TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 17/12/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2093 / 2022
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 10.10.2025, comunicato in pari data, l'udienza del 17.12.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2093 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza “cartolare” del 17.12.2025 e vertente tra
(C.F. rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'avv. Armando Caporicci
- opponente -
e
(P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Davide Tedesco
- opposta-
e
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti
AN EG e SS LL
- chiamata in causa -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza cartolare del 17.12.2025 le parti concludevano come da note in sostituzione d'udienza ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 479/2022, emesso dal Tribunale di
2 Cassino, con il quale veniva ingiunto al predetto il pagamento, in favore della della somma di euro € 8.771,38, Controparte_3 oltre interessi e spese, a titolo di regresso per le somme versate dalla quale Pt_2 obbligata in solido con l'opponente, in favore di e del suo Persona_1 legale antistatario, in esecuzione della sentenza n. 800/2016 del Tribunale di
Cassino – Sezione Civile, deducendo che la somma ingiunta non era dovuta in quanto la non aveva acceso la polizza assicurativa a garanzia Pt_2 dell'opponente, quale dipendente della rispetto al rischio di danni Pt_2 scaturente dall'operato del dipendente nei confronti dei terzi e della stessa Pt_2 cui era obbligata in forza di contratto collettivo nazionale;
che, in ogni caso,
l'opponente era sottoscrittore di polizza assicurativa, volta a manlevare l'azione di Parte regresso potenzialmente esperibile dalla nei suoi confronti, in relazione a danni di cui potrebbe rendersi responsabile nel corso dell'espletamento della propria attività professionale.
Sulla base di tali deduzioni, l'opponente chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione e la revoca Controparte_2 del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione della provvisoria esecuzione.
Si costituiva in giudizio l' contestando Controparte_3 le deduzioni avversarie e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, e comunque lo stesso opponente si riconosce debitore della
[...]
si chiede confermarsi la provvisoria esecuzione del D.I. n. 479/2022 del Parte_4
03.05.2022 recante R.g. n. 809/2022 emesso dal Tribunale di Cassino – Sez.
Lavoro - ai sensi dell'art. 648 c.p.c.. Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 479/2022 del 03.05.2022 recante
R.g. n. 809/2022 emesso dal Tribunale di Cassino e per l'effetto condannare il Sig.
(C.f. ) a pagare gli importi in esso Parte_1 C.F._2 contenuti;
In via di mero subordine: nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente Sig. al Parte_1 pagamento in favore della in p. del legale rapp p.t. della somma Parte_4 che verrà determinata in corso di causa. In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a.
3 22% e successive spese occorrende da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito”.
In seguito alla chiamata in causa autorizzata all'udienza del 9.11.2022, si costituiva in giudizio contestando le deduzioni Controparte_2 avversarie e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “con riferimento al merito della domanda di pagamento, dare atto che si Controparte_2 rimette alla difesa del Dott. sia in ordine alla sussistenza del relativo diritto Pt_1 sia in ordine all'ammontare della somma richiesta, come dedotto nel par. B1); con riferimento al rapporto assicurativo instaurato tra il Dott. ed Pt_1 CP_2
, accertare e dichiarare la inoperatività della polizza per il motivo spiegato
[...] sub B2); con condanna al pagamento di spese, competenze e onorari del presente procedimento, ivi compreso il contributo forfettario per spese generali ex art. 15
l.p.f., nonché c.p.a. e i.v.a. come per legge”.
La causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza “cartolare” del 17.12.2025, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di memorie di discussione.
2. Costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n. 13533/2001; Cass. 9351/2007; Cass.
20073/2004; Cass. 1473/2007).
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto - (cfr.
Trib. Milano n. 3081/2018; Trib. Palermo n. 4886/2018).
4 Ciò posto, nel caso di specie l'opposta ha dimostrato il fatto costitutivo del credito azionato mediante la produzione della sentenza n. 800/2016 del Tribunale di
Cassino – Sezione civile sottesa al rapporto dedotto in lite. In particolare, detta sentenza ha condannato e l' in solido tra Parte_1 Parte_5 loro, a risarcire i danni in favore di nell'importo di € Persona_1
12.572,65 oltre interessi e spese legali distratte in favore del procuratore antistatario avv. Rita Evangelista. L'opposta, ha, altresì, depositato l'ordinativo di pagamento emesso in favore di per l'importo complessivo di € Persona_1
13.903,55 ed in favore dell'avv. Rita Evangelista di complessivi € 3.639,20.
