Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana - In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TRIESTE, Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Anna L. Fanelli,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. 771/23 R.G. ed iniziato con atto di citazione dd. 23/02/23 da
, con avv. E. BARDI Parte_1
- parte attrice -
contro
, CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_2
tutti con avv. L. SPINOGLIO
- parti convenute -
avente ad oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni dell'attrice:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Trieste
In via principale:
accertato e dichiarato che il sinistro de quo si è verificato a causa dell'investimento della sig.ra da parte della Pt_1 [...]
CP
tg BS 682 RT condotta nell'occasione da (comproprietaria assieme al sig. , assicurata Persona_1 CP_2 CP_2
per l'effetto condannare: (c.f./P.I.: in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente CP_2 P.IVA_1
in Via Stalingrado 45 – 40128, Bologna, a rifondere tutti i danni residui subiti dall'attrice che così si quantificano sulla base della documentazione medica (cfr. doc. 21 da A a C all.), della perizia medico legale del dott. (v. doc. 15), dei Per_2 pagina 1 di 14
viene indicata con il numero progressivo 22/A considerando che il precedente è privo di numero ma deve considerarsi come
22:
DANNO BIOLOGICO
I.T.T. 47gg x € 130,00 = 6.110,00
I.T.P. (270gg x 50%) x € 130,00 = 17.550,00
I.P.P. 30% 107.555,00
Aumento personalizzato 20% 21.511,00
Sub Totale 152.726,00
DANNO PATRIMONIALE:
Spese mediche documentate (da A a I) 4.792,00
Costo sin ora sostenuto per la badante 57.307,68
Previsione di costo futuro per i prossimi 5 anni 108.000,00
Competenze stragiudiziali, sull'acconto (fatt.69/21) 12.688,00
Fattura CTP dott. 187/24 (doc. 22/A all) 732,00 Per_2
TOTALE 336.245,68
Detratta offerta - €110.000,00
TOTALE: € 226.245,68
o la somma maggiore o minore che sarà riconosciuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo.
Spese di CTU a carico di parte soccombente.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Conclusioni della parte convenuta costituita:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito in via principale accertare e dichiarare previa CTU medico legale e detratte le voci di danno non provate e non dovute per quanto motivato in narrativa che la somma corrisposta da
[...]
in via stragiudiziale è satisfattiva delle ragioni attoree e per l'effetto respingere ogni e Controparte_4
qualsivoglia domanda formulata dalla , con vittoria di compensi e spese del presente procedimento. Pt_1
pagina 2 di 14 In subordine, accertare e dichiarare l'eventuale maggior danno patito dalla , previa idonea CTU medico legale Pt_1
e detratte le voci non dovute e non provate per quanto motivato in narrativa, e porre a carico di
[...]
la somma così quantificata, tenuto conto dell'acconto corrisposto ante causa. Controparte_4
Con vittoria di compensi e spese.
