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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 7733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7733 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. CH AT presidente dott.ssa NN CH consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5730/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Roberto Afeltra, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
c.f. CP_1 P.IVA_2
APPELLATA
(già c.f. Controparte_2 Controparte_3
, quale successore di ex art. 111 c.p.c. P.IVA_3 CP_1
INTERVENUTA
pagina 1 di 11 rappresentate e difese, la prima, dagli avv.ti Antonella CO e , giusta CP_4 procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, la seconda dall'avv.to Antonella CO, giusta procura in calce alla comparsa di intervento in grado di appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4188/2022, R.G. n. 62514/2017, pubblicata in data 17.3.2022, il Tribunale di
Roma accoglieva l'opposizione proposta da e, per Parte_2
l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 14649/2017, emesso il 19.6.2017, e condannava l'opponente al pagamento della somma di € 588.288,73, oltre interessi, in favore di
[...]
condannava quest'ultima alla rifusione delle spese di giudizio sostenute CP_1 dall'opponente, con distrazione in favore degli avv.ti Antonella CO e CP_4 dichiaratisi antistatari;
poneva definitivamente a carico di le spese di c.t.u. CP_1
***
Con ordinanza del 20.7.2022, il Tribunale rigettava l'istanza di correzione di errore materiale Contr sul capo delle spese, avanzata da affermando che l'opposizione era stata accolta e il decreto ingiuntivo era stato revocato, sicché soccombente era l'opposta; procedeva, invece, Contr alla correzione in ordine alla distrazione delle spese disposta in favore dei procuratori di soccombente, disponendo l'espunzione della relativa statuizione.
***
Ha proposto appello (di seguito, per Parte_3 brevità, , formulando le seguenti conclusioni: CP_5
‹‹Voglia l'adita Corte di appello civile di Roma,contrariis reiectis, previa sospensione della esecutività per i motivi tutti indicati in narrativa,in accogliemnto delò presente gravame ed in totale riforma della sentenza numero4188/22 emessa dal Tribunale civile di Roma in composizione monocratica,rigettare la domanda di pagamento somma avanzata da nei confronti di e per i CP_1 Controparte_6 motivi tutti di cui in narrativa;
con vittoria di spese;
valore della causa euro 40.000.Con vittoria di spese.››.
***
Con un'unica comparsa, si sono costituite, in data 27.12.2022, ed CP_1 [...]
(già , quest'ultima quale successore a titolo Controparte_2 Controparte_3 particolare della prima, formulando le seguenti conclusioni:
‹‹Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Roma, contrariis rejectis, in forza delle argomentazioni sopra dedotte così come di quelle del giudizio di primo grado, da intendersi integralmente richiamate e trascritte: - sull'appello di
Controparte_6 pagina 2 di 11 1) rigettare la richiesta di sospensione della esecutività della sentenza non sussistendone i presupposti di fatto e di diritto;
2) respingere l'impugnazione proposta dall'appellante avverso la sentenza n. 4188/2022 depositata dal
Tribunale di Roma in data 17.03.2022, perché inammissibile e/o improcedibile stante le contestazioni, le domande, le argomentazioni nuove per cui non si accettava e non si accetta il contraddittorio nonché apparendo il provvedimento assolutamente corretto mentre le avverse domande appaiono nel merito infondate in fatto ed in diritto, carenti dei presupposti e comunque sfornite di prova. Con vittoria di spese, anche forfetarie, compensi professionali, accessori di legge del presente grado di giudizio;
3) per l'increduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata: accertare e dichiarare l'inadempimento della e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento della somma di Controparte_6
€uro 588.288,73 ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi ai sensi del D.L.vo
231/2002 o in subordine al tasso legale dalla scadenza dell'ultima fattura insoluta alla domanda ed al tasso legale di mora dalla domanda sino l'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, anche forfetarie, compensi professionali, accessori di legge, del doppio grado del giudizio;
- sull'appello incidentale in punto di spese legali del primo grado in accoglimento dell'appello incidentale riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la condanna dell alle spese di lite in CP_1 favore del debitore condannato, e, per l'effetto, condannare la appellante al pagamento delle spese del CP_2 primo grado di giudizio da distrarsi in favore degli avv.ti CO e ovvero in subordine disporre la CP_4 compensazione delle spese di lite del primo grado. CP_ Con salvezza di ogni diritto e/o chiesta di ripetizione nei confronti della e/o di chi per essa.
In ogni caso con vittoria dei compensi professionali di questo grado di giudizio.››.
***
Con ordinanza del 26.1.2023 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 14.11.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 18.12.2025, con termine fino a venti giorni prima per note (depositate da entrambe le parti).
***
Il procuratore di parte appellata ha concluso e ha discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
Preliminarmente, va detto che (già Controparte_2 Controparte_3
, conferitaria del ramo d'azienda “Retail Market Gas & Power” di non è
[...] CP_3
pagina 3 di 11 appellata ma è intervenuta in giudizio quale successore a titolo particolare di ai CP_1 sensi dell'art. 111 c.p.c., così assumendo la stessa posizione della sua dante causa.
A ciò consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte della cedente, in qualità di sostituto processuale della cessionaria, anche in caso d'intervento di quest'ultima.
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, ma parte, in quanto titolare della res litigiosa, e il suo intervento nel processo, regolato dall'art. 111 c.p.c., lo espone agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile, quanto da lui fruibile in sede esecutiva, sia che il dante causa o il successore a titolo universale siano estromessi, sia nel caso contrario, a riprova della continuità del processo e della conservazione degli atti e provvedimenti posti in essere anteriormente al suo ingresso nel giudizio (cfr. Cass. n. 15674 del 15.7.2007).
***
Venendo al merito, l'appellante principale formula tre motivi che di seguito si sintetizzano:
1) avrebbe errato il primo giudice a ritenere tardiva l'eccezione di prescrizione formulata dalla opponente alla prima udienza, in quanto si tratta di eccezione riconvenzionale diretta esclusivamente a paralizzare l'avversa domanda, e, come tale, per giurisprudenza costante, è proponibile in ogni stato e grado del giudizio anche per la prima volta innanzi alla Corte di cassazione;
2) da tutti gli atti e documenti depositati dalla opponente si traeva la certezza della insussistenza del credito vantato: il Tribunale avrebbe omesso di interloquire sulla Contr accertata circostanza che al momento della chiusura del contratto di concessione dell'impianto autostradale con avvenuta nel settembre 2015 aveva dichiarato CP_5 per iscritto che non vantava crediti;
il giudice avrebbe omesso anche di interloquire Contr sulla diffida emessa da che annullava le precedenti richieste, salvo poi emettere altre fantomatiche bollette “ma ricevute per importi del tutti fantasiosi”; era provato invece che avesse “pagato tutte l bollette ricevute e quindi non aveva problemi di pagare anche le altre se CP_5
Contr ricevute”; on aveva inviato bollette di pagamento per oltre sette anni dal 2008 al
2015 e ciò aveva impedito alla opponente di verificare la regolarità del proprio Contr consumo;
on aveva provato “che il consumo sia stato effettuato in difetto delle indicazioni necessarie e stante il contraddittorio comportamento proprio di ,del tutto immotivato,in un valzer CP_1 di fatture prima emesse e poi annullate con importi totalmente diversi tra loro”, non confermati nemmeno dal consulente di ufficio, che ne aveva indicati altri;
pertanto, contrariamente pagina 4 di 11 a quanto indicato in sentenza, la creditrice non aveva adempiuto agli oneri a suo carico previsti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “se l'utente contesta la bolletta è il gestore a dover provare che il contatore funziona”;
3) la sentenza avrebbe gravemente errato nel far proprie le conclusioni assunte dal
C.T.U., il quale aveva ritenuto non necessario effettuare un sopralluogo, che sarebbe stato invece necessario anche solo per verificare lo stato del contatore, la sua ubicazione rispetto all'area di servizio di pertinenza della opponente e la sua condivisione con altre aziende, non potendo il malfunzionamento emergere dalla Contr documentazione;
inoltre, se come accertato dal C.T.U., non aveva emesso bollette, non poteva pretendere il pagamento di somme erronee dopo sette anni e a contratto concluso.
***
I motivi, che per ragione di connessione saranno trattati congiuntamente, sono infondati.
***
In primo luogo, si osserva che l'eccezione di prescrizione è pacificamente un'eccezione in senso stretto che, a norma dell'art. 167 c.p.c., deve essere formulata, a pena di decadenza, con la comparsa di costituzione e risposta.
Del pari pacifico è che, nella specie, non si tratta di eccezione di prescrizione della pretesa azionata in via riconvenzionale (che può e deve essere sollevata entro la prima udienza di trattazione: cfr. Cass. n. 33327 del 19/12/2024), dal momento che la domanda di pagamento
è stata proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, sicché l'eccezione doveva essere proposta con l'atto di citazione in opposizione.
Pertanto, correttamente il Tribunale ha affermato la tardività dell'eccezione, poiché sollevata dalla opponente soltanto alla prima udienza.
Per il resto, la conclusione del primo giudice è in linea con i criteri di riparto dell'onere della prova in tema di opposizione a decreto ingiuntivo e di somministrazione, come delineati dalla giurisprudenza di legittimità.
Com'è noto (cfr., tra le tante, da ultimo, Cass. n. 17401/2024), il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
pagina 5 di 11 Rimane fermo che questi conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità.
La contestazione, tuttavia, deve essere compiuta e non deve trattarsi di una mera contestazione generica, dovendo l'utente:
a) anzitutto allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento;
b) dimostrare quali consumi di energia aveva effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività imprenditoriali svolte, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione);
c) in alternativa, dimostrare non soltanto che il sovraconsumo è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi (Cass. n. 297/2020).
Nella specie, come si vedrà appresso, in primo grado, non ha contestato l'esistenza CP_5 del contratto e della fornitura, né ha allegato, in termini specifici e puntuali il malfunzionamento del contatore, non essendo certo sufficiente, a tal fine, una contestazione dei consumi in quanto abnormi o spropositati.
Muovendo da siffatta premessa, ne discende che l'opposta (attrice in senso sostanziale) ha assolto l'onere della prova sulla stessa gravante, poiché ha dato dimostrazione del titolo
(contratto) e della effettuazione della fornitura (mediante deposito delle letture dei consumi effettivi a opera del distributore) e ha allegato l'inadempimento della debitrice (mancato pagamento).
Dal canto suo, l'opponente (convenuta in senso sostanziale) non ha provato il fatto modificativo o estintivo dell'obbligazione.
Non risulta, infatti, che sia stata richiesta, né in fase stragiudiziale né in fase giudiziale, una verifica del misuratore, fermo restando che, a ben vedere, non può dirsi dedotto nemmeno il malfunzionamento.
E invero, l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (con il quale la parte deve prendere specifica posizione sui fatti di causa) è del tutto generico, essendosi la opponente limitata a pagina 6 di 11 contestare una sola fattura, quella recante l'importo di € 347.190,53, asserendo, sostanzialmente, che tale importo si era ridotto a € 41.000,00 circa, somma che era stata pagata (senza fornire prova di siffatto pagamento), e affermando che non erano dovuti i compensi per il periodo successivo alla cessazione del contratto di fornitura, avvenuta in data
15.9.2015 (è escluso, tuttavia, documentalmente, che siano stati fatturati consumi per periodi successivi alla cessazione del rapporto) .
Ha altresì laconicamente affermato che “a nulla osta l'estratto contabile autenticato dal Notaio ex adverso depositato poiché è documentato con le fatture e le diffide provenienti da e non smentite che le CP_1 somme sono diverse” e che era “impossibile” che in meno di due anni fosse maturato un debito di circa 634.000,00 euro “in assenza tra l'altro di fatture di consumi ex adverso depositate e contestate”.
Solo alla prima udienza ha contestato per la prima volta la mancata ricezione delle fatture sub docc. 8 e 9; ha contestato, inoltre, “le risultanze del tabulato depositato solo con la comparsa di costituzione sub doc. 10”, proveniente dal distributore, senza spiegarne le ragioni.
Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (che cristallizza le difese), a fronte della compiuta e documentata ricostruzione dei fatti offerta da parte opposta, parte opponente ha contestato l'entità dei consumi “per come già specificato nell'atto di opposizione in quanto non può essere ritenuta generica detta contestazione,c0ome indicato dal Tribunale nella ordinanza che ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto, in quanto alla società opponente era sufficiente specificare che quei consumi non erano provati e sicuramente erano eccessivi”, aggiungendo che nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo era l'attore in senso sostanziale a dover fornire la prova dell'avvenuta fornitura e misura della stessa, del corretto funzionamento del contatore e della corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore.
Con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., si è limitata ad affermare che “Il tabulato del sistema Web di E-Distribuzione è stato depositato solo in sede di opposizione ed è stato immediatamente contestato” (senza specificare alcunché sui motivi dell'asserita contestazione) e che era preciso onere probatorio di parte opposta “quello di provare l'avvenuta consegna delle bollette e la conoscenza di esse prima delle diffide”; ha depositato le fatture dell'anno 2008 al fine di dimostrare che “quando le Con bollette sono arrivate sono state pagate e quale fosse l'importo”; ha concluso che “è inconcepibile che la per sette anni sia stata silente a fronte di un debito così elevato addirittura sino a data successiva alla conclusione del rapporto di concessione, momento nel quale non ha avanzato alcuna richiesta per come documentato”.
