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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15229 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30159 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabiana Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30159 /2022 promossa da:
Avv. PATRIZIA ALONGI (C.F. ), da se stessa difesa C.F._1 attrice contro
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 SS MA CONVENUTA convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato alla epigrafata convenuta il giorno 20.04.2020, l'Avvocato Patrizia LO deduceva di essere stata, in data 17.11.2020, querelata da per violenza privata, Controparte_1 asseritamente commessa il giorno precedente (16.11.2020) in danno della madre, ciò Persona_1 deduceva inquadrando la circostanza come avvenuta allorquando l'attrice era difensore costituito della in molteplici giudizi, sia in sede civile che penale “che contrapponevano la cliente alla figlia”, Per_1 nonché “procuratrice generale notarile della signora ; specificava che, sempre in Persona_1 quella data, non riuscendo da giorni a contattare la sua rappresentata, unitamente alle persone con cui abitualmente quest'ultima si relazionava, si era recata presso l'abitazione di costei senza ottenere accesso ed aveva “poi appreso che l'anziana era stata segregata in casa dalla figlia, oltre che dal nipote e che l'Avv. Marsico impedendo di fare altrettanto e con ciò peraltro violando la norma deontologica che impedisce al legale di colloquiare con il cliente di un collega in sua assenza”; spiegava che la CP_1 a mezzo dello stesso Avv. Marsico, aveva presentato querela contro di lei, querela per la quale la Procura aveva poi chiesto l'archiviazione, escludendo la rilevanza penale del fatto;
aggiungeva che, avverso la richiesta di archiviazione, in data 7.01.2021, era stata presentata opposizione dalla convenuta e che, in data 5.4.2022, il GIP del Tribunale di Napoli aveva archiviato il procedimento, come richiesto dal P.M. il 18.12.20, dichiarando, tra l'altro, che l'opponente non aveva legittimazione a proporla, ritenendo la querela comunque infondata. Tanto premesso, l'attrice deduceva che, avendole la convenuta, con l'opposizione all'archiviazione, cagionato “gravissimi danni, patrimoniali e non” risarcibili ex art. 2043 c.c., l'aveva costituita in mora, invitandola a corrisponderle € 250.000,00 a titolo di ristoro, e che, essendo la richiesta rimasta priva di riscontro, si era vista costretta a convenirla innanzi all'intestato Tribunale per sentire accertare e dichiarare il proprio diritto “al risarcimento per le causali in premessa, con liquidazione in separata sede, oltre gli interessi a far data dalla messa in mora”. Si costituiva la convenuta eccependo, in via preliminare la nullità della domanda, “per la l'assoluta genericità del petitum e della causa petendi”, ritenuta in ogni caso infondata nel merito. All'udienza rinviata d'ufficio dal 20 luglio al 18 ottobre 2022 la LO eccepiva la tardività della costituzione della lamentava profili di calunnia e diffamazione della comparsa, chiedeva termini CP_1 183, VI co., cpc.; la contestava l'eccezione di tardività della costituzione, avvenuta il 17.07.2022 CP_1
(mentre l'udienza in citazione era il 20.07.22 e il processo era stato rinviato al 18.10.2022 ai sensi del V comma dell'art. 168 c.p.c.) e che, in ogni caso, la comparsa non conteneva riconvenzionali o richieste di chiamata in causa e/o in garanzia, per cui chiedeva chiarirsi il fondamento della eccepita tardività, fondamento che la LO si riservava precisare nelle successive memorie. Il Giudice concedeva i termini 183, VI co. e rinviava all'udienza del 24.01.2023 per la decisione sulle prove.
Con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. la LO eccepiva ancora la tardività della costituzione della e reiterava la domanda come già formulata in citazione. CP_1 Con la seconda memoria la contestava ancora l'eccezione di tardività della propria comparsa di CP_1 costituzione, si riportava alle deduzioni ed ai fatti descritti in comparsa depositando l'ulteriore documentazione comprovante le pendenze processuali della parte attrice (“pendenze generatesi anche a seguito di iniziativa processuale del Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Tutelare allora Presidente di sezione, dott.ssa Caterina Molfino”); in ordine ai pretesi danni, evidenziava come la stessa LO, in altra sede processuale, si fosse ritenuta in stato di forte ansia, ascrivendo, però, la causa “a tutt'altri fatti riferibili a tutt'altri soggetti” (cfr. seconda memoria di parte convenuta n. 2, pag. 5 e all. doc. 9) per i quali ella aveva sporto querela (proc. conclusosi con l'archiviazione). Ribadiva come incombesse sulla parte attrice l'onere di deduzione e allegazione dei fatti ritenuti pregiudizievoli e quindi risarcibili, onere rimasto non assolto, reiterando, pertanto, l'eccezione di nullità della domanda e, in subordine, la sua integrale inammissibilità e/o infondatezza.
