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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/10/2025, n. 2197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2197 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3776/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-Sez. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio Luigi Giuseppe Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3776/2023 promossa da:
, con l'Avv. Daniela Quero (PEC: Parte_1 Email_1
ATTORE-OPPONENTE contro
in persona dell'amministratore unico e l.r.p.t., e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2 con rappresentanza, con l'avv. Giada Isidori (PEC: ) Email_2
CONVENUTA-OPPOSTA in persona dell'amministratore p.t., rappresentata dalla procuratrice speciale, con l'Avv. CP_3
EL CI (PEC: Email_3
CONVENUTA-OPPOSTA
Nonché in persona del Presidente e l.r.p.t., con gli Avv.ti EL Controparte_4
CI (PEC: , IE CO (PEC: Email_3 Email_4 ed LE ND (PEC: Email_5
INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza di discussione del 20/10/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo nr. 2602/2019 Parte_1 reso dal Tribunale di Taranto nell'ambito del procedimento monitorio nr. 7886/2019 R.G., munito dell'attestazione di esecutorietà il 22/03/2021 e dichiarato esecutivo per mancata opposizione il 17/6/2021, con cui la società - concessionaria di crediti cartolarizzati pervenuti, attraverso varie cessioni, Controparte_3 dall'originario creditore concedente il finanziamento della somma di €. 30.000,00 con contratto Parte_2
n. 2952338 stipulato in data 9/10/2008 - gli ha intimato il pagamento della somma di euro 47.476,84, oltre accessori e le spese del monitorio. Ha citato, pertanto, in giudizio la suindicata società nonché la CP_1
a sua volta cessionaria pro soluto del credito ingiunto, creditrice procedente nel procedimento esecutivo
[...] mobiliare (pignoramento presso terzi) nr. RG 937/2023 EC., per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1.In via preliminare sospendere la esecutorietà del decreto ingiuntivo nr 2602/2019 del 31/12/2019 (RG
7886/2019 Tribunale di Taranto dott Antonio Attanasio) 2. in via PREGIUDIZIALE di rito, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace e porre nel nulla nonchè dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo nr 2602/2019 del 31/12/2019 (RG 7886/2019 Tribunale di Taranto dott Antonio
Attanasio) per i motivi di cui in narrativa relativamente alla mancata notifica
2.in subordine nel Merito revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace e porre nel nulla nonchè dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo nr 2602/2019 del 31/12/2019 (RG 7886/2019
Tribunale di Taranto dott Antonio Attanasio) per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente accertare
e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla Società opposta per le causali di Parte_1 cui al decreto ingiuntivo de quo e per l'effetto respingere e/o rigettare le domande proposte o proponende da parte opposta
3. in ulteriore subordine nel merito revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace e porre nel nulla nonchè dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo nr 2602/2019 del 31/12/2019 (RG 7886/2019
Tribunale di Taranto dott Antonio Attanasio) per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente accertare
e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla Società opposta per le causali di Parte_1 cui al decreto ingiuntivo de quo e per l'effetto respingere e/o rigettare le domande proposte o proponende da parte opposta e rideterminare e/o ridurre l'importo del decreto ingiuntivo opposto nei limiti di quanto ritenuto di giustizia
4) con vittoria di spese e compensi di causa oltre forfettario 15% per rsg, cap ed iva come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario
5)condannare ex art 96 cpc la convenuta per lite temeraria al pagamento di una somme di denaro da liquidarsi anche in via equitativa.
Costituendosi in giudizio, la unipersonale e, per essa, la mandataria con rappresentanza Controparte_1 [...]
, ha contestato gli assunti dell'opponente deducendone l'inammissibilità / infondatezza, instando CP_2 per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
a) “in via preliminare Respingere l'istanza di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto non sussistendone in presupposti di fatto e di diritto;
− Dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti di cui all'art 650 c.p.c. e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2602/2019 del Tribunale di Taranto emesso il 31/12/2019 in favore di notificato il 15/02/2020, reso esecutivo con provvedimento del Controparte_3
2/04/2021 e munito di formula esecutiva in data 22/03/2021;
b) Fermo restando quanto sopra esposto in via preliminare in via principale nel merito − Respingere integralmente l'opposizione avversaria, nonché ogni domanda o eccezione ex adverso proposta perché infondata in fatto e diritto oltre che non provata e perciò integralmente confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2602/2019 del Tribunale di Taranto emesso il 31/12/2019;
c) In via subordinata nel merito − Nel caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente signor nello stesso dedotto e qui reiterato e, per l'effetto Parte_1 condannare lo stesso signor a pagare in favore di e per essa la Parte_1 Controparte_1 CP_2
la somma di € 47.476,84, o la diversa somma che sarà accertata in corso di causa o che risulterà di
[...] giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo, Con vittoria di spese onorari e compensi professionali”. Con ordinanza resa alla prima udienza di comparizione del 31/3/2023, veniva disposto l'avvio della mediazione ex art. 5 D.lgs n. 28/2010, poi esperita, con esito negativo, dinanzi all'Organismo - sede di CP_5
Taranto.
Il giudizio, di natura documentale, veniva quindi rimesso per la decisione con i termini ex art. 189 c.p.c. all'udienza del 13/12/2024, differita per i medesimi adempimenti all'udienza del 07/02/2025.
Nelle more, con atto di intervento depositato il 03/02/2025, si costituiva la Controparte_4 quale cessionaria e, quindi, titolare dei crediti oggetto del presente giudizio, in virtù di
[...] contratto stipulato il 28/11/2024, facendo proprie le conclusioni rassegnate dalla cedente Controparte_1 della quale chiedeva l'estromissione.
Con ordinanza in data 18/09/2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07/02/2025, il giudizio veniva rimesso all'udienza del 20/10/2025 per la discussione orale e la decisione.
All'udienza odierna, esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura alle parti.
In limine litis, deve darsi atto che in corso di causa si è costituita la Controparte_4
a seguito della cessione dei crediti oggetto del presente giudizio, in virtù di contratto stipulato in data
[...]
28/11/2024, facendo proprie le difese e le conclusioni formulate dalla cedente società opposta CP_1
[...]
Come è noto, la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass. civ. n. 22424 del 22/10/2009).
Ciò in quanto, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “…la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o resistere in capo agli originari attori o convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio” (Cass. civ., Sez. III, n. 22503 del
23/10/2014; Cass. Civ. SS.UU. n. 22727 del 3/11/2011). In applicazione dei suindicati principi, atteso che nel caso in esame non è stato prestato il consenso di tutte le parti costituite all'estromissione della cedente, la presente sentenza deve essere pronunciata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
In ordine agli assunti delle parti, va previamente esaminata l'eccezione, formulata dalla società opposta
[...]
inerente alla dedotta inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine CP_1 perentorio di quaranta giorni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 641, 645 e 650 c.p.c., dalla conoscenza del decreto ingiuntivo, la quale si pone con priorità logico-giuridica assorbente rispetto ad ogni altra questione sottoposta all'attenzione del giudice.
L'art. 650 c.p.c. (Opposizione tardiva) prevede che “L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”. Ergo, in caso di notifica nulla, l'opposizione è comunque ammissibile entro quaranta giorni dalla conoscenza effettiva del provvedimento ingiuntivo. E' jus receptum il principio, formatosi sul solco di una giurisprudenza granitica, in base al quale, per rendere ammissibile ex art. 650 c.p.c. l'opposizione tardiva una volta decorso il termine di quaranta giorni fissato nel decreto, non è sufficiente che sia accertata una mera irregolarità della notifica del provvedimento monitorio, ma occorre la prova del fatto che, in ragione della specifica irregolarità fatta valere nel caso concreto,
l'opponente non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e che, sempre a causa della predetta irregolarità nella notificazione cagionante la mancata conoscenza tempestiva del provvedimento, l'opponente non sia stato in grado di proporre opposizione entro i termini individuati nel decreto. Le condizioni sopra individuate devono inoltre essere provate dall'opponente, che invoca il disposto dell'art. 650 c.p.c
Come noto, la conoscenza del provvedimento ingiuntivo può avvenire anche tramite la notifica dell'atto di precetto contenente gli estremi del decreto.
Nel caso in esame, il precetto è stato notificato ex art. 143 c.p.c. il 20/02/2023 (ventesimo giorno successivo al compimento delle formalità prescritte dal citato articolo) presso la residenza del debitore sita in 74016
Massafra (TA), Vico Giudice n. 30 (cfr. certificato storico di residenza) e conteneva gli estremi del decreto ingiuntivo n. 2602/2019. Da tale data si presume la conoscenza legale del titolo esecutivo. Il termine per proporre opposizione tardiva scadeva il 01/04/2023 (40 giorni dopo). L'opposizione è stata invece proposta il
09/07/2023, ovvero oltre quattro mesi dopo. Deve pertanto dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione, perché proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni dalla legale conoscenza del decreto, come stabilito nel medesimo provvedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 641, 645 e 650 c.p.c.
Tale preliminare rilievo rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di opposizione formulati dall'opponente.