Richiama, per quanto concerne la CTU depositata, le osservazioni del proprio consulente medico di parte, con riserva di ulteriormente argomentare sul punto nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., di cui chiede la concessione.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
ha citato in giudizio le parti convenute in epigrafe per sentir accogliere le conclusioni (di merito) di Parte_1
cui pure in epigrafe, esponendo in fatto quanto segue: in data 15/06/20 alle ore 13,18, stava regolarmente attraversando la via Giulia, utilizzando l'apposito passaggio pedonale zebrato in prossimità del civico n.80
(avendo alle spalle l'esercizio “Brico”, e di fronte il centro commerciale “Il Giulia”), allorquando, giunta ormai nei pressi del margine opposto della carreggiata, veniva violentemente urtata e sbalzata a terra per 15 mt circa dalla sopraggiungente VW Polo tg BS 682 RT;
tale autovettura era condotta nell'occasione da Persona_1
proprietaria assieme al sig. ed assicurata con n. di polizza 30/131974714/1; la CP_2 CP_2
conducente, provenendo dal centro cittadino, avrebbe avuto tutto il tempo di accorgersi della pedone che attraversava la strada da sinistra a destra rispetto la sua direttrice di marcia, considerando, inoltre, che in quel tratto la strada è rettilinea e la luce era ottimale;
la dinamica del sinistro veniva confermata sia dagli Agenti della
Polizia Locale – i quali, per effetto dei rilievi svolti e della dichiarazione assunta del teste oculare Tes_1
contravvenzionavano la sig.ra ex art. 191 CdS - sia dalla stessa Assicurazione, che risarciva il
[...] Per_1
danno da lesioni dichiaratamente al 100%; a seguito del violentissimo, quanto improvviso, impatto, la sig.ra veniva trasportata d'urgenza presso il reparto di rianimazione del locale Nosocomio, dove le veniva Pt_1
riscontrata una serie impressionante di lesioni e fratture;
la compagnia liquidava soltanto un acconto di €
110.000 in data 21/09/21 ed offriva successivamente ulteriori € 40.000, ritenuti insufficienti, né aveva esito positivo l'invito alla negoziazione assistita inoltrato dal legale attoreo.
Nel costituirsi in giudizio la sola compagnia convenuta, che hanno contestato la fondatezza delle domande attoree in punto quantum debeatur, con particolare riferimento alla personalizzazione e ai danni patrimoniali reclamati.
pagina 3 di 14 Il G.I. ha assegnato i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e quindi ha disposto c.t.u. medico-legale.
Il G.I. ha infine acquisito le definitive conclusioni delle parti ed assegnato i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche, riservandosi all'esito la decisione.
***
Le domande attoree sono fondate e meritano accoglimento, nei termini e per le ragioni che di seguito si indicheranno.
Non essendovi discussione in punto an debeatur, si procede all'esame del quantum debeatur, controverso avendo riguardo sia alla debenza di alcune poste di danno pretese sia alla congruità delle somme libellate.
Va previamente richiamata la più generale distinzione tra “danno patrimoniale” (atipico) ex art. 2043 c.c. e
“danno non patrimoniale” ex art. 2059 c.c., quest'ultimo sganciato ormai dai rigidi vincoli di cui all'art. 185
c.p.c. e piuttosto ricondotto a lesioni di valori (tipici) propri della Costituzione.
Riguardo ai danni non patrimoniali, accanto alla nota categoria del “biologico” in senso stretto, viene in rilievo il cd. “danno morale soggettivo” o sofferenza psichica transeunte. Trattasi pur sempre di un possibile atteggiarsi del danno non patrimoniale ma la cui ontologica sussistenza ed autonomia sono state da ultimo riaffermate dalla giurisprudenza, che ne ammette altresì una liquidazione autonoma (più precisamente, la S.C ha chiarito, con l'ordinanza del 19/02/19 n. 4878, sez. VI, che “nel procedere all'accertamento e alla quantificazione del danno
risarcibile, il giudice di merito deve dunque tenere conto da una parte dell'insegnamento della Corte
costituzionale (Corte cost. n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e, dall'altra, del recente intervento del legislatore
sugli artt. 138 e 139 c.d.a. come modificati dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, la cui nuova
rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, “danno biologico”), e il cui contenuto
consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale da quello morale;
ne deriva che il
giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non
patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, sub specie del dolore, come
in ipotesi della vergogna, della disistima di sé, della paura, ovvero della disperazione) quanto quello dinamico-
relazionale (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto);…”. V.
anche, in tema, Cass. 15733/22, 2464/20, 2788/2019, 901/18, 7513/18, 26805/17, 25817/17).
pagina 4 di 14 Resta peraltro fermo che solo una lesione seria e grave sarebbe risarcibile, senza duplicazioni (dando cioè
diverso nome a identici pregiudizi) e pur potendo fare riferimento al fatto notorio, alle massime di esperienza ed alle presunzioni, ma senza alcun automatismo e salvi i comuni oneri di allegazione e probatori, ossia dovendosi pur sempre dimostrare gli elementi di fatto da cui desumere esistenza ed entità del pregiudizio (v. soprattutto
Cass. sez. un. n. 26972/08, nonché - nel senso che il danno morale non sarebbe comunque ravvisabile ipso iure -
Cass. 10527/11 e Trib. Padova 2892/16; si vedano anche, in argomento, Cass. 21939/17, 23778/14, 24471/14).