Con la terza memoria, ha contestato la ricezione delle fatture di cui all'allegato 12 e la relazione sui consumi, deducendo (per la prima volta) che “in sede di chiusura del rapporto di Cont concessione on ha avanzato alcuna rivendicazione economica nei confronti di . CP_6
pagina 7 di 11 Ricapitolando, è evidente la genericità delle contestazioni mosse da e la mancata CP_5 documentazione di quanto (sempre genericamente) asserito, dovendosi altresì rilevare che non possono essere presi in esame i fatti dedotti tardivamente, quali la dichiarazione Contr asseritamente “confessoria” di la quale, al termine del rapporto di concessione avrebbe dichiarato di non avere nulla a pretendere da (fra l'altro non si rinviene in atti il relativo CP_5 documento) e la “condivisione” delle utenze con soggetti terzi.
Quanto sopra determina anche la inammissibilità delle censure mosse alla c.t.u., nella parte in cui l'appellante lamenta che il mancato sopralluogo non avrebbe consentito di accertare l'ubicazione del misuratore (di cui in forza della condivisione con terzi, non aveva mai CP_5 avuto la chiave di accesso, di talché non poteva essere a conoscenza del reale suo funzionamento), la sua condivisione con altre aziende, il suo malfunzionamento.
In altri termini, come emerge dalle difese in primo grado sin qui sintetizzate, l'appellante non si confronta con i descritti principi di diritto in tema di onere della prova, né con la Contr documentazione prodotta da con la normativa di settore che consente di procedere al conguaglio dei consumi in precedenza fatturati sulla base di consumi stimati.
Si consideri, da ultimo, che la ritardata emissione delle fatture e la eventuale mancata ricezione delle stesse da parte dell'utente non incidono in alcun modo sull'esistenza del credito, ma rilevano, al più, ai fini della prescrizione, che, come si è visto, è stata tardivamente eccepita alla prima udienza del 3.5.2018.
In conclusione, l'appello principale deve essere respinto, poiché il primo giudice ha correttamente valutato il materiale probatorio alla luce dei principi in materia di riparto dell'onere della prova e, all'esito, ha condivisibilmente riconosciuto la fondatezza (nei suddetti Contr limiti) della pretesa creditoria fatta valere da
***
Fondato è, invece, l'appello incidentale.
Se è vero che il decreto ingiuntivo con cui veniva ingiunto a il pagamento della somma CP_5 di € 634.477,15, oltre interessi, è stato revocato, è anche vero che la predetta è stata Contr condannata al pagamento della minor somma di € 588.288,73 in favore di
Ne consegue che parte opposta non può certo dirsi soccombente, se non in minima parte.
Ora, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica pagina 8 di 11 domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. Un. n. 32061 del 31/10/2022). Contr Il Tribunale, pertanto, non avrebbe dovuto porre le spese a carico di ma avrebbe dovuto porle a carico di in relazione all'accolto. CP_5
La gravata sentenza, confermata nel resto, va dunque sul punto riformata e va CP_5
Contr condannata al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di
***
La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
Va ora detto che l'appellante incidentale ha chiesto (cfr. pag. 18 della comparsa) la modifica della sentenza impugnata nei seguenti termini:
‹‹… sostituendo la pronuncia con: “condanna alla refusione Parte_4 delle spese di giudizio sostenute da che liquida in complessivi € 12.678,00 per compenso CP_1 professionale, oltre € 70,00 per spese oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore degli avv. Antonella CO e ” oppure “condanna CP_4 CP_6
ad una somma ridotta dei compensi professionali rispetto la percentuale del
[...] Parte_2 credito ridotto”; o in estremo subordine “con compensazione delle spese di lite tra le parti”››.
La somma di € 12.678,00 era quella che la sentenza aveva posto (erroneamente) a carico di Contr
Deve pertanto ritenersi che alla Corte, nel liquidare le spese del primo grado, non sia consentito applicare i parametri medi dello scaglione di riferimento e liquidare una somma superiore a quella richiesta dall'appellante incidentale.
La condanna alle spese del primo grado di giudizio sarà quindi contenuta nei limiti della domanda. pagina 9 di 11 ***
Anche le spese di c.t.u., in base al principio della soccombenza, vanno poste a carico di
CP_5
***
Va dato atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione principale è stata integralmente rigettata (cfr.
Cass. n. 26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4188/2022, R.G. n. 62514/2017, pubblicata in data 17.3.2022, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da Parte_3
;
[...]
2) accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, condanna alla rifusione, Parte_3 in favore di delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi CP_1
€ 12.678,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Antonella CO e , dichiaratisi antistatari;
CP_4
3) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di Parte_3
;
[...]
4) condanna alla rifusione, in favore Parte_3 di e di (già , delle CP_1 Controparte_2 Controparte_3 spese del secondo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 26.155,00, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Antonella
CO e , dichiaratisi antistatari;
CP_4
5) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante principale. pagina 10 di 11 Roma, 18.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
NN CH CH AT
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. CH AT presidente dott.ssa NN CH consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5730/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Roberto Afeltra, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
c.f. CP_1 P.IVA_2
APPELLATA
(già c.f. Controparte_2 Controparte_3
, quale successore di ex art. 111 c.p.c. P.IVA_3 CP_1
INTERVENUTA
pagina 1 di 11 rappresentate e difese, la prima, dagli avv.ti Antonella CO e , giusta CP_4 procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, la seconda dall'avv.to Antonella CO, giusta procura in calce alla comparsa di intervento in grado di appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4188/2022, R.G. n. 62514/2017, pubblicata in data 17.3.2022, il Tribunale di
Roma accoglieva l'opposizione proposta da e, per Parte_2
l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 14649/2017, emesso il 19.6.2017, e condannava l'opponente al pagamento della somma di € 588.288,73, oltre interessi, in favore di
[...]
condannava quest'ultima alla rifusione delle spese di giudizio sostenute CP_1 dall'opponente, con distrazione in favore degli avv.ti Antonella CO e CP_4 dichiaratisi antistatari;
poneva definitivamente a carico di le spese di c.t.u. CP_1
***
Con ordinanza del 20.7.2022, il Tribunale rigettava l'istanza di correzione di errore materiale Contr sul capo delle spese, avanzata da affermando che l'opposizione era stata accolta e il decreto ingiuntivo era stato revocato, sicché soccombente era l'opposta; procedeva, invece, Contr alla correzione in ordine alla distrazione delle spese disposta in favore dei procuratori di soccombente, disponendo l'espunzione della relativa statuizione.
***
Ha proposto appello (di seguito, per Parte_3 brevità, , formulando le seguenti conclusioni: CP_5
‹‹Voglia l'adita Corte di appello civile di Roma,contrariis reiectis, previa sospensione della esecutività per i motivi tutti indicati in narrativa,in accogliemnto delò presente gravame ed in totale riforma della sentenza numero4188/22 emessa dal Tribunale civile di Roma in composizione monocratica,rigettare la domanda di pagamento somma avanzata da nei confronti di e per i CP_1 Controparte_6 motivi tutti di cui in narrativa;
con vittoria di spese;
valore della causa euro 40.000.Con vittoria di spese.››.
***
Con un'unica comparsa, si sono costituite, in data 27.12.2022, ed CP_1 [...]
(già , quest'ultima quale successore a titolo Controparte_2 Controparte_3 particolare della prima, formulando le seguenti conclusioni:
‹‹Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Roma, contrariis rejectis, in forza delle argomentazioni sopra dedotte così come di quelle del giudizio di primo grado, da intendersi integralmente richiamate e trascritte: - sull'appello di
Controparte_6 pagina 2 di 11 1) rigettare la richiesta di sospensione della esecutività della sentenza non sussistendone i presupposti di fatto e di diritto;
2) respingere l'impugnazione proposta dall'appellante avverso la sentenza n. 4188/2022 depositata dal
Tribunale di Roma in data 17.03.2022, perché inammissibile e/o improcedibile stante le contestazioni, le domande, le argomentazioni nuove per cui non si accettava e non si accetta il contraddittorio nonché apparendo il provvedimento assolutamente corretto mentre le avverse domande appaiono nel merito infondate in fatto ed in diritto, carenti dei presupposti e comunque sfornite di prova. Con vittoria di spese, anche forfetarie, compensi professionali, accessori di legge del presente grado di giudizio;
3) per l'increduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata: accertare e dichiarare l'inadempimento della e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento della somma di Controparte_6
€uro 588.288,73 ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi ai sensi del D.L.vo
231/2002 o in subordine al tasso legale dalla scadenza dell'ultima fattura insoluta alla domanda ed al tasso legale di mora dalla domanda sino l'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, anche forfetarie, compensi professionali, accessori di legge, del doppio grado del giudizio;
- sull'appello incidentale in punto di spese legali del primo grado in accoglimento dell'appello incidentale riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la condanna dell alle spese di lite in CP_1 favore del debitore condannato, e, per l'effetto, condannare la appellante al pagamento delle spese del CP_2 primo grado di giudizio da distrarsi in favore degli avv.ti CO e ovvero in subordine disporre la CP_4 compensazione delle spese di lite del primo grado. CP_ Con salvezza di ogni diritto e/o chiesta di ripetizione nei confronti della e/o di chi per essa.
In ogni caso con vittoria dei compensi professionali di questo grado di giudizio.››.
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Con ordinanza del 26.1.2023 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
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Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 14.11.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 18.12.2025, con termine fino a venti giorni prima per note (depositate da entrambe le parti).
