Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/03/2025, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
BE OR UN de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 71 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Franco Muratori che lo rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) in persona della mandataria Controparte_1 P.IVA_1
CP_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carmine Picone che la rappresenta e difende per mandato in atti. ( C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATE
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma n. 12272/2019 resa nel procedimento 66764/2016 – opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari –
1
Con decreto provvisoriamente esecutivo n. 16312/2016 il Tribunale di Roma ingiungeva a
( in proprio e come erede di ) in solido con Parte_1 Persona_1 Parte_2
(erede di di pagare a € 1.314.036,86 oltre accessori e spese, Persona_1 Controparte_3 in qualità di garante di COM. AL. s.r.l. in liquidazione, titolare del conto corrente affidato n.
50004426 già 7003455, acceso il trenta marzo 2007 e da cui la banca era receduta il cinque maggio 2015.
proponeva opposizione deducendo l'illegittimità delle clausole contrattuali in Parte_1 quanto illeggibili e redatte con caratteri minuscoli, l'assenza degli originali dei contratti,
l'illegittima applicazione della commissione per disponibilità fondi e della commissione per istruttoria veloce, la pattuizione di interessi usurari, l'illegittimo anatocismo, la violazione dell'art. 1956 c.c.; chiedeva la sospensione della provvisoria esecutività del decreto.
si costituiva, rilevava che la fideiussione prestata dall'opponente aveva la Controparte_3 clausola di pagamento “ a prima richiesta” e affermava l'infondatezza della domanda opponendosi alla sospensione dell'esecutività del decreto.
Il trentuno agosto 2017 interveniva in qualità di cessionaria del Controparte_1 credito.
Con ordinanza depositata il venticinque settembre 2017 era respinta l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi del decreto ingiuntivo.
Sulla base dei documenti prodotti con sentenza 12272/2019 il Tribunale respingeva poi nel merito l'opposizione e provvedeva sulle spese secondo soccombenza.
proponeva appello chiedendo la sospensione degli effetti esecutivi della Parte_1 sentenza e nel merito “Previo accertamento dell'usurarietà e/o dell'indeterminatezza degli interessi del contratto di conto corrente n. 7003455, poi n. 50004426, previo ricalcolo del saldo, dichiarare nullo o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'odierna opponente alla
. In ogni caso, condannare parte opposta al risarcimento dei danni, patrimoniali CP_3
e non, danni morali, all'immagine ed esistenziali nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
2 In mero subordine: Previo accertamento dell'usurarietà e/o dell'indeterminatezza degli interessi del contratto di conto corrente n. 7003455, poi n. 50004426, previo ricalcolo del saldo, dichiarare nullo o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, dichiarare dovuta la minor somma che risulterà di giustizia o provata in corso di causa, anche previa decurtazione delle somme richieste a titolo di interessi, competenze, spese e penali ed, eventualmente, previa compensazione con quanto già pagato allo stesso titolo, e della somma riconosciuta a titolo di danno morale” Chiedeva in via istruttoria l'espletamento di ctu.
si costituiva, chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensiva e Controparte_1 sosteneva l'inammissibilità e infondatezza dell'appello.
non si costituiva. Controparte_3
La Corte con ordinanza depositata il quindici giugno 2020 respingeva l'istanza di sospensiva e disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza del tre febbraio 2025, trattata in forma cartolare come da decreto del ventiquattro dicembre 2024, era riservata la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la contumacia di non costituita nonostante la ritualità Controparte_3 della notifica dell'atto di appello.
Con il primo motivo si sostiene la “Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. – omessa pronuncia in ordine alla domanda di nullità ex art. 117 T.U.B. per carenza di pattuizione in contratto della commissione sulla disponibilità immediata dei fondi applicata dall'Istituto bancario opposto “: nonché “violazione dell'art. 112 c.p.c.: sull'illegittima applicazione di commissione di istruttoria veloce – indeterminatezza/indeterminabilità del contratto di conto corrente n. 50004426”.
L'appellante afferma che il Tribunale avrebbe del tutto omesso di motivare riguardo all'eccepita nullità per assenza di pattuizione degli addebiti per DIF e riguardo all'indeterminabilità dell'importo della CIV ribadendo nel merito detta nullità.
3 Rileva il Collegio che, pur avendo omesso il Tribunale di statuire specificamente sul punto il motivo è infondato.
La DIF e la CIV, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, sono stati pattuiti in forma scritta. Gli stessi infatti sono previsti nei documenti di sintesi relativi alle condizioni generali di affidamento, allegati a ciascuno dei contratti con cui sono state aperte linee di credito sul conto corrente, prodotti sub 9/1, 9/2 9/3 e richiamati nell'accordo di rimodulazione e rientro del ventiquattro marzo 2014 per ogni linea di affidamento, variando nella percentuale di volta in volta indicata.
Part La base di calcolo, come risulta dai documenti di sintesi parimenti prodotti è per la data dall'importo dell'affidamento per la durata dello stesso.
