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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/03/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso, ai sensi degli articoli 350 bis e 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 251/2024 R.G. trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 4 marzo 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Parte_1 CodiceFiscale_1
RAPALI del foro di Teramo ed elettivamente domiciliato in Martinsicuro presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
➢ cf , rappresentata e difesa dall'avv. Serena MONINA del foro CP_1 P.IVA_1
di Teramo ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art 702 ter cpc del Tribunale di Teramo n. 12883/23 del 20 settembre 2023 in tema di pagamento di compenso professionale.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Il Tribunale di Teramo ha rigettato, con conseguente condanna anche alla rifusione delle spese di lite, la domanda (introdotta secondo le forme dell'art. 702 bis cpc) spiegata da nei Parte_1
confronti di e volta a sentir condannare quest'ultima al pagamento della complessiva CP_1 somma di € 31.533,94 a saldo del compenso per l'attività professionale espletata in ordine alla struttura denominata “Hotel Adria”, sito in Alba Adriatica.
Tale attività, come peraltro evincibile dalla parcella del 10 febbraio 2020, è consistita nella relazione su regolarità urbanistica;
nella predisposizione di un progetto per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001; nella progettazione e direzione dei lavori.
1 1.2.La resistente ha contestato la pretesa creditoria assumendo che per alcuni lavori a difettare è il conferimento dell'incarico, mentre per qualcuna delle altre prestazioni ha eccepito l'inadempimento della controparte.
1.3. In sintesi, il percorso argomentativo posto a fondamento della decisione del giudice di prime cure può essere di seguito così descritto:
- secondo i principi di portata generale in tema di riparto dell'onere della prova (anche alla luce della posizione oramai granitica assunta dalla giurisprudenza di legittimità), grava sul professionista la prova dell'esistenza del titolo della domanda di pagamento nonché, in caso di eccezione di inadempimento, di fornire la dimostrazione della corretta esecuzione della obbligazione;
-non vi è questione su alcune prestazioni (poiché riconosciute come effettivamente eseguite in forza di uno specifico incarico) e segnatamente “1) la redazione della perizia tecnica di parte a seguito di ordinanza di demolizione n. 2 del 29/3/2019 del Comune di Alba Adriatica, notificata a CP_1
2) la predisposizione della SCIA in sanatoria al P.d.C. n. 20 dell'11/11/2004 per il fabbricato turistico ricettivo denominato “Hotel Adria” (pratica n. 222 protocollata il 24/5/2019 al n. 0014383);
3) la presentazione della richiesta di Permesso di Costruire in sanatoria per la tettoia esterna;
4) e la redazione della CILA n. 221/2019, protocollata il 24.05.2019 al n. 0014382” (cfr pag 4 dell'ordinanza);
-per alcune prestazioni (segnatamente realizzazione del bagno per i disabili nonché adeguamento alle prescrizioni del Comando dei Vigili del Fuoco, lavori di manutenzione, adeguamento alle norme di sicurezza e antincendio ed in ultimo progetto di restyling dello chalet) non è stata fornita la dimostrazione del conferimento dell'incarico sicchè la domanda deve essere rigettata perché sfornita di prova sul versante dell'an debeatur;
- con riferimento, invece, alle prestazioni effettivamente svolte, ma oggetto di contestazione da parte di il non ha, benchè messo nella condizione di poter interloquire, preso compiuta CP_1 Pt_1
posizione così consentendo un diverso inquadramento dei fatti;
- deve, di conseguenza, farsi applicazione del principio generale di non contestazione;
1.4. La pronunzia del giudice aprutino è stata impugnata dall'ing. mediante l'articolazione di Pt_1
due motivi.
La prima doglianza, ha riguardato il travisamento dei fatti e l'errata valutazione del materiale probatorio in quanto non vi è stata alcuna contestazione sul conferimento degli incarichi (eccetto perizia tecnica di parte redatta a seguito di ordinanza di demolizione n.2 del 29.03.2019 del Comune
2 di Alba Adriatica) e comunque il materiale documentale deve ritenersi idoneo ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova.
Con il secondo motivo, invece, l'appellante ha lamentato (anche in tal caso richiamandosi alle produzioni documentali) la violazione dell'art. 115 cpc relativamente all'applicazione, ritenuta non corretta, del principio di non contestazione.
1.5. La società appellata si è costituita ed ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità, per tardività del gravame essendo decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza ex art
702 ter cpc.
Nel merito, in ogni caso, ne ha dedotto l'infondatezza così insistendo per il suo integrale rigetto.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo (peraltro integralmente in formato telematico) d'ufficio del primo grado.
All'esito dell'udienza del 4 marzo 2025, sostituita dal deposito di note, le parti (a cui è stato assegnato termine per memorie conclusive) hanno discusso la causa che pertanto può essere trattenuta in decisione.
2.Deve farsi applicazione del principio della ragione più liquida che, posto a presidio di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, “comporta che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza la necessità di esaminare previamente le altre questioni, imponendosi un approccio che comporta la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr Corte Appello Roma, Sez III, 7.10.2021 n. 6606).
3.1.Come già anticipato, l'appellata ha sollevato la questione dell'inammissibilità del gravame perché notificato tardivamente.