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Il procuratore di parte appellata ha concluso e ha discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
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Preliminarmente, va detto che (già Controparte_2 Controparte_3
, conferitaria del ramo d'azienda “Retail Market Gas & Power” di non è
[...] CP_3
pagina 3 di 11 appellata ma è intervenuta in giudizio quale successore a titolo particolare di ai CP_1 sensi dell'art. 111 c.p.c., così assumendo la stessa posizione della sua dante causa.
A ciò consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte della cedente, in qualità di sostituto processuale della cessionaria, anche in caso d'intervento di quest'ultima.
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, ma parte, in quanto titolare della res litigiosa, e il suo intervento nel processo, regolato dall'art. 111 c.p.c., lo espone agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile, quanto da lui fruibile in sede esecutiva, sia che il dante causa o il successore a titolo universale siano estromessi, sia nel caso contrario, a riprova della continuità del processo e della conservazione degli atti e provvedimenti posti in essere anteriormente al suo ingresso nel giudizio (cfr. Cass. n. 15674 del 15.7.2007).
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Venendo al merito, l'appellante principale formula tre motivi che di seguito si sintetizzano:
1) avrebbe errato il primo giudice a ritenere tardiva l'eccezione di prescrizione formulata dalla opponente alla prima udienza, in quanto si tratta di eccezione riconvenzionale diretta esclusivamente a paralizzare l'avversa domanda, e, come tale, per giurisprudenza costante, è proponibile in ogni stato e grado del giudizio anche per la prima volta innanzi alla Corte di cassazione;
2) da tutti gli atti e documenti depositati dalla opponente si traeva la certezza della insussistenza del credito vantato: il Tribunale avrebbe omesso di interloquire sulla Contr accertata circostanza che al momento della chiusura del contratto di concessione dell'impianto autostradale con avvenuta nel settembre 2015 aveva dichiarato CP_5 per iscritto che non vantava crediti;
il giudice avrebbe omesso anche di interloquire Contr sulla diffida emessa da che annullava le precedenti richieste, salvo poi emettere altre fantomatiche bollette “ma ricevute per importi del tutti fantasiosi”; era provato invece che avesse “pagato tutte l bollette ricevute e quindi non aveva problemi di pagare anche le altre se CP_5
Contr ricevute”; on aveva inviato bollette di pagamento per oltre sette anni dal 2008 al
2015 e ciò aveva impedito alla opponente di verificare la regolarità del proprio Contr consumo;
on aveva provato “che il consumo sia stato effettuato in difetto delle indicazioni necessarie e stante il contraddittorio comportamento proprio di ,del tutto immotivato,in un valzer CP_1 di fatture prima emesse e poi annullate con importi totalmente diversi tra loro”, non confermati nemmeno dal consulente di ufficio, che ne aveva indicati altri;
pertanto, contrariamente pagina 4 di 11 a quanto indicato in sentenza, la creditrice non aveva adempiuto agli oneri a suo carico previsti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “se l'utente contesta la bolletta è il gestore a dover provare che il contatore funziona”;
3) la sentenza avrebbe gravemente errato nel far proprie le conclusioni assunte dal
C.T.U., il quale aveva ritenuto non necessario effettuare un sopralluogo, che sarebbe stato invece necessario anche solo per verificare lo stato del contatore, la sua ubicazione rispetto all'area di servizio di pertinenza della opponente e la sua condivisione con altre aziende, non potendo il malfunzionamento emergere dalla Contr documentazione;
inoltre, se come accertato dal C.T.U., non aveva emesso bollette, non poteva pretendere il pagamento di somme erronee dopo sette anni e a contratto concluso.
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I motivi, che per ragione di connessione saranno trattati congiuntamente, sono infondati.
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In primo luogo, si osserva che l'eccezione di prescrizione è pacificamente un'eccezione in senso stretto che, a norma dell'art. 167 c.p.c., deve essere formulata, a pena di decadenza, con la comparsa di costituzione e risposta.
Del pari pacifico è che, nella specie, non si tratta di eccezione di prescrizione della pretesa azionata in via riconvenzionale (che può e deve essere sollevata entro la prima udienza di trattazione: cfr. Cass. n. 33327 del 19/12/2024), dal momento che la domanda di pagamento
è stata proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, sicché l'eccezione doveva essere proposta con l'atto di citazione in opposizione.
Pertanto, correttamente il Tribunale ha affermato la tardività dell'eccezione, poiché sollevata dalla opponente soltanto alla prima udienza.
Per il resto, la conclusione del primo giudice è in linea con i criteri di riparto dell'onere della prova in tema di opposizione a decreto ingiuntivo e di somministrazione, come delineati dalla giurisprudenza di legittimità.
Com'è noto (cfr., tra le tante, da ultimo, Cass. n. 17401/2024), il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
pagina 5 di 11 Rimane fermo che questi conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità.
La contestazione, tuttavia, deve essere compiuta e non deve trattarsi di una mera contestazione generica, dovendo l'utente:
a) anzitutto allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento;
b) dimostrare quali consumi di energia aveva effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività imprenditoriali svolte, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione);
c) in alternativa, dimostrare non soltanto che il sovraconsumo è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi (Cass. n. 297/2020).
Nella specie, come si vedrà appresso, in primo grado, non ha contestato l'esistenza CP_5 del contratto e della fornitura, né ha allegato, in termini specifici e puntuali il malfunzionamento del contatore, non essendo certo sufficiente, a tal fine, una contestazione dei consumi in quanto abnormi o spropositati.
Muovendo da siffatta premessa, ne discende che l'opposta (attrice in senso sostanziale) ha assolto l'onere della prova sulla stessa gravante, poiché ha dato dimostrazione del titolo
(contratto) e della effettuazione della fornitura (mediante deposito delle letture dei consumi effettivi a opera del distributore) e ha allegato l'inadempimento della debitrice (mancato pagamento).
Dal canto suo, l'opponente (convenuta in senso sostanziale) non ha provato il fatto modificativo o estintivo dell'obbligazione.
Non risulta, infatti, che sia stata richiesta, né in fase stragiudiziale né in fase giudiziale, una verifica del misuratore, fermo restando che, a ben vedere, non può dirsi dedotto nemmeno il malfunzionamento.
E invero, l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (con il quale la parte deve prendere specifica posizione sui fatti di causa) è del tutto generico, essendosi la opponente limitata a pagina 6 di 11 contestare una sola fattura, quella recante l'importo di € 347.190,53, asserendo, sostanzialmente, che tale importo si era ridotto a € 41.000,00 circa, somma che era stata pagata (senza fornire prova di siffatto pagamento), e affermando che non erano dovuti i compensi per il periodo successivo alla cessazione del contratto di fornitura, avvenuta in data
15.9.2015 (è escluso, tuttavia, documentalmente, che siano stati fatturati consumi per periodi successivi alla cessazione del rapporto) .
Ha altresì laconicamente affermato che “a nulla osta l'estratto contabile autenticato dal Notaio ex adverso depositato poiché è documentato con le fatture e le diffide provenienti da e non smentite che le CP_1 somme sono diverse” e che era “impossibile” che in meno di due anni fosse maturato un debito di circa 634.000,00 euro “in assenza tra l'altro di fatture di consumi ex adverso depositate e contestate”.
Solo alla prima udienza ha contestato per la prima volta la mancata ricezione delle fatture sub docc. 8 e 9; ha contestato, inoltre, “le risultanze del tabulato depositato solo con la comparsa di costituzione sub doc. 10”, proveniente dal distributore, senza spiegarne le ragioni.
Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (che cristallizza le difese), a fronte della compiuta e documentata ricostruzione dei fatti offerta da parte opposta, parte opponente ha contestato l'entità dei consumi “per come già specificato nell'atto di opposizione in quanto non può essere ritenuta generica detta contestazione,c0ome indicato dal Tribunale nella ordinanza che ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto, in quanto alla società opponente era sufficiente specificare che quei consumi non erano provati e sicuramente erano eccessivi”, aggiungendo che nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo era l'attore in senso sostanziale a dover fornire la prova dell'avvenuta fornitura e misura della stessa, del corretto funzionamento del contatore e della corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore.
Con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., si è limitata ad affermare che “Il tabulato del sistema Web di E-Distribuzione è stato depositato solo in sede di opposizione ed è stato immediatamente contestato” (senza specificare alcunché sui motivi dell'asserita contestazione) e che era preciso onere probatorio di parte opposta “quello di provare l'avvenuta consegna delle bollette e la conoscenza di esse prima delle diffide”; ha depositato le fatture dell'anno 2008 al fine di dimostrare che “quando le Con bollette sono arrivate sono state pagate e quale fosse l'importo”; ha concluso che “è inconcepibile che la per sette anni sia stata silente a fronte di un debito così elevato addirittura sino a data successiva alla conclusione del rapporto di concessione, momento nel quale non ha avanzato alcuna richiesta per come documentato”.
Con la terza memoria, ha contestato la ricezione delle fatture di cui all'allegato 12 e la relazione sui consumi, deducendo (per la prima volta) che “in sede di chiusura del rapporto di Cont concessione on ha avanzato alcuna rivendicazione economica nei confronti di . CP_6
pagina 7 di 11 Ricapitolando, è evidente la genericità delle contestazioni mosse da e la mancata CP_5 documentazione di quanto (sempre genericamente) asserito, dovendosi altresì rilevare che non possono essere presi in esame i fatti dedotti tardivamente, quali la dichiarazione Contr asseritamente “confessoria” di la quale, al termine del rapporto di concessione avrebbe dichiarato di non avere nulla a pretendere da (fra l'altro non si rinviene in atti il relativo CP_5 documento) e la “condivisione” delle utenze con soggetti terzi.
Quanto sopra determina anche la inammissibilità delle censure mosse alla c.t.u., nella parte in cui l'appellante lamenta che il mancato sopralluogo non avrebbe consentito di accertare l'ubicazione del misuratore (di cui in forza della condivisione con terzi, non aveva mai CP_5 avuto la chiave di accesso, di talché non poteva essere a conoscenza del reale suo funzionamento), la sua condivisione con altre aziende, il suo malfunzionamento.
In altri termini, come emerge dalle difese in primo grado sin qui sintetizzate, l'appellante non si confronta con i descritti principi di diritto in tema di onere della prova, né con la Contr documentazione prodotta da con la normativa di settore che consente di procedere al conguaglio dei consumi in precedenza fatturati sulla base di consumi stimati.
Si consideri, da ultimo, che la ritardata emissione delle fatture e la eventuale mancata ricezione delle stesse da parte dell'utente non incidono in alcun modo sull'esistenza del credito, ma rilevano, al più, ai fini della prescrizione, che, come si è visto, è stata tardivamente eccepita alla prima udienza del 3.5.2018.
In conclusione, l'appello principale deve essere respinto, poiché il primo giudice ha correttamente valutato il materiale probatorio alla luce dei principi in materia di riparto dell'onere della prova e, all'esito, ha condivisibilmente riconosciuto la fondatezza (nei suddetti Contr limiti) della pretesa creditoria fatta valere da
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Fondato è, invece, l'appello incidentale.
Se è vero che il decreto ingiuntivo con cui veniva ingiunto a il pagamento della somma CP_5 di € 634.477,15, oltre interessi, è stato revocato, è anche vero che la predetta è stata Contr condannata al pagamento della minor somma di € 588.288,73 in favore di
Ne consegue che parte opposta non può certo dirsi soccombente, se non in minima parte.
Ora, in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica pagina 8 di 11 domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. Un. n. 32061 del 31/10/2022). Contr Il Tribunale, pertanto, non avrebbe dovuto porre le spese a carico di ma avrebbe dovuto porle a carico di in relazione all'accolto. CP_5
La gravata sentenza, confermata nel resto, va dunque sul punto riformata e va CP_5
Contr condannata al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di
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La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
Va ora detto che l'appellante incidentale ha chiesto (cfr. pag. 18 della comparsa) la modifica della sentenza impugnata nei seguenti termini:
‹‹… sostituendo la pronuncia con: “condanna alla refusione Parte_4 delle spese di giudizio sostenute da che liquida in complessivi € 12.678,00 per compenso CP_1 professionale, oltre € 70,00 per spese oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore degli avv. Antonella CO e ” oppure “condanna CP_4 CP_6
ad una somma ridotta dei compensi professionali rispetto la percentuale del
[...] Parte_2 credito ridotto”; o in estremo subordine “con compensazione delle spese di lite tra le parti”››.
La somma di € 12.678,00 era quella che la sentenza aveva posto (erroneamente) a carico di Contr
Deve pertanto ritenersi che alla Corte, nel liquidare le spese del primo grado, non sia consentito applicare i parametri medi dello scaglione di riferimento e liquidare una somma superiore a quella richiesta dall'appellante incidentale.
La condanna alle spese del primo grado di giudizio sarà quindi contenuta nei limiti della domanda. pagina 9 di 11 ***
Anche le spese di c.t.u., in base al principio della soccombenza, vanno poste a carico di
CP_5
***
Va dato atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione principale è stata integralmente rigettata (cfr.
Cass. n. 26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4188/2022, R.G. n. 62514/2017, pubblicata in data 17.3.2022, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da Parte_3
;
[...]
2) accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, condanna alla rifusione, Parte_3 in favore di delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi CP_1
€ 12.678,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Antonella CO e , dichiaratisi antistatari;
CP_4
3) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di Parte_3
;
[...]
4) condanna alla rifusione, in favore Parte_3 di e di (già , delle CP_1 Controparte_2 Controparte_3 spese del secondo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 26.155,00, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Antonella
CO e , dichiaratisi antistatari;
CP_4
5) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante principale. pagina 10 di 11 Roma, 18.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
NN CH CH AT
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