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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 02/12/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 211/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Arianna De Martino Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
ha pronunciato all'esito della udienza di discussione orale sostituita con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e sulle conclusioni agli atti, a norma e nelle forme di cui agli artt. 281 sexies, 350 bis, 350 co 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 211 /2025 promossa da:
(C.F. , (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. , (C.F. ) con Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
il patrocinio dell'avv. LUIGI GRAFAS con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, Via Fiume n. 17
APPELLANTI
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. LUIGI GIANFELICE con domicilio digitale dichiarato presso l'indirizzo P.E.C
Email_1
APPELLATA
e nei confronti di poi (C.F. Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. MARCELLO BARBONI con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, Via
Campo Battaglia n. 9
APPELLATA-CONTUMACE
avente ad
OGGETTO
Fideiussione – Polizza fideiussoria - Impugnazione sentenza Tribunale di Perugia n. 1616/2024 del 03/12/2024 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1616/2024 pubblicata il 3.12.2024 il Tribunale di Perugia, in accoglimento dell'opposizione proposta dagli odierni appellanti, revocava il decreto ingiuntivo n. 488 del 3.03.2017 ottenuto dalla
[...]
, poi , per l'importo di euro 226.159,89 oltre accessori e Controparte_2 Controparte_3 spese, nei confronti dell quale debitrice principale e degli Controparte_4
appellanti, quali fideiussori. Contestualmente, il Tribunale adito condannava Parte_3 Pt_2
, e al pagamento in solidale favore di
[...] Parte_4 Parte_1 Controparte_3
e di , della somma di euro 33.212,99 oltre interessi, in virtù della fideiussione dagli stessi
[...] Controparte_5
prestata nei limiti della quota del 10% ciascuno.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello a questa Corte i ricorrenti - opponenti con atto di citazione notificato alla resistente – opposta ed alla Società cessionaria del credito, lamentando la nullità CP_2 della sentenza per vizio di ultra-petizione ex art. 112 c.p.c. In particolare, i fideiussori hanno impugnato il capo della sentenza in cui il giudice di primo grado aveva condannato ciascuno di essi “al pagamento della predetta somma di euro 33.212,99 oltre interessi come indicati in solidale favore del creditore e del suo avente causa” dopo aver riconosciuto l'efficacia pro quota della fideiussione prestata e, di conseguenza, revocato il decreto ingiuntivo emesso solidalmente per l'intero anche nei loro nei confronti. A sostegno dell'impugnazione, gli appellanti hanno sostenuto che il primo giudice avrebbe esorbitato dall'oggetto delineato dalle effettive domande delle parti procedendo alla determinazione della somma dovuta pro quota dai singoli fideiussori e quantificata sulla base di una determinazione del credito che non è mai stata oggetto di disamina ed avulsa dalla controversia. Viene dedotto inoltre che la banca opposta non ha mai chiesto che il giudice determinasse le somme dovute pro quota dai fideiussori, pertanto, la pronuncia avrebbe dovuto limitarsi ad accertare e dichiarare la natura parziaria dell'obbligazione per non travalicare il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c. In ragione della manifesta fondatezza della domanda, gli attori hanno chiesto, infine, la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio la , cessionaria del credito, chiedendo il Controparte_6 rigetto dell'impugnazione e l'integrale conferma della sentenza impugnata;
in particolare l'appellata ha contestato l'unico motivo di appello sostenendo la manifesta infondatezza dello stesso in quanto non si sarebbe verificata alcuna mutazione né del petitum né della causa petendi perché in primo grado è stata semplicemente accertata la natura parziaria dell'obbligazione dedotta in giudizio.
Con ordinanza del 26.09.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.09.2025, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissato l'udienza di discussione orale, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter co.1 cpc, alla data del 27.11.2025.
La causa viene decisa all'odierna udienza.
***
In via preliminare si rileva che l'appellante, in sede di precisazione delle conclusioni, ha eccepito il difetto di prova della titolarità del credito dell'appellata, che si era costituita ex art. 111 cpc in pendenza del giudizio di primo grado allegando solo la pubblicazione della cessione del credito nella Gazzetta Ufficiale (Cfr. all. 1 alla comparsa di costituzione di primo grado).
La è intervenuta quale cessionaria del credito già in primo grado e Controparte_6 nulla è stato eccepito su tale cessione da parte dei fideiussori. La titolarità del credito non è stata altresì contestata neanche con i motivi di appello, bensì sollevata solo in sede di precisazione delle conclusioni del presente grado di giudizio, potendosi sul punto ritenere che la predetta eccezione soggiace al principio di non contestazione e l'inerzia della parte può essere valutata dalla Corte come incompatibile con le difese precedentemente svolte (Cass. n. 14711/2025).