La natura meramente processuale del motivo posto a base della decisione, la volontarietà dell'intervento della e il mancato consenso all'estromissione della Controparte_4 CP_1 costituiscono giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese tra le parti.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c. da avverso il decreto ingiuntivo n. 2602/2019 reso dall'intestato Parte_1
Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'opposizione;
- per l'effetto, conferma il decreto opposto;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Taranto il 20/10/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-Sez. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio Luigi Giuseppe Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3776/2023 promossa da:
, con l'Avv. Daniela Quero (PEC: Parte_1 Email_1
ATTORE-OPPONENTE contro
in persona dell'amministratore unico e l.r.p.t., e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2 con rappresentanza, con l'avv. Giada Isidori (PEC: ) Email_2
CONVENUTA-OPPOSTA in persona dell'amministratore p.t., rappresentata dalla procuratrice speciale, con l'Avv. CP_3
EL CI (PEC: Email_3
CONVENUTA-OPPOSTA
Nonché in persona del Presidente e l.r.p.t., con gli Avv.ti EL Controparte_4
CI (PEC: , IE CO (PEC: Email_3 Email_4 ed LE ND (PEC: Email_5
INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza di discussione del 20/10/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo nr. 2602/2019 Parte_1 reso dal Tribunale di Taranto nell'ambito del procedimento monitorio nr. 7886/2019 R.G., munito dell'attestazione di esecutorietà il 22/03/2021 e dichiarato esecutivo per mancata opposizione il 17/6/2021, con cui la società - concessionaria di crediti cartolarizzati pervenuti, attraverso varie cessioni, Controparte_3 dall'originario creditore concedente il finanziamento della somma di €. 30.000,00 con contratto Parte_2
n. 2952338 stipulato in data 9/10/2008 - gli ha intimato il pagamento della somma di euro 47.476,84, oltre accessori e le spese del monitorio. Ha citato, pertanto, in giudizio la suindicata società nonché la CP_1
a sua volta cessionaria pro soluto del credito ingiunto, creditrice procedente nel procedimento esecutivo
[...] mobiliare (pignoramento presso terzi) nr. RG 937/2023 EC., per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1.In via preliminare sospendere la esecutorietà del decreto ingiuntivo nr 2602/2019 del 31/12/2019 (RG
7886/2019 Tribunale di Taranto dott Antonio Attanasio) 2. in via PREGIUDIZIALE di rito, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace e porre nel nulla nonchè dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo nr 2602/2019 del 31/12/2019 (RG 7886/2019 Tribunale di Taranto dott Antonio
Attanasio) per i motivi di cui in narrativa relativamente alla mancata notifica
2.in subordine nel Merito revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace e porre nel nulla nonchè dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo nr 2602/2019 del 31/12/2019 (RG 7886/2019
Tribunale di Taranto dott Antonio Attanasio) per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente accertare
e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla Società opposta per le causali di Parte_1 cui al decreto ingiuntivo de quo e per l'effetto respingere e/o rigettare le domande proposte o proponende da parte opposta
3. in ulteriore subordine nel merito revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace e porre nel nulla nonchè dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo nr 2602/2019 del 31/12/2019 (RG 7886/2019
Tribunale di Taranto dott Antonio Attanasio) per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente accertare
e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla Società opposta per le causali di Parte_1 cui al decreto ingiuntivo de quo e per l'effetto respingere e/o rigettare le domande proposte o proponende da parte opposta e rideterminare e/o ridurre l'importo del decreto ingiuntivo opposto nei limiti di quanto ritenuto di giustizia
4) con vittoria di spese e compensi di causa oltre forfettario 15% per rsg, cap ed iva come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario
5)condannare ex art 96 cpc la convenuta per lite temeraria al pagamento di una somme di denaro da liquidarsi anche in via equitativa.
Costituendosi in giudizio, la unipersonale e, per essa, la mandataria con rappresentanza Controparte_1 [...]
, ha contestato gli assunti dell'opponente deducendone l'inammissibilità / infondatezza, instando CP_2 per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
a) “in via preliminare Respingere l'istanza di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto non sussistendone in presupposti di fatto e di diritto;
− Dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti di cui all'art 650 c.p.c. e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2602/2019 del Tribunale di Taranto emesso il 31/12/2019 in favore di notificato il 15/02/2020, reso esecutivo con provvedimento del Controparte_3
2/04/2021 e munito di formula esecutiva in data 22/03/2021;
b) Fermo restando quanto sopra esposto in via preliminare in via principale nel merito − Respingere integralmente l'opposizione avversaria, nonché ogni domanda o eccezione ex adverso proposta perché infondata in fatto e diritto oltre che non provata e perciò integralmente confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2602/2019 del Tribunale di Taranto emesso il 31/12/2019;
c) In via subordinata nel merito − Nel caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente signor nello stesso dedotto e qui reiterato e, per l'effetto Parte_1 condannare lo stesso signor a pagare in favore di e per essa la Parte_1 Controparte_1 CP_2
la somma di € 47.476,84, o la diversa somma che sarà accertata in corso di causa o che risulterà di
[...] giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo, Con vittoria di spese onorari e compensi professionali”. Con ordinanza resa alla prima udienza di comparizione del 31/3/2023, veniva disposto l'avvio della mediazione ex art. 5 D.lgs n. 28/2010, poi esperita, con esito negativo, dinanzi all'Organismo - sede di CP_5
Taranto.
