Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00199/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00298/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 298 del 2022, proposto da
Cooperativa Sociale “La Nostra Valle” a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Vizzari e Alessandro Alati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso lo studio del primo in Reggio Calabria, Via Don Minzoni, n. 14;
contro
Comune di Condofuri, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Smiriglia Fava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Reggio Calabria, via Gebbione, n. 9\C;
per l'annullamento:
- della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Condofuri n. 25 del 2 marzo 2022, comunicata via p.e.c. in data 3 marzo 2022, con la quale è stata disposta la revoca, ai sensi del contratto di comodato d'uso rep. n.01 del 2012 stipulato con il Comune di Condofuri, della concessione disposta in favore della Cooperativa sociale “La Nostra Valle dei beni siti in località IM, censiti nel catasto fabbricati al foglio 69, p.lle 606 e 607, di cui alla deliberazione della Commissione Straordinaria n. 75 del 16 maggio 2012;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
- nonché per l’accertamento e la declaratoria della insussistenza delle condizioni per l’esercizio da parte del Comune di Condofuri del potere di revoca e/o di risoluzione, ai sensi degli artt. 13 e 14 del contratto di comodato d’uso gratuito rep. n. 1 del 06.06.2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Condofuri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. GI CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 2.5.2022 e depositato il successivo 1.6.2022, la Cooperativa Sociale “La Nostra Valle” a r.l. (di seguito anche «Cooperativa “La Nostra Valle”» o “la Cooperativa”) espone quanto segue:
- a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica espletata dal Comune di Condofuri, risultava assegnataria, con delibera della Commissione Straordinaria n. 75 del 16.5.2012, di un bene confiscato appartenente al patrimonio indisponibile dell’Ente, sito in località IM (catastalmente identificato al NCF al foglio 69 part. 1668 ex 606 e 607);
- in data 06.06.2012, veniva stipulato tra la Cooperativa e il Comune un contratto (n. 1 di repertorio) di comodato d’uso a titolo gratuito, di durata decennale, avente ad oggetto detto immobile, per lo svolgimento dell’attività di ostello della gioventù;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 13.10.2021, tuttavia, sulla base di alcuni rilievi espressi dal Segretario Comunale e dai Responsabili dell’Area Tecnica ed Amministrativa in ordine all’utilizzo del bene, veniva dato indirizzo agli Uffici Comunali di disporre l’attivazione della procedura di risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art. 5 e dell’art. 14 del citato contratto.
Ed infatti, come emerge dalla suddetta delibera di G.C. n. 72.2001:
- con deliberazione n. 127 del 02.09.2013, la Giunta comunale di Condofuri prorogava la durata del contratto di comodato d'uso del bene assegnato alla Cooperativa “La Nostra Valle” di ulteriori due anni (e fino al 30.9.2023) al fine di consentire alla predetta Cooperativa la partecipazione al bando “per la valorizzazione e l'autosostenibilità dei beni confiscati alle mafie 2013”, bando indetto dalla Fondazione per il Sud;
- in data 1.12.2014, la Cooperativa presentava una segnalazione certificata di inizio attività prot. n. 1413520, finalizzata alla realizzazione di un progetto di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 23-ter del D.P.R. 380.2001 da residenziale a struttura extra-alberghiera con opere volte alla ristrutturazione globale dell'edificio (lavori conclusi il successivo 2.8.2016, come da relazione a firma del tecnico incaricato dalla Cooperativa, acquisita agli atti dell'Ente con nota prot. n. 8050 del 09.08.2016);
- con verbale di consegna dell'immobile prot. n. 5261 del 17.05.2017, l'immobile veniva restituito al Comune di Condofuri per la realizzazione di lavori finanziati nell'ambito del POR CALABRIA FESR 2007-2013, conclusisi in data 27.03.2021;
- a seguito di approfondimenti e verifiche effettuate dagli uffici comunali competenti, emergevano criticità in ordine alla legittimità della disposta proroga della durata del contratto di comodato d'uso, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 127 del 02.09.2013 nonché in ordine alla utilizzazione del bene per i fini per cui lo stesso è stato concesso, oltre a sopravvenute ragioni di interesse pubblico che esigevano la restituzione del medesimo bene in maniera definitiva all'Ente locale.
La ricorrente aggiunge, quindi, che:
- con successiva nota prot. n. 15639 del 16.11.2021, il Comune le comunicava l’avvio del procedimento di revoca della concessione, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241.1990;
- a seguito di accesso agli, la Cooperativa trasmetteva all’Ente resistente, in data 24.1.2022, articolate osservazioni;
- l’Amministrazione comunale svolgeva, quindi, un approfondimento istruttorio, acquisendo un parere legale (prot. n. 2156 del 17.2.2022);
- con nota prot. n. 2452 del 23.2.2022, il responsabile del servizio competente comunicava alla Cooperativa la conclusione del procedimento preordinato alla revoca;
- infine, con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 2.03.2022, impugnata, il Comune di Condofuri, ai sensi del contratto di comodato d'uso rep. n.01 del 2012, ha revocato la concessione.
Avverso tale provvedimento insorge la ricorrente, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
I) “ Violazione degli artt. 48 e 107 del D. Lgs. n. 267.2000 ”: la delibera sarebbe illegittima per incompetenza della Giunta Comunale, rientrando tra gli atti di competenza della dirigenza.
II) “ Violazione della Delibera n. 75 del 16.05.2012 di affidamento del bene confiscato e del contratto di comodato d’uso gratuito - Insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di revoca e.o di risoluzione - Violazione dell’art. 48, comma 3, Codice Antimafia (D.Lgs. n. 159.2011) - Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà ed illogicità - Violazione dei principi di proporzionalità e buona fede - Deficit di istruttoria ”.
II.1 Non sussisterebbero i presupposti previsti dagli artt. 13 e 14 del contratto di comodato (“ giustificati motivi ”) per disporre la revoca della concessione né sarebbe illegittima la proroga (asseritamente lesiva dei principi in materia di evidenza pubblica).
La delibera di G.C. n. n. 127 del 02.09.2013 avrebbe prolungato la durata del contratto di comodato di (soli) 1 anno e 3 mesi, al solo fine di consentire alla Cooperativa di beneficiare di un finanziamento finalizzato alla ristrutturazione del medesimo bene di proprietà comunale (e, pertanto, nell’interesse della stessa Amministrazione comunale).
Peraltro, il progetto presentato non è stato ammesso a finanziamento e la proroga “non v’è mai stata”, poiché mai realmente “formalizzata”.
Per il periodo di tempo non oggetto di proroga, invece, il bene era già legittimamente nella disponibilità (solo) della Cooperativa “La Nostra Valle”, poiché concessole in comodato a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica (donde, per tale arco temporale, l’assenza di alcuna “ lesione dei principi di par condicio tra gli interessati e del favor partecipationis ”).
Non sussisterebbero inadempimenti della Cooperativa.
II.2. Quest’ultima avrebbe dovuto utilizzare il bene “dopo le opportune modifiche e i necessari adeguamenti”, che si è impegnata a realizzare, cercando le opportune linee di finanziamento, senza abbandonare l’immobile.
Nel frattempo, però, e dall’anno 2013 lo stesso Comune ha deciso di destinare il bene e, quindi, di impegnarlo in toto all’accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo, nell’ambito del progetto SPRAR, individuando nella stessa Cooperativa un “partner progettuale” (cfr. nota prot. n. 12165 del 06.09.2021)”.
Nell’anno 2014, la ricorrente ha comunicato (nota prot. 1408340 del 28.07.2014) il reperimento delle opportune risorse finanziarie e l’avvio dei necessari lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento dell’immobile alla normativa sugli ostelli (progetto di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso ai sensi dell’art. 23-ter del D.P.R. 380.2001 da residenziale a struttura extraalberghiera), per consentire l’avvio della gestione dell’attività in forma organizzata (cfr. nota prot. n. 12165 del 06.09.2021); e tali lavori si sono conclusi in data 02.08.2016.
L’avvio dell’attività di ostello è stata, peraltro, impedita dalla circostanza che il Comune ha concesso “ ancora una volta la disponibilità dell’immobile confiscato alla Prefettura di Reggio Calabria per iniziative di soccorso, assistenza ed accoglienza dei migranti (cfr. nota prot. 8732 del 31.08.2016, in allegato) ”.
Nel 2017, l’Amministrazione comunale ha ottenuto un ulteriore finanziamento per la realizzazione dell’ostello, e con verbale prot. n. 5261 del 17.05.2017 l’immobile “ veniva nuovamente riconsegnato dalla ricorrente all’Amministrazione per il tempo necessario alla conclusione dei lavori, che però avveniva solo in data 27.03.2021, e mai più restituito alla Cooperativa legittima assegnataria ”.
La ricorrente ha, dunque, avuto l’effettiva disponibilità dell’immobile per il periodo complessivo di (circa) un anno (su dieci previsti).
III.3. I lavori di miglioramento realizzati dal Comune (e i finanziamenti ottenuti) non hanno mutato la destinazione d’uso dell’immobile, restando destinato ad ostello della gioventù, e non impediscono il perseguimento della medesima finalità già portata avanti dalla Cooperativa assegnataria nè giustificherebbero la revoca della concessione.
2. Per resistere al ricorso si è costituito, in data 08.06.2022, il Comune di Condofuri che ha eccepito l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso di cui chiede il rigetto, vinte le spese, per le seguenti ragioni:
- “improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse” in relazione alla scadenza naturale del contratto di comodato del 6.6.2022 e alla richiesta del Comune di Condofuri, manifestata con pec del 16.11.2021 prot. 15639, tesa a riottenere la piena disponibilità del bene concesso in comodato;
- infondatezza dell’eccezione di incompetenza della Giunta Comunale, non sussistendo alcuna violazione degli artt. 48 e 107 D.Lgs. 267.2000, posto che la revoca della concessione del bene concesso in comodato sarebbe un atto di “gestione non ordinaria”;
- infondatezza del ricorso, in quanto:
- la revoca sarebbe sorretta da giustificati motivi derivanti da un inadempimento contrattuale, ed è comunque sorretta da adeguata ed esaustiva motivazione e preceduta da un’istruttoria completa;
- il bene sarebbe “ rimasto per i primi due anni e sei mesi dall’assegnazione nella completa disponibilità della cooperativa che non ha disposto alcun utilizzo; per altri due anni sono stati eseguiti lavori; poi è rimasto ancora dieci mesi senza essere utilizzato ed ancora altri tre anni inattivo per l’esecuzione di ulteriori lavori, pertanto in 10 anni non è mai stato utilizzato per le finalità sociali e per il perseguimento dell’obiettivo di rafforzamento della cultura della legalità nel territorio per cui era stato assegnato, con piena violazione dell’art. 5 del contratto di comodato ”;
- a seguito della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 L. 241/90, alla ricorrente è stata concessa ampia possibilità di dimostrare l’effettivo utilizzo del bene per i fini sociali;
- il bene non sarebbe mai stato utilizzato per lo scopo per cui era stato concesso con violazione dell’art. 14 del contratto di comodato;
- la ricorrente non avrebbe dato alcuna prova di utilizzazione del bene;
- non risultano essere state svolte, nell’ostello della gioventù, attività di rilevanza sociale volte a rafforzare la cultura della legalità nel territorio dell’Ente;
- non sono stati eseguiti interventi finalizzati al miglioramento ambientale e paesaggistico;
- sussisterebbe, pertanto, un inadempimento grave ai sensi dell’art. 14 del contratto di comodato;
- lo stato dell’immobile era compatibile con l’ospitalità di gruppi di giovani (tanto da essere stato utilizzato per l’accoglienza dei rifugiati e richiedenti asilo) ma non è stato sfruttato per le finalità legate all’attività sociale per le quali era stato assegnato.
3. In vista dell’udienza pubblica di discussione del ricorso nel merito, non sono stati depositati nuovi documenti né memorie.
4. All’udienza pubblica dell’11.02.2026, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
5. In applicazione delle norme sancite dal combinato disposto degli artt. 76, co. 4, c.p.a. e 276, co. 2, c.p.c. (Ad. Plen. n. 5/2015) va, preliminarmente, esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dal Comune di Condofuri con la memoria di costituzione.
6. L’eccezione è fondata.
7. La ricorrente (che non ha proposto domanda risarcitoria né manifestato interesse ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm.: Cons. St., A.P., 3 luglio 2022, n. 8) aveva titolo per utilizzare il bene immobile, dapprima, fino al 6.6.2022 (in forza del contratto di comodato d’uso n. 1 del 6.6.2012 che, all’art. 1, ne fissava la durata in “anni dieci dalla data di sottoscrizione del presente atto”) e, a seguito della deliberazione n. 127 del 02.09.2013 della Giunta Comunale di Condofuri, fino al 30.9.2023.
Nessuna utilità trarrebbe oggi la ricorrente dall’eventuale annullamento della deliberazione della Giunta Comunale del 2.3.2022 di revoca della concessione del medesimo bene.
Nelle more del presente giudizio, infatti, la concessione è venuta, comunque, a naturale scadenza.
8. Al Collegio non rimane, quindi, che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
9. Sussistono giusti motivi, attesa la natura in rito della presente pronuncia, per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RI, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
GI CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI CA | RI RI |
IL SEGRETARIO