In considerazione di ciò, la ha richiesto la restituzione pro quota di quanto Pt_2 versato in nome e per conto dell'obbligato in solido secondo i principi generali dell'azione di regresso stabiliti negli artt. 1298, 1299 e 2055 c.c. (“Il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c. ha il proprio fondamento nel principio per cui fra i coobbligati opera il principio di ripartizione interna delle prestazioni, per cui nei rapporti interni tra i condebitori solidali cessa di operare il vincolo della solidarietà, imposta a garanzia e nell'interesse del creditore, e torna ad avere esclusiva rilevanza il principio della parzialità dell'obbligazione” (Cass. n. 27323/2023).
Ebbene, non vi sono dubbi circa la possibilità per la struttura sanitaria pubblica di recuperare le somme pagate al paziente danneggiato in conseguenza di un errore del medico, proprio dipendente, promuovendo l'ordinaria azione di regresso ex art. 1299 cc. (cfr. Cass. n. 29001/2021, secondo cui “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c.”).
5 A fronte di ciò, l'opponente non ha contestato l'esistenza del credito, ma ha sollevato eccezione di compensazione, fondata sull'inadempimento contrattuale da parte della dell'obbligo di contrarre polizza assicurativa Parte_4 rispetto al rischio di danni scaturente dall'operato del dipendente nei confronti Parte dei terzi e della stessa in forza di legge e di contratto collettivo nazionale.
2.1. Tali eccezioni non sono meritevoli di accoglimento.
L'opponente ha fondato la dedotta inadempienza della rispetto Parte_4 all'obbligo di contrarre polizza assicurativa a beneficio dei propri dipendenti sull'art. 65 del CCNL dell'Area della Sanità per il periodo 2016-2018, che testualmente recita: “Copertura assicurativa per la responsabilità civile. Le Aziende
o Enti garantiscono, con oneri a proprio carico, una adeguata copertura assicurativa
o altre analoghe misure per la responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di assistenza tecnica e legale ai sensi dell'art. 67
(Patrocinio legale) per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, in conformità a quanto disposto dalla Legge
114/2014 e 24/2017 e dai decreti ministeriali ivi previsti, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave”.
In proposito, è opportuno svolgere talune considerazioni.
In primo luogo, il CCNL in atti si riferisce al periodo 2016-2018, laddove i fatti da cui scaturisce la responsabilità per cui è causa risalgono all'anno 2013. In secondo luogo, la disposizione in questione riguarda i dirigenti dell'Area della
Sanità, tuttavia, nel caso di specie, difetta l'allegazione e la prova che il dott. rivestisse tale qualifica all'epoca dei fatti. Parte_1
Ulteriormente, occorre evidenziare che la legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli), che all'art. 10 ha espressamente previsto l'obbligo per le strutture sanitarie e socio- sanitarie pubbliche e private di essere provviste di garanzia assicurativa o di altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, è entrata in vigore successivamente ai fatti per cui è causa. Né potrebbe trovare applicazione l'art. 11 della legge citata, a norma del quale la garanzia assicurativa in oggetto deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, atteso che tali eventi, secondo il dato normativo, devono essere denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza
6 temporale della polizza, mentre, nel caso di specie, l'azione del danneggiato è antecedente all'entrata in vigore del citato art. 10.
Pertanto, non risulta provato il presunto inadempimento della Parte_4
3. Quanto alla domanda di manleva proposta dall'opponente nei confronti della compagnia assicurativa, si ritiene fondata l'eccezione di inoperatività della polizza n. 276029143831, stipulata il 6.3.2009 sollevata dalla terza chiamata in causa.
Dall'esame della polizza in atti, emerge che, in virtù di quanto disposto dell'articolo relativo all'”oggetto dell'assicurazione”, “gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne gli Assicurati da quanto dagli stessi dovuto quali civilmente responsabili ai sensi di legge esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili
a loro colpa grave giudizialmente accertata con provvedimento definitivo o esecutivo dell'Autorità giudiziaria competente, che abbiano causato a terzi la morte, lesioni personali, ovvero danni materiali a beni tangibili, nello svolgimento della attività istituzionale / professionale, compresa l'attività libero professionale intramoenia anche allargata, e derivanti: - dall'azione di rivalsa esperita dall'Impresa di assicurazioni ai sensi delle condizioni di assicurazione della polizza aziendale;
- dall'azione di rivalsa esperita direttamente dall'Azienda di appartenenza e/o dalla
Pubblica Amministrazione in genere nei casi previsti dalla legge limitatamente ai sinistri dalla stessa pagati” (cfr. all. n. 2 alla comparsa).
Pertanto, la copertura assicurativa in oggetto riguarda unicamente le azioni di rivalsa promosse nei confronti del medico per colpa grave. In particolare, nello svolgimento della propria attività istituzionale, l'assicurato deve aver provocato danni a terzi con una condotta connotata da colpa grave giudizialmente accertata con provvedimento definitivo dell'Autorità giudiziaria competente.
Nel caso in esame, manca un errore medico connotato da “colpa grave” accertata da sentenza passata in giudicato. Invero, la sentenza n. 800/2016 emessa da questo Tribunale ha accertato l'assenza della dovuta diligenza da parte di
[...]
per l'errata gestione tecnica e l'inopportuna scelta chirurgica nella cura Pt_1 del paziente , senza ritener integrato il requisito della colpa Persona_1 grave.
A conferma di tale assunto, è sufficiente rilevare che la Corte dei Conti non ha proceduto con l'azione di responsabilità contabile, limitata alle ipotesi di dolo e colpa grave dall'art. 1, comma 1, l. 14.1.1994 n. 20, esprimendo al riguardo
7 parere negativo (cfr. all. n. 7 alla comparsa di costituzione e risposta). Dal canto Part suo, la ha richiesto la restituzione pro quota di quanto versato in nome e per conto dell'obbligato in solido secondo i principi generali dell'azione di regresso stabiliti negli artt. 1298, 1299 e 2055 c.c.
Ne consegue il rigetto della domanda di manleva per inoperatività della polizza assicurativa.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (5.200,01–26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase di introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), con l'applicazione del valore medio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 479/2022, che acquista efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento, in favore dell'opposta, che liquida in euro uro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a., da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario;
3) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore di che liquida in euro Controparte_2
5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 17 dicembre 2022
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
8
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 10.10.2025, comunicato in pari data, l'udienza del 17.12.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalle parti;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2093 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza “cartolare” del 17.12.2025 e vertente tra
(C.F. rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'avv. Armando Caporicci
- opponente -
e
(P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Davide Tedesco
- opposta-
e
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti
AN EG e SS LL
- chiamata in causa -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza cartolare del 17.12.2025 le parti concludevano come da note in sostituzione d'udienza ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 479/2022, emesso dal Tribunale di
2 Cassino, con il quale veniva ingiunto al predetto il pagamento, in favore della della somma di euro € 8.771,38, Controparte_3 oltre interessi e spese, a titolo di regresso per le somme versate dalla quale Pt_2 obbligata in solido con l'opponente, in favore di e del suo Persona_1 legale antistatario, in esecuzione della sentenza n. 800/2016 del Tribunale di
Cassino – Sezione Civile, deducendo che la somma ingiunta non era dovuta in quanto la non aveva acceso la polizza assicurativa a garanzia Pt_2 dell'opponente, quale dipendente della rispetto al rischio di danni Pt_2 scaturente dall'operato del dipendente nei confronti dei terzi e della stessa Pt_2 cui era obbligata in forza di contratto collettivo nazionale;
che, in ogni caso,
l'opponente era sottoscrittore di polizza assicurativa, volta a manlevare l'azione di Parte regresso potenzialmente esperibile dalla nei suoi confronti, in relazione a danni di cui potrebbe rendersi responsabile nel corso dell'espletamento della propria attività professionale.
Sulla base di tali deduzioni, l'opponente chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione e la revoca Controparte_2 del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione della provvisoria esecuzione.
Si costituiva in giudizio l' contestando Controparte_3 le deduzioni avversarie e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, e comunque lo stesso opponente si riconosce debitore della
[...]
si chiede confermarsi la provvisoria esecuzione del D.I. n. 479/2022 del Parte_4
03.05.2022 recante R.g. n. 809/2022 emesso dal Tribunale di Cassino – Sez.
Lavoro - ai sensi dell'art. 648 c.p.c.. Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 479/2022 del 03.05.2022 recante
R.g. n. 809/2022 emesso dal Tribunale di Cassino e per l'effetto condannare il Sig.
(C.f. ) a pagare gli importi in esso Parte_1 C.F._2 contenuti;
In via di mero subordine: nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente Sig. al Parte_1 pagamento in favore della in p. del legale rapp p.t. della somma Parte_4 che verrà determinata in corso di causa. In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a.
3 22% e successive spese occorrende da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore costituito”.
In seguito alla chiamata in causa autorizzata all'udienza del 9.11.2022, si costituiva in giudizio contestando le deduzioni Controparte_2 avversarie e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “con riferimento al merito della domanda di pagamento, dare atto che si Controparte_2 rimette alla difesa del Dott. sia in ordine alla sussistenza del relativo diritto Pt_1 sia in ordine all'ammontare della somma richiesta, come dedotto nel par. B1); con riferimento al rapporto assicurativo instaurato tra il Dott. ed Pt_1 CP_2
, accertare e dichiarare la inoperatività della polizza per il motivo spiegato
[...] sub B2); con condanna al pagamento di spese, competenze e onorari del presente procedimento, ivi compreso il contributo forfettario per spese generali ex art. 15
l.p.f., nonché c.p.a. e i.v.a. come per legge”.
La causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza “cartolare” del 17.12.2025, previa concessione alle parti di un termine per il deposito di memorie di discussione.
2. Costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n. 13533/2001; Cass. 9351/2007; Cass.
20073/2004; Cass. 1473/2007).
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto - (cfr.
Trib. Milano n. 3081/2018; Trib. Palermo n. 4886/2018).
4 Ciò posto, nel caso di specie l'opposta ha dimostrato il fatto costitutivo del credito azionato mediante la produzione della sentenza n. 800/2016 del Tribunale di
Cassino – Sezione civile sottesa al rapporto dedotto in lite. In particolare, detta sentenza ha condannato e l' in solido tra Parte_1 Parte_5 loro, a risarcire i danni in favore di nell'importo di € Persona_1
12.572,65 oltre interessi e spese legali distratte in favore del procuratore antistatario avv. Rita Evangelista. L'opposta, ha, altresì, depositato l'ordinativo di pagamento emesso in favore di per l'importo complessivo di € Persona_1
13.903,55 ed in favore dell'avv. Rita Evangelista di complessivi € 3.639,20.
In considerazione di ciò, la ha richiesto la restituzione pro quota di quanto Pt_2 versato in nome e per conto dell'obbligato in solido secondo i principi generali dell'azione di regresso stabiliti negli artt. 1298, 1299 e 2055 c.c. (“Il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c. ha il proprio fondamento nel principio per cui fra i coobbligati opera il principio di ripartizione interna delle prestazioni, per cui nei rapporti interni tra i condebitori solidali cessa di operare il vincolo della solidarietà, imposta a garanzia e nell'interesse del creditore, e torna ad avere esclusiva rilevanza il principio della parzialità dell'obbligazione” (Cass. n. 27323/2023).
Ebbene, non vi sono dubbi circa la possibilità per la struttura sanitaria pubblica di recuperare le somme pagate al paziente danneggiato in conseguenza di un errore del medico, proprio dipendente, promuovendo l'ordinaria azione di regresso ex art. 1299 cc. (cfr. Cass. n. 29001/2021, secondo cui “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c.”).
5 A fronte di ciò, l'opponente non ha contestato l'esistenza del credito, ma ha sollevato eccezione di compensazione, fondata sull'inadempimento contrattuale da parte della dell'obbligo di contrarre polizza assicurativa Parte_4 rispetto al rischio di danni scaturente dall'operato del dipendente nei confronti Parte dei terzi e della stessa in forza di legge e di contratto collettivo nazionale.
2.1. Tali eccezioni non sono meritevoli di accoglimento.
L'opponente ha fondato la dedotta inadempienza della rispetto Parte_4 all'obbligo di contrarre polizza assicurativa a beneficio dei propri dipendenti sull'art. 65 del CCNL dell'Area della Sanità per il periodo 2016-2018, che testualmente recita: “Copertura assicurativa per la responsabilità civile. Le Aziende
o Enti garantiscono, con oneri a proprio carico, una adeguata copertura assicurativa
o altre analoghe misure per la responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di assistenza tecnica e legale ai sensi dell'art. 67
(Patrocinio legale) per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, in conformità a quanto disposto dalla Legge
114/2014 e 24/2017 e dai decreti ministeriali ivi previsti, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave”.
