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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 4338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4338 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 7909/2024, tra
, in persona del l.r. p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla Via del Parte_1
Parco Regina Margherita n. 23, presso lo studio dell'Avv. Alba Amatucci che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
, elett.te dom.to in Afragola (NA) al Corso Enrico De Nicola n. 33, presso lo Controparte_1 studio degli Avv.ti Antonio Fuscellaro e Vincenzo Iazzetta che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
APPELLATO nonché
in persona del l.r. p.t.; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Casoria, n. 1291/2024, pubblicata in data 04.09.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 3097/2023.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l' ha Parte_1 proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 1291/2024, emessa in data 30.08.2024 dal Giudice di pace di Casoria nel giudizio RG n. 3097/2023, pubblicata in data 4.09.2024 e non notificata, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta da avverso intimazione di Controparte_1 pagamento n. 07120239004863413000, notificata in data 7.10.2023.
Dagli atti di causa, emerge che l'odierno appellato aveva impugnato l'atto anzidetto limitatamente alla cartella di pagamento n. 07120180013082684000, notificata il 23.01.2019, eccependo l'inesistenza dei titoli esecutivi azionati in ragione del tacito accoglimento del ricorso amministrativo relativo ai prodromici verbali d'accertamento, emessi per violazioni del Codice della strada dell'anno 2016.
Con comparsa di costituzione in giudizio, l' deduceva l'inammissibilità Controparte_3 dell'opposizione e, nel merito, l'infondatezza della stessa;
inoltre, deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni afferenti all'iscrizione a ruolo della pretesta creditoria.
La costituitasi in giudizio, contestava la domanda attorea in rito e in merito. Controparte_2
Il Giudice di pace accoglieva l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. e dichiarava l'inefficacia e la nullità della cartella di pagamento, con condanna delle parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente.
L'appellante, a sostegno del gravame, ha eccepito l'inammissibilità e tardività dell'opposizione proposta in primo grado, stante la regolare notifica al debitore della cartella sottesa all'intimazione di pagamento.
Ha quindi concluso per l'integrale riforma della pronuncia impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appellato, con comparsa di costituzione e risposta, ha lamentato l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza emessa dal giudice di prime cure.
La regolarmente citata in appello, non si è costituita e ne va dichiarata la contumacia. Controparte_2
L'appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
L'eccezione sollevata dall'appellante relativa all'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615, comma 1,
c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239004863413000, merita accoglimento.
Si osserva, infatti, che nel giudizio di primo grado non è stata contestata la regolare notifica della sottesa cartella di pagamento, essendosi l'odierno appellato limitato ad eccepire l'inesistenza dei titoli esecutivi azionati ivi indicati.
In ragione dell'avvenuta notifica in data 23.01.2019 della cartella n. 07120180013082684000 e in assenza di impugnazione della stessa, la relativa pretesa impositiva risultava cristallizzata e, pertanto, non poteva più essere messa in discussione in sede di opposizione della successiva intimazione di pagamento.
Si rammenta che la Corte di cassazione, al riguardo, ha chiarito che “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3 del D.lgs 31 dicembre 1992. N. 546, esso resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'imposizione predetta” (cfr. Cass., ord., n. 3005 del
2020).
Tanto premesso, risultando preclusa al contribuente la facoltà di contestare eccezioni di merito e vizi formali della cartella di pagamento prodromica all'intimazione impugnata, andava dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado. Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass., n. 9929 del 2014).
Le spese seguono la soccombenza per il doppio grado di giudizio e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base al valore di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 7909/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Casoria n. 1291/2024, pubblicata in data 4.09.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 3097/2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. CONDANNA l'appellato al pagamento, in favore dell' Controparte_1 Controparte_4
e della delle spese del giudizio di primo grado che si liquidano in €
[...] Controparte_2
1.523,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. CONDANNA l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante Controparte_1 [...]
, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.397,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge per il presente giudizio.
