Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/06/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 18/06/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g.3787 / 2020
OGGETTO
Opposizione a conclusioni ATP
TRA
) e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
- nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore C.F._2
nata a [...] il [...] – C.F. Persona_1 C.F._3
elett.te dom.ti presso lo studio dell'Avv.GIONTI GABRIELE C.F._4
) che li rapp.ta e difende in virtù di procura in atti. ricorrente
E in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. DE BENEDICTIS CP_1
ITALA ) C.F._5
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 03-07-2020 la parte ricorrente esponeva di aver proposto in data 08-06-2017 la domanda amministrativa finalizzata all'accertamento del requisito sanitario per la prestazione della condizione di handicap grave e dell'indennità di frequenza;
che il procedimento amministrativo non aveva avuto esito positivo.
Esponeva parte ricorrente di aver proposto procedimento di ATPO ex art.445 bis cpc all'esito del quale la ctu aveva dato esito negativo;
deduceva di aver proposto opposizione averso le conclusioni del ctu con ricorso depositato in data con cui chiedeva l'accertamento dei requisiti sanitari richiamati in premessa e la condanna dell' al pagamento dei ratei;
con vittoria di spese processuali ed attribuzione. CP_1
Si costituiva l' che eccepiva l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il CP_1
rigetto.
La domanda é infondata e va respinta.
Dall'accertamento peritale espletato nel corso del giudizio risulta che la minore manca di fiducia in se stessa ,la riservatezza le rende difficile essere assertiva, tende a tirarsi indietro di fronte a situazioni che percepisce difficili;
che per quanto emerso si segnala un'affettività negativa.
Ha poco insight psicologico riguardo alle proprie motivazioni e ai propri comportamenti, non riesce a prendere in considerazione interpretazioni alternative alla propria esperienza.
Non ha un'immagine stabile di chi sia o di chi vorrebbe diventare probabilmente dovuto alla sensazione di inadeguatezza che la pervade, ma non ha problematiche cliniche tali da trovarsi nelle condizioni di percepire l'indennità di frequenza né si trova in una condizione di handicap grave.
Le considerazioni rese dal ctu sono logiche, motivate e coerenti nelle conclusioni rispetto alle premesse, sicchè esse sono condivise dal giudicante.
Avendo il ctu accertato la non ricorrenza dei requisiti sanitari relativo alla prestazione richiesta da parte ricorrente, la domanda va quindi respinta.
Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite avendo prodotto idonea dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art.152 disp. att c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, così provvede:
• Rigetta la domanda
• Dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali.
Santa Maria Capua Vetere 18/06/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Roberto Pellecchia)