Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilita', al condannato e all'internato e' assicurato il lavoro.
Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attivita' educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorita' giudiziaria, a svolgere attivita' lavorativa di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.