Aversa, 7.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 7909/2024, tra
, in persona del l.r. p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla Via del Parte_1
Parco Regina Margherita n. 23, presso lo studio dell'Avv. Alba Amatucci che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
, elett.te dom.to in Afragola (NA) al Corso Enrico De Nicola n. 33, presso lo Controparte_1 studio degli Avv.ti Antonio Fuscellaro e Vincenzo Iazzetta che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
APPELLATO nonché
in persona del l.r. p.t.; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Casoria, n. 1291/2024, pubblicata in data 04.09.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 3097/2023.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l' ha Parte_1 proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 1291/2024, emessa in data 30.08.2024 dal Giudice di pace di Casoria nel giudizio RG n. 3097/2023, pubblicata in data 4.09.2024 e non notificata, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta da avverso intimazione di Controparte_1 pagamento n. 07120239004863413000, notificata in data 7.10.2023.
Dagli atti di causa, emerge che l'odierno appellato aveva impugnato l'atto anzidetto limitatamente alla cartella di pagamento n. 07120180013082684000, notificata il 23.01.2019, eccependo l'inesistenza dei titoli esecutivi azionati in ragione del tacito accoglimento del ricorso amministrativo relativo ai prodromici verbali d'accertamento, emessi per violazioni del Codice della strada dell'anno 2016.
Con comparsa di costituzione in giudizio, l' deduceva l'inammissibilità Controparte_3 dell'opposizione e, nel merito, l'infondatezza della stessa;
inoltre, deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni afferenti all'iscrizione a ruolo della pretesta creditoria.
La costituitasi in giudizio, contestava la domanda attorea in rito e in merito. Controparte_2
Il Giudice di pace accoglieva l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. e dichiarava l'inefficacia e la nullità della cartella di pagamento, con condanna delle parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente.
L'appellante, a sostegno del gravame, ha eccepito l'inammissibilità e tardività dell'opposizione proposta in primo grado, stante la regolare notifica al debitore della cartella sottesa all'intimazione di pagamento.
Ha quindi concluso per l'integrale riforma della pronuncia impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appellato, con comparsa di costituzione e risposta, ha lamentato l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza emessa dal giudice di prime cure.
La regolarmente citata in appello, non si è costituita e ne va dichiarata la contumacia. Controparte_2
L'appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
L'eccezione sollevata dall'appellante relativa all'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615, comma 1,
c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239004863413000, merita accoglimento.
Si osserva, infatti, che nel giudizio di primo grado non è stata contestata la regolare notifica della sottesa cartella di pagamento, essendosi l'odierno appellato limitato ad eccepire l'inesistenza dei titoli esecutivi azionati ivi indicati.
In ragione dell'avvenuta notifica in data 23.01.2019 della cartella n. 07120180013082684000 e in assenza di impugnazione della stessa, la relativa pretesa impositiva risultava cristallizzata e, pertanto, non poteva più essere messa in discussione in sede di opposizione della successiva intimazione di pagamento.
Si rammenta che la Corte di cassazione, al riguardo, ha chiarito che “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3 del D.lgs 31 dicembre 1992. N. 546, esso resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'imposizione predetta” (cfr. Cass., ord., n. 3005 del
2020).
Tanto premesso, risultando preclusa al contribuente la facoltà di contestare eccezioni di merito e vizi formali della cartella di pagamento prodromica all'intimazione impugnata, andava dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado. Dall'accoglimento integrale dell'appello consegue obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass., n. 9929 del 2014).
Le spese seguono la soccombenza per il doppio grado di giudizio e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base al valore di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 7909/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Casoria n. 1291/2024, pubblicata in data 4.09.2024 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 3097/2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. CONDANNA l'appellato al pagamento, in favore dell' Controparte_1 Controparte_4
e della delle spese del giudizio di primo grado che si liquidano in €
[...] Controparte_2
1.523,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. CONDANNA l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante Controparte_1 [...]
, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.397,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge per il presente giudizio.
Aversa, 7.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione