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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2839 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...] ) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Rosaria Corona, presso il cui studio a Palermo, via
Giovanni Brahms n. 2, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: Domanda congiunta di scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 07/06/2025 le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Monreale (PA) il 28/06/2011 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10/07/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 134/2023 emesso da questo Tribunale il 19/12/2022 – 09/01/2023;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso congiunto depositato il 07/06/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto e ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza dove meglio crederà opportuno;
2) I coniugi, reciprocamente, prestano il proprio consenso al rilascio e al rinnovo dei rispettivi passaporti;
3) la sig.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale di propria Parte_1 esclusiva proprietà sita in Palermo in via Cesare Terranova 22 e si impegna a riconsegnare a richiesta del sig. il pianoforte verticale, che ad oggi si è Parte_2 custodito nell'abitazione della stessa;
4) i coniugi dichiarano di aver regolato tra loro i rapporti pregressi e di non aver nient'altro a pretendere dalla sottoscrizione del presente ricorso”.
Con decreto del 13/06/2025 il Giudice, “considerato, altresì, che le parti non hanno specificato se il figlio maggiorenne sia o meno economicamente Per_1 autosufficiente”, ha onerato le parti ad integrare il ricorso in tal senso.
Con note integrative depositate il 19/06/2025 le parti hanno chiarito che il figlio
è economicamente indipendente, lavorando alle dipendenze di “Trenitalia Per_1
s.p.a.”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto contratto a Monreale (PA) il
28/06/2011 da nata a [...] il [...] Parte_1
( e , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
( ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del C.F._2
07/06/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
2 3 novembre 2000 n. 396 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di Monreale al n. 20, parte II, serie C, dell'anno 2011).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2839 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...] ) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Rosaria Corona, presso il cui studio a Palermo, via
Giovanni Brahms n. 2, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: Domanda congiunta di scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 07/06/2025 le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Monreale (PA) il 28/06/2011 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10/07/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 134/2023 emesso da questo Tribunale il 19/12/2022 – 09/01/2023;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso congiunto depositato il 07/06/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto e ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza dove meglio crederà opportuno;
2) I coniugi, reciprocamente, prestano il proprio consenso al rilascio e al rinnovo dei rispettivi passaporti;
3) la sig.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale di propria Parte_1 esclusiva proprietà sita in Palermo in via Cesare Terranova 22 e si impegna a riconsegnare a richiesta del sig. il pianoforte verticale, che ad oggi si è Parte_2 custodito nell'abitazione della stessa;
4) i coniugi dichiarano di aver regolato tra loro i rapporti pregressi e di non aver nient'altro a pretendere dalla sottoscrizione del presente ricorso”.
Con decreto del 13/06/2025 il Giudice, “considerato, altresì, che le parti non hanno specificato se il figlio maggiorenne sia o meno economicamente Per_1 autosufficiente”, ha onerato le parti ad integrare il ricorso in tal senso.
Con note integrative depositate il 19/06/2025 le parti hanno chiarito che il figlio
è economicamente indipendente, lavorando alle dipendenze di “Trenitalia Per_1
s.p.a.”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto contratto a Monreale (PA) il
28/06/2011 da nata a [...] il [...] Parte_1
( e , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
( ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del C.F._2
07/06/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
2 3 novembre 2000 n. 396 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di Monreale al n. 20, parte II, serie C, dell'anno 2011).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3