Per tali ragioni, l'eccezione si ritiene infondata.
Passando ad esaminare l'unico motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza impugnata per avere il
Giudice di primo grado quantificato le somme dovute dai fideiussori dopo l'accertamento della natura parziaria dell'obbligazione e la revoca del decreto ingiuntivo che, invece, era stato emesso in via solidale per l'intero. Il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qualvolta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, altera uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione
("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti.
Pertanto, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamina una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate. Nel momento in cui la società cessionaria del credito si è costituita ed ha aderito alla domanda inizialmente proposta dal suo dante causa di conferma del decreto ingiuntivo opposto, ha certamente implicitamente chiesto il riconoscimento del credito vantato. Il principio fissato dall'art. 112 c.p.c. implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma “non osta a che il
Giudice renda la pronuncia richiesta, in base alla ricostruzione dei fatti ed alla stregua delle risultanze istruttorie, autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base ad una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante, purché restino immutati il “petitum” e la “causa petendi” e la statuizione trovi corrispondenza nei fatti di causa e si basi su elementi di fatto ritualmente acquisiti in giudizio ed oggetto di contraddittorio” (Cass. n. 2209/2016).
Nel caso in esame il primo Giudice non è incorso in nessun mutamento di quanto domandato, giacché, dopo aver accertato che i fideiussori erano obbligati limitatamente alla quota del 10%, ha semplicemente quantificato tale quota in base al debito dichiarato. Relativamente poi alla censura degli appellanti riguardo alla corretta individuazione della somma complessiva del credito, posta alla base del calcolo effettuato, la stessa risulta dalla domanda di ingiunzione (Cfr. Ricorso nel fascicolo monitorio).
La Corte rileva, infine, come già osservato in sede di rigetto dell'istanza di sospensione della sentenza impugnata, che nel giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il
Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma deve procede ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14486 del 28.05.2019).
Per tali ragioni l'appello viene rigettato.
Atteso l'esito del giudizio le parti appellanti devono essere condannate in solido al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata costituita.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello
-condanna , , e in solido al pagamento in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
favore di delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si Controparte_6 liquidano in euro 3.473,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Perugia, 27.11.2025
Il Consigliere Relatore dott.ssa Francesca Altrui
Il Presidente
dott. Claudio Baglioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Arianna De Martino Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
ha pronunciato all'esito della udienza di discussione orale sostituita con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e sulle conclusioni agli atti, a norma e nelle forme di cui agli artt. 281 sexies, 350 bis, 350 co 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 211 /2025 promossa da:
(C.F. , (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. , (C.F. ) con Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
il patrocinio dell'avv. LUIGI GRAFAS con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, Via Fiume n. 17
APPELLANTI
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. LUIGI GIANFELICE con domicilio digitale dichiarato presso l'indirizzo P.E.C
Email_1
APPELLATA
e nei confronti di poi (C.F. Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. MARCELLO BARBONI con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, Via
Campo Battaglia n. 9
APPELLATA-CONTUMACE
avente ad
OGGETTO
Fideiussione – Polizza fideiussoria - Impugnazione sentenza Tribunale di Perugia n. 1616/2024 del 03/12/2024 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1616/2024 pubblicata il 3.12.2024 il Tribunale di Perugia, in accoglimento dell'opposizione proposta dagli odierni appellanti, revocava il decreto ingiuntivo n. 488 del 3.03.2017 ottenuto dalla
[...]