Ciò posto, si aderisce senz'altro ai parametri elaborati dal Tribunale di Milano, siccome da ultimo rivisti ed aggiornati al 2024. Ciò, sempre sulla scorta degli innovativi principi espressi nelle quattro note sentenze della
Cassazione del novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975, nell'ottica di garantire unitarietà ed onnicomprensività del risarcimento, ossia prescindendo da inutili sottocategorie o duplicazioni, pur ferma restando la necessaria integralità del risarcimento stesso;
ricordata altresì l'indicazione ben precisa fornita dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 184/86, secondo cui occorre contemperare un'obiettiva esigenza di
“uniformità pecuniaria di base” con una altrettanto apprezzabile di “elasticità e flessibilità”, al fine di poter adeguare la quantificazione del danno al caso concreto;
esigenza infine fatta propria con le pure note pronunce nn. 12408 e 14402 del 2011 e 20292/12, che appunto alle tabelle milanesi rimandano quale doveroso strumento di liquidazione.
Più precisamente, da un lato, vengono rivisti in melius, in un'ottica onnicomprensiva, i valori per il danno non patrimoniale da invalidità temporanea, ora indicati in € 115, con possibilità di “aumento personalizzato in
presenza di allegate e comprovate peculiarità” fino a max 50% (prima oscillavano tra € 99,00 ad € 149,00), per ogni giorno di invalidità al 100% (idem sono state aumentate le voci di danno per perdita del rapporto parentale).
Dall'altro lato, viene previsto un sistema di liquidazione del danno da lesione permanente dell'integrità psico-
fisica nel senso di separare il "danno biologico" dal cosiddetto "incremento per sofferenza" (o "danno morale"),
computandone cioè i risvolti sia anatomo-funzionali e relazionali, sia in termini di dolore o sofferenza soggettiva, secondo valori medi o “standardizzabili” (pure superiori rispetto a quelli di cui alle tabelle degli anni precedenti). Vengono quindi previste percentuali di aumento - con possibilità di superare i massimi, in casi eccezionali - in ragione delle singole peculiarità della fattispecie concreta, che siano allegate e provate (anche in via presuntiva), onde consentire una congrua “personalizzazione”.
pagina 5 di 14 Su tale ultimo specifico punto, si ricorda che la Corte di Cassazione, segnatamente con le ordinanze n. 7513/18,
4878/19 e 25164/20, ha evidenziato che, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento (prevista dalla stessa legge o dalle tabelle adottate dai giudici di merito) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari (ovviamente da allegare e provare), mentre le conseguenze normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non consentono né giustificano alcuna personalizzazione in aumento. Ciò, sull'evidente presupposto che la nozione, anche medico-legale, di “danno biologico” è già comprensiva, oltre che della lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, anche dell'incidenza negativa che questa esplica sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti;
ipotesi da cui va dunque distinta quella in cui si sia verificata una compromissione di attività “particolari”, ovvero di
“particolari aspetti dinamico-relazionali”. Resta peraltro salva la possibilità di riconoscere una somma aggiuntiva in caso di pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, in quanto non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, come avviene per quei danni non patrimoniali non derivanti da una lesione della salute, ma dalla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati.
Un tanto premesso, non può che farsi riferimento alle chiare ed esaustive – ed altresì pienamente rispettose del contraddittorio - conclusioni assunte dal c.t.u. medico-legale, come da elaborato dd. 12/12/23, alla cui integrale lettura qui pertanto si rimanda.