Il giudizio, di natura documentale, veniva quindi rimesso per la decisione con i termini ex art. 189 c.p.c. all'udienza del 13/12/2024, differita per i medesimi adempimenti all'udienza del 07/02/2025.
Nelle more, con atto di intervento depositato il 03/02/2025, si costituiva la Controparte_4 quale cessionaria e, quindi, titolare dei crediti oggetto del presente giudizio, in virtù di
[...] contratto stipulato il 28/11/2024, facendo proprie le conclusioni rassegnate dalla cedente Controparte_1 della quale chiedeva l'estromissione.
Con ordinanza in data 18/09/2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07/02/2025, il giudizio veniva rimesso all'udienza del 20/10/2025 per la discussione orale e la decisione.
All'udienza odierna, esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura alle parti.
In limine litis, deve darsi atto che in corso di causa si è costituita la Controparte_4
a seguito della cessione dei crediti oggetto del presente giudizio, in virtù di contratto stipulato in data
[...]
28/11/2024, facendo proprie le difese e le conclusioni formulate dalla cedente società opposta CP_1
[...]
Come è noto, la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass. civ. n. 22424 del 22/10/2009).
Ciò in quanto, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “…la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o resistere in capo agli originari attori o convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio” (Cass. civ., Sez. III, n. 22503 del
23/10/2014; Cass. Civ. SS.UU. n. 22727 del 3/11/2011). In applicazione dei suindicati principi, atteso che nel caso in esame non è stato prestato il consenso di tutte le parti costituite all'estromissione della cedente, la presente sentenza deve essere pronunciata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
In ordine agli assunti delle parti, va previamente esaminata l'eccezione, formulata dalla società opposta
[...]
inerente alla dedotta inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine CP_1 perentorio di quaranta giorni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 641, 645 e 650 c.p.c., dalla conoscenza del decreto ingiuntivo, la quale si pone con priorità logico-giuridica assorbente rispetto ad ogni altra questione sottoposta all'attenzione del giudice.
L'art. 650 c.p.c. (Opposizione tardiva) prevede che “L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”. Ergo, in caso di notifica nulla, l'opposizione è comunque ammissibile entro quaranta giorni dalla conoscenza effettiva del provvedimento ingiuntivo. E' jus receptum il principio, formatosi sul solco di una giurisprudenza granitica, in base al quale, per rendere ammissibile ex art. 650 c.p.c. l'opposizione tardiva una volta decorso il termine di quaranta giorni fissato nel decreto, non è sufficiente che sia accertata una mera irregolarità della notifica del provvedimento monitorio, ma occorre la prova del fatto che, in ragione della specifica irregolarità fatta valere nel caso concreto,
l'opponente non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e che, sempre a causa della predetta irregolarità nella notificazione cagionante la mancata conoscenza tempestiva del provvedimento, l'opponente non sia stato in grado di proporre opposizione entro i termini individuati nel decreto. Le condizioni sopra individuate devono inoltre essere provate dall'opponente, che invoca il disposto dell'art. 650 c.p.c
Come noto, la conoscenza del provvedimento ingiuntivo può avvenire anche tramite la notifica dell'atto di precetto contenente gli estremi del decreto.
Nel caso in esame, il precetto è stato notificato ex art. 143 c.p.c. il 20/02/2023 (ventesimo giorno successivo al compimento delle formalità prescritte dal citato articolo) presso la residenza del debitore sita in 74016
Massafra (TA), Vico Giudice n. 30 (cfr. certificato storico di residenza) e conteneva gli estremi del decreto ingiuntivo n. 2602/2019. Da tale data si presume la conoscenza legale del titolo esecutivo. Il termine per proporre opposizione tardiva scadeva il 01/04/2023 (40 giorni dopo). L'opposizione è stata invece proposta il
09/07/2023, ovvero oltre quattro mesi dopo. Deve pertanto dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione, perché proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni dalla legale conoscenza del decreto, come stabilito nel medesimo provvedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 641, 645 e 650 c.p.c.
Tale preliminare rilievo rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di opposizione formulati dall'opponente.
La natura meramente processuale del motivo posto a base della decisione, la volontarietà dell'intervento della e il mancato consenso all'estromissione della Controparte_4 CP_1 costituiscono giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese tra le parti.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c. da avverso il decreto ingiuntivo n. 2602/2019 reso dall'intestato Parte_1
Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'opposizione;
- per l'effetto, conferma il decreto opposto;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Taranto il 20/10/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì