CASS
Sentenza 5 maggio 2022
Sentenza 5 maggio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/05/2022, n. 17902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17902 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO IR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato MORCELLA MANLIO del foro di TERNI in difesa di CO IR, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17902 Anno 2022 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 30/03/2022 • MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con sentenza del 17/2/2021, la Corte di Cassazione, Sezione Terza, ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso da ON IR avverso il provvedimento emesso il 22/06/2020 dalla Corte di appello di Venezia, con cui era stata respinta la richiesta di revoca del decreto emesso il 26/3/2013 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale. Il decreto impugnato aveva ad oggetto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, della somma di euro 6.802.812,61, nell'ambito di un procedimento nel quale l'istante, ON IR, unitamente a GO IZ, era indagata del reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000. Alla Sezione Terza di questa Corte erano devoluti due motivi di ricorso. Con il primo motivo si deduceva che il provvedimento genetico fosse stato sollecitato ed ottenuto senza che si accertasse preventivamente la capienza societaria (all'epoca la società era titolare di un attivo patrimoniale pari a circa dodici volte l'importo non versato), con violazione degli artt. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000; 1, comma 143, legge n. 244 del 2007, 322-ter cod. pen., 291 e 321, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Con il secondo motivo si deduceva inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 321, 322, 322-bis, 324, cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione del principio dell'autonomia del giudizio cautelare rispetto a quello di merito con conseguente vizio di omessa motivazione del provvedimento impugnato sulle questioni dedotte in ordine alla consistenza patrimoniale della società «Vecchia Fornace» alla data della adozione della misura cautelare. La decisione della Sezione Terza della Corte di Cassazione era così argomentata: «presupposto applicativo del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di cui all'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, è l'impossibilità di disporre la confisca diretta dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato;
è stato chiarito, al riguardo, che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto anche quando l'impossibilità del reperimento dei beni, costituenti il profitto del reato, sia transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura, non essendo necessaria la loro preventiva ricerca generalizzata (Sez. U, Gubert, cit., Rv. 258648-01); l'esistenza o meno del profitto direttamente confiscabile e/o la sua ricerca costituiscono questioni di fatto che devono essere dedotte in sede di merito;
la confisca per equivalente è istituto affatto diverso dal "beneficium excussionis" di civilistica derivazione;
la sua natura sanzionatoria (sul punto, Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, g Rv. 255037 - 01) esclude che la confisca possa essere intesa come una forma di garanzia di adempimento di un obbligazione contratta da altri rispetto alla quale il patrimonio dell'autore del reato costituisce garanzia in caso di incapienza dell'ente direttamente esposto nei confronti dell'Erario; obbligazione tributaria e confisca per equivalente operano su piani totalmente diversi e distinti, né la confisca per equivalente può essere intesa come una sorta di risarcimento del danno da inadempimento (costituisce declinazione di tale principio quello affermato da Sez. 3, n. 40358 del 05/07/2016, Rv. 268329 - 01, secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non può che avere ad oggetto il valore del profitto del reato, così come determinato in sede di accertamento giudiziale e non può essere ampliato con l'evocazione dell'incidenza di interessi maturati in favore dello Stato o del deprezzamento che il bene oggetto di esso può frattanto subire, senza che si produca l'effetto di attribuire alla confisca un carattere risarcitorio e al sequestro stesso una funzione conservativa incompatibili con il dettato normativo); in caso di confisca per equivalente, dunque, non vale opporre la capienza patrimoniale dell'ente: è necessario spiegare dove si trovi il profitto inutilmente cercato e non rinvenuto, questione - quest'ultima - mai posta nelle precedenti sedi caute/ari relative al medesimo provvedimento di sequestro;
resta pertanto assorbito il secondo motivo che introduce una questione (la capienza patrimoniale dell'ente) assolutamente irrilevante». 2. Avverso la sentenza da ultimo richiamata ha proposto ricorso straordinario, per errore materiale o di fatto, ex art. 625-bis cod. proc. pen., ON IR, articolando, a mezzo del suo difensore, un unico motivo di ricorso, in cui lamenta errore di fatto e distorta conoscenza del fascicolo processuale per avere la sentenza impugnata omesso di considerare il primo ed il secondo motivo del ricorso a monte della decisione da emendare. La sentenza impugnata avrebbe eluso le doglianze proposte, affrontando solo la tematica di cui al primo motivo di ricorso, ritenuto in essa assorbito il secondo motivo di ricorso. L'errore consisterebbe nell'avere affermato che quanto dedotto per respingere il primo motivo assorbirebbe il contenuto delle doglianze di cui al secondo motivo di ricorso e che la questione della sussistenza di elementi patrimoniali attivi, in cui era confluito il profitto del reato, sub specie di risparmio IVA, non era mai stata posta nelle precedenti sedi cautelari relative al medesimo provvedimento di sequestro. La questione della capienza patrimoniale della società era stata invece ripetutamente sottoposta all'attenzione dei giudici di merito. 3. Il ricorso è inammissibile poiché investe una pronuncia di legittimità, che non ha reso irrevocabile una sentenza di condanna ma si é pronunciata su una ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento con cui era stata respinta la richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto una somma di danaro. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito come soltanto avverso la sentenza della Corte di Cassazione che renda incontrovertibile una pronuncia di condanna resa in sede di merito sia consentito il ricorso all'istituto di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., che appresta un rimedio in via esclusiva "a favore del condannato" (cfr. in motivazione Sez. U n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv. 221283 ; Sez. 5 n. 30373 del 16/06/2006, Nappi, Rv. 235323; Sez. 3, n. 43697 del 10/11/2011, V.A., Rv. 251411; Sez. 6, ord. n. 20684 del 09/05/2016, Mastropietro Rv. 266745). Si è anche precisato che l'art. 625-bis cod. proc. pen., norma di carattere tassativo, non è suscettibile di interpretazioni estensive o analogiche, trovando rigorosa applicazione solo nel caso di sentenza di condanna [ex multis Sez. 3, n. 16659 del 06/12/2007, dep. 22/04/2008, Acardo, Rv. 239858: "È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione per errore materiale o di fatto proposto da persona assolta atteso che la disposizione di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen, che ha carattere tassativo e non è suscettibile di interpretazione estensiva od analogica, circoscrive la legittimazione ad agire al solo condannato, oltre che al Procuratore Generale. (Fattispecie di ricorso proposto avverso sentenza della Corte che aveva respinto il ricorso presentato nei confronti di ordinanza di rigetto di istanza di riparazione per ingiusta detenzione)"]. 4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2022
lette/sentite le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato MORCELLA MANLIO del foro di TERNI in difesa di CO IR, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17902 Anno 2022 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 30/03/2022 • MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con sentenza del 17/2/2021, la Corte di Cassazione, Sezione Terza, ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso da ON IR avverso il provvedimento emesso il 22/06/2020 dalla Corte di appello di Venezia, con cui era stata respinta la richiesta di revoca del decreto emesso il 26/3/2013 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale. Il decreto impugnato aveva ad oggetto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, della somma di euro 6.802.812,61, nell'ambito di un procedimento nel quale l'istante, ON IR, unitamente a GO IZ, era indagata del reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000. Alla Sezione Terza di questa Corte erano devoluti due motivi di ricorso. Con il primo motivo si deduceva che il provvedimento genetico fosse stato sollecitato ed ottenuto senza che si accertasse preventivamente la capienza societaria (all'epoca la società era titolare di un attivo patrimoniale pari a circa dodici volte l'importo non versato), con violazione degli artt. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000; 1, comma 143, legge n. 244 del 2007, 322-ter cod. pen., 291 e 321, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Con il secondo motivo si deduceva inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 321, 322, 322-bis, 324, cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione del principio dell'autonomia del giudizio cautelare rispetto a quello di merito con conseguente vizio di omessa motivazione del provvedimento impugnato sulle questioni dedotte in ordine alla consistenza patrimoniale della società «Vecchia Fornace» alla data della adozione della misura cautelare. La decisione della Sezione Terza della Corte di Cassazione era così argomentata: «presupposto applicativo del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di cui all'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, è l'impossibilità di disporre la confisca diretta dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato;
