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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/07/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1895/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1895/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MELLINI FEDERICA e dell'avv. SOFFRITTI ALESSANDRO, elettivamente domiciliata in BOLOGNA, VIA MAJANI n. 2 presso lo studio dei difensori
ATTRICE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, condannare Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a titolo di
[...] indennizzo spettante in caso morte, ai sensi della polizza in atti, alla Sig.ra
[...]
, in qualità di erede del Sig. della somma di Euro Parte_1 Persona_1
80.00,00= o di quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta dovuta in base all'espletanda istruttoria.
pagina 1 di 4 Sugli importi di condanna dovranno essere conteggiati rivalutazione monetaria ed interessi legali anche ex art. 1284 comma 4 c.c. dal sinistro al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi da liquidarsi in favore dei difensori di parte ricorrente che si dichiarano antistatarii”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc, agiva contro l'assicurazione Parte_1 chiedendo la condanna della stessa al pagamento di euro 80.000 o Controparte_1 somma maggiore o minore, a titolo di indennizzo per la morte del marito, Persona_1
, in virtù della polizza asseritamente stipulata tra la compagnia resistente e la
[...]
in favore anche dei Dirigenti. Controparte_2
In particolare, parte ricorrente allegava che il defunto, quale dirigente dell 'Associazione Sportiva Dilettantistica Venturina ART per la stagione sportiva 2022/2023, era tesserato quale Dirigente presso la (doc. n. 1). In data 11/9/2022, si Controparte_2 recava presso il Centro Sportivo di Ponte della Venturina, Alto Reno Terme (BO), Via del Parco n. 1, in occasione di una partita della sua squadra. Al termine della medesima, e compiute le abituali mansioni di pulizia e sistemazione dei materiali di gara, si riavviava verso casa alle ore 19:40, in sella al motociclo GU ZJ targato XBBCCH, di proprietà della medesima ricorrente. Nel percorrere la Via Roma in Alto Reno Terme (BO), con direzione Silla, collideva con il veicolo Opel IV targato EL 403 PP, condotto e di proprietà del A seguito dell'impatto, Persona_2 perdeva il controllo del mezzo e cadeva in terra: trasportato con Persona_1
l'autoambulanza, chiamata dagli astanti, presso il PS dell'Ospedale di Porretta, se ne constatava il decesso (docc. n. 6, n. 7 e n. 8). In data 07/10/2022, la ricorrente denunciava il sinistro alla compagnia assicurativa resistente, onde ottenere l'indennizzo dovutole. Poiché detta richiesta rimaneva inevasa,
agiva in giudizio quale erede del defunto marito, facendo valere la Parte_1 clausola della polizza assicurativa per cui, in caso di morte, la somma di 80.000 euro va
“corrisposta agli eredi del de cuius”.
Parte convenuta non si costituiva, sebbene regolarmente citata in giudizio, e all'udienza del 16/5/2024 ne veniva pertanto dichiarata la contumacia. Alla medesima udienza veniva rilevato d'ufficio il mancato esperimento della mediazione e concessi termini per la relativa introduzione. Esperito senza successo il procedimento di mediazione obbligatoria, il processo proseguiva con istruttoria solo documentale. pagina 2 di 4 All'udienza del 5/6/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
2. La domanda è infondata e va pertanto rigettata per i motivi che seguono. Va premesso in generale che la parte che agisca per ottenere l'indennizzo in virtù di una polizza stipulata in favore di terzi ha l 'onere di provare la stipulazione della polizza assicurativa e il ricorrere delle condizioni di operatività della stessa. A tal fine non può giovarsi della non contestazione della controparte rimasta contumace, atteso che nel processo contumaciale non può trovare applicazione il principio di non contestazione, come emerge chiaramente dall'art. 115 c.p.c., ai sensi del quale “il giudice deve porre a fondamento della decisione (…) i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Nel caso di specie, la ricorrente non ha allegato il contratto di assicurazione stipulato tra la Compagnia convenuta e essendosi limitata a produrre la Controparte_3 sintesi delle condizioni generali di polizza, in cui, peraltro, non è mai nemmeno menzionata la Controparte_1
