Sentenza 24 gennaio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/01/2018, n. 3370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3370 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RG ST nato il [...]f a LAC'KRUJE (Albania) avverso l'ordinanza del 24/05/2017 del TRIBUNALE PER IL RIESAME di FORLI'; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA AGLIASTRO;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sosituto Procuratore Generale ANTONIETTA PICARDI, il quale ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 24.05.017, il Tribunale, di Forlì, rigettava il ricorso presentato da GJ IO avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip dello stesso ufficio giudiziario, riguardante la somma complessiva di euro 2.920,00 rinvenuta nella sua disponibilità, finalizzato alla confisca ex all'art. 12 sexies D.L.
8.6.1992 n. 309 conv. con legge 7.8.1992 n. 356. Il ricorrente GJ IO risulta indagato per i reati: a) artt. 110 cod. proc. pen. e 73 comma 1 D.P.R. 309/90, perché in concorso con altri soggetti, deteneva illecitamente 57 grammi di cocaina in forma sassosa, all'interno di una busta di cellophane sottovuoto;
b) art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90 perché illecitamente deteneva all'interno dei pantaloni 5,5 grammi di stupefacente del tipo cocaina in forma polverosa, all'interno di una bustina di cellophane. Oltre al sequestro dello stupefacente, gli veniva sequestrata la somma di euro 420,00 che deteneva all'interno del portafoglio. Ed ancora, presso l'abitazione di GJ IO veniva rinvenuta la somma di euro 2.500,00 che veniva del pari sottoposta a sequestro preventivo.
2. Con atto in data 8.6.2017, GJ IO, per il tramite del proprio difensore, ricorre per cassazione per il seguente motivo: mancanza e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. con riferimento alle esigenze cautelari alla cui tutela il vincolo reale è imposto. A sostegno del motivo argomenta che il provvedimento del riesame era stato adottato sull'asserita mancanza di prova della lecita provenienza del denaro sottoposto a vincolo ablativo di proprietà del ricorrente. La presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale ritenuta sussistente dal Tribunale poteva essere superata alla luce delle allegazioni prodotte dal ricorrente. Infatti, la somma di euro 2.950,00 era stata rinvenuta in minima parte nell'immediata disponibilità del GJ IO e per la maggior parte di euro 2.500,00 nella sua abitazione. Questa somma, secondo l'assunto difensivo, era da ritenere frutto dei risparmi accantonati dalla famiglia GJ nel corso del tempo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
2. Non sono infatti deducibili in cassazione i vizi attinenti alla verifica in concreto dei presupposti di fatto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992 (Sez. 3, n. 20432 del 04/03/2009 Rv. 244074); il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, e per quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).
3. Il provvedimento impugnato ha rappresentato l'esito delle indagini svolte dalla Questura di Forlì/Cesena, secondo cui il 26.4.2017, durante un servizio di controllo presso l'esercizio commerciale "Caffè Visionaire" venivano riconosciuti alcuni individui già noti alle forze dell'ordine per essere dediti al consumo e spaccio di stupefacenti, tra cui l'odierno ricorrente insieme ad altre due persone;
venivano visti uscire dal locale e salire sull'autovettura Audi condotta da GJ IO;
indi si recavano presso un capannone dell'azienda CAMA s.r.l. da cui ne uscivano dopo 15 minuti. All'intervento degli agenti operanti, GJ IO estraeva un involucro dal bracciolo posto tra i sedili anteriori dell'autovettura e gettava per terra all'interno dell'abitacolo. Si accertava che l'involucro conteneva stupefacente informa sassosa risultata poi cocaina del peso di 57 grammi. All'esito della perquisizione personale nei confronti di GJ IO si rinveniva all'interno della tasca destra dei pantaloni, un altro sacchetto contenente cocaina del peso di 5,5 grammi, oltre alla somma di euro 420,00 che deteneva all'interno del portafoglio. Questa somma veniva sottoposta a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 comma 2 cod. pen. e 12 sexies legge 356/92 con provvedimento del Gip di Forlì in data 28.4.2017. Presso l'abitazione di GJ IO veniva rinvenuta la somma di euro 2.500,00 che veniva del pari sottoposta a sequestro preventivo.
4. Correttamente il Tribunale ha sostenuto che, ai fini della verifica della sproporzione tra redditi prodotti e capacità economica ed entità dei beni posseduti, il raffronto deve avvenire tra i redditi dichiarati e l'attività svolta non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto ai valori dei beni di volta in volta acquisiti, sul presupposto che non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza dei beni. Tale giustificazione credibile deve consistere nella prova della liceità della loro provenienza e non in quella negativa della non provenienza dal reato per il quale si procede. Il destinatario - a fronte di una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale - ha l'onere di allegazione circa l'origine del bene da valutare in concreto da parte del giudice.