L'assunto deve essere condiviso in quanto:
-risulta dimostrato per tabulas che l'ordinanza, che ha definito il giudizio, è stata pubblicata in data
20 settembre 2023;
- alla stessa data, la cancelleria ha provveduto alla comunicazione del provvedimento al procuratore dell'ing. Pt_1
- la documentazione prodotta dall'appellata (cfr doc 3 delle produzioni) ha ampiamente confermato che il provvedimento inviato (e ricevuto) sia esattamente quello oggetto della presente impugnazione;
3 - l'appellante, già a partire dal libello introduttivo del giudizio, non ha offerto elementi in grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti essendosi, invero, limitato a riferire che l'ordinanza è stata pubblicata il 20 settembre 2023;
- l'impugnazione è stata presentata mediante ricorso depositato in via telematica il 15 marzo 2023;
- a seguito del decreto del Presidente di Sezione del 22 marzo 2023, la notifica è stata perfezionata nei confronti della (all'indirizzo di posta certificata del procuratore costituitosi in primo CP_1
grado) il 26 marzo 2023;
3.2.Tratteggiata in tal modo la cornice fattuale, in punto di diritto le ragioni dell'inammissibilità dell'appello possono essere di seguito così sintetizzate:
- Il presente giudizio è stato introdotto in primo grado con ricorso depositato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. in data 17 settembre 2020, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, e si è svolto secondo le norme del giudizio sommario di cognizione, abrogate dal decreto legislativo sopra citato e sostituite dal procedimento semplificato;
-Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149 del 2022, le nuove norme si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, mentre a quelli pendenti alla data sopra indicata si applicano le disposizioni anteriormente vigenti;
-Deve, di conseguenza, trovare applicazione (come peraltro chiarito da un analogo precedente di questa Corte Territoriale di cui vanno condivisi i principi- cfr sentenza n. 1335/24) la norma dettata dall'art. 702 quater c.p.c., che stabiliva che l'ordinanza emessa a conclusione del procedimento sommario di cognizione produceva gli effetti del giudicato se non era appellata (mediante citazione a comparire ad udienza fissa) entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione;
- Non ostacola tale opzione interpretativa il fatto che la previsione dell'art. 35, comma 4, d.lgs. n.
149 del 2022 prevede espressamente che le nuove norme dettate in materia di impugnazione si applicano agli appelli proposti successivamente al 28 febbraio 2023;
- Nel già citato precedente si è a tale riguardo stabilito che “… il giudizio sommario di cognizione costituiva un istituto connotato da caratteri di specialità sia in primo grado sia in appello ed era disciplinato in modo unitario dal legislatore, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, con attribuzione al giudice del potere di procedere, senza formalità, agli atti istruttori che reputava rilevanti tra quelli richiesti dalle parti, e di ammettere in appello, ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c.,
i nuovi mezzi di prova che ritenesse indispensabili ai fini del decidere (Cass. n. 14315 del 2024)…….
Ove l'art. 702 quater c.p.c. fosse ritenuto inapplicabile alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023 avverso le ordinanze pronunciate ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. all'esito di un giudizio svolto secondo il rito sommario di cognizione, verrebbero compresse le facoltà difensive
4 delle parti, che trovano nella possibilità di proporre nuovi mezzi di prova e di produrre nuovi documenti in appello un bilanciamento rispetto alla sommarietà ed alla semplificazione dell'istruttoria svolta in primo grado (nel senso dell'applicabilità dell'art. 702 quater c.p.c. alle impugnazioni proposte dopo il 28/2/2023 avverso le ordinanze pronunciate in primo grado ai sensi dell'art. 703 ter c.p.c. si sono espresse Corte d'appello di Bari, con sentenza del 21/2/2024 nella causa R.G. 801/2023; Corte d'appello di Genova, con sentenza in data 5/3/2024 nella causa R.G.
704/2023; Corte d'appello di Milano, con sentenza in data 14/2/2024, nella causa 1717/2023; Corte
d'appello di Milano con sentenza in data 29/2/2024, nella causa 2688/2023)” (cfr sentenza già citata);
- Vi è poi da aggiungere che, anche volendo opinare in senso contrario, la notifica dell'atto di citazione, è comunque avvenuta ben oltre il termine semestrale (lungo) per impugnare;
3.2. Sulla scorta delle considerazioni svolte, l'appello va dichiarato inammissibile ed il tratto palesemente assorbente della decisione in punto di rito esonera dall'addentrarsi nella disamina del merito della vicenda.
4. In ultimo, le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
- valore e natura della pratica;
- importanza, difficoltà, complessità della pratica;
- condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
- risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
- pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 3.827,00 per compensi professionali attenendosi ai valori mimini CP_1
attesa la non particolare complessità della questione (valore della controversia da € 26.001,00 a €
52.000 fase di trattazione ed istruttoria esclusa in quanto non dovuta), oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
5. Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
5 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso l'ordinanza n. 12883/23 del Tribunale di Teramo così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Dichiara, per le causali di cui in motivazione, l'inammissibilità dell'appello;
b) Condanna l'appellante alla rifusione in favore di delle spese del presente grado che CP_1 liquida in € 3.827,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 7 marzo 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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