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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/03/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 6388/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 7606/2023
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv.to Gaetano Verde, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to Paola Forgione, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.06.2023, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa del 26.07.2021, rappresentando che l' CP_1
dopo averla sottoposta a visita, aveva riconosciuta la sussistenza dei requisiti per la prestazione suddetta, ma con decorrenza differita al 01.08.2022.
1 Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , confermava la valutazione espressa Persona_1
dalla commissione medica riconoscendo la sussistenza dei requisiti per CP_1
l'indennità di accompagnamento a far data dall'agosto 2022.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 17.05.2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento della prestazione suddetta.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 13.03.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 7606/2023 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo 2 a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sull'autonomia della ricorrente.
Segnatamente, parte opponente si duole che le considerazioni del c.t.u. sarebbero superficiali e non rappresentative dell'effettiva gravità delle condizioni di salute della ricorrente. Il consulente, in particolare, non avrebbe esaminato tutte le patologie, considerate invece dalla Commissione Medica La necessità di assistenza CP_1
continua sarebbe, infine, certamente insorta in epoca precedente a quella di prescrizione della sedia a rotelle, come dimostrato dalla documentazione medica in atti e tenuto conto che la sedia a rotelle e il successivo allettamento rappresentano l'atto finale di una patologia con andamento ingravescente.
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo e dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 06.12.2023).
Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha riconosciuto la periziata affetta da: “Morbo di Parkinson realizzante allettamento con piaghe da decubito e catetere a permanenza”.
Nel merito, ha osservato: “Ciò premesso il nostro giudizio medico-legale, costituitosi dopo un'accurata valutazione delle patologie che affliggono la ricorrente e della loro eventuale, concreta incidenza sulla capacità di quest'ultima di compiere gli atti quotidiani della vita, ci porta a ritenere che la sig.ra la quale, come già Pt_1
3 evidenziato in precedenza, è allo stato allettata non è in grado di attendere agli atti quotidiani in autonomia. In merito alla decorrenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, si ritiene doveroso fare riferimento alla documentazione versata in atti. E dallo studio del dato documentale, avendo la necessità di avere un dato certo o verosimilmente certo, si ritiene che sia da farsi risalire ad agosto del 2022 (epoca della prescrizione della sedia a rotelle).
Pertanto, si condivide la valutazione espressa dalla Commissione preposta”.
Risulta evidente da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'attenta analisi delle condizioni della periziata, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
Circa l'omesso, presunto, esame delle altre patologie che, in aggiunta alla Malattia di
Parkinson, affliggono la ricorrente, deve evidenziarsi come parte ricorrente non abbia indicato la documentazione medica che ne attesterebbe la sussistenza, limitandosi a richiamare al riguardo la diagnosi effettuata dalla Commissione I.N.P.S. nel verbale impugnato. Né, in ogni caso, risulta allegato se ed in che misura tali ulteriori patologie, asseritamente ignorate dal c.t.u., abbiano inciso sull'autonomia della periziata sin dalla data della domanda amministrativa.
Non può condividersi, poi, la doglianza per cui la decorrenza non poteva essere individuata nella data di prescrizione della sedia a rotelle dell'agosto 2022, dovendosi al riguardo evidenziare che, come rilevato dal consulente, non vi sono sufficienti elementi documentali per retrodatare ulteriormente la perdita di autonomia della ricorrente. Se è vero, infatti, che la patologia neurodegenerativa che affligge l'istante è
a carattere ingravescente, è pur vero che le certificazioni in atti non offrono elementi certi dai quali poter desumere che già nel luglio 2021 la periziata avesse necessità di assistenza continua;
gli stessi certificati neurologici del 28.05.2021 e del 12.11.2021, richiamati dal consulente di parte a riprova della sussistenza dei requisiti per l'accompagnamento già a quella data, descrivono come “lievi” i disturbi motori
(discinesie) comunemente associati alla malattia in argomento ed alla relativa terapia, per cui si ritiene che, sulla base della documentazione in atti, non possa individuarsi una decorrenza della prestazione diversa ed antecedente rispetto a quella già riconosciuta dal c.t.u.
Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione 4 prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, riconosce la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento a decorrere dall'agosto 2022, secondo quanto accertato in fase di a.t.p.;
b) Nulla sulle spese;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 14.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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