TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 260
TAR
Ordinanza collegiale 13 ottobre 2025
>
TAR
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Natura delle istanze di accesso

    Il Collegio ritiene che le istanze non abbiano ad oggetto documenti amministrativi ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d) della L. 241/1990. La prima istanza è generica e non si riferisce a un documento specifico. La seconda istanza è volta ad assumere informazioni e a sollecitare condotte (raccogliere dichiarazioni, comunicare sanzioni) piuttosto che all'acquisizione di documenti già formati. Non vi è prova dell'esistenza di tali documenti. Inoltre, le condizioni per riqualificare il ricorso come ricorso avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a. non sussistono, poiché le istanze sono dirette a stimolare un'attività fattuale e non procedimentale.

  • Rigettato
    Natura delle istanze e silenzio dell'amministrazione

    Il ricorso è stato respinto in quanto infondato, poiché le istanze non sono state ritenute qualificabili come istanze di accesso a documenti amministrativi e, di conseguenza, il silenzio serbato dalle amministrazioni non è stato considerato illegittimo ai sensi della normativa sull'accesso documentale o del ricorso avverso il silenzio.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 260
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 260
    Data del deposito : 10 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo