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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 23/05/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1669/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.1669/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MARASCIULO DOMENICO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Scioglimento del matrimonio”.
All'udienza del 29/04/2025 parte ricorrente ha rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
“
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 31.07.2010 iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di ST al n. 4, Parte I, anno 2010, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del competente Comune di procedere alla annotazione della emananda sentenza.
2. Affidare la figlia minore , nata il [...], in [...] esclusiva alla madre, che Persona_1 eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la figlia, compresi i documenti di identità della stessa validi anche per l'espatrio.
pagina 1 di 5
3. Porre a carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore Controparte_1 mediante il versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 250,00, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat;
oltre al 50% delle spese di natura straordinaria come specificate nel vigente protocollo del Tribunale di Varese.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede, ove ritenuto, disporsi l'audizione della minore ”. Persona_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/07/2024 ha adito l'intestato Tribunale al fine Parte_1
di ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto con il sig. in ST Controparte_1
(Va), in data 31/07/2010, come da relativo Atto di Matrimonio n. 4, parte I, serie, dell'anno 2010;
Per_ da tale unione è nata la figlia , in Varese in data 20/08/2008.
All'udienza del 8/01/2025 il procuratore di parte ricorrente, dato atto dell'esito infruttuoso della notifica, chiedeva un termine per procedere alla rinnovazione della stessa e la fissazione di nuova udienza per la comparizione personale delle parti.
Il Giudice provvedeva come da richiesta e fissava nuova udienza in data 29/04/2025.
A detta udienza, parte ricorrente ha esibito il ricorso regolarmente notificato al sig. Controparte_1
del quale è stata dichiarata la contumacia stante la mancata costituzione in giudizio.
Nell'impossibilità di esperire tentativo di conciliazione, il Giudice ha proceduto al libero interrogatorio della sig.ra Quindi, il procuratore della ricorrente ha precisato le Parte_1
conclusioni come da ricorso e il Giudice, confermate le condizioni della separazione, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***********
1.1 Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 CP_1
, in ST (Va), in data 31/07/2010, come da relativo Atto di Matrimonio n. 4, parte I,
[...] serie, dell'anno 2010 è fondata e merita accoglimento.
I fatti dedotti da parte ricorrente sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e sentenza di separazione in data 16/03/2020 del Tribunale di Varese).
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione (udienza presidenziale del 13/01/2016), non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
pagina 2 di 5 Il comportamento di parte resistente, il quale non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica, costituisce ulteriore conferma del disinteresse del sig. alla Controparte_1
prosecuzione del rapporto coniugale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
1.2 Sulla responsabilità genitoriale
Per_ Quanto all'affidamento della figlia minore , sussistono le condizioni per confermare la previsione adottata con la sentenza di separazione n. 222/2020 pubblicata il 16/03/2020 che ha disposto l'affidamento esclusivo della figlia alla madre con collocamento presso la stessa.
L'inidoneità genitoriale del sig. persiste tuttora in modo evidente, essendosi lo Controparte_1
stesso sottratto ad ogni tipo di supporto per recuperare le sue competenze e la sua relazione con la figlia. Non ha, infatti, riattivato le frequentazioni con la figlia in Spazio Neutro con l'intervento dei
Servizi Sociali (come disposto nella sentenza di separazione) ma di fatto si è reso irreperibile negli
Per_ anni senza instaurare alcun legame genitoriale con , omettendo di contribuire in alcun modo al sostentamento della stessa che è rimasto a totale carico della madre e rimanendo infine contumace nel presente giudizio di divorzio. A quanto detto si aggiunga l'attuale grave situazione di difficoltà personale dell'ex marito che, per quanto a conoscenza della ricorrente, risulta essere stato detenuto almeno da giugno 2024 presso la Casa Circondariale di Como (cfr doc. 5). In tale contesto è, quindi, evidente che difettano i presupposti minimi per un esercizio condiviso della genitorialità.
Alla luce di quanto sopra, deve essere confermato l'affidamento della minore alla madre con collocamento presso la stessa, disponendo che il genitore affidatario potrà assumere in via esclusiva anche le decisioni più importanti nell'interesse della figlia minore che riguardano la salute, la sua istruzione e la sua educazione (c.d. affidamento super esclusivo art. 337 quater comma terzo c.c.).