In particolare, il dott. ha evidenziato la verificazione di lesioni, in sicuro nesso col sinistro, segnatamente Per_4
consistite in un “politraumatismo particolarmente violento con impatto da parte dell'automobile investitrice da
destra e successiva proiezione a terra. Particolarmente gravi le conseguenze del trauma cranio-facciale con
fratture dell'osso parietale e della mastoide ma anche dell'arco zigomatico e del pavimento-parete del seno
mascellare di sinistra (emi COMZ sinistro), ma soprattutto l'induzione a livello encefalico di focolai contusivi
multipli (particolarmente estesi in regione temporo-fronto-parietale destra), con emorragia subaracnoidea
(ESA) emisferica bilaterale ma anche intraventricolare, focolaio contusivo pre-mesencefalico…si evidenziava
anche una frattura comminuta a livello della clavicola sinistra, frattura dei tre archi costali a sinistra (II-III e
IV), frattura dell'emipiatto mediale della tibia sinistra, infrazione composta dell'epicondilo omerale mediale al
gomito sinistro e infrazione della base del V metacarpo di sinistra”.
pagina 6 di 14 Possono quindi riconoscersi i seguenti importi:
- per inabilità temporanea € 7.050 per I.T.T. per 47 giorni, € 17.550 per I.T.P. al tasso medio decrescente del
50% per 270 gg. (pari a 9 mesi); a tali importi si perviene assumendo come base i valori giornalieri milanesi di €
150 e 130, per ciascuno dei due periodi, considerando il grado di menomazione nella sfera dinamico-esistenziale e di sofferenza psico-fisica via via subito, siccome desumibile pure da quanto scrive il c.t.u.: “Si è
ragionevolmente verificato un periodo di sofferenze di grado elevato per 47 giorni (ricovero) e di grado medio-
elevato per 9 mesi”.
- per riconosciuta percentuale di invalidità permanente, al tasso del 30% stimato, € 125.007 per “danno non patrimoniale risarcibile”, di cui € 85.621 per il biologico in senso stretto;
vi è incluso l'incremento per il danno psichico, che si è senz'altro verificato, visto il complessivo contesto, di cui si è detto.
In proposito, va considerata l'età della danneggiata al momento di stabilizzazione dei postumi (anni 87), invece dell'età di 86 anni posseduta al momento del sinistro. Si ritiene infatti condivisibile il principio più volte e di recente enunciato dalla Cassazione, in particolare con la sentenza 3121 del 7/02/17, che ha ribadito quanto già
affermato con la precedente n. 10303 del 2012: “nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare
riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro ma a quello di cessazione dell'invalidità
temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi
venuto ad esistenza”; invero, se si procedesse alla liquidazione del danno biologico permanente sulla base dell'età del danneggiato al momento del sinistro, si avrebbe la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti (permanente e temporanea) in riferimento al medesimo momento temporale, e, di conseguenza,
l'illegittima duplicazione dello stesso danno sia a titolo di inabilità temporanea che permanente;
in altre parole,
ferma restando la congiunta risarcibilità del danno biologico da cd. permanente e da cd. temporanea, va censurata la loro cumulabilità con riferimento allo stesso periodo temporale.
Quanto all'applicabilità di una qualche percentuale di aumento, è indubbio che le ripercussioni negative subite dalla nella sfera morale e psicologica e in quella dinamico-relazionale siano state già ricomprese e Pt_1
computate nell'ambito dei valori standard sopra richiamati.
Il c.t.u. medico-legale, nel valutare e quantificare inabilità temporanea e postumi, ha già evidentemente soppesato le relative ricadute sulle generali condizioni soggettive ed oggettive della periziata, quali conseguenze pagina 7 di 14 tutto sommato “normali” (v. dolore fisico, menomata mobilità, necessità di sottoporsi a interventi, esami,
trattamenti o pratiche riabilitative, tempi e disagi connessi, ecc.). Nulla ha invece allegato l'attrice, e tanto meno chiesto di provare, circa ulteriori, concrete e specifiche, circostanze.
Quanto alla sfera patrimoniale, vanno considerate le spese sanitarie sostenute, siccome dal c.t.u. giudicate congrue e necessarie, per un totale di € 4.892, ivi incluso l'esborso di € 610 per parere medico-legale stragiudiziale, che pure merita ristoro, trattandosi pur sempre del costo di parere tecnico (da non confondere con la consulenza di parte), di indubbia non modesta complessità, destinato a sostenere le ragioni attoree in giudizio.
In punto danni patrimoniali futuri, scrive invece il c.t.u che “non si ravvisa la necessità di spese mediche future
in relazione ai postumi permanenti evidenziati, salvo la necessità di assistenza per l'espletamento delle
ordinarie attività della vita quotidiana… risultano fatture di pagamento per badante dal mese di agosto 2020 al
mese di novembre 2022, sulla base di un contratto di 54 ore settimanali di assistenza. Vista l'evoluzione delle
lesioni e lo stato attuale di necessità di assistenza da parte di terzi oramai cronicizzata, l'indicazione per tali
prestazioni assistenziali appare congrua, ma la quantificazione monetaria di tale assistenza esula dalle strette
competenze medico-legali”. Ed ancora, scrive il c.t.u., in risposta al c.t.p. conv., che “… la parte preponderante
dell'attuale invalidità residua attinge alle condizioni psichiche della danneggiata e che pertanto la necessità di
assistenza deriva soprattutto da tale quota di danno permanente ed in misura più limitata dei danni fisici”.
In proposito, è vero che non è provata, né lo stesso c.t.u. certifica una perdita di autonomia totale (che peraltro avrebbe consentito di ottenere l'indennità di accompagnamento); idem appare opinabile l'esistenza di un nesso in via esclusiva col sinistro, piuttosto che con l'età dell'attrice, tale da far presumere una probabile evoluzione in
pejus delle sue condizioni di salute psico-fisica e in termini di autonomia;
ciò, in assenza peraltro di concrete allegazioni ed offerte probatorie con riferimento alla vita precedentemente condotta, al di là dell'affermazione del c.t.u. – frutto del mero riferito di parte – secondo cui la “prima del sinistro de quo viveva da sola, Pt_1
perfettamente autonoma” (analogamente, la consulenza neuropsichiatrica del 15/07/2020 riportava “Non noto lo
stato cognitivo e funzionale pregresso ma viveva da sola. Riferisce 5 anni di educazione formale, destrimane,
vive da sola con rete familiare presente”).
Inoltre, sia il contratto di lavoro e le buste paga dimessi unitamente all'atto introduttivo (doc.ti 17 e 17 bis) sono tutti a nome di soggetto diverso dall'attrice. CP_5
pagina 8 di 14 E' in effetti noto, fermo il principio della necessaria integralità del risarcimento, che anche le spese per l'assistenza personale, presente e futura, costituiscono un pregiudizio economico suscettibile di risarcimento.
Appaiono al riguardo pertinenti i seguenti principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7774 del 20/04/2016: “a) la liquidazione del danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute per
l'assistenza domiciliare a vantaggio di persona invalida presuppone l'accertamento che la relativa spesa sia
stata effettivamente sostenuta;
nulla, dunque, può essere liquidato per tale titolo a chi non dimostri di avere
sostenuto alcuna spesa al riguardo. b) Nella liquidazione del danno patrimoniale consistente nelle spese che la
vittima di lesioni personali deve sostenere per l'assistenza domiciliare, il giudice deve detrarre dal credito
risarcitorio sia i benefici spettanti alla vittima a titolo di indennità di accompagnamento (L. 12 giugno 1984, n.
222, art. 5), sia i benefici ad essa spettanti in virtù della legislazione regionale in tema di assistenza domiciliare,
legislazione che in virtù del principio jura novit curia il giudice deve applicare d'ufficio, se i presupposti di tale
applicabilità risultino comunque dagli atti. c) Il danno permanente futuro, consistente nella necessità di dovere
sostenere una spesa periodica vita natural durante, non può essere liquidato semplicemente moltiplicando la
spesa annua per il numero di anni di vita stimata della vittima, ma va liquidato o in forma di rendita;
oppure
moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e quindi abbattendo il risultato in
base ad coefficiente di anticipazione;
od infine attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel
moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie” (v. anche Cass. civ. n.
526/20, 18050/19 e 4734/19; v. anche Sezioni Unite, dd. 22.05.2018 nn. 12564/18, 12565, 12566 e 12567, in tema di compensatio lucri cum damno).
Nel caso di specie, da un lato, è innegabile – alla luce dei rilievi del c.t.u. - che sia insorta una concreta necessità
di assistenza a seguito dell'incidente.
Non vi è evidenza peraltro - nemmeno alla stregua delle allegazioni delle parti convenute –di condizioni tali giustificare il riconoscimento di particolari indennità o provvidenze (quali i contributi regionali per i cd.
“gravissimi”).
Dall'altro lato, dalla documentazione prodotta dall'attrice in corso di causa si evince che effettivamente l'attrice ha già pagato per costi badante, al marzo 2024: direttamente dal proprio conto, € 14.718,00 per stipendi e INPS
ed € 13.244,55; tramite rimborso per i versamenti effettuati dal conto della figlia 21.035,31 (+ CP_5
pagina 9 di 14 4,50 commissioni), nonché dal conto € 14.718,22 (+ 0,56 commissioni); il tutto per complessivi Controparte_6
€ 57.307,68. Poco importa ovviamente che i rimborsi siano stati effettuati in epoca successiva all'introduzione della causa, trattandosi pur sempre di poste di danno meritevoli di ristoro, anche se non già allora verificatesi, ma maturate in seguito, come da principi sopra richiamati.
Ciò posto, si ritiene congruo ed equo rimborsare quanto meno le spese che l'attrice ha già sostenuto e documentato, per l'importo suddetto di € 57.307,68.
Sebbene una ragionevole prognosi induca a ritenere in astratto perdurate le esigenze di assistenza anche dopo il marzo 2024, tuttavia non è possibile liquidare alcunché per il periodo successivo, in assenza di una qualsivoglia prova dell'effettivo esborso (ciò anche considerando l'obiettivamente indubbia aleatorietà delle aspettative di sopravvivenza della , che già alla data del sinistro aveva superato la durata di vita media: 85,97 o oltre 83 Pt_1
anni per le donne, in Italia).
Quanto alle spese di assistenza legale stragiudiziale infine reclamate, si osserva innanzitutto che nell'atto introduttivo la richiesta viene solo genericamente giustificata “per l'intervento del legale… necessario e
strumentale all'ottenimento del risarcimento del danno (ancorché nella misura insoddisfacente sopra
descritta)”, senz'altro specificare.
E' noto che la giurisprudenza di legittimità, dopo aver affermato che le spese legali stragiudiziali andavano liquidate ex art. 92 c.p.c. e incluse nella nota spese (Cass. 14594/2005), ha poi mutato orientamento, chiarendone la natura di danno emergente, quale costo sostenuto per l'attività svolta dal legale nella fase precontenziosa
(Cass. 2275/2006 e 997/10; Sez. un. 10 luglio 2017 n. 16990; Sez. VI 2 febbraio 2018 n. 2644; Sez. III 2 luglio
2019 n. 17685; Sez. VI 10 dicembre 2021 n. 39384; Sez. III 4 novembre 2020 n. 24481; Sez. II 7 ottobre 2020 n.
21565; Sez. III 2 luglio 2019 n. 17685; Sez. VI 13 marzo 2017 n. 6422).
Pertanto, valgono le comuni regole in tema di danno emergente, che andrà quindi domandato, allegato e provato,
così come le altre poste risarcitorie (Cfr. Cass. Sez. un. 16990/17 cit.).
