è irrilevante, atteso che il limite di responsabilità fatto valere nei confronti di un creditore della società scissa che agisce per l'adempimento del debito (limite rappresentato dal valore effettivo del patrimonio netto trasferito), si configura come un'eccezione (in tal senso Cass. 15088/2021); pertanto, come tale, l'eccezione di limitazione della responsabilità è nella libera disponibilità della parte, cosicché Controparte_3 era libera di decidere se far valere o meno detto limite nei confronti dell'uno o dell'altro
[...] creditore della società scissa CP_5
La è quindi già stata chiamata a rispondere di debiti della società scissa Controparte_3 sino alla concorrenza dei limiti del valore del patrimonio netto assegnatole per effetto della CP_5
pagina 5 di 6 scissione, pari ad € 10.000,00 (art. 2506 quater, comma 3, cod. civ.), ed avendo in questa sede eccepito tale limite, non può ora rispondere verso terzi oltre detto limite.
La sentenza impugnata, nell'affermare quest'ultimo principio, è corretta e va confermata, avendo il giudice di primo grado fatto corretta applicazione dell'art. 2506 quater, comma 3, cod. civ.
La scelta legislativa per la responsabilità limitata prevista da quest'ultima norma è stata criticata da una parte della dottrina, secondo la quale una tale opzione priverebbe il creditore di uno dei tipici vantaggi competitivi dell'obbligazione solidale, considerato che laddove lo stesso vanti un credito superiore al tetto afferente a una determinata società, non ne può pretendere l'integrale adempimento e dovrà comunque rivolgersi ad una o più altre coobbligate.
Questa tuttavia è stata una scelta di esclusiva spettanza del legislatore, che come tale è insindacabile in questa sede.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante, e si liquidano in dispositivo secondo i criteri ed i parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.
Trovano applicazione i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale previsti per le controversie rientranti nello scaglione di valore da € 1.101 ad € 5.200.
Si dà atto infine dell'integrale reiezione dell'appello, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado d'appello, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione assorbita e disattesa:
1) respinge l'appello proposto contro la sentenza del Giudice di Pace di Reggio Emilia n. 489/2024 pubblicata il 09/05/2024;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellata ”, delle spese di lite relative al secondo grado di Controparte_3 giudizio, che liquida in € 1.700,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014;
3) dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Emilia, 18 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
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