In proposito, è opportuno svolgere talune considerazioni.
In primo luogo, il CCNL in atti si riferisce al periodo 2016-2018, laddove i fatti da cui scaturisce la responsabilità per cui è causa risalgono all'anno 2013. In secondo luogo, la disposizione in questione riguarda i dirigenti dell'Area della
Sanità, tuttavia, nel caso di specie, difetta l'allegazione e la prova che il dott. rivestisse tale qualifica all'epoca dei fatti. Parte_1
Ulteriormente, occorre evidenziare che la legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli), che all'art. 10 ha espressamente previsto l'obbligo per le strutture sanitarie e socio- sanitarie pubbliche e private di essere provviste di garanzia assicurativa o di altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, è entrata in vigore successivamente ai fatti per cui è causa. Né potrebbe trovare applicazione l'art. 11 della legge citata, a norma del quale la garanzia assicurativa in oggetto deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, atteso che tali eventi, secondo il dato normativo, devono essere denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza
6 temporale della polizza, mentre, nel caso di specie, l'azione del danneggiato è antecedente all'entrata in vigore del citato art. 10.
Pertanto, non risulta provato il presunto inadempimento della Parte_4
3. Quanto alla domanda di manleva proposta dall'opponente nei confronti della compagnia assicurativa, si ritiene fondata l'eccezione di inoperatività della polizza n. 276029143831, stipulata il 6.3.2009 sollevata dalla terza chiamata in causa.
Dall'esame della polizza in atti, emerge che, in virtù di quanto disposto dell'articolo relativo all'”oggetto dell'assicurazione”, “gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne gli Assicurati da quanto dagli stessi dovuto quali civilmente responsabili ai sensi di legge esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili
a loro colpa grave giudizialmente accertata con provvedimento definitivo o esecutivo dell'Autorità giudiziaria competente, che abbiano causato a terzi la morte, lesioni personali, ovvero danni materiali a beni tangibili, nello svolgimento della attività istituzionale / professionale, compresa l'attività libero professionale intramoenia anche allargata, e derivanti: - dall'azione di rivalsa esperita dall'Impresa di assicurazioni ai sensi delle condizioni di assicurazione della polizza aziendale;
- dall'azione di rivalsa esperita direttamente dall'Azienda di appartenenza e/o dalla
Pubblica Amministrazione in genere nei casi previsti dalla legge limitatamente ai sinistri dalla stessa pagati” (cfr. all. n. 2 alla comparsa).
Pertanto, la copertura assicurativa in oggetto riguarda unicamente le azioni di rivalsa promosse nei confronti del medico per colpa grave. In particolare, nello svolgimento della propria attività istituzionale, l'assicurato deve aver provocato danni a terzi con una condotta connotata da colpa grave giudizialmente accertata con provvedimento definitivo dell'Autorità giudiziaria competente.
Nel caso in esame, manca un errore medico connotato da “colpa grave” accertata da sentenza passata in giudicato. Invero, la sentenza n. 800/2016 emessa da questo Tribunale ha accertato l'assenza della dovuta diligenza da parte di
[...]
per l'errata gestione tecnica e l'inopportuna scelta chirurgica nella cura Pt_1 del paziente , senza ritener integrato il requisito della colpa Persona_1 grave.
A conferma di tale assunto, è sufficiente rilevare che la Corte dei Conti non ha proceduto con l'azione di responsabilità contabile, limitata alle ipotesi di dolo e colpa grave dall'art. 1, comma 1, l. 14.1.1994 n. 20, esprimendo al riguardo
7 parere negativo (cfr. all. n. 7 alla comparsa di costituzione e risposta). Dal canto Part suo, la ha richiesto la restituzione pro quota di quanto versato in nome e per conto dell'obbligato in solido secondo i principi generali dell'azione di regresso stabiliti negli artt. 1298, 1299 e 2055 c.c.
Ne consegue il rigetto della domanda di manleva per inoperatività della polizza assicurativa.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (5.200,01–26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase di introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), con l'applicazione del valore medio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 479/2022, che acquista efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento, in favore dell'opposta, che liquida in euro uro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a., da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario;
3) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore di che liquida in euro Controparte_2
5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 17 dicembre 2022
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
8