In ogni caso, a tutto concedere, anche a ritenere dimostrata l'esistenza del rapporto assicurativo in questione, le condizioni generali prodotte in giudizio contemplano, a pagina 7, quale evento assicurato gli infortuni occorsi durante i “trasferimenti effettuati con mezzi privati limitatamente ai trasferimenti compiuti per partecipare alle gare ed allenamenti ufficiali controllati”. Nel caso di sinistri accaduti durante un trasferimento, le condizioni assicurative prevedono che “l'infortunio sia occorso in una località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato alle attività oggetto della copertura in data ed orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione dell'attività stessa”. Pertanto, l'infortunio deve verificarsi, perché possa operare la polizza, nel trasferimento strettamente funzionale allo spostamento tra strutture sportive. Dalla lettera della previsione riportata si evince, dunque, che non sono coperti i sinistri occorsi nel tragitto tra la struttura dove si è disputata la gara e la residenza dell'infortunato. Orbene, come risulta dal rapporto dell'incidente sub doc. 4 allegato dalla ricorrente, l'Apareschivei al momento del sinistro si stava spostando a bordo del motociclo di proprietà della moglie sulla via Roma, località Alto Reno Terme e, giunto all'altezza civico n. 8, collideva con il veicolo avversario. L'incidente avveniva intorno alle ore 19:45. Stanti le suddette circostanze emergenti in ordine alla dinamica del sinistro, dunque, non può dirsi provato che l'incidente sia avvenuto nel percorso diretto e strettamente necessario tra la struttura, dove si era disputata ore prima la partita, e la sua pagina 3 di 4 abitazione. In particolare, dal doc 2 emerge che la partita di calcio aveva avuto inizio alle ore 15:30, mentre l'incidente è avvenuto solo alle ore 19:40 circa. Essendo noto che una partita di calcio ha la durata di 90 minuti, non è dimostrato che si sia Persona_1 trattenuto presso la struttura sportiva oltre due ore dopo il termine delle relative attività ed abbia fatto rientro direttamente presso la sua abitazione. Sul punto, la ricorrente non ha formulato istanze istruttorie e non può ritenersi rilevante nemmeno la scrittura sub doc. 3, sottoscritta da e non datata, da cui emerge unicamente Parte_2 che “Al termine della partita, il sig. dopo aver svolto le sue mansioni Persona_1 abituali, come pulizia degli spogliatoi e sistemazione dei materiali di gara, ripartiva a bordo del ciclomotore malaguti targato X99CCH”. A parte l'irritualità della dichiarazione prodotta (che non presenta i canoni e la valenza probatoria della testimonianza scritta ex art. 257 bis c.p.c.), da essa non si desume l'ora in cui si allontanava dalla struttura, la permanenza dell'assicurato presso il centro Persona_1 sportivo fino alle 19:30, come allega parte ricorrente, né infine che l stesse Persona_1 guidando verso la sua residenza quando è stato coinvolto nel sinistro. Per tutte le ragioni illustrate, la domanda non merita accoglimento.
3. Nulla deve essere disposto, stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- nulla sulle spese.
Bologna, 14 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1895/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MELLINI FEDERICA e dell'avv. SOFFRITTI ALESSANDRO, elettivamente domiciliata in BOLOGNA, VIA MAJANI n. 2 presso lo studio dei difensori
ATTRICE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, condannare Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a titolo di
[...] indennizzo spettante in caso morte, ai sensi della polizza in atti, alla Sig.ra
[...]
, in qualità di erede del Sig. della somma di Euro Parte_1 Persona_1
80.00,00= o di quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta dovuta in base all'espletanda istruttoria.
pagina 1 di 4 Sugli importi di condanna dovranno essere conteggiati rivalutazione monetaria ed interessi legali anche ex art. 1284 comma 4 c.c. dal sinistro al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi da liquidarsi in favore dei difensori di parte ricorrente che si dichiarano antistatarii”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc, agiva contro l'assicurazione Parte_1 chiedendo la condanna della stessa al pagamento di euro 80.000 o Controparte_1 somma maggiore o minore, a titolo di indennizzo per la morte del marito, Persona_1
, in virtù della polizza asseritamente stipulata tra la compagnia resistente e la
[...]
in favore anche dei Dirigenti. Controparte_2
In particolare, parte ricorrente allegava che il defunto, quale dirigente dell 'Associazione Sportiva Dilettantistica Venturina ART per la stagione sportiva 2022/2023, era tesserato quale Dirigente presso la (doc. n. 1). In data 11/9/2022, si Controparte_2 recava presso il Centro Sportivo di Ponte della Venturina, Alto Reno Terme (BO), Via del Parco n. 1, in occasione di una partita della sua squadra. Al termine della medesima, e compiute le abituali mansioni di pulizia e sistemazione dei materiali di gara, si riavviava verso casa alle ore 19:40, in sella al motociclo GU ZJ targato XBBCCH, di proprietà della medesima ricorrente. Nel percorrere la Via Roma in Alto Reno Terme (BO), con direzione Silla, collideva con il veicolo Opel IV targato EL 403 PP, condotto e di proprietà del A seguito dell'impatto, Persona_2 perdeva il controllo del mezzo e cadeva in terra: trasportato con Persona_1
l'autoambulanza, chiamata dagli astanti, presso il PS dell'Ospedale di Porretta, se ne constatava il decesso (docc. n. 6, n. 7 e n. 8). In data 07/10/2022, la ricorrente denunciava il sinistro alla compagnia assicurativa resistente, onde ottenere l'indennizzo dovutole. Poiché detta richiesta rimaneva inevasa,
agiva in giudizio quale erede del defunto marito, facendo valere la Parte_1 clausola della polizza assicurativa per cui, in caso di morte, la somma di 80.000 euro va
“corrisposta agli eredi del de cuius”.
Parte convenuta non si costituiva, sebbene regolarmente citata in giudizio, e all'udienza del 16/5/2024 ne veniva pertanto dichiarata la contumacia. Alla medesima udienza veniva rilevato d'ufficio il mancato esperimento della mediazione e concessi termini per la relativa introduzione. Esperito senza successo il procedimento di mediazione obbligatoria, il processo proseguiva con istruttoria solo documentale. pagina 2 di 4 All'udienza del 5/6/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
2. La domanda è infondata e va pertanto rigettata per i motivi che seguono. Va premesso in generale che la parte che agisca per ottenere l'indennizzo in virtù di una polizza stipulata in favore di terzi ha l 'onere di provare la stipulazione della polizza assicurativa e il ricorrere delle condizioni di operatività della stessa. A tal fine non può giovarsi della non contestazione della controparte rimasta contumace, atteso che nel processo contumaciale non può trovare applicazione il principio di non contestazione, come emerge chiaramente dall'art. 115 c.p.c., ai sensi del quale “il giudice deve porre a fondamento della decisione (…) i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Nel caso di specie, la ricorrente non ha allegato il contratto di assicurazione stipulato tra la Compagnia convenuta e essendosi limitata a produrre la Controparte_3 sintesi delle condizioni generali di polizza, in cui, peraltro, non è mai nemmeno menzionata la Controparte_1
In ogni caso, a tutto concedere, anche a ritenere dimostrata l'esistenza del rapporto assicurativo in questione, le condizioni generali prodotte in giudizio contemplano, a pagina 7, quale evento assicurato gli infortuni occorsi durante i “trasferimenti effettuati con mezzi privati limitatamente ai trasferimenti compiuti per partecipare alle gare ed allenamenti ufficiali controllati”. Nel caso di sinistri accaduti durante un trasferimento, le condizioni assicurative prevedono che “l'infortunio sia occorso in una località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato alle attività oggetto della copertura in data ed orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione dell'attività stessa”. Pertanto, l'infortunio deve verificarsi, perché possa operare la polizza, nel trasferimento strettamente funzionale allo spostamento tra strutture sportive. Dalla lettera della previsione riportata si evince, dunque, che non sono coperti i sinistri occorsi nel tragitto tra la struttura dove si è disputata la gara e la residenza dell'infortunato. Orbene, come risulta dal rapporto dell'incidente sub doc. 4 allegato dalla ricorrente, l'Apareschivei al momento del sinistro si stava spostando a bordo del motociclo di proprietà della moglie sulla via Roma, località Alto Reno Terme e, giunto all'altezza civico n. 8, collideva con il veicolo avversario. L'incidente avveniva intorno alle ore 19:45. Stanti le suddette circostanze emergenti in ordine alla dinamica del sinistro, dunque, non può dirsi provato che l'incidente sia avvenuto nel percorso diretto e strettamente necessario tra la struttura, dove si era disputata ore prima la partita, e la sua pagina 3 di 4 abitazione. In particolare, dal doc 2 emerge che la partita di calcio aveva avuto inizio alle ore 15:30, mentre l'incidente è avvenuto solo alle ore 19:40 circa. Essendo noto che una partita di calcio ha la durata di 90 minuti, non è dimostrato che si sia Persona_1 trattenuto presso la struttura sportiva oltre due ore dopo il termine delle relative attività ed abbia fatto rientro direttamente presso la sua abitazione. Sul punto, la ricorrente non ha formulato istanze istruttorie e non può ritenersi rilevante nemmeno la scrittura sub doc. 3, sottoscritta da e non datata, da cui emerge unicamente Parte_2 che “Al termine della partita, il sig. dopo aver svolto le sue mansioni Persona_1 abituali, come pulizia degli spogliatoi e sistemazione dei materiali di gara, ripartiva a bordo del ciclomotore malaguti targato X99CCH”. A parte l'irritualità della dichiarazione prodotta (che non presenta i canoni e la valenza probatoria della testimonianza scritta ex art. 257 bis c.p.c.), da essa non si desume l'ora in cui si allontanava dalla struttura, la permanenza dell'assicurato presso il centro Persona_1 sportivo fino alle 19:30, come allega parte ricorrente, né infine che l stesse Persona_1 guidando verso la sua residenza quando è stato coinvolto nel sinistro. Per tutte le ragioni illustrate, la domanda non merita accoglimento.
3. Nulla deve essere disposto, stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- nulla sulle spese.
Bologna, 14 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
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