TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 05/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 1257 2024
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 05.02.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del G.O. Monica D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1257/2024 R.G.
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
vertente tra
, , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LO PRESTI FABIO ENZO
- ricorrente -
e
(C.F. ) domiciliato in VIA SCONTRINO 28 91100 TRAPANI CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo - resistente -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame, parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' per il riconoscimento delle condizioni sanitarie necessarie a percepire la CP_1
pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 L. 118/71, contestando l'erronea valutazione da parte della Commissione invalidi civili istituita presso l'Istituto resistente e del C.T.U. nominato nella fase di ATP delle patologie da cui il predetto risulta affetto.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è infondato, pertanto, va rigettato.
In via preliminare, si osserva che la domanda giudiziale va ritenuta proponibile, giacché, in base alla documentazione in atti, il ricorso risulta essere stato depositato presso la cancelleria dell'Ufficio previo esperimento dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. in cui è stata originariamente esclusa, in capo all'istante, la sussistenza del requisito sanitario prescritto ai fini dell'invalidità civile.
Disposta nuova CTU nel corso del presente giudizio, alla luce delle motivate contestazioni avverso la prima CTU, è stata confermata l'insussistenza dei requisiti sanitari controversi.
Preliminarmente, giova precisare che ai sensi dell'art. 12 della L. 118/1971 vengono considerati invalidi, ai fini del conseguimento della pensione di invalidità, i soggetti “di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa”.
Ebbene, il CTU nominato nel presente giudizio, con ragionamento completo e scevro da qualunque censura razionale (cfr. relazione di consulenza in atti), ha asseverato che: “l'invalidità risulta dell'85%. Non ha diritto, alla pensione di inabilità, in quanto non risulta totalmente e permanentemente abolita la capacità lavorativa”.
Invero, il predetto consulente, ha puntualmente esaminato la documentazione prodotta, analizzato le patologie riscontrate in sede di accertamenti peritali e valutato la loro attuale incidenza funzionale;
pertanto le sue conclusioni vanno condivise perché immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti motivazioni e considerazioni medico-legali.
Alla loro stregua, la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del requisito sanitario della pensione di inabilità va rigettata.
Malgrado la soccombenza, non vi è assoggettamento al pagamento delle spese di lite, trovando applicazione la disposizione di ci all'art. 152, disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42, comma 11, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, poi convertito nella legge n. 326/2003.
La predetta disposizione di legge correla, infatti, la condanna alle spese, nei ricorsi in materia previdenziale, al superamento di un limite reddituale, indicato per relationem dalla stessa norma, salvo le ipotesi di azioni intraprese in mala fede o in colpa grave, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ; risulta in concreto che l'istante ha presentato in calce al ricorso la dichiarazione attestante che la propria posizione reddituale è inferiore al limite di legge, dimostrando con ciò di essere indenne alla possibilità di condanna alla refusione delle spese del giudizio secondo le regole generale sul riparto delle stesse, nel caso di soccombenza, nel processo civile.
Vanno, infine, poste definitivamente a carico del convenuto le spese della CP_1
consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e dichiara parte ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' quelle di CTU, già liquidate con separato CP_1
decreto.
Marsala 5.2.2025
il Giudice
Monica D'Angelo