pagina 2 di 6 Con la seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. la parte attrice, prendeva per la prima volta posizione sui fatti dedotti dalla convenuta in comparsa, depositava documenti, articolava prova testimoniale di cui chiedeva l'ammissione. Con la terza memoria la eccepiva l'inammissibilità delle repliche di LO agli argomenti svolti CP_1 dalla convenuta nella comparsa di costituzione, repliche formulate soltanto con le memorie n. 2 e quindi ritenute tardive;
contestava le richieste istruttorie articolate e la documentazione prodotta dalla controparte. Con la terza memoria la LO lamentava disservizi al portale telematico e contestava il contenuto dell'avversa memoria istruttoria.
All'udienza del 24.01.2023 il Giudice si riservava;
a scioglimento di detta riserva, con ordinanza del 21.06.2023 riteneva di non dar seguito all'istruttoria richiesta dalla parte attrice e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano rinvii d'ufficio e la sostituzione del Giudice, con assegnazione della causa alla scrivente che, all'udienza del 16.05.2024, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini dei ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle relative memorie.
***
La domanda non può essere accolta.
Come detto in premessa, l'attrice ha chiesto in questa sede accertarsi il proprio diritto di essere risarcita dalla convenuta dai danni da lei cagionati “per le causali di cui in premessa”, da liquidarsi in separata sede.
Orbene nelle premesse l'attrice deduce di essere stata querelata dalla convenuta in data 17.11.2020 per violenza privata asseritamente commessa il giorno precedente (16.11.2020) in danno della madre,
[...]
allorquando l'attrice era difensore costituito della in molteplici giudizi, sia in sede Per_1 Per_1 civile che penale “che contrapponevano la cliente alla figlia”, nonché “procuratrice generale notarile della signora ; che la convenuta si è opposta alla richiesta di archiviazione formulata Persona_1 dalla Procura e che ciononostante la querela è stata archiviata.
Su queste premesse l'attrice ha chiesto riconoscersi il diritto ad ottenere il ristoro dei danni, patrimoniali e non.
Null'altro ha, tuttavia, specificato sulla condotta antigiuridica posta in essere dalla convenuta, sui danni in concreto patiti e sulla sussistenza di un nesso causale tra tali asseriti danni e la condotta illecita altrui.
Ciò che è emerge dall'atto di citazione è che tra le parti non esisteva un rapporto contrattuale e che quindi la domanda attorea è formulata a titolo di azione extracontrattuale.
Sul punto deve ricordarsi che l'articolo 2043 c.c. prevede e disciplina la fattispecie della responsabilità extracontrattuale e, cioè, la situazione di soggezione alle conseguenze di una condotta umana (attiva o omissiva) illecita che abbia determinato in capo ad un terzo un danno ingiusto. L'art. 2043 c.c., al riguardo, stabilisce che: "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
Dalla definizione di cui all'art. 2043 c.c. possono enuclearsi gli elementi essenziali della responsabilità extracontrattuale e, cioè:
1) il fatto doloso o colposo.
Il fatto è una condotta umana attiva od omissiva;
il dolo o la colpa identificano l' elemento soggettivo dell' illecito civile e la loro definizione è mutuata dal diritto penale (art. 43 c.p.). Il dolo, da non confondersi con gli artifizi e raggiri di cui agli artt. 1439 e 1440 c.c., sussiste quando l' evento dannoso è dall' agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
la colpa sussiste pagina 3 di 6 quando l'evento dannoso, anche se preveduto, non è voluto dall' agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza od imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
2) l'ingiustizia del danno arrecato a terzi.
Il danno deve essere ingiusto e cioè tradursi nella lesione di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall' ordinamento (divieto di neminem laedere). La condotta che lo cagiona, quindi, è definita contra ius
o antigiuridica. Al riguardo è bene precisare che, ai fini della responsabilità extracontrattuale, il concetto di antigiuridicità è più ampio rispetto a quello teorizzato in tema di responsabilità penale. Ai fini della responsabilità aquiliana, infatti, si definisce contra ius o antigiuridica qualsivoglia condotta che leda una situazione giuridica soggettiva tutelata dall' ordinamento;
in tema di responsabilità penale, invece, è antigiuridica la condotta che contrasta con una determinata norma penale. Ad ogni modo, trovano applicazione anche in materia di responsabilità extracontrattuale le cause di giustificazione previste dagli artt. 50, 51, 52 e 54 c.p.
Il danno patrimoniale consiste nell' alterazione negativa della situazione patrimoniale del soggetto leso, rispetto a quella che si sarebbe avuta in assenza della condotta antigiuridica. Il danno patrimoniale – come reso evidente dal rinvio, operato dall' art. 2056, comma 1 c.c., al disposto dell'art. 1223 c.c. – comprende: danno emergente, ovverosia la diminuzione del patrimonio del danneggiato;
lucro cessante, ovverosia il guadagno che il danneggiato avrebbe presumibilmente conseguito ma che, invece, non ha conseguito. Particolarmente delicato si presenta il problema della quantificazione del danno da lucro cessante conseguente a perdita o diminuzione – definitiva o temporanea – della capacità lavorativa e reddituale del danneggiato. A tal fine, soccorre l'art. 137 D. Lgs. n. 209/2005 (c.d. “Codice della assicurazioni private”), il cui comma 1 stabilisce – presuntivamente – che si fa riferimento al reddito di lavoro più elevato tra quelli degli ultimi tre anni. Con riguardo alle persone prive di un reddito di lavoro
– o perché disoccupate, o perché in età non ancora lavorativa – il comma 3 del citato art. 137 prevede che il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale. Un argomento delicato, e per così dire specifico, è il reddito futuro del giovane che, per la sua età, ancora non svolga attività lavorativa alcuna. Questo va determinato in base ad un criterio probabilistico, che tenga conto degli studi intrapresi e/o portati a termine, dell'orientamento eventualmente manifestato verso una determinata attività redditizia, delle presumibili opportunità di lavoro che gli si presenteranno in relazione al prevedibile futuro mercato del lavoro. Strettamente correlato è il concetto di perdita di chance e cioè una figura di danno, relativamente recente, di creazione puramente giurisprudenziale. “Per chance si intende una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene della vita. Essa non è una situazione giuridica soggettiva né tantomeno una mera aspettativa di fatto, ma è un' entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione. In altri termini, la perdita di chance configura un' autonoma voce di danno patrimoniale attuale, essendo una posta attiva già presente nel patrimonio del soggetto al verificarsi dell' illecito e che va commisurato non alla perdita del risultato stesso ma alla perdita della possibilità di conseguirlo” (ex multis, Cass., Sent. n. 21245/2012).
Con riguardo al danno non patrimoniale, si distingue tra: danno biologico, ovverosia la lesione temporanea o permanente all' integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico- legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
se la menomazione dell'integrità psico-fisica comporta anche una riduzione delle capacità reddituali del soggetto, questa dovrà essere risarcita autonomamente (cioè, in aggiunta al risarcimento del danno non patrimoniale), a titolo di lucro cessante;
danno morale, ovverosia una sofferenza interiore definita dagli psichiatri come una depressione sottosoglia, che si manifesta attraverso alterazioni della personalità del soggetto e del suo modo di essere consistenti, ad esempio, nel disinteresse per attività
pagina 4 di 6 prima piacevoli, nella passività, nel maggiore affaticamento, nella chiusura in se stessi, in disturbi del sonno, interrogativi sul significato della vita, riduzione dell' appetito ecc. ecc. Menzione a parte merita, infine, il concetto di danno esistenziale, per tale intendendosi la compromissione della dimensione esistenziale della persona conseguente alla lesione dell' integrità psicofisica;
il danno esistenziale altro non è che la proiezione esteriore del danno biologico. Sul piano risarcitorio, quindi, costituisce un' inammissibile duplicazione di quest' ultimo;
ciò non toglie che il Giudice possa tenerne conto nella quantificazione dello stesso (c.d. “personalizzazione del danno non patrimoniale”).
3) il rapporto di causalità tra fatto e danno.
Attuate le debite premesse sulle nozioni di “fatto doloso o colposo” e “danno ingiusto”, affinché sorga la responsabilità extracontrattuale, è necessario che tra i due concetti sussista un legame e cioè il nesso di causalità; in altre parole, per addossare ad un soggetto la responsabilità aquiliana occorre verificare che proprio quella sua specifica condotta antigiuridica sia la causa dell' evento dannoso. Attenzione, ogni evento dannoso è normalmente il risultato di una pluralità di concause (se , che è Pt_1 solito recarsi al lavoro in treno, oggi usa la sua autovetture perché vi è sciopero dei ferrovieri;
se non fa la strada più breve perché passa a prendere un collega che gli ha chiesto un passaggio;
se, sulla strada che lo conduce a casa di tale collega, è coinvolto in un tamponamento in cui riporta un colpo di frusta;
se l' ambulanza che lo trasporta all'ospedale viene travolta da un bilico e muore;
è evidente che l' Pt_1 evento morte è il risultato del concorso di tutte le circostanze appena ricordate: se anche una sola fosse mancata, l' evento morte non si sarebbe verificato).Dal punto di vista naturalistico, dunque, possono ritenersi “causa” di un determinato evento dannoso tutte quelle condotte senza il cui concorso lo stesso evento non si sarebbe verificato o, come si suol dire, tutte quelle condotte che costituiscono condicio sine qua non per il verificarsi dello stesso evento (c.d. “causalità materiale”); tuttavia, seguendo questo principio si arriverebbe a conclusioni estreme secondo cui, nell' esempio fatto, si potrebbe ravvisare, per assurdo, una responsabilità dei ferrovieri che hanno scioperato. Così è nato, attraverso l'elaborazione giurisprudenziale, il criterio della “causalità adeguata”, secondo cui una data condotta si considera causa, in senso giuridico, di un determinato evento dannoso se, sulla base di un giudizio ex ante, detto evento ne risultava la conseguenza prevedibile ed evitabile.
Fatta tale doverosa premessa, doverosa anche per evidenziare la complessità della materia della responsabilità, nel cui ambito va inquadrata la domanda attorea, a fronte di un atto di citazione del tutto carente sotto il profilo allegatorio, in ordine agli elementi costitutivi della domanda proposta, deve rilevarsi come aspetto essenziale, che distingue la responsabilità contrattuale da quella aquilana, sia proprio il regime probatorio.
In tema di responsabilità extracontrattuale, chi pretende il risarcimento deve dimostrare il fatto doloso o colposo, il danno ingiusto ed il nesso di causalità. Viceversa, in materia di responsabilità contrattuale, il creditore deve dimostrare l'esistenza dell'obbligazione e l'oggettivo inadempimento del debitore;
per contro, quest' ultimo ha l'onere di provare che l'inadempimento è derivato da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).
Ebbene tale onere non è stato in alcun modo assolto nel caso in esame.
Già solo nella prospettazione dei fatti l'attrice rivendica genericamente di aver subìto dei danni dall'altrui condotta: non specifica in alcun modo di quali danni si tratti. Connette tali, genericamente dedotti, danni alla condotta della convenuta, limitandosi ad addebitare alla stessa di aver proposto una querela nei suoi confronti e di essersi opposta all'archiviazione richiesta dalla procura. Non sono tuttavia evidenziati pagina 5 di 6 profili di antigiuridicità di detti comportamenti, trattandosi all'evidenza di facoltà spettanti a chiunque ritenga in buona fede di tutelare i propri diritti;
né, del resto, si lamentano condotte (e volontà) calunniose in ordine ai contenuti degli atti del procedimento penale attivato con la querela.
Nulla, infine (e si potrebbe dire “di conseguenza”), viene allegato e provato in ordine ad un effettivo nesso causale tra la presunta condotta antigiuridica e colpevole della convenuta ed i danni lamentati dall'attrice.
Nè con le memorie successive (ed in particolare con le prime memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.) di cui si è a tal fine anche dato conto, tale lacuna risulta essere stata colmata dalla attrice, risultando la propria domanda generica e sfornita di prova.
Per tale ragione la stessa va rigettata
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pronuncia: rigetta la domanda.
Condanna l'attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che si liquidano in euro 410,00 (comprensivi di contributo unificato) per esborsi ed euro 7.052,00 per compensi, tenuto conto dell'istruttoria meramente documentale, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Roma, 31 ottobre 2025
Il giudice, dott.ssa Fabiana Corbo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabiana Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30159 /2022 promossa da:
Avv. PATRIZIA ALONGI (C.F. ), da se stessa difesa C.F._1 attrice contro
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 SS MA CONVENUTA convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato alla epigrafata convenuta il giorno 20.04.2020, l'Avvocato Patrizia LO deduceva di essere stata, in data 17.11.2020, querelata da per violenza privata, Controparte_1 asseritamente commessa il giorno precedente (16.11.2020) in danno della madre, ciò Persona_1 deduceva inquadrando la circostanza come avvenuta allorquando l'attrice era difensore costituito della in molteplici giudizi, sia in sede civile che penale “che contrapponevano la cliente alla figlia”, Per_1 nonché “procuratrice generale notarile della signora ; specificava che, sempre in Persona_1 quella data, non riuscendo da giorni a contattare la sua rappresentata, unitamente alle persone con cui abitualmente quest'ultima si relazionava, si era recata presso l'abitazione di costei senza ottenere accesso ed aveva “poi appreso che l'anziana era stata segregata in casa dalla figlia, oltre che dal nipote e che l'Avv. Marsico impedendo di fare altrettanto e con ciò peraltro violando la norma deontologica che impedisce al legale di colloquiare con il cliente di un collega in sua assenza”; spiegava che la CP_1 a mezzo dello stesso Avv. Marsico, aveva presentato querela contro di lei, querela per la quale la Procura aveva poi chiesto l'archiviazione, escludendo la rilevanza penale del fatto;
aggiungeva che, avverso la richiesta di archiviazione, in data 7.01.2021, era stata presentata opposizione dalla convenuta e che, in data 5.4.2022, il GIP del Tribunale di Napoli aveva archiviato il procedimento, come richiesto dal P.M. il 18.12.20, dichiarando, tra l'altro, che l'opponente non aveva legittimazione a proporla, ritenendo la querela comunque infondata. Tanto premesso, l'attrice deduceva che, avendole la convenuta, con l'opposizione all'archiviazione, cagionato “gravissimi danni, patrimoniali e non” risarcibili ex art. 2043 c.c., l'aveva costituita in mora, invitandola a corrisponderle € 250.000,00 a titolo di ristoro, e che, essendo la richiesta rimasta priva di riscontro, si era vista costretta a convenirla innanzi all'intestato Tribunale per sentire accertare e dichiarare il proprio diritto “al risarcimento per le causali in premessa, con liquidazione in separata sede, oltre gli interessi a far data dalla messa in mora”. Si costituiva la convenuta eccependo, in via preliminare la nullità della domanda, “per la l'assoluta genericità del petitum e della causa petendi”, ritenuta in ogni caso infondata nel merito. All'udienza rinviata d'ufficio dal 20 luglio al 18 ottobre 2022 la LO eccepiva la tardività della costituzione della lamentava profili di calunnia e diffamazione della comparsa, chiedeva termini CP_1 183, VI co., cpc.; la contestava l'eccezione di tardività della costituzione, avvenuta il 17.07.2022 CP_1
(mentre l'udienza in citazione era il 20.07.22 e il processo era stato rinviato al 18.10.2022 ai sensi del V comma dell'art. 168 c.p.c.) e che, in ogni caso, la comparsa non conteneva riconvenzionali o richieste di chiamata in causa e/o in garanzia, per cui chiedeva chiarirsi il fondamento della eccepita tardività, fondamento che la LO si riservava precisare nelle successive memorie. Il Giudice concedeva i termini 183, VI co. e rinviava all'udienza del 24.01.2023 per la decisione sulle prove.
Con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. la LO eccepiva ancora la tardività della costituzione della e reiterava la domanda come già formulata in citazione. CP_1 Con la seconda memoria la contestava ancora l'eccezione di tardività della propria comparsa di CP_1 costituzione, si riportava alle deduzioni ed ai fatti descritti in comparsa depositando l'ulteriore documentazione comprovante le pendenze processuali della parte attrice (“pendenze generatesi anche a seguito di iniziativa processuale del Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Tutelare allora Presidente di sezione, dott.ssa Caterina Molfino”); in ordine ai pretesi danni, evidenziava come la stessa LO, in altra sede processuale, si fosse ritenuta in stato di forte ansia, ascrivendo, però, la causa “a tutt'altri fatti riferibili a tutt'altri soggetti” (cfr. seconda memoria di parte convenuta n. 2, pag. 5 e all. doc. 9) per i quali ella aveva sporto querela (proc. conclusosi con l'archiviazione). Ribadiva come incombesse sulla parte attrice l'onere di deduzione e allegazione dei fatti ritenuti pregiudizievoli e quindi risarcibili, onere rimasto non assolto, reiterando, pertanto, l'eccezione di nullità della domanda e, in subordine, la sua integrale inammissibilità e/o infondatezza.
pagina 2 di 6 Con la seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. la parte attrice, prendeva per la prima volta posizione sui fatti dedotti dalla convenuta in comparsa, depositava documenti, articolava prova testimoniale di cui chiedeva l'ammissione. Con la terza memoria la eccepiva l'inammissibilità delle repliche di LO agli argomenti svolti CP_1 dalla convenuta nella comparsa di costituzione, repliche formulate soltanto con le memorie n. 2 e quindi ritenute tardive;
contestava le richieste istruttorie articolate e la documentazione prodotta dalla controparte. Con la terza memoria la LO lamentava disservizi al portale telematico e contestava il contenuto dell'avversa memoria istruttoria.
All'udienza del 24.01.2023 il Giudice si riservava;
a scioglimento di detta riserva, con ordinanza del 21.06.2023 riteneva di non dar seguito all'istruttoria richiesta dalla parte attrice e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano rinvii d'ufficio e la sostituzione del Giudice, con assegnazione della causa alla scrivente che, all'udienza del 16.05.2024, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini dei ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle relative memorie.
***
La domanda non può essere accolta.
Come detto in premessa, l'attrice ha chiesto in questa sede accertarsi il proprio diritto di essere risarcita dalla convenuta dai danni da lei cagionati “per le causali di cui in premessa”, da liquidarsi in separata sede.
Orbene nelle premesse l'attrice deduce di essere stata querelata dalla convenuta in data 17.11.2020 per violenza privata asseritamente commessa il giorno precedente (16.11.2020) in danno della madre,
[...]
allorquando l'attrice era difensore costituito della in molteplici giudizi, sia in sede Per_1 Per_1 civile che penale “che contrapponevano la cliente alla figlia”, nonché “procuratrice generale notarile della signora ; che la convenuta si è opposta alla richiesta di archiviazione formulata Persona_1 dalla Procura e che ciononostante la querela è stata archiviata.
Su queste premesse l'attrice ha chiesto riconoscersi il diritto ad ottenere il ristoro dei danni, patrimoniali e non.
Null'altro ha, tuttavia, specificato sulla condotta antigiuridica posta in essere dalla convenuta, sui danni in concreto patiti e sulla sussistenza di un nesso causale tra tali asseriti danni e la condotta illecita altrui.
Ciò che è emerge dall'atto di citazione è che tra le parti non esisteva un rapporto contrattuale e che quindi la domanda attorea è formulata a titolo di azione extracontrattuale.
Sul punto deve ricordarsi che l'articolo 2043 c.c. prevede e disciplina la fattispecie della responsabilità extracontrattuale e, cioè, la situazione di soggezione alle conseguenze di una condotta umana (attiva o omissiva) illecita che abbia determinato in capo ad un terzo un danno ingiusto. L'art. 2043 c.c., al riguardo, stabilisce che: "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
Dalla definizione di cui all'art. 2043 c.c. possono enuclearsi gli elementi essenziali della responsabilità extracontrattuale e, cioè:
1) il fatto doloso o colposo.
Il fatto è una condotta umana attiva od omissiva;
il dolo o la colpa identificano l' elemento soggettivo dell' illecito civile e la loro definizione è mutuata dal diritto penale (art. 43 c.p.). Il dolo, da non confondersi con gli artifizi e raggiri di cui agli artt. 1439 e 1440 c.c., sussiste quando l' evento dannoso è dall' agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
la colpa sussiste pagina 3 di 6 quando l'evento dannoso, anche se preveduto, non è voluto dall' agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza od imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
2) l'ingiustizia del danno arrecato a terzi.
Il danno deve essere ingiusto e cioè tradursi nella lesione di una situazione giuridica soggettiva tutelata dall' ordinamento (divieto di neminem laedere). La condotta che lo cagiona, quindi, è definita contra ius
o antigiuridica. Al riguardo è bene precisare che, ai fini della responsabilità extracontrattuale, il concetto di antigiuridicità è più ampio rispetto a quello teorizzato in tema di responsabilità penale. Ai fini della responsabilità aquiliana, infatti, si definisce contra ius o antigiuridica qualsivoglia condotta che leda una situazione giuridica soggettiva tutelata dall' ordinamento;
in tema di responsabilità penale, invece, è antigiuridica la condotta che contrasta con una determinata norma penale. Ad ogni modo, trovano applicazione anche in materia di responsabilità extracontrattuale le cause di giustificazione previste dagli artt. 50, 51, 52 e 54 c.p.
Il danno patrimoniale consiste nell' alterazione negativa della situazione patrimoniale del soggetto leso, rispetto a quella che si sarebbe avuta in assenza della condotta antigiuridica. Il danno patrimoniale – come reso evidente dal rinvio, operato dall' art. 2056, comma 1 c.c., al disposto dell'art. 1223 c.c. – comprende: danno emergente, ovverosia la diminuzione del patrimonio del danneggiato;
lucro cessante, ovverosia il guadagno che il danneggiato avrebbe presumibilmente conseguito ma che, invece, non ha conseguito. Particolarmente delicato si presenta il problema della quantificazione del danno da lucro cessante conseguente a perdita o diminuzione – definitiva o temporanea – della capacità lavorativa e reddituale del danneggiato. A tal fine, soccorre l'art. 137 D. Lgs. n. 209/2005 (c.d. “Codice della assicurazioni private”), il cui comma 1 stabilisce – presuntivamente – che si fa riferimento al reddito di lavoro più elevato tra quelli degli ultimi tre anni. Con riguardo alle persone prive di un reddito di lavoro
– o perché disoccupate, o perché in età non ancora lavorativa – il comma 3 del citato art. 137 prevede che il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale. Un argomento delicato, e per così dire specifico, è il reddito futuro del giovane che, per la sua età, ancora non svolga attività lavorativa alcuna. Questo va determinato in base ad un criterio probabilistico, che tenga conto degli studi intrapresi e/o portati a termine, dell'orientamento eventualmente manifestato verso una determinata attività redditizia, delle presumibili opportunità di lavoro che gli si presenteranno in relazione al prevedibile futuro mercato del lavoro. Strettamente correlato è il concetto di perdita di chance e cioè una figura di danno, relativamente recente, di creazione puramente giurisprudenziale. “Per chance si intende una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene della vita. Essa non è una situazione giuridica soggettiva né tantomeno una mera aspettativa di fatto, ma è un' entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione. In altri termini, la perdita di chance configura un' autonoma voce di danno patrimoniale attuale, essendo una posta attiva già presente nel patrimonio del soggetto al verificarsi dell' illecito e che va commisurato non alla perdita del risultato stesso ma alla perdita della possibilità di conseguirlo” (ex multis, Cass., Sent. n. 21245/2012).
Con riguardo al danno non patrimoniale, si distingue tra: danno biologico, ovverosia la lesione temporanea o permanente all' integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico- legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
se la menomazione dell'integrità psico-fisica comporta anche una riduzione delle capacità reddituali del soggetto, questa dovrà essere risarcita autonomamente (cioè, in aggiunta al risarcimento del danno non patrimoniale), a titolo di lucro cessante;
danno morale, ovverosia una sofferenza interiore definita dagli psichiatri come una depressione sottosoglia, che si manifesta attraverso alterazioni della personalità del soggetto e del suo modo di essere consistenti, ad esempio, nel disinteresse per attività
pagina 4 di 6 prima piacevoli, nella passività, nel maggiore affaticamento, nella chiusura in se stessi, in disturbi del sonno, interrogativi sul significato della vita, riduzione dell' appetito ecc. ecc. Menzione a parte merita, infine, il concetto di danno esistenziale, per tale intendendosi la compromissione della dimensione esistenziale della persona conseguente alla lesione dell' integrità psicofisica;
il danno esistenziale altro non è che la proiezione esteriore del danno biologico. Sul piano risarcitorio, quindi, costituisce un' inammissibile duplicazione di quest' ultimo;
ciò non toglie che il Giudice possa tenerne conto nella quantificazione dello stesso (c.d. “personalizzazione del danno non patrimoniale”).
3) il rapporto di causalità tra fatto e danno.
Attuate le debite premesse sulle nozioni di “fatto doloso o colposo” e “danno ingiusto”, affinché sorga la responsabilità extracontrattuale, è necessario che tra i due concetti sussista un legame e cioè il nesso di causalità; in altre parole, per addossare ad un soggetto la responsabilità aquiliana occorre verificare che proprio quella sua specifica condotta antigiuridica sia la causa dell' evento dannoso. Attenzione, ogni evento dannoso è normalmente il risultato di una pluralità di concause (se , che è Pt_1 solito recarsi al lavoro in treno, oggi usa la sua autovetture perché vi è sciopero dei ferrovieri;
se non fa la strada più breve perché passa a prendere un collega che gli ha chiesto un passaggio;
se, sulla strada che lo conduce a casa di tale collega, è coinvolto in un tamponamento in cui riporta un colpo di frusta;
se l' ambulanza che lo trasporta all'ospedale viene travolta da un bilico e muore;
è evidente che l' Pt_1 evento morte è il risultato del concorso di tutte le circostanze appena ricordate: se anche una sola fosse mancata, l' evento morte non si sarebbe verificato).Dal punto di vista naturalistico, dunque, possono ritenersi “causa” di un determinato evento dannoso tutte quelle condotte senza il cui concorso lo stesso evento non si sarebbe verificato o, come si suol dire, tutte quelle condotte che costituiscono condicio sine qua non per il verificarsi dello stesso evento (c.d. “causalità materiale”); tuttavia, seguendo questo principio si arriverebbe a conclusioni estreme secondo cui, nell' esempio fatto, si potrebbe ravvisare, per assurdo, una responsabilità dei ferrovieri che hanno scioperato. Così è nato, attraverso l'elaborazione giurisprudenziale, il criterio della “causalità adeguata”, secondo cui una data condotta si considera causa, in senso giuridico, di un determinato evento dannoso se, sulla base di un giudizio ex ante, detto evento ne risultava la conseguenza prevedibile ed evitabile.
Fatta tale doverosa premessa, doverosa anche per evidenziare la complessità della materia della responsabilità, nel cui ambito va inquadrata la domanda attorea, a fronte di un atto di citazione del tutto carente sotto il profilo allegatorio, in ordine agli elementi costitutivi della domanda proposta, deve rilevarsi come aspetto essenziale, che distingue la responsabilità contrattuale da quella aquilana, sia proprio il regime probatorio.
In tema di responsabilità extracontrattuale, chi pretende il risarcimento deve dimostrare il fatto doloso o colposo, il danno ingiusto ed il nesso di causalità. Viceversa, in materia di responsabilità contrattuale, il creditore deve dimostrare l'esistenza dell'obbligazione e l'oggettivo inadempimento del debitore;
per contro, quest' ultimo ha l'onere di provare che l'inadempimento è derivato da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).
Ebbene tale onere non è stato in alcun modo assolto nel caso in esame.
Già solo nella prospettazione dei fatti l'attrice rivendica genericamente di aver subìto dei danni dall'altrui condotta: non specifica in alcun modo di quali danni si tratti. Connette tali, genericamente dedotti, danni alla condotta della convenuta, limitandosi ad addebitare alla stessa di aver proposto una querela nei suoi confronti e di essersi opposta all'archiviazione richiesta dalla procura. Non sono tuttavia evidenziati pagina 5 di 6 profili di antigiuridicità di detti comportamenti, trattandosi all'evidenza di facoltà spettanti a chiunque ritenga in buona fede di tutelare i propri diritti;
né, del resto, si lamentano condotte (e volontà) calunniose in ordine ai contenuti degli atti del procedimento penale attivato con la querela.
Nulla, infine (e si potrebbe dire “di conseguenza”), viene allegato e provato in ordine ad un effettivo nesso causale tra la presunta condotta antigiuridica e colpevole della convenuta ed i danni lamentati dall'attrice.
Nè con le memorie successive (ed in particolare con le prime memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.) di cui si è a tal fine anche dato conto, tale lacuna risulta essere stata colmata dalla attrice, risultando la propria domanda generica e sfornita di prova.
Per tale ragione la stessa va rigettata
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pronuncia: rigetta la domanda.
Condanna l'attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che si liquidano in euro 410,00 (comprensivi di contributo unificato) per esborsi ed euro 7.052,00 per compensi, tenuto conto dell'istruttoria meramente documentale, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Roma, 31 ottobre 2025
Il giudice, dott.ssa Fabiana Corbo
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