Non saranno quindi ripetibili le spese: - che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza,
in accordo con l'art. 1227 I comma c.c.; - sostenute in misura esagerata ex art. 1227 II comma c.c.; - non in nesso di causa con il fatto illecito, ossia non influenti ai fini di una pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida, risolvendo problemi pagina 10 di 14 tecnici di qualche complessità (testualmente afferma Cass. sez. un. 16990/17 cit. che “…la corrispondente
spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul
danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non
avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo
problemi tecnici di qualche complessità”).
Inoltre, le dette spese vanno valutate ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio (Cass. civ. Sez. VI 10 dicembre 2021 n. 39384; Sez. III 2 luglio 2019 n.
17685; Sez. III 21 settembre 2017 n. 21941; sul concetto di più rapida tutela, si veda altresì Cass. Civ. Sez. III 13
aprile 2017 n. 9548; v. anche Cass. 17209/2015, nel senso che trattasi di giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità). Ne deriva che, allorquando - all'esito di questa valutazione ex ante - il giudice del merito converrà
che quella stessa lite poteva essere definita, con l'attività e le prove offerte nel processo, già nella fase amichevole, non v'è ragione per escludere tali spese legali, che appartengono a quella fase stragiudiziale e non hanno nulla a che vedere con quella giudiziale. Infatti, la spesa di questa attività non può essere esclusa per il fatto che l'intervento dell'avvocato non abbia fatto recedere la controparte dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stato oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale (Cass. Civ.
Sez. VI, ordinanza 13 marzo 2017 n. 6422; principio già enunciato da Cass. Civ. Sez. III 21 gennaio 2010 n. 997,
ribadito in Cass. Civ. Sez. II 7 ottobre 2020 n. 21565. Va segnalata altresì l'ordinanza della Cassazione n. 15732
del 17/05/22, la quale, oltre a ribadire la natura di danno emergente delle spese in questione, ha precisato che colui che ne chiede il rimborso ha l'onere di fornire prova dell'avvenuto versamento, allegando alla propria domanda la relativa documentazione).
Ciò posto, ne deriva la irripetibilità delle spese in questione, trattandosi di prestazioni ante causam in definitiva rivelatesi inutili ed ininfluenti, anche per la loro misura esosa e ridondante, senza che la relativa utilità possa misurarsi solo in ragione dell'acconto ricevuto, che comunque non evitò il contenzioso.
Le pretese risarcitorie vanno dunque accolte nei termini e limiti in precedenza indicati.
Spetterà altresì, sulle sole somme attribuite per danni patrimoniali emergenti, la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, con decorrenza (in via di semplificazione) dalla data del 30/06/21 o della domanda, sino a quella della presente decisione. Le restanti somme sono invece già attualizzate.
pagina 11 di 14 Gli interessi andranno poi equitativamente computati sulla scorta di Cass. sez. un. 1712/95 (e numerose successive pronunce conformi).
Va per altro verso ricordato che la stessa attrice ha dato atto di aver già ricevuto la somma di € 110.000 in data
21/09/21.
Tale somma, accettata in acconto, va imputata al capitale, conformemente al seguente pressoché consolidato principio, già espresso ad es. da Cass. 10/03/90 n. 1982: “in tema di risarcimento del danno, i versamenti di
somme effettuate in favore del danneggiato nel corso del processo di liquidazione non sono imputabili agli
interessi, non essendo applicabile il criterio previsto dall'articolo 1194 del c.c., che presuppone l'esistenza di un
debito pecuniario, inesistente fino alla liquidazione del danno, con la conseguenza che i detti versamenti devono
imputarsi al capitale e, riducendo l'ammontare del danno, vanno parallelamente rivalutati perché elidono il
fenomeno della svalutazione rispetto ad una parte del danno medesimo, mentre gli interessi devono essere
calcolati sull'intero importo liquidato con decorrenza dalla data dell'evento dannoso fino alla data di
corresponsione dei singoli acconti” (v. anche Cass. sentt. 3747/05, 17743/05, 12725/07).