, poi , per l'importo di euro 226.159,89 oltre accessori e Controparte_2 Controparte_3 spese, nei confronti dell quale debitrice principale e degli Controparte_4
appellanti, quali fideiussori. Contestualmente, il Tribunale adito condannava Parte_3 Pt_2
, e al pagamento in solidale favore di
[...] Parte_4 Parte_1 Controparte_3
e di , della somma di euro 33.212,99 oltre interessi, in virtù della fideiussione dagli stessi
[...] Controparte_5
prestata nei limiti della quota del 10% ciascuno.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello a questa Corte i ricorrenti - opponenti con atto di citazione notificato alla resistente – opposta ed alla Società cessionaria del credito, lamentando la nullità CP_2 della sentenza per vizio di ultra-petizione ex art. 112 c.p.c. In particolare, i fideiussori hanno impugnato il capo della sentenza in cui il giudice di primo grado aveva condannato ciascuno di essi “al pagamento della predetta somma di euro 33.212,99 oltre interessi come indicati in solidale favore del creditore e del suo avente causa” dopo aver riconosciuto l'efficacia pro quota della fideiussione prestata e, di conseguenza, revocato il decreto ingiuntivo emesso solidalmente per l'intero anche nei loro nei confronti. A sostegno dell'impugnazione, gli appellanti hanno sostenuto che il primo giudice avrebbe esorbitato dall'oggetto delineato dalle effettive domande delle parti procedendo alla determinazione della somma dovuta pro quota dai singoli fideiussori e quantificata sulla base di una determinazione del credito che non è mai stata oggetto di disamina ed avulsa dalla controversia. Viene dedotto inoltre che la banca opposta non ha mai chiesto che il giudice determinasse le somme dovute pro quota dai fideiussori, pertanto, la pronuncia avrebbe dovuto limitarsi ad accertare e dichiarare la natura parziaria dell'obbligazione per non travalicare il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c. In ragione della manifesta fondatezza della domanda, gli attori hanno chiesto, infine, la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio la , cessionaria del credito, chiedendo il Controparte_6 rigetto dell'impugnazione e l'integrale conferma della sentenza impugnata;
in particolare l'appellata ha contestato l'unico motivo di appello sostenendo la manifesta infondatezza dello stesso in quanto non si sarebbe verificata alcuna mutazione né del petitum né della causa petendi perché in primo grado è stata semplicemente accertata la natura parziaria dell'obbligazione dedotta in giudizio.
Con ordinanza del 26.09.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.09.2025, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissato l'udienza di discussione orale, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter co.1 cpc, alla data del 27.11.2025.
La causa viene decisa all'odierna udienza.
***
In via preliminare si rileva che l'appellante, in sede di precisazione delle conclusioni, ha eccepito il difetto di prova della titolarità del credito dell'appellata, che si era costituita ex art. 111 cpc in pendenza del giudizio di primo grado allegando solo la pubblicazione della cessione del credito nella Gazzetta Ufficiale (Cfr. all. 1 alla comparsa di costituzione di primo grado).
La è intervenuta quale cessionaria del credito già in primo grado e Controparte_6 nulla è stato eccepito su tale cessione da parte dei fideiussori. La titolarità del credito non è stata altresì contestata neanche con i motivi di appello, bensì sollevata solo in sede di precisazione delle conclusioni del presente grado di giudizio, potendosi sul punto ritenere che la predetta eccezione soggiace al principio di non contestazione e l'inerzia della parte può essere valutata dalla Corte come incompatibile con le difese precedentemente svolte (Cass. n. 14711/2025).
Per tali ragioni, l'eccezione si ritiene infondata.
Passando ad esaminare l'unico motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza impugnata per avere il
Giudice di primo grado quantificato le somme dovute dai fideiussori dopo l'accertamento della natura parziaria dell'obbligazione e la revoca del decreto ingiuntivo che, invece, era stato emesso in via solidale per l'intero. Il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qualvolta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, altera uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione
("petitum" e "causa petendi"), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti.
Pertanto, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamina una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate. Nel momento in cui la società cessionaria del credito si è costituita ed ha aderito alla domanda inizialmente proposta dal suo dante causa di conferma del decreto ingiuntivo opposto, ha certamente implicitamente chiesto il riconoscimento del credito vantato. Il principio fissato dall'art. 112 c.p.c. implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma “non osta a che il
Giudice renda la pronuncia richiesta, in base alla ricostruzione dei fatti ed alla stregua delle risultanze istruttorie, autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base ad una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante, purché restino immutati il “petitum” e la “causa petendi” e la statuizione trovi corrispondenza nei fatti di causa e si basi su elementi di fatto ritualmente acquisiti in giudizio ed oggetto di contraddittorio” (Cass. n. 2209/2016).
Nel caso in esame il primo Giudice non è incorso in nessun mutamento di quanto domandato, giacché, dopo aver accertato che i fideiussori erano obbligati limitatamente alla quota del 10%, ha semplicemente quantificato tale quota in base al debito dichiarato. Relativamente poi alla censura degli appellanti riguardo alla corretta individuazione della somma complessiva del credito, posta alla base del calcolo effettuato, la stessa risulta dalla domanda di ingiunzione (Cfr. Ricorso nel fascicolo monitorio).
La Corte rileva, infine, come già osservato in sede di rigetto dell'istanza di sospensione della sentenza impugnata, che nel giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il
Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma deve procede ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14486 del 28.05.2019).
Per tali ragioni l'appello viene rigettato.
Atteso l'esito del giudizio le parti appellanti devono essere condannate in solido al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata costituita.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello
-condanna , , e in solido al pagamento in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
favore di delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si Controparte_6 liquidano in euro 3.473,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Perugia, 27.11.2025
Il Consigliere Relatore dott.ssa Francesca Altrui
Il Presidente
dott. Claudio Baglioni