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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 02/04/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2314 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
, in persona del suo legale rappresentante, nella Parte_1 qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime delle Strada, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Maria Ciani del foro di Prato, giusta procura notarile in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Fabio Bracciale, in Cassino, via G. Marconi n. 53.
-ATTORE-
C O N T R O
e identificati in atti, quest'ultima nella sua Parte_2 Parte_3 qualità di socia accomandataria della CP_1 Controparte_2
C, con partita iva indicata nell'atto introduttivo.
[...]
-CONVENUTO- (contumaci)
Oggetto: Rivalsa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la predetta compagnia conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone su richiamati convenuti, chiedendo la condanna degli stessi al pagamento dell'importo di € 11.136,37 a titolo di rivalsa, per aver pagato il danneggiato di un sinistro stradale, verificatosi in Roma il 13/02/2000, via di Vermicino, provocato dall'autocarro
1 Iveco TurboDaily, tg: AA036, sprovvisto di copertura assicurativa, di proprietà della società convenuta e condotto nell'occasione dal sig. . Parte_2
Nessuno si costituiva per i convenuti, per i quali veniva riconosciuta la contumacia.
All'udienza del 28/03/25, all'esito della precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di legge.
La domanda si presenta fondata.
Dagli atti emerge che parte attrice ha liquidato il danno in occasione del predetto sinistro, come risulta in particolare dall'esame del documento n. 6 del fascicolo di parte attrice (quietanza di pagamento).
Appare quindi certamente giustificata l'azione di rivalsa per le somme corrisposte al danneggiato, in conseguenza dell'accertato sinistro (cfr. verbale
Polizia Municipale di Roma, all. 1)
Si tratta di una surrogazione legale, che rappresenta una forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito di altro soggetto, in quanto nasce automaticamente dopo che questo ha pagato l'intero debito, operando all'interno del rapporto che lega i due condebitori.
In altre parole, parte attrice chiede al responsabile del sinistro (debitore) di restituire e non risarcire quella somma pagata dalla mano pubblica al creditore
(danneggiato) in conseguenza del mancato pagamento dell'obbligatorio premio assicurativo R.C. per circolazione stradale.
In conclusione, mentre il danneggiato di un sinistro agisce nei confronti del responsabile al fine di vedersi risarcire i danni, il FGVS esercita un'azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro non assicurato, per tutelare un proprio diritto, riconosciuto dalla legge, il cui ammontare è certo e determinato.
La domanda, pertanto, deve essere accolta e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
La domanda, quindi, deve essere accolta nei predetti termini.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
2
P.Q.M.
Accoglie la domanda di rivalsa proposta e, per l'effetto, condanna i sig.ri e nella sua qualità di socia accomandataria Parte_2 Parte_3 della , a corrispondere alla CP_1 Controparte_2 compagnia . l'importo di € 11.136,37, a titolo di Parte_1 rivalsa ( rimborso-indennizzo), oltre interessi legali, decorrenti dalla messa in mora fino all'effettivo soddisfo.
Condanna i sig.ri e nella sua qualità di socia Parte_2 Parte_3 accomandataria della . alla rifusione CP_1 Controparte_2 delle spese di lite, che liquida in € 264,00 per spese, € 1.700,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, più iva e cpa, come per legge.
Frosinone, l'1/04/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2314 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
, in persona del suo legale rappresentante, nella Parte_1 qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime delle Strada, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Maria Ciani del foro di Prato, giusta procura notarile in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Fabio Bracciale, in Cassino, via G. Marconi n. 53.
-ATTORE-
C O N T R O
e identificati in atti, quest'ultima nella sua Parte_2 Parte_3 qualità di socia accomandataria della CP_1 Controparte_2
C, con partita iva indicata nell'atto introduttivo.
[...]
-CONVENUTO- (contumaci)
Oggetto: Rivalsa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la predetta compagnia conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone su richiamati convenuti, chiedendo la condanna degli stessi al pagamento dell'importo di € 11.136,37 a titolo di rivalsa, per aver pagato il danneggiato di un sinistro stradale, verificatosi in Roma il 13/02/2000, via di Vermicino, provocato dall'autocarro
1 Iveco TurboDaily, tg: AA036, sprovvisto di copertura assicurativa, di proprietà della società convenuta e condotto nell'occasione dal sig. . Parte_2
Nessuno si costituiva per i convenuti, per i quali veniva riconosciuta la contumacia.
All'udienza del 28/03/25, all'esito della precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di legge.
La domanda si presenta fondata.
Dagli atti emerge che parte attrice ha liquidato il danno in occasione del predetto sinistro, come risulta in particolare dall'esame del documento n. 6 del fascicolo di parte attrice (quietanza di pagamento).
Appare quindi certamente giustificata l'azione di rivalsa per le somme corrisposte al danneggiato, in conseguenza dell'accertato sinistro (cfr. verbale
Polizia Municipale di Roma, all. 1)
Si tratta di una surrogazione legale, che rappresenta una forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito di altro soggetto, in quanto nasce automaticamente dopo che questo ha pagato l'intero debito, operando all'interno del rapporto che lega i due condebitori.
In altre parole, parte attrice chiede al responsabile del sinistro (debitore) di restituire e non risarcire quella somma pagata dalla mano pubblica al creditore
(danneggiato) in conseguenza del mancato pagamento dell'obbligatorio premio assicurativo R.C. per circolazione stradale.
In conclusione, mentre il danneggiato di un sinistro agisce nei confronti del responsabile al fine di vedersi risarcire i danni, il FGVS esercita un'azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro non assicurato, per tutelare un proprio diritto, riconosciuto dalla legge, il cui ammontare è certo e determinato.
La domanda, pertanto, deve essere accolta e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
La domanda, quindi, deve essere accolta nei predetti termini.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
2
P.Q.M.
Accoglie la domanda di rivalsa proposta e, per l'effetto, condanna i sig.ri e nella sua qualità di socia accomandataria Parte_2 Parte_3 della , a corrispondere alla CP_1 Controparte_2 compagnia . l'importo di € 11.136,37, a titolo di Parte_1 rivalsa ( rimborso-indennizzo), oltre interessi legali, decorrenti dalla messa in mora fino all'effettivo soddisfo.
Condanna i sig.ri e nella sua qualità di socia Parte_2 Parte_3 accomandataria della . alla rifusione CP_1 Controparte_2 delle spese di lite, che liquida in € 264,00 per spese, € 1.700,00 oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, più iva e cpa, come per legge.
Frosinone, l'1/04/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
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