Per la CIV si tratta di somma fissa ( € 50,00 ) per ogni giorno di sconfinamento;
il fatto che l'importo venga previsto solo per gli sconfinamenti entro € 5.000,00 e non per quelli maggiori non rileva. L'appellante infatti, nonostante la produzione degli estratti conto e scalari completi non ha allegato e tantomeno provato che in presenza di sconfinamenti maggiori l'istituto di credito abbia applicato una CIV giornaliera più gravosa rispetto a quella minima di € 50,00.
Con il secondo motivo l'appellante sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto infondato il rilievo relativo all'usura dei tassi applicati affermando inoltre, altrettanto erroneamente, la riferibilità di detto rilievo solo all'usura sopravvenuta.
L'appellante ribadisce poi la sussistenza dello sforamento dei tassi rispetto alla soglia usuraria in quanto il TEG sarebbe pari al 17,92% (3,92% CMS + 14,00% TAN) a fronte di un tasso soglia del periodo di riferimento pari al 14,76%.
L'appellante sostiene poi di non essersi riferito per il periodo successivo all'usura sopravvenuta ma alle condizioni unilateralmente modificate dall'istituto bancario per cui si tratterebbe di usura originaria.
Il motivo è infondato.
In primo luogo il tasso indicato come di riferimento riguarda i conti correnti affidati laddove il correntista rimanga nei limiti del fido e non le ipotesi di sforamento da detto limite;
4 l'appellante a tale proposito non indica se l'applicazione dei tassi asseritamente usurari sia avvenuto per operazioni entro o fuori del fido .
In secondo luogo vi è un errore nel criterio di computo in quanto solo dal primo gennaio
2010 la CMS deve essere ricompresa nel TEG ( cfr Cass. SS.UU. 16303/2018 in quanto a detta data scade il periodo transitorio di cui alla disciplina introdotta dal citato D.L. 185/2008, convertito con modificazioni nella L. 2/2009, ritenuta norma innovativa ).
In terzo luogo, come puntualmente rilevato dal Tribunale, i tassi che l'appellante ritiene usurari non sono riferiti alla stipula del conto corrente ( trenta marzo 2007 ) ossia a quelli pattuiti ma sono relativi a un periodo successivo ossia al primo gennaio 2008 per cui l'eventuale usurarietà sopravvenuta non rileva.
Testualmente infatti così è stato articolato l'atto di opposizione : “…. da un'analisi a campione svolta sugli estratti di conto corrente, si rileva, ad esempio in data 1.1.2008, un tasso debitore annuo pari al 14,00%, un tasso annuo debitore effettivo pari al 14,752309%
e la commissione di massimo scoperto pari allo 0,980%....” ( con capitalizzazione trimestrale e quindi pari su base annua a 3,92% ).
In quarto luogo osserva il Collegio come l'estratto conto relativo al periodo indicato a campione dall'appellante ( primo trimestre 2008 ) e prodotto in atti indichi un saldo attivo senza applicazione di interessi passivi e senza commissioni di massimo scoperto.
L'appellante non contesta il principio dell'irrilevanza dell'usura sopravvenuta ma sostiene che nel caso di specie si tratterebbe di superamento del tasso soglia derivante da modificazione unilaterale dei tassi operata dall'istituto di credito per cui si verserebbe in un'ipotesi di usura originaria.
In realtà l'affermazione, oltre che generica e a prescindere dalla sua correttezza, rimane del tutto apodittica in quanto, nonostante l'istituto di credito abbia prodotto la serie completa degli estratti conto, l'appellante omette qualsiasi aggancio ai trimestri in cui dette variazioni non concordate sarebbero state applicate, chiedendo una CTU che risulta del tutto esplorativa.
5 Con il quarto motivo si sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto valido l'anatocismo in quanto si tratta di contratto del 2007 ove è prevista espressamente la clausola di reciprocità nella capitalizzazione di interessi attivi e passivi.
Si afferma che detta previsione non sarebbe sufficiente poiché l'art. 6 della Delibera CICR 9 febbraio 2000 prevede anche l'indicazione del tasso annuo effettivo tenendo conto degli effetti della capitalizzazione e in assenza dello stesso la clausola di reciprocità sarebbe nulla e in frode alla legge.
Il motivo è infondato.
Come indicato condivisibilmente da Cass. 4597/2023 In tema di contratti bancari, “l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993;
l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”.
Di conseguenza non si tratta di nullità o di frode alla legge mentre gli altri profili di responsabilità contrattuale o precontrattuale della banca indicati nella sentenza di
Cassazione non sono stati allegati e tantomeno provati.
Per quanto riguarda la commissione di massimo scoperto la questione è indicata nell'intestazione del motivo ma non è argomentata.
Rileva il collegio ad abundantiam come detta commissione, sulla base degli estratti conto depositati, non risulti essere stata addebitata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con valori prossimi ai minimi per la ridotta complessità delle questioni trattate, senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto
6 processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di respinge Controparte_3
l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante a pagare a le spese del presente grado Controparte_1 liquidate in complessivi € 12.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, tre febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci BE OR UN de Courtelary
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