è stato chiarito, al riguardo, che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto anche quando l'impossibilità del reperimento dei beni, costituenti il profitto del reato, sia transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura, non essendo necessaria la loro preventiva ricerca generalizzata (Sez. U, Gubert, cit., Rv. 258648-01); l'esistenza o meno del profitto direttamente confiscabile e/o la sua ricerca costituiscono questioni di fatto che devono essere dedotte in sede di merito;
la confisca per equivalente è istituto affatto diverso dal "beneficium excussionis" di civilistica derivazione;
la sua natura sanzionatoria (sul punto, Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, g Rv. 255037 - 01) esclude che la confisca possa essere intesa come una forma di garanzia di adempimento di un obbligazione contratta da altri rispetto alla quale il patrimonio dell'autore del reato costituisce garanzia in caso di incapienza dell'ente direttamente esposto nei confronti dell'Erario; obbligazione tributaria e confisca per equivalente operano su piani totalmente diversi e distinti, né la confisca per equivalente può essere intesa come una sorta di risarcimento del danno da inadempimento (costituisce declinazione di tale principio quello affermato da Sez. 3, n. 40358 del 05/07/2016, Rv. 268329 - 01, secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non può che avere ad oggetto il valore del profitto del reato, così come determinato in sede di accertamento giudiziale e non può essere ampliato con l'evocazione dell'incidenza di interessi maturati in favore dello Stato o del deprezzamento che il bene oggetto di esso può frattanto subire, senza che si produca l'effetto di attribuire alla confisca un carattere risarcitorio e al sequestro stesso una funzione conservativa incompatibili con il dettato normativo); in caso di confisca per equivalente, dunque, non vale opporre la capienza patrimoniale dell'ente: è necessario spiegare dove si trovi il profitto inutilmente cercato e non rinvenuto, questione - quest'ultima - mai posta nelle precedenti sedi caute/ari relative al medesimo provvedimento di sequestro;
resta pertanto assorbito il secondo motivo che introduce una questione (la capienza patrimoniale dell'ente) assolutamente irrilevante». 2. Avverso la sentenza da ultimo richiamata ha proposto ricorso straordinario, per errore materiale o di fatto, ex art. 625-bis cod. proc. pen., ON IR, articolando, a mezzo del suo difensore, un unico motivo di ricorso, in cui lamenta errore di fatto e distorta conoscenza del fascicolo processuale per avere la sentenza impugnata omesso di considerare il primo ed il secondo motivo del ricorso a monte della decisione da emendare. La sentenza impugnata avrebbe eluso le doglianze proposte, affrontando solo la tematica di cui al primo motivo di ricorso, ritenuto in essa assorbito il secondo motivo di ricorso. L'errore consisterebbe nell'avere affermato che quanto dedotto per respingere il primo motivo assorbirebbe il contenuto delle doglianze di cui al secondo motivo di ricorso e che la questione della sussistenza di elementi patrimoniali attivi, in cui era confluito il profitto del reato, sub specie di risparmio IVA, non era mai stata posta nelle precedenti sedi cautelari relative al medesimo provvedimento di sequestro. La questione della capienza patrimoniale della società era stata invece ripetutamente sottoposta all'attenzione dei giudici di merito. 3. Il ricorso è inammissibile poiché investe una pronuncia di legittimità, che non ha reso irrevocabile una sentenza di condanna ma si é pronunciata su una ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento con cui era stata respinta la richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto una somma di danaro. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito come soltanto avverso la sentenza della Corte di Cassazione che renda incontrovertibile una pronuncia di condanna resa in sede di merito sia consentito il ricorso all'istituto di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., che appresta un rimedio in via esclusiva "a favore del condannato" (cfr. in motivazione Sez. U n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv. 221283 ; Sez. 5 n. 30373 del 16/06/2006, Nappi, Rv. 235323; Sez. 3, n. 43697 del 10/11/2011, V.A., Rv. 251411; Sez. 6, ord. n. 20684 del 09/05/2016, Mastropietro Rv. 266745). Si è anche precisato che l'art. 625-bis cod. proc. pen., norma di carattere tassativo, non è suscettibile di interpretazioni estensive o analogiche, trovando rigorosa applicazione solo nel caso di sentenza di condanna [ex multis Sez. 3, n. 16659 del 06/12/2007, dep. 22/04/2008, Acardo, Rv. 239858: "È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione per errore materiale o di fatto proposto da persona assolta atteso che la disposizione di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen, che ha carattere tassativo e non è suscettibile di interpretazione estensiva od analogica, circoscrive la legittimazione ad agire al solo condannato, oltre che al Procuratore Generale. (Fattispecie di ricorso proposto avverso sentenza della Corte che aveva respinto il ricorso presentato nei confronti di ordinanza di rigetto di istanza di riparazione per ingiusta detenzione)"]. 4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2022