Si rinvia pertanto ai criteri di computo di cui in dispositivo.
Infine, le spese di lite seguono la prevalente soccombenza delle parti convenute.
La liquidazione viene operata come da D.M. 55/14, avendo riguardo ai valori medi, leggermente ridotti ex art. 4
co. 1 per la fase istruttoria, di spessore modesto, e con l'aggiornamento ex D.M. 147/22; con applicazione dell'art 5 comma 1, e dunque tenendo conto di quanto effettivamente riconosciuto come ancora dovuto,
ovviamente detratto l'acconto già ante causam versato (la norma fa riferimento alla “somma attribuita alla parte
vincitrice piuttosto che a quella domandata”). Va altresì applicato un incremento del 5% in ragione della pluralità di parti ex art. 4 D.M. cit., stante la discrezionalità dell'aumento ivi previsto e valutata l'assai modesta incidenza concreta di tale fattore sulle attività difensive in concreto svolte e resesi necessarie.
Si ritiene peraltro che vada disposta un'almeno parziale e legittima compensazione, in ragione soprattutto della soccombenza reciproca, ossia del parziale rigetto delle pretese attoree, oltre che del contegno tenuto. Infatti,
l'attrice si è vista ridimensionare e respingere le domande di risarcimento del danno patrimoniale.
P.Q.M.
pagina 12 di 14 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
a) accerta e dichiara che l'attrice ha subito i seguenti danni, a seguito del sinistro occorsole in data Parte_1
15/06/20, da addebitarsi a responsabilità dei convenuti:
- danni non patrimoniali per € 149.607, di cui € 7.050 per I.T.T., € 17.550 per I.T.P., € 125.007 per I.P.;
- danni patrimoniali per € 4.892 per spese mediche ed € 57.307,68 per costi assistenza;
- con la rivalutazione monetaria ad oggi, sui primi dal 30/06/21, sui secondi dalla data della domanda;
- nonché con gli interessi legali, così computati:1) quanto ai danni non patrimoniali, sulla media tra la corrispondente somma capitale, devalutata prima al 15/06/20 e poi al 21/09/21, per il periodo intercorrente tra tali date;
quindi, sulla media tra la stessa suddetta somma capitale - previamente devalutata al 21/09/21 e depurata dell'importo di € 110.000 - e la stessa (devalutata e depurata) ad oggi dovuta;
infine, sulla somma dovuta ad oggi, per il periodo successivo sino al definitivo saldo;
2) quanto al danno emergente: sulla media tra la corrispondente sorte capitale per spese mediche e la stessa rivalutata ad oggi, per il periodo intercorrente tra il
30/06/21 ed oggi;
sulla media tra la corrispondente sorte capitale per costi assistenza e la stessa rivalutata ad oggi, per il periodo intercorrente tra data domanda ed oggi;
quindi sulle somme ad oggi dovute (rivalutate), per il periodo successivo sino al definitivo soddisfo;
b) condanna in solido le parti convenute in persona del legale rappresentante, e Controparte_4 Persona_1
a pagare all'attrice i conseguenti importi ancora dovuti;
CP_2
c) condanna le parti convenute in solido a rifondere 2/3 delle spese processuali di parte attrice, che liquida, per l'intero, in € 13.500 per compensi ed € 810,73 per esborsi, oltre spese gen. 15% ed IVA e CAP di legge;
compensato il residuo terzo;
d) pone in via definitiva gli oneri della c.t.u. medico-legale a carico delle parti convenute in solido.
Esprime nulla osta ex art. 59 lett. d) D.P.R. n. 131/86, come modificato da D.L. 193/16, alla registrazione a debito dell'imposta, da recuperarsi nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno, siccome qui individuata.
Così deciso in Trieste, l'8/01/25
Il Giudice
pagina 13 di 14 dott.ssa Anna L. Fanelli
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