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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/07/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 2 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n.
149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 2 luglio 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2391 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. MANCUSI SERGIO MASSIMO,
- ricorrente/opponente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. PONTECORVO BRUNO ENZO,
- resistente/opposto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 A seguito dell'espletamento dell' e dell'assegnazione dei termini CP_2 per proporre eventuali contestazioni, l'odierna parte ricorrente ha depositato atto di dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445-bis c.p.c., il ricorso che ha dato luogo alla presente fase di opposizione, avente per oggetto l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della L. n. 118/1971 e dello status di soggetto portatore di handicap grave ex art. 3, co. 3, della L. n.
104/1992, la sussistenza dei quali era stata esclusa dal consulente incaricato in sede di A.T.P.O.
Si è costituita in giudizio la odierna parte resistente, contestando le affermazioni attoree e chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione: la odierna parte resistente ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso in opposizione per carenza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali del precedente giudizio di A.T.P.O.,
Acquisita la documentazione relativa alla fase del procedimento di
A.T.P.O. già espletato fra le parti, è stata disposta, in parziale accoglimento delle istanze della odierna parte ricorrente, una integrazione delle operazioni peritali svolte nella prima fase, in ragione della ulteriore documentazione medica prodotta dalla odierna parte ricorrente e avente data di formazione sopravvenuta alla conclusione della fase di A.T.P.O. (come tale acquisibile al presente giudizio ex art. 149 disp. att. c.p.c.).
L'eccezione preliminare di nullità del ricorso è dunque assorbita dall'avvenuto deposito, per opera della odierna parte ricorrente, di nuova documentazione medica (acquisita ex art. 149 disp. att. c.p.c.), che impone lo svolgimento di ulteriori accertamenti per verificare l'eventuale sopravvenienza del requisito sanitario per ottenere la prestazione oggetto di causa.
Nel merito, il ricorso in opposizione è infondato.
2 Il consulente chiamato ad effettuare la integrazione delle operazioni peritali ha ritenuto che, nonostante le suddette nuove acquisizioni documentali, la odierna parte ricorrente non sia comunque in possesso dei requisiti sanitari necessari per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della L. n. 118/1971 e dello status di soggetto portatore di handicap grave ex art. 3, co. 3, della L. n. 104/1992.
Apparendo le valutazioni svolte dal consulente incaricato chiare, razionali, complete e condivisibili, non vi è alcun motivo per discostarsene, e pertanto esse possono essere fatte proprie dal giudice ai fini della decisione.
Pertanto il ricorso in opposizione deve essere rigettato.
Le spese di lite relative ad entrambe le fasi del giudizio sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. relative alla fase di A.T.P.O. e alla presente fase di opposizione sono liquidate come da separato decreto e poste a carico della odierna parte resistente ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
• rigetta il ricorso in opposizione;
• respinge ogni altra domanda e/o eccezione;
• dichiara l'irripetibilità delle spese di lite relative a entrambe le fasi del giudizio;
• condanna la odierna parte resistente al pagamento delle spese di C.T.U. della fase di A.T.P.O. e della presente fase di opposizione, liquidate come da separato decreto.
Velletri, 2 luglio 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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