TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 380
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Ordinanza