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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/05/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3426/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr.ssa Laura Cantore Presidente rel. dr.ssa Sandra Moselli Giudice dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in data 21.10.2024 nel registro generali affari contenziosi del Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 3426/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaudio Antonio e Matera Massimiliano, Parte_1
giusta mandato in atti -ricorrente-
E
rappresentato e difeso dall'avv. De Finis Mirella, giusta mandato in atti Controparte_1
-resistente-
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI -intervenuta-
FATTO
Con ricorso depositato il 21.10.2024, proponeva domanda di declaratoria di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 26 giugno 2004 in Andria, con CP_1
(trascritto nel relativo registro Atto n. 192, parte II serie A, volume 1, anno 2004),
[...] rappresentando che dall'unione sono nati due figli: (nata in [...] il [...]), Per_1
maggiorenne non economicamente autosufficiente, e (nato in [...] il [...]), Per_2
minorenne; che i coniugi si sono separati giusta sentenza di separazione del Tribunale di Trani n.
696/2024 depositata in Cancelleria in data 11/04/2024, passata in giudicato, come da attestazione in atti. La resistente si costituiva in giudizio, depositando in data 15.4.2025 rituale comparsa, con cui non si opponeva alla domanda principale, chiedendo l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso di sè, assegnazione della casa coniugale in proprio favore, contributo in favore dei due figli per il loro mantenimento di € 150,00 ciascuno, oltre aggiornamento istat e al 50% delle spese straordinarie e attribuzione al 50% dell'assegno unico universale.
Con istanza depositata in data 14.5.2025 le parti davano atto di avere raggiunto un accordo giusta convenzione, ritualmente sottoscritta dalle parti e dai loro difensori.
All'udienza del 15.5.2025 le parti, presenti personalmente, ribadivano di voler definire il giudizio come da convenzione depositata il 14.5.2025, precisando che i trasferimenti immobiliari ivi indicati avevano natura obbligatoria, per cui il Tribunale riservava la decisione della causa senza termini.
Tanto premesso:
- rilevato che i coniugi sono separati, giusta sentenza definitiva n. 696/2024, pubblicata l'11.4.2024, emessa dal Tribunale di Trani, nel giudizio di separazione consensuale iscritto al n.
210/2024 R.G., versata in atti, passata in giudicato, come da attestazione pure versata in atti;
- letta la convenzione depositata il 14.5.2025, contenente l'accordo per la definizione concordata del giudizio;
- rilevato che i difensori delle parti in occasione dell'udienza del 15.5.2025 hanno ribadito di voler definire il giudizio alle condizioni di cui alla ridetta convenzione già depositata;
- rilevato che il G.D., valutata la volontà delle parti, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio, ex art. 473 bis 22 c.p.c.;
- considerato che le condizioni pattuite sono conformi alle norme inderogabili e all'interesse superiore dei figli (per i due figli, di cui uno minore, nato ad [...] il [...], e Per_2
l'altra maggiorenne, non economicamente autosufficiente, , nata in [...] il Per_1
05/01/2006, è stato previsto un contributo a carico del padre per il loro mantenimento nella misura di € 200,00 per ciascun figlio, oltre aggiornamento secondo gli indici istat e al 50% delle spese Part straordinarie, giusta protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il con attribuzione come per legge dell'assegno unico universale), prendendosi atto degli ulteriori accordi raggiunti dai coniugi economici, personali e di natura patrimoniale, ivi compresi i trasferimenti immobiliari ivi previsti, aventi natura obbligatoria, nonché la rinuncia al mantenimento reciproco;
- considerato inoltre che non v'è statuizione di assegno ex art. 5 della L. n. 898/1970 e successive modificazioni;
- ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/70, come modificato ex L.
6.3.1987 n. 74; - garantito l'intervento in causa al P.M.;
P.Q.M.
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio celebrato da e il Parte_1 Controparte_1
26 giugno 2004 in Andria, trascritto nel relativo registro Atto n. 192, parte II serie A, volume 1, anno 2004, alle condizioni indicate nella convenzione depositata il 14.5.2025 nel presente giudizio contenzioso, condizioni tutte che qui si abbiano interamente trascritte.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio del 13.05.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr.ssa Laura Cantore Presidente rel. dr.ssa Sandra Moselli Giudice dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in data 21.10.2024 nel registro generali affari contenziosi del Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 3426/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaudio Antonio e Matera Massimiliano, Parte_1
giusta mandato in atti -ricorrente-
E
rappresentato e difeso dall'avv. De Finis Mirella, giusta mandato in atti Controparte_1
-resistente-
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI -intervenuta-
FATTO
Con ricorso depositato il 21.10.2024, proponeva domanda di declaratoria di Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 26 giugno 2004 in Andria, con CP_1
(trascritto nel relativo registro Atto n. 192, parte II serie A, volume 1, anno 2004),
[...] rappresentando che dall'unione sono nati due figli: (nata in [...] il [...]), Per_1
maggiorenne non economicamente autosufficiente, e (nato in [...] il [...]), Per_2
minorenne; che i coniugi si sono separati giusta sentenza di separazione del Tribunale di Trani n.
696/2024 depositata in Cancelleria in data 11/04/2024, passata in giudicato, come da attestazione in atti. La resistente si costituiva in giudizio, depositando in data 15.4.2025 rituale comparsa, con cui non si opponeva alla domanda principale, chiedendo l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso di sè, assegnazione della casa coniugale in proprio favore, contributo in favore dei due figli per il loro mantenimento di € 150,00 ciascuno, oltre aggiornamento istat e al 50% delle spese straordinarie e attribuzione al 50% dell'assegno unico universale.
Con istanza depositata in data 14.5.2025 le parti davano atto di avere raggiunto un accordo giusta convenzione, ritualmente sottoscritta dalle parti e dai loro difensori.
All'udienza del 15.5.2025 le parti, presenti personalmente, ribadivano di voler definire il giudizio come da convenzione depositata il 14.5.2025, precisando che i trasferimenti immobiliari ivi indicati avevano natura obbligatoria, per cui il Tribunale riservava la decisione della causa senza termini.
Tanto premesso:
- rilevato che i coniugi sono separati, giusta sentenza definitiva n. 696/2024, pubblicata l'11.4.2024, emessa dal Tribunale di Trani, nel giudizio di separazione consensuale iscritto al n.
210/2024 R.G., versata in atti, passata in giudicato, come da attestazione pure versata in atti;
- letta la convenzione depositata il 14.5.2025, contenente l'accordo per la definizione concordata del giudizio;
- rilevato che i difensori delle parti in occasione dell'udienza del 15.5.2025 hanno ribadito di voler definire il giudizio alle condizioni di cui alla ridetta convenzione già depositata;
- rilevato che il G.D., valutata la volontà delle parti, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio, ex art. 473 bis 22 c.p.c.;
- considerato che le condizioni pattuite sono conformi alle norme inderogabili e all'interesse superiore dei figli (per i due figli, di cui uno minore, nato ad [...] il [...], e Per_2
l'altra maggiorenne, non economicamente autosufficiente, , nata in [...] il Per_1
05/01/2006, è stato previsto un contributo a carico del padre per il loro mantenimento nella misura di € 200,00 per ciascun figlio, oltre aggiornamento secondo gli indici istat e al 50% delle spese Part straordinarie, giusta protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il con attribuzione come per legge dell'assegno unico universale), prendendosi atto degli ulteriori accordi raggiunti dai coniugi economici, personali e di natura patrimoniale, ivi compresi i trasferimenti immobiliari ivi previsti, aventi natura obbligatoria, nonché la rinuncia al mantenimento reciproco;
- considerato inoltre che non v'è statuizione di assegno ex art. 5 della L. n. 898/1970 e successive modificazioni;
- ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/70, come modificato ex L.
6.3.1987 n. 74; - garantito l'intervento in causa al P.M.;
P.Q.M.
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio celebrato da e il Parte_1 Controparte_1
26 giugno 2004 in Andria, trascritto nel relativo registro Atto n. 192, parte II serie A, volume 1, anno 2004, alle condizioni indicate nella convenzione depositata il 14.5.2025 nel presente giudizio contenzioso, condizioni tutte che qui si abbiano interamente trascritte.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio del 13.05.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Cantore