Decreto decisorio 25 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto decisorio 25/02/2022, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/02/2022
N. 00029/2022 REG.PROV.PRES.
N. 00823/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 823 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Vinti, Francesco Zompi', con domicilio eletto presso lo studio Raffaele Dell'Anna in Lecce, via Augusto Imperatore,16;
contro
U.T.G. - Prefettura di Lecce, Ministero dell'Interno, Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi;
per l'annullamento
del provvedimento prefettizio prot. -OMISSIS-, comunicato con nota della Prefettura di Lecce - Area I - Ordine e sicurezza pubblica prot. uscita n. -OMISSIS-, notificato al -OMISSIS- in data 14 marzo 2016;
ove occorra, della "relazione depositata il 13.1.2015 dagli Amministratori Straordinari nominati ex art. 32 del D. L. 90/2014 convertito in legge 114/2014, menzionata a pag. 4 del provvedimento prefettizio prot. n. -OMISSIS-, mai comunicata ai ricorrenti, nonché di tutti gli atti eventualmente richiamati o allegati in tale relazione;
di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
quanto ai motivi aggiunti:
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-(notificato in data 14.10.2016 all'Amministratore Unico della -OMISSIS-, e in data 3.11.2016 al -OMISSIS-), con cui la Prefettura ha decretato la proroga per un periodo di ulteriori sei mesi della misura di sostegno e monitoraggio ex art. 32, commi 8 e 10, del D. L. n. 90/2014 (convertito in L. n.114/2014) disposta nei confronti della -OMISSIS-con provvedimento prefettizio n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 31 maggio 2016;
Considerato che il 29 giugno 2021 è stato notificato alle parti costituite l’avviso di cui al comma 1, art. 82 cod. proc. amm.;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese irripetibili.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce il giorno 24 febbraio 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.