4.1 A fronte dell'accertata sproporzione tra guadagni e patrimonio, scatta una presunzione iunis tantum di illecita accumulazione patrimoniale che può essere superata dall'interessato il quale può allegare elementi da cui desumere la legittima provenienza del bene sequestrato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e quindi attingendo al patrimonio legittimamente accumulato.
4.2 Alla luce dei sopra riportati orientamenti ermeneutici, il Tribunale del riesame, con motivazione congrua e immune da vizi logici, ha ritenuto che GJ IO non abbia fornito adeguata giustificazione della disponibilità delle somme oggetto di sequestro preventivo perché lo stesso, in sede di interrogatorio, si è dichiarato consumatore abituale di cocaina con un consumo medio assolutamente incompatibile con il possibile risparmio sulle somme percepite per il lavoro svolto dallo stesso e da sua moglie. Egli infatti, ha sostenuto, nel corso del suo interrogatorio, di fare uso di cocaina nell'ordine di 40 gr a settimana e con un costo di 50 euro al grammo. Ha affermato di mantenere tale sua costosa dipendenza con il lavoro di saldatore in nero.
5. In sede di richiesta di riesame, GJ IO ha contestato la legittimità del sequestro preventivo per finalità di confisca ex all'art. 12 sexies D.L.
8.6.1992 n. 309 conv. con legge 7.8.1992 n. 356, avente come presupposto necessario l'accertamento della sproporzione tra redditi dichiarati o attività economiche svolte ed entità dei beni posseduti. Ha addotto, a sostegno della lecita provenienza del denaro sequestrato, che nel mese di agosto del 2015, i genitori, con lui conviventi, avevano venduto davanti ad un notaio della Repubblica albanese un immobile sito in Lac (Albania) per la somma di euro 100.000. Il ricorrente risiede regolarmente sul territorio italiano, è sposato con persona anch'essa titolare di permesso di soggiorno e nel 2014 è nata la figlia MA. La moglie svolge regolare attività lavorativa dall'anno 2015, per un compenso di circa 600,00 euro al mese. A volte ha fatto ricorso a piccoli prestiti da parte del fratello. Anche il padre svolge regolare attività lavorativa in Italia. Infine, il GJ IO ha sostenuto che era stato fino a novembre 2016 impiegato presso la ditta LD di Forlì e con i risparmi accumulati e gli accantonamenti era stato plausibile un risparmio dell'entità di euro 2.500,00. 6. Va in primo luogo osservato che proprio il sovrapporsi di assai eterogenee fonti di reddito scaturenti da asseriti risparmi, denaro dei genitori, compensi della moglie, prestiti del fratello - fonti provenienti prevalentemente da soggetti terzi rispetto alla personale disponibilità del ricorrente - rende ingiustificabile e non dimostrabile la legittima provenienza delle somme sequestrate al fine di superare la presunzione di sproporzione reddituale tra beni sequestrati e redditi, e mal si concilia con le finalità cautelari che il provvedimento di sequestro mira a salvaguardare.
6.1 In secondo luogo, il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato sulla mancanza di qualsivoglia inferenza che dimostri che la somma sequestrata nella disponibilità di GJ IO sia proveniente dal ricavo della vendita della tabaccheria, come frutto di donazione o ad altro titolo, né egli ha dedotto di avere percepito quote della somma della vendita di tale bene, o se è nelle condizioni di attingere liberamente a tale cespite dei genitori;
con lo stipendio modesto della moglie è possibile assicurare un umile tenore di vita, tanto che il ricorrente ha dichiarato di essere ricorso anche a piccoli prestiti concessi dal fratello. Lo stesso, inoltre, si è dichiarato consumatore abituale di cocaina per un consumo mensile incompatibile con i redditi a disposizione, ed è indimostrato che alimenti questa sua dipendenza con i redditi dei familiari. 6.2 È stato inoltre ritenuto logicamente incompatibile ricorrere a piccoli prestiti, avendo a disposizione somme contanti, quale presunto frutto di risparmi;
a ciò si aggiungano il modesto reddito di euro 600,00 mensili proveniente dalla moglie, l'attività non documentabile di operaio in nero (dopo che il ricorrente aveva lavorato regolarmente fino al novembre 2016), in uno al possesso di droga, rinvenuta nella sua autovettura al momento dell'arresto, assieme ad altro quantitativo ed altra somma ritrovatigli addosso, per riconoscere, da parte del giudice del riesame l'impossibilità di ritenere vinta la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale che è alla base della sproporzione tra beni sequestrati e redditi percepiti per legittimare il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 12 sexies legge 356/92. 6.3 Si evidenzia dunque che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
7. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/11