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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 774/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CC US NN, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7345/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della Giustizia Tribunale Castrovillari - Via Francesco Muraca 87012 Castrovillari CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ministeri Mef - Dip. Amministrazione Generale Del Personale E Servizi (dag) - Via G. Da Fiore N. 34
88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Via G. Da Fiore N. 34 88100 Catanzaro CZ elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RECUPERO CREDIT n. 002456/2024 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiarare la cessata materia con condanna alle spese.
Resistente/Appellato: dichiarare la cessata materia del contendere con spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 27 novembre 2024 all'Agenzia dell'Entrate di Cosenza, al Ministero della
Giustizia, al MEF, al Tribunale di Castrovillari e alla cancelleria del predetto Tribunale, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 27 novembre 2024 (n. 7345/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, presentava impugnativa avverso il provvedimento di recupero di credito riguardante contributo unificato n. 2456/24, notificato il 4 ottobre 2024, importo € 196,00. Allegava l'atto impugnato.
Il ricorrente formulava una sola eccezione di merito rappresentando l'infondatezza della pretesa in quanto il contributo unificato non era dovuto dalla contribuente ammessa nel procedimento giudiziario di riferimento al beneficio del gratuito patrocinio, allegava documentazione.
Sollecitava l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese.
In data 13 gennaio 2025 si è costituito il Tribunale di Castrovillari per allegare il provvedimento di sgravio con richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
In data 8 gennaio 2026 parte ricorrente depositava memoria in cui concordava nella dichiarazione di cessata materia del contendere in considerazione dell'avvenuto sgravio, insisteva per la liquidazione delle spese dovute in ragione della soccombenza virtuale.
All'udienza del 5 febbraio 2026, la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vi sono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
Le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti, tenuto conto del modesto valore della controversia e della circostanza che il decreto di ammissione al gratuito patrocinio, pur emesso in data 12 dicembre 2019, veniva depositato dalla contribuente solo nel 2024 agli atti del procedimento civile per separazione consensuale nell'ambito del quale si richiedeva il pagamento del contributo unificato, generandosi una confusione per la segreteria del Tribunale che giustifica il ritardo nell'annullamento in autotutela che, in ogni caso, è stato comunicato al difensore pochi giorni dopo la costituzione in giudizio avvenuta cosntestualmente alla notifica del ricorso in data 27 novembre 2024.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in composizione monocratica dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Cosenza, 5 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CC US NN, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7345/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della Giustizia Tribunale Castrovillari - Via Francesco Muraca 87012 Castrovillari CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ministeri Mef - Dip. Amministrazione Generale Del Personale E Servizi (dag) - Via G. Da Fiore N. 34
88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Via G. Da Fiore N. 34 88100 Catanzaro CZ elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RECUPERO CREDIT n. 002456/2024 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiarare la cessata materia con condanna alle spese.
Resistente/Appellato: dichiarare la cessata materia del contendere con spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 27 novembre 2024 all'Agenzia dell'Entrate di Cosenza, al Ministero della
Giustizia, al MEF, al Tribunale di Castrovillari e alla cancelleria del predetto Tribunale, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 27 novembre 2024 (n. 7345/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, presentava impugnativa avverso il provvedimento di recupero di credito riguardante contributo unificato n. 2456/24, notificato il 4 ottobre 2024, importo € 196,00. Allegava l'atto impugnato.
Il ricorrente formulava una sola eccezione di merito rappresentando l'infondatezza della pretesa in quanto il contributo unificato non era dovuto dalla contribuente ammessa nel procedimento giudiziario di riferimento al beneficio del gratuito patrocinio, allegava documentazione.
Sollecitava l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese.
In data 13 gennaio 2025 si è costituito il Tribunale di Castrovillari per allegare il provvedimento di sgravio con richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
In data 8 gennaio 2026 parte ricorrente depositava memoria in cui concordava nella dichiarazione di cessata materia del contendere in considerazione dell'avvenuto sgravio, insisteva per la liquidazione delle spese dovute in ragione della soccombenza virtuale.
All'udienza del 5 febbraio 2026, la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vi sono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere in ragione dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
Le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti, tenuto conto del modesto valore della controversia e della circostanza che il decreto di ammissione al gratuito patrocinio, pur emesso in data 12 dicembre 2019, veniva depositato dalla contribuente solo nel 2024 agli atti del procedimento civile per separazione consensuale nell'ambito del quale si richiedeva il pagamento del contributo unificato, generandosi una confusione per la segreteria del Tribunale che giustifica il ritardo nell'annullamento in autotutela che, in ogni caso, è stato comunicato al difensore pochi giorni dopo la costituzione in giudizio avvenuta cosntestualmente alla notifica del ricorso in data 27 novembre 2024.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in composizione monocratica dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Cosenza, 5 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci