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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/11/2025, n. 4066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4066 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2424/2025.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- SE DI Presidente
- LL Nocera Componente
- EM TO Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2424/2025 R.G. avente ad oggetto separazione personale di coniugi e pendente tra
( ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso da Avv. Di Chio Felice,
-parte attrice-
e
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 da Avv. Roberto Fiore,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale Parte_1 riferendo di essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato in data 24.08.1996. Ha precisato che dalla loro unione sono nati figli (08.11.2000), Per_1 Per_2
(02.03.2005) e SE (06.11.2008).
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 1 di 3 R.G. 2424/2025.
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis.
Ha domandato la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori (ricorso depositato il
24.02.2025).
I.2.- Il Presidente ha designato il giudice delegato e disposto la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio.
I.3.- La parte convenuta si è costituita Controparte_1 in giudizio non opponendosi alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la separazione e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (comparsa di risposta depositata il 17.09.2025).
I.3.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del
19.09.2025, sostituita da deposito di note scritte ex art- 127- ter c.p.c, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando il mutamento del rito e l'omologazione della separazione secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I.4.- Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
II.- La separazione consensuale è meritevole di omologazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 24.08.1996 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Santeramo in Colle al n. 96, parte II, serie A, anno 1996).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile. Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 17.09.2025.
III.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 2424/2025 introdotto con ricorso
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 2 di 3 R.G. 2424/2025.
del 24.02.2025 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra i coniugi in conformità agli accordi specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 17.09.2025;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 04 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele TO SE DI
Il Giudice estensore Emanuele TO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- SE DI Presidente
- LL Nocera Componente
- EM TO Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2424/2025 R.G. avente ad oggetto separazione personale di coniugi e pendente tra
( ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso da Avv. Di Chio Felice,
-parte attrice-
e
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 da Avv. Roberto Fiore,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale Parte_1 riferendo di essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato in data 24.08.1996. Ha precisato che dalla loro unione sono nati figli (08.11.2000), Per_1 Per_2
(02.03.2005) e SE (06.11.2008).
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 1 di 3 R.G. 2424/2025.
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis.
Ha domandato la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori (ricorso depositato il
24.02.2025).
I.2.- Il Presidente ha designato il giudice delegato e disposto la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio.
I.3.- La parte convenuta si è costituita Controparte_1 in giudizio non opponendosi alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la separazione e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (comparsa di risposta depositata il 17.09.2025).
I.3.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del
19.09.2025, sostituita da deposito di note scritte ex art- 127- ter c.p.c, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando il mutamento del rito e l'omologazione della separazione secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I.4.- Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
II.- La separazione consensuale è meritevole di omologazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 24.08.1996 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Santeramo in Colle al n. 96, parte II, serie A, anno 1996).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile. Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 17.09.2025.
III.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 2424/2025 introdotto con ricorso
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 2 di 3 R.G. 2424/2025.
del 24.02.2025 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_1
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra i coniugi in conformità agli accordi specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 17.09.2025;
2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 04 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele TO SE DI
Il Giudice estensore Emanuele TO
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