Ordinanza collegiale 13 ottobre 2025
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00260/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01947/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1947 del 2024, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS- rappresentati difesi dall’avvocato Giulio Calabretta, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Satriano Marina, via Rodano n. 12, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Istituto Professionale di Stato Servizi per L'Enogastronomia e L'Ospitalità Alberghiera (Ipsseoa) - Soverato, non costituiti in giudizio;
per l’accertamento
della illegittimità del silenzio serbato sulle istanze di accesso agli atti inviate con pec del-OMISSIS- e con pec del -OMISSIS-;
nonché per l’accertamento
dell’obbligo di provvedere sulle medesime istanze;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. -OMISSIS-AF e udito il difensore dei ricorrenti come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con istanza/diffida del-OMISSIS- i ricorrenti, a mezzo del proprio legale, hanno chiesto all’I.P.S. Alberghiero di Soverato “ di sapere quali sono le iniziative adottate da codesto istituto in persona del Dirigente p.t. Verso gli atti persecutori di aggressione fisica poste ai danni di -OMISSIS-dai propri compagni di classe, e se -OMISSIS-e nelle condizioni di tornare in sicurezza a scuola ”;
- l’istanza è stata riscontrata dal Dirigente Scolastico rappresentando che: “ Del resto nessuno Le nega il diritto di accesso agli atti, che Lei ha esercitato solo oggi, con la missiva riscontrata, che potrà essere espletato nei modi e nei termini previsti dalla legge e a seguito del quale potrà constatare la linearità e correttezza dell’operato della scuola ”;
- con nuova istanza/diffida del -OMISSIS-, i ricorrenti, a mezzo del proprio legale, “ ad integrazione del primo accesso agli atti ” hanno chiesto: “ 1) se gli episodi sono stati riportati nell'immediato sul registro elettronico; 2) di raccogliere le dichiarazioni del collegio tra la coordinatrice di classe e altri docenti che hanno avuto modo di discutere con i genitori; 3) di specificare i fatti che vengono addebitati a -OMISSIS- 4) di comunicare quali sanzioni sono state già adottate; 5) quali disposizioni sono state adottate e indicati ai docenti della classe di -OMISSIS-nell'immediatezza e dopo il -OMISSIS-; 6) conseguentemente l'accesso agli atti è esteso anche ai punti da 1) a 5) ”;
- all’esito dell’udienza dell’8 ottobre 2025, con ordinanza n. -OMISSIS-, è stata ordinata la rinnovazione della notifica presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
- le parti ricorrenti hanno adempiuto all’ordine di rinnovazione;
- con memoria del 20 gennaio 2026 le parti ricorrenti hanno manifestato la persistenza del loro interesse alla decisione;
- le amministrazioni resistenti non si sono costituite in giudizio;
- all’udienza del 4 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che:
- ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d) l.n. 241/1990, si intende “ per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale ”;
- ai sensi dell’art. 22, comma 4, “ Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo ”;
- ai sensi dell’art. 25, comma 2, l.n. 241/1990 l’istanza di accesso deve essere “ rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente ”;
- alla luce di questa normativa, la giurisprudenza amministrativa ha a più riprese affermato che l’oggetto dell'accesso ai documenti amministrativi si compendia nel "diritto" a ricevere una copia di un atto già formato e, quindi esistente e comunque detenuto, nel momento in cui viene posta la richiesta di accesso documentale, dall'Amministrazione destinataria di tale richiesta, senza che quest'ultima (ovvero i suoi uffici) sia tenuta a formarlo o comunque a svolgere attività diverse dal mero recupero nel proprio archivio del documento e dall'attività di riproduzione o mera esibizione;
- le suesposte condizioni non ricorrono nel caso di specie poiché le istanze del ricorrente non hanno ad oggetto documenti amministrativi;
- la prima istanza del-OMISSIS- è infatti genericamente rivolta a conoscere le “iniziative” adottate dal Dirigente Scolastico, senza che vi sia dunque il riferimento ad un documento amministrativo specifico;
- anche la seconda istanza è volta ad assumere informazioni e non già l’acquisizione di specifici documenti essendo rivolta a conoscere se determinati fatti siano avvenuti (iscrizione di determinati fatti sul registro elettronico; eventuale adozione di disposizioni o sanzioni) o a chiedere l’adozione di determinate condotte (raccogliere dichiarazioni della coordinatrice e del collegio dei docenti);
- a ciò non osta il fatto che venga richiesto l’accesso a “disposizioni” o “sanzioni”: a tal fine è infatti richiesta una minima prova o allegazione in merito al fatto che tali documenti esistano, cioè siano stati concretamente adottati;
- l’istanza, invece, per come formulata, non dà conto della effettiva esistenza di tali documenti ed assume dunque una natura più propriamente compulsativa di una attività fattuale, che non di esibizione di specifica documentazione;
- con riferimento a quest’ultimo profilo, peraltro, il Collegio ritiene che non sussistano neanche le condizioni per riqualificare il presente ricorso come ricorso avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a. in quanto, come già rappresentato, le istanze sono dirette a stimolare una attività fattuale e non anche procedimentale;
- il ricorso è in definitiva infondato e va respinto;
- le spese sono compensate alla luce della mancata costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge siccome infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO CO, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
DE AF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE AF | VO CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.