Articolo 15 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 19Articolo 18
Versione
24 agosto 1975
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Versione
10 novembre 2018
Art. 15. Elementi del trattamento ((Il trattamento del condannato e dell'internato e' svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilita', della religione, delle attivita' culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia.))
Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilita', al condannato e all'internato e' assicurato il lavoro.
Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attivita' educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorita' giudiziaria, a svolgere attivita' lavorativa di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.
Entrata in vigore il 10 novembre 2018
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