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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
RG 6790 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti -Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6790 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per scioglimento del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. FORMISANO GIANLUCA presso C.F._1 il quale elettivamente domicilia
E
nato nata in data [...] in [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. FORMISANO GIANLUCA presso il C.F._2 quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/04/2025 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al
[...] matrimonio da loro contratto in NAPOLI il 2/07/1998 (atto n. 39, P. I, sez. T, anno 1998), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli era intervenuta separazione in forza di sentenza resa nel procedimento rg. 3180/2003.
1 Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati due figli, maggiorenni ed autosufficienti economicamente, ciascuno con famiglie autonome.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 co cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Preliminarmente va rilevato che, benché richiesta dai ricorrenti una pronuncia di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal certificato di matrimonio risulta invece contratto il matrimonio civile e non quello concordatario.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti chiedevano sostanzialmente soltanto una pronuncia divorzile, ovvero concordavano, in ragione della loro indipendenza economica, di rinunciare a qualunque somma a titolo di recupero mantenimento, con mera conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra CP_1
che continuerà ad abitare nell'abitazione sita in Napoli. Alla Via Mastellone n. 17, mentre,
[...] il sig. continuerà ad abitare in Paignton (Regno Unito), in Flat 6 The Old Cider Parte_1
Press 18 Fisher Street. I coniugi, inoltre, si autorizzano al cambio di residenza e/o al trasferimento in altra città, se ciò dovesse risultare utile allo svolgimento delle attività lavorative o professionali dell'uno e/o dell'altro.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di rito ex art 152 disp att cpc.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
2 • pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti e l 2/07/1998 Parte_1 Parte_2
(atto n. 39, P. I, sez. T, reg. Atti Matrimonio anno 1998);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio l'17/07/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti -Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6790 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per scioglimento del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. FORMISANO GIANLUCA presso C.F._1 il quale elettivamente domicilia
E
nato nata in data [...] in [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. FORMISANO GIANLUCA presso il C.F._2 quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/04/2025 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al
[...] matrimonio da loro contratto in NAPOLI il 2/07/1998 (atto n. 39, P. I, sez. T, anno 1998), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli era intervenuta separazione in forza di sentenza resa nel procedimento rg. 3180/2003.
1 Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati due figli, maggiorenni ed autosufficienti economicamente, ciascuno con famiglie autonome.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 co cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Preliminarmente va rilevato che, benché richiesta dai ricorrenti una pronuncia di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal certificato di matrimonio risulta invece contratto il matrimonio civile e non quello concordatario.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti chiedevano sostanzialmente soltanto una pronuncia divorzile, ovvero concordavano, in ragione della loro indipendenza economica, di rinunciare a qualunque somma a titolo di recupero mantenimento, con mera conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra CP_1
che continuerà ad abitare nell'abitazione sita in Napoli. Alla Via Mastellone n. 17, mentre,
[...] il sig. continuerà ad abitare in Paignton (Regno Unito), in Flat 6 The Old Cider Parte_1
Press 18 Fisher Street. I coniugi, inoltre, si autorizzano al cambio di residenza e/o al trasferimento in altra città, se ciò dovesse risultare utile allo svolgimento delle attività lavorative o professionali dell'uno e/o dell'altro.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di rito ex art 152 disp att cpc.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
2 • pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti e l 2/07/1998 Parte_1 Parte_2
(atto n. 39, P. I, sez. T, reg. Atti Matrimonio anno 1998);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio l'17/07/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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