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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/12/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. SC OD Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 14 luglio 2025, iscritta al n. 1741 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via Romolo Falcioni C.F._1
n. 9, presso lo studio dell'Avv. Maria Elisabetta Oddo che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nato a [...] il [...], c.f. Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliato in Terracina (LT), alla Via Lungo Sisto C.F._2
n. 18, presso lo studio dell'Avv. Nicoletta Galeotto che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 17 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della respon- sabilità genitoriale nei confronti della loro figlia , nata fuori dal ma- Persona_1
trimonio ad Orvieto (TR) il 16 ottobre 2023.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti condizioni:
“1. La responsabilità genitoriale sulla minore è esercitata da en- Persona_1
trambi i genitori, Sig.r e Sig . Gli Stessi si obbligano Parte_1 Parte_2
a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con on- CP_1
ché a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2. la minor è collocata prevalentemente presso la madre Sig.r Persona_1 [...]
nella residenza dei nonni materni, Sig.ri nato il Parte_3 Persona_2
30/08/1962 a Viterbo c.f. e, nata il C.F._3 Persona_3
3/08/1969 a Viterbo c.f , sita in Viterbo Strada Teverina C.F._4
57, dove la minore ha già la residenza anagrafica;
3. le decisioni di maggiore interesse per la vita della figlia e, in particolare, quelle relative all'istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, odierni ricorrenti, tenendo sempre conto non solo delle capa- cità della minore, delle sue inclinazioni naturali ed aspirazioni personali ma anche, nei limiti del possibile, del benessere della medesima, dell'età e della di lei volontà;
4. la casa familiare, già condotta in locazione dal ricorrente Sig. , Parte_2
resta al Medesimo;
5. compatibilmente con le necessità della minore, anche quelle conseguenti all'in- serimento all'asilo e, le esigenze della Sig.r (di seguito indicata come Parte_1
“la madre”), il Sig (di seguito indicato come “il padre”) potrà eser- Parte_2
citare il diritto di visita alla figlia, ogni qualvolta lo vorrà e gli sarà possibile, anche tutti i giorni, previo preavviso alla madre, nella settimana precedente e comunque entro e non oltre il giorno di venerdì, mediante messaggio whatsapp.
pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Compatibilmente con le necessità della minore, anche quelle conseguenti all'inse- rimento all'asilo e, le esigenze della madre, il padre, previo preavviso di una setti- mana e comunque entro e non oltre il giorno di venerdì, mediante messaggio wha- tsapp, alla madre, potrà prelevare alle ore 16.00 la figlia presso la di Lei residenza o presso la struttura dell'asilo dall frequentata e, tenerLa con sé, conducen- Pt_4
dola presso la di Lui residenza sita in Montecchio (TR) Via Cesare Battisti 25 o in alternativa presso luoghi ludico - ricreativi, per poi riportarla alla di Lei residenza alle ore 19.00. A decorrere dal 29 settembre 2025, compatibilmente con le neces- sità della minore, anche quelle conseguenti all'inserimento all'asilo e, le esigenze della madre, il padre, previo preavviso di una settimana e comunque entro e non oltre il giorno di venerdì, mediante messaggio whatsapp, alla madre, potrà, un giorno a settimana, prelevare alle ore 10.00 la figlia presso la di Lei residenza, con- durLa presso la di Lui residenza sita in Montecchio (TR) Via Cesare Battisti 25, facendola pranzare, per poi riportarla alla di Lei residenza alle ore 15.30. Se la minore non vorrà mangiare o comunque manifesterà dei disagi, il padre la riporterà alla di lei residenza prima dell'orario pattuito. A decorrere da febbraio 2026 le parti convengono inoltre che per due domeniche al mese il padre potrà prelevare alle ore 16.00 la minore presso la di Lei residenza, condurLa presso la di Lui residenza sita in Montecchio (TR) Via Cesare Battisti 25, tenendoLa con sé anche per la notte della stessa domenica e riportarLa il lunedì mattina alla di Lei residenza o presso la struttura dell'asilo dalla Stessa frequentata, alle ore 8.30. La scelta delle due do- meniche in questione dovrà essere concordata con la Sig.ra ogni Parte_1
mese entro e non oltre il giorno 5, mediante messaggio whatsapp e dovrà essere compatibile con le esigenze e le necessità della minore nonché le esigenze della
Sig.r Compatibilmente con le necessità della minore e le esigenze Parte_1
della Sig.r il padre potrà altresì chiamare la figlia al telefono della Parte_1
Sig.ra tutti i giorni, anche con videochiamate, dandone congruo Parte_1
preavviso alla mediante messaggio whatsapp. Le parti, vista la teneris- Pt_5
sima età della minore, dichiarano che le anzidette modalità sono adeguate anche pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
per le festività natalizie, pasquali e le vacanze estive. Successivamente, con l'avan- zare dell'età della minore ed il consolidamento sereno del rapporto tra padre e figlia, le modalità di visita predette potranno essere oggetto di modifiche da concor- dare separatamente alla presente scrittura privata;
6. le predette modalità, vista la tenerissima età della minore, avranno applicazione anche per le festività natalizie, pasquali e le vacanze estive. Successivamente, con l'avanzare dell'età della minore ed il consolidamento sereno del rapporto tra padre e figlia, le modalità di visita predette potranno essere oggetto di modifiche da con- cordare, con previsione quindi dei tempi e delle modalità della presenza della figlia presso il padre;
7. il padre, a decorrere dal mese di giugno 2025, a titolo di contributo al manteni- mento ordinario si obbliga a corrispondere alla Sig.r l'importo di € Parte_1
250,00 (dicasi duecentocinquanta/00) mensili, oltre alla rivalutazione Istat annuale come per legge. Il Sig ha espressamente rinunciato all'assegno unico per- Pt_2
cepito dallo Stesso, dalla nascita della figlia minor Pertanto, l'assegno unico Per_1
per la figlia minor sarà interamente percepito dalla Sig.r Persona_1 Parte_6
per espressa volontà delle parti;
[...]
8. il padre, a decorrere dal mese di giugno 2025, si obbliga altresì nella misura del
50% a contribuire alle spese straordinarie a favore della figlia minor , Persona_1
secondo le indicazioni e nei termini di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale
Ordinario di Viterbo che entrambe le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che devono intendersi ivi integralmente riportati e trascritti nel presente ricorso;
9. il padre, Sig. si obbliga, come del resto si è già obbligato con la Parte_2
sottoscrizione della scrittura privata prodotta in atti (All. 10), alla restituzione, in n.
19 rate mensili di € 50,00 ciascuna ed una rata di € 20,00, della somma residua di euro 970,00, quale totale dei regali in denaro ricevuto dalla figli per il di Lei Per_1
Battesimo;
10. gli importi di cui al mantenimento ordinario, straordinario e la rata mensile di
€ 50,00 della restituzione dei regali in denaro ricevuto dalla figli per il di Lei Per_1
pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Battesimo verranno corrisposti dal Sig. alla Sig.ra Parte_2 Parte_1
entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul di lei conto corrente, già noto alle parti, con decorrenza giugno 2025”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Presidente est.
(SC OD)
pag. 5 di 5
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. SC OD Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 14 luglio 2025, iscritta al n. 1741 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via Romolo Falcioni C.F._1
n. 9, presso lo studio dell'Avv. Maria Elisabetta Oddo che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nato a [...] il [...], c.f. Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliato in Terracina (LT), alla Via Lungo Sisto C.F._2
n. 18, presso lo studio dell'Avv. Nicoletta Galeotto che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 17 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della respon- sabilità genitoriale nei confronti della loro figlia , nata fuori dal ma- Persona_1
trimonio ad Orvieto (TR) il 16 ottobre 2023.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti condizioni:
“1. La responsabilità genitoriale sulla minore è esercitata da en- Persona_1
trambi i genitori, Sig.r e Sig . Gli Stessi si obbligano Parte_1 Parte_2
a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con on- CP_1
ché a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2. la minor è collocata prevalentemente presso la madre Sig.r Persona_1 [...]
nella residenza dei nonni materni, Sig.ri nato il Parte_3 Persona_2
30/08/1962 a Viterbo c.f. e, nata il C.F._3 Persona_3
3/08/1969 a Viterbo c.f , sita in Viterbo Strada Teverina C.F._4
57, dove la minore ha già la residenza anagrafica;
3. le decisioni di maggiore interesse per la vita della figlia e, in particolare, quelle relative all'istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, odierni ricorrenti, tenendo sempre conto non solo delle capa- cità della minore, delle sue inclinazioni naturali ed aspirazioni personali ma anche, nei limiti del possibile, del benessere della medesima, dell'età e della di lei volontà;
4. la casa familiare, già condotta in locazione dal ricorrente Sig. , Parte_2
resta al Medesimo;
5. compatibilmente con le necessità della minore, anche quelle conseguenti all'in- serimento all'asilo e, le esigenze della Sig.r (di seguito indicata come Parte_1
“la madre”), il Sig (di seguito indicato come “il padre”) potrà eser- Parte_2
citare il diritto di visita alla figlia, ogni qualvolta lo vorrà e gli sarà possibile, anche tutti i giorni, previo preavviso alla madre, nella settimana precedente e comunque entro e non oltre il giorno di venerdì, mediante messaggio whatsapp.
pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Compatibilmente con le necessità della minore, anche quelle conseguenti all'inse- rimento all'asilo e, le esigenze della madre, il padre, previo preavviso di una setti- mana e comunque entro e non oltre il giorno di venerdì, mediante messaggio wha- tsapp, alla madre, potrà prelevare alle ore 16.00 la figlia presso la di Lei residenza o presso la struttura dell'asilo dall frequentata e, tenerLa con sé, conducen- Pt_4
dola presso la di Lui residenza sita in Montecchio (TR) Via Cesare Battisti 25 o in alternativa presso luoghi ludico - ricreativi, per poi riportarla alla di Lei residenza alle ore 19.00. A decorrere dal 29 settembre 2025, compatibilmente con le neces- sità della minore, anche quelle conseguenti all'inserimento all'asilo e, le esigenze della madre, il padre, previo preavviso di una settimana e comunque entro e non oltre il giorno di venerdì, mediante messaggio whatsapp, alla madre, potrà, un giorno a settimana, prelevare alle ore 10.00 la figlia presso la di Lei residenza, con- durLa presso la di Lui residenza sita in Montecchio (TR) Via Cesare Battisti 25, facendola pranzare, per poi riportarla alla di Lei residenza alle ore 15.30. Se la minore non vorrà mangiare o comunque manifesterà dei disagi, il padre la riporterà alla di lei residenza prima dell'orario pattuito. A decorrere da febbraio 2026 le parti convengono inoltre che per due domeniche al mese il padre potrà prelevare alle ore 16.00 la minore presso la di Lei residenza, condurLa presso la di Lui residenza sita in Montecchio (TR) Via Cesare Battisti 25, tenendoLa con sé anche per la notte della stessa domenica e riportarLa il lunedì mattina alla di Lei residenza o presso la struttura dell'asilo dalla Stessa frequentata, alle ore 8.30. La scelta delle due do- meniche in questione dovrà essere concordata con la Sig.ra ogni Parte_1
mese entro e non oltre il giorno 5, mediante messaggio whatsapp e dovrà essere compatibile con le esigenze e le necessità della minore nonché le esigenze della
Sig.r Compatibilmente con le necessità della minore e le esigenze Parte_1
della Sig.r il padre potrà altresì chiamare la figlia al telefono della Parte_1
Sig.ra tutti i giorni, anche con videochiamate, dandone congruo Parte_1
preavviso alla mediante messaggio whatsapp. Le parti, vista la teneris- Pt_5
sima età della minore, dichiarano che le anzidette modalità sono adeguate anche pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
per le festività natalizie, pasquali e le vacanze estive. Successivamente, con l'avan- zare dell'età della minore ed il consolidamento sereno del rapporto tra padre e figlia, le modalità di visita predette potranno essere oggetto di modifiche da concor- dare separatamente alla presente scrittura privata;
6. le predette modalità, vista la tenerissima età della minore, avranno applicazione anche per le festività natalizie, pasquali e le vacanze estive. Successivamente, con l'avanzare dell'età della minore ed il consolidamento sereno del rapporto tra padre e figlia, le modalità di visita predette potranno essere oggetto di modifiche da con- cordare, con previsione quindi dei tempi e delle modalità della presenza della figlia presso il padre;
7. il padre, a decorrere dal mese di giugno 2025, a titolo di contributo al manteni- mento ordinario si obbliga a corrispondere alla Sig.r l'importo di € Parte_1
250,00 (dicasi duecentocinquanta/00) mensili, oltre alla rivalutazione Istat annuale come per legge. Il Sig ha espressamente rinunciato all'assegno unico per- Pt_2
cepito dallo Stesso, dalla nascita della figlia minor Pertanto, l'assegno unico Per_1
per la figlia minor sarà interamente percepito dalla Sig.r Persona_1 Parte_6
per espressa volontà delle parti;
[...]
8. il padre, a decorrere dal mese di giugno 2025, si obbliga altresì nella misura del
50% a contribuire alle spese straordinarie a favore della figlia minor , Persona_1
secondo le indicazioni e nei termini di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale
Ordinario di Viterbo che entrambe le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che devono intendersi ivi integralmente riportati e trascritti nel presente ricorso;
9. il padre, Sig. si obbliga, come del resto si è già obbligato con la Parte_2
sottoscrizione della scrittura privata prodotta in atti (All. 10), alla restituzione, in n.
19 rate mensili di € 50,00 ciascuna ed una rata di € 20,00, della somma residua di euro 970,00, quale totale dei regali in denaro ricevuto dalla figli per il di Lei Per_1
Battesimo;
10. gli importi di cui al mantenimento ordinario, straordinario e la rata mensile di
€ 50,00 della restituzione dei regali in denaro ricevuto dalla figli per il di Lei Per_1
pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Battesimo verranno corrisposti dal Sig. alla Sig.ra Parte_2 Parte_1
entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul di lei conto corrente, già noto alle parti, con decorrenza giugno 2025”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Presidente est.
(SC OD)
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