Per quanto riguarda le facoltà di visita tra il padre e la figlia, qualora il sig. diventi Controparte_1
reperibile e dimostri continuità e serietà nella ripresa della relazione con la figlia, le stesse potranno essere ripristinate solo mediante l'ausilio dei Servizi Sociali territorialmente competenti, fatta salva una eventuale successiva liberalizzazione, secondo un criterio di gradualità, ricorrendone le condizioni nell'interesse della minore.
Si ritiene superfluo l'ascolto della minore ormai diciassettenne, non rilevando problematiche che necessitano l'ascolto della stessa, già peraltro sentita nel corso del giudizio di separazione dagli operatori incaricati delle indagini specialistiche disposte.
1.3 Sulle condizioni economiche
Quanto, infine, al contributo paterno al mantenimento della figlia, tenuto conto dei redditi dichiarati dalla ricorrente e degli oneri a suo carico [la signora ha dichiarato: “Lavoro presso la SAIE di
pagina 3 di 5 come impiegata. Il mio stipendio mensile netto in busta paga è di circa €. 1.900/2.000= Per_2 per 13 mensilità. Non ho altre entrate, a parte l'AU al 100% di circa €. 190. Non ho risparmi. Vivo in casa di proprietà dei miei genitori che me l'hanno concessa in comodato gratuito. Ho in corso 2 finanziamenti per l'auto e altre spese e uno per arredamento e in totale ho un esborso mensile di Per_ circa €. 500. frequenta la scuola alberghiera a Gallarate. Non vede il padre dal 2019 e non chiede di poterlo vedere anche perché l'ultima volta che lo ha visto, il padre ha aggredito mia madre.Il padre non ha mai versato il contributo al mantenimento;
nell'unico momento in cui ha lavorato ho tentato una esecuzione che però non mi ha portato ad alcun versamento”], rilevato che il padre risulta essere stato detenuto in carcere (almeno da giugno 2024) e non vi è agli atti prova che svolga una qualche attività lavorativa, considerata l'assenza di qualsivoglia frequentazione padre e figlia nonché di contribuzione per il mantenimento della stessa ed osservato che, in ogni caso, “l'incapacità economica da parte di uno dei genitori può far venir meno l'obbligo di mantenimento solo quando si tratta di una impossibilità assoluta e che, conseguentemente il genitore è tenuto al mantenimento del figlio anche se disoccupato e privo di reddito, essendo suo dovere attivarsi per la ricerca di un lavoro, qualunque esso sia e che, in assenza di altri parametri, il contributo al mantenimento del minore va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica” (Cass. civile n. 27.12.2011 n. 28870), ritiene il Collegio di confermare quanto stabilito nella sentenza di separazione e di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, corrispondendo mensilmente alla madre la somma mensile pari ad € 250,00, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, salva l'urgenza e delle spese scolastiche (tasse di iscrizione in istituto pubblico e libri di testo), spese tutte documentate.
Dispone che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre, affidataria in via super esclusiva.
Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili in ragione della natura della controversia e del fatto che parte convenuta non ha resistito al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile fra (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], matrimonio in C.F._2
ST (Va), in data 31/07/2010, come da relativo Atto di Matrimonio n. 4, parte I dell'anno 2010;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle pagina 4 di 5 ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
3) DISPONE ex art. 337 quater co. 3 c.c. l'affido di in via esclusiva alla madre, Persona_1 presso la quale rimarrà collocata;
per l'effetto, la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale in relazione a tutti gli aspetti, anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la minore, a titolo esemplificativo relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed alle pratiche amministrative, ivi comprese quelle per il rilascio di documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
facoltà di visita, alle condizioni di cui sopra, solo mediante l'ausilio dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
4) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto della figlia mediante la corresponsione dell'importo di € 250,00= entro il giorno 5 di ogni mese;
somma soggetta a rivalutazione annuale Istat di legge;
oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale, salva l'urgenza e delle spese scolastiche (tasse di iscrizione in istituto pubblico e libri di testo), spese tutte documentate;
AU a favore della madre come per legge;
5) DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22/5/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.1669/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MARASCIULO DOMENICO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Scioglimento del matrimonio”.
All'udienza del 29/04/2025 parte ricorrente ha rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
“
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 31.07.2010 iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di ST al n. 4, Parte I, anno 2010, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del competente Comune di procedere alla annotazione della emananda sentenza.
2. Affidare la figlia minore , nata il [...], in [...] esclusiva alla madre, che Persona_1 eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la figlia, compresi i documenti di identità della stessa validi anche per l'espatrio.
pagina 1 di 5
3. Porre a carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore Controparte_1 mediante il versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 250,00, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat;
oltre al 50% delle spese di natura straordinaria come specificate nel vigente protocollo del Tribunale di Varese.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede, ove ritenuto, disporsi l'audizione della minore ”. Persona_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/07/2024 ha adito l'intestato Tribunale al fine Parte_1
di ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto con il sig. in ST Controparte_1
(Va), in data 31/07/2010, come da relativo Atto di Matrimonio n. 4, parte I, serie, dell'anno 2010;
Per_ da tale unione è nata la figlia , in Varese in data 20/08/2008.
All'udienza del 8/01/2025 il procuratore di parte ricorrente, dato atto dell'esito infruttuoso della notifica, chiedeva un termine per procedere alla rinnovazione della stessa e la fissazione di nuova udienza per la comparizione personale delle parti.
Il Giudice provvedeva come da richiesta e fissava nuova udienza in data 29/04/2025.
A detta udienza, parte ricorrente ha esibito il ricorso regolarmente notificato al sig. Controparte_1
del quale è stata dichiarata la contumacia stante la mancata costituzione in giudizio.
Nell'impossibilità di esperire tentativo di conciliazione, il Giudice ha proceduto al libero interrogatorio della sig.ra Quindi, il procuratore della ricorrente ha precisato le Parte_1
conclusioni come da ricorso e il Giudice, confermate le condizioni della separazione, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***********
1.1 Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 CP_1
, in ST (Va), in data 31/07/2010, come da relativo Atto di Matrimonio n. 4, parte I,
[...] serie, dell'anno 2010 è fondata e merita accoglimento.
I fatti dedotti da parte ricorrente sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e sentenza di separazione in data 16/03/2020 del Tribunale di Varese).
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione (udienza presidenziale del 13/01/2016), non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
pagina 2 di 5 Il comportamento di parte resistente, il quale non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica, costituisce ulteriore conferma del disinteresse del sig. alla Controparte_1
prosecuzione del rapporto coniugale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
1.2 Sulla responsabilità genitoriale
Per_ Quanto all'affidamento della figlia minore , sussistono le condizioni per confermare la previsione adottata con la sentenza di separazione n. 222/2020 pubblicata il 16/03/2020 che ha disposto l'affidamento esclusivo della figlia alla madre con collocamento presso la stessa.
L'inidoneità genitoriale del sig. persiste tuttora in modo evidente, essendosi lo Controparte_1
stesso sottratto ad ogni tipo di supporto per recuperare le sue competenze e la sua relazione con la figlia. Non ha, infatti, riattivato le frequentazioni con la figlia in Spazio Neutro con l'intervento dei
Servizi Sociali (come disposto nella sentenza di separazione) ma di fatto si è reso irreperibile negli
Per_ anni senza instaurare alcun legame genitoriale con , omettendo di contribuire in alcun modo al sostentamento della stessa che è rimasto a totale carico della madre e rimanendo infine contumace nel presente giudizio di divorzio. A quanto detto si aggiunga l'attuale grave situazione di difficoltà personale dell'ex marito che, per quanto a conoscenza della ricorrente, risulta essere stato detenuto almeno da giugno 2024 presso la Casa Circondariale di Como (cfr doc. 5). In tale contesto è, quindi, evidente che difettano i presupposti minimi per un esercizio condiviso della genitorialità.
Alla luce di quanto sopra, deve essere confermato l'affidamento della minore alla madre con collocamento presso la stessa, disponendo che il genitore affidatario potrà assumere in via esclusiva anche le decisioni più importanti nell'interesse della figlia minore che riguardano la salute, la sua istruzione e la sua educazione (c.d. affidamento super esclusivo art. 337 quater comma terzo c.c.).
