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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 11727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11727 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RGN. 28467 del 2024;
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte 1
ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to E. De Propris CP 1 (già Controparte_2 ) in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dall'avv.t A. Marsili
all'udienza del 18 novembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Dichiara che i rapporti di collaborazione intercorsi tra le parti dal
24.2.19 al 4.1.23 sono assoggettati alla disciplina del lavoro subordinato ex art. 2, c. 1, dgls, 81/15;
Condanna parte resistente a pagare in favore del ricorrente la somma di € 40.537,16 a titolo di differenze retributive (di cui €
6.309,48 a titolo di TFR) oltre interessi e rivalutazione;
Dispone la trasmissione, preferibilmente in via telematica, a cura della Cancelleria, di copia integrale della presente sentenza al Direttore dell Pt 2 di Roma, al Direttore dell'Inail di Roma, al
Direttore dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Roma ed al Direttore dell'ITL di Roma per le valutazioni di competenza;
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 oltre spese, iva e cpa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha svolto lavoro per la società resistente sulla base di più contratti di collaborazione continuata e continuativa, dal 25.2.19 al
4.1.23, e chiede l'applicazione dell'art. 2, dlgs. 81/15, con conseguente pagamento delle differenze retributive pari a € 66.865,60, oltre interessi e rivalutazione.
Preliminarmente si osserva che non occorre indagare la natura del rapporto se sia stata subordinata o meno perché non è questo l'oggetto della domanda.
La norma dalla quale partire è quella richiamata: "1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione sono organizzate dal committente...
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:
a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore....".
Pacifico che nel caso in esame si tratti di prestazioni coordinate dal committente, continuative nel tempo e prevalentemente personali.
Il contratto di collaborazione (cococo) prevede quale oggetto 1""attività di recupero crediti telefonico outbound" ossia di contattare i debitori, sollecitare il pagamento e negoziare accordi di rientro (v. doc. 9 fascicolo parte resistente), poi varie volte prorogato (v. docc. 10 - 23 fascicolo parte resistente), e quindi potrebbe ritenersi che si rientri nell'esclusione di cui al c. 2, 1. a), sopra richiamata (v. gli accordi collettivi, docc. 24 e 25 fascicolo parte resistente).
Invero, l'attività del ricorrente è stata un'altra: redigere istanze di conciliazione per il gestore DA, poi GU14 e Agcom, effettuare attività istruttoria del contenzioso giudiziale DA (attività non contestate dalla controparte e comunque v. doc. 5 fascicolo parte ricorrente).
Si rientra, dunque, nell'applicazione del c. 1 della norma richiamata.
Parte ricorrente sostiene che i compiti rientrano nel liv. 5° ccnl di settore mentre parte resistente ritiene rientrino nel liv. 4°; non è stato prodotto il ccnl e, dunque, Questo Giudice non può verificarlo e può prendere per base il liv. 4° che è stato considerato congruo con le mansioni svolte dallo stesso committente.
Utilizzando, per concretizzare il giudizio equitativo del Giudice ai sensi dell'art. 432, c.p.c., i conteggi di parte resistente, che per il metodo seguito risultano immuni da vizi, può ritenersi che il ricorrente ha diritto a titolo di differenze retributive alla somma di € 40.537,16 a titolo di differenze retributive (di cui € 6.309,48 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Dispone la trasmissione, preferibilmente in via telematica, a cura della
Cancelleria, di copia integrale della presente sentenza al Direttore dell' Pt 2 di Roma, al Direttore dell'Inail di Roma, al Direttore dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Roma ed al Direttore dell'ITL di Roma per le valutazioni di competenza.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte resistente, in solido, secondo la generale regola della soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 18 novembre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte 1
ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to E. De Propris CP 1 (già Controparte_2 ) in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dall'avv.t A. Marsili
all'udienza del 18 novembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Dichiara che i rapporti di collaborazione intercorsi tra le parti dal
24.2.19 al 4.1.23 sono assoggettati alla disciplina del lavoro subordinato ex art. 2, c. 1, dgls, 81/15;
Condanna parte resistente a pagare in favore del ricorrente la somma di € 40.537,16 a titolo di differenze retributive (di cui €
6.309,48 a titolo di TFR) oltre interessi e rivalutazione;
Dispone la trasmissione, preferibilmente in via telematica, a cura della Cancelleria, di copia integrale della presente sentenza al Direttore dell Pt 2 di Roma, al Direttore dell'Inail di Roma, al
Direttore dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Roma ed al Direttore dell'ITL di Roma per le valutazioni di competenza;
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 oltre spese, iva e cpa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha svolto lavoro per la società resistente sulla base di più contratti di collaborazione continuata e continuativa, dal 25.2.19 al
4.1.23, e chiede l'applicazione dell'art. 2, dlgs. 81/15, con conseguente pagamento delle differenze retributive pari a € 66.865,60, oltre interessi e rivalutazione.
Preliminarmente si osserva che non occorre indagare la natura del rapporto se sia stata subordinata o meno perché non è questo l'oggetto della domanda.
La norma dalla quale partire è quella richiamata: "1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione sono organizzate dal committente...
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:
a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore....".
Pacifico che nel caso in esame si tratti di prestazioni coordinate dal committente, continuative nel tempo e prevalentemente personali.
Il contratto di collaborazione (cococo) prevede quale oggetto 1""attività di recupero crediti telefonico outbound" ossia di contattare i debitori, sollecitare il pagamento e negoziare accordi di rientro (v. doc. 9 fascicolo parte resistente), poi varie volte prorogato (v. docc. 10 - 23 fascicolo parte resistente), e quindi potrebbe ritenersi che si rientri nell'esclusione di cui al c. 2, 1. a), sopra richiamata (v. gli accordi collettivi, docc. 24 e 25 fascicolo parte resistente).
Invero, l'attività del ricorrente è stata un'altra: redigere istanze di conciliazione per il gestore DA, poi GU14 e Agcom, effettuare attività istruttoria del contenzioso giudiziale DA (attività non contestate dalla controparte e comunque v. doc. 5 fascicolo parte ricorrente).
Si rientra, dunque, nell'applicazione del c. 1 della norma richiamata.
Parte ricorrente sostiene che i compiti rientrano nel liv. 5° ccnl di settore mentre parte resistente ritiene rientrino nel liv. 4°; non è stato prodotto il ccnl e, dunque, Questo Giudice non può verificarlo e può prendere per base il liv. 4° che è stato considerato congruo con le mansioni svolte dallo stesso committente.
Utilizzando, per concretizzare il giudizio equitativo del Giudice ai sensi dell'art. 432, c.p.c., i conteggi di parte resistente, che per il metodo seguito risultano immuni da vizi, può ritenersi che il ricorrente ha diritto a titolo di differenze retributive alla somma di € 40.537,16 a titolo di differenze retributive (di cui € 6.309,48 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Dispone la trasmissione, preferibilmente in via telematica, a cura della
Cancelleria, di copia integrale della presente sentenza al Direttore dell' Pt 2 di Roma, al Direttore dell'Inail di Roma, al Direttore dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Roma ed al Direttore dell'ITL di Roma per le valutazioni di competenza.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte resistente, in solido, secondo la generale regola della soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 18 novembre 2025. Il Giudice del Lavoro