Per quanto riguarda le facoltà di visita tra il padre e la figlia, qualora il sig. diventi Controparte_1
reperibile e dimostri continuità e serietà nella ripresa della relazione con la figlia, le stesse potranno essere ripristinate solo mediante l'ausilio dei Servizi Sociali territorialmente competenti, fatta salva una eventuale successiva liberalizzazione, secondo un criterio di gradualità, ricorrendone le condizioni nell'interesse della minore.
Si ritiene superfluo l'ascolto della minore ormai diciassettenne, non rilevando problematiche che necessitano l'ascolto della stessa, già peraltro sentita nel corso del giudizio di separazione dagli operatori incaricati delle indagini specialistiche disposte.
1.3 Sulle condizioni economiche
Quanto, infine, al contributo paterno al mantenimento della figlia, tenuto conto dei redditi dichiarati dalla ricorrente e degli oneri a suo carico [la signora ha dichiarato: “Lavoro presso la SAIE di
pagina 3 di 5 come impiegata. Il mio stipendio mensile netto in busta paga è di circa €. 1.900/2.000= Per_2 per 13 mensilità. Non ho altre entrate, a parte l'AU al 100% di circa €. 190. Non ho risparmi. Vivo in casa di proprietà dei miei genitori che me l'hanno concessa in comodato gratuito. Ho in corso 2 finanziamenti per l'auto e altre spese e uno per arredamento e in totale ho un esborso mensile di Per_ circa €. 500. frequenta la scuola alberghiera a Gallarate. Non vede il padre dal 2019 e non chiede di poterlo vedere anche perché l'ultima volta che lo ha visto, il padre ha aggredito mia madre.Il padre non ha mai versato il contributo al mantenimento;
nell'unico momento in cui ha lavorato ho tentato una esecuzione che però non mi ha portato ad alcun versamento”], rilevato che il padre risulta essere stato detenuto in carcere (almeno da giugno 2024) e non vi è agli atti prova che svolga una qualche attività lavorativa, considerata l'assenza di qualsivoglia frequentazione padre e figlia nonché di contribuzione per il mantenimento della stessa ed osservato che, in ogni caso, “l'incapacità economica da parte di uno dei genitori può far venir meno l'obbligo di mantenimento solo quando si tratta di una impossibilità assoluta e che, conseguentemente il genitore è tenuto al mantenimento del figlio anche se disoccupato e privo di reddito, essendo suo dovere attivarsi per la ricerca di un lavoro, qualunque esso sia e che, in assenza di altri parametri, il contributo al mantenimento del minore va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica” (Cass. civile n. 27.12.2011 n. 28870), ritiene il Collegio di confermare quanto stabilito nella sentenza di separazione e di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, corrispondendo mensilmente alla madre la somma mensile pari ad € 250,00, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, salva l'urgenza e delle spese scolastiche (tasse di iscrizione in istituto pubblico e libri di testo), spese tutte documentate.
Dispone che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre, affidataria in via super esclusiva.
Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili in ragione della natura della controversia e del fatto che parte convenuta non ha resistito al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile fra (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], matrimonio in C.F._2
ST (Va), in data 31/07/2010, come da relativo Atto di Matrimonio n. 4, parte I dell'anno 2010;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle pagina 4 di 5 ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
3) DISPONE ex art. 337 quater co. 3 c.c. l'affido di in via esclusiva alla madre, Persona_1 presso la quale rimarrà collocata;
per l'effetto, la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale in relazione a tutti gli aspetti, anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la minore, a titolo esemplificativo relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed alle pratiche amministrative, ivi comprese quelle per il rilascio di documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
facoltà di visita, alle condizioni di cui sopra, solo mediante l'ausilio dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
4) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto della figlia mediante la corresponsione dell'importo di € 250,00= entro il giorno 5 di ogni mese;
somma soggetta a rivalutazione annuale Istat di legge;
oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale, salva l'urgenza e delle spese scolastiche (tasse di iscrizione in istituto pubblico e libri di testo), spese tutte documentate;
AU a favore della madre come per legge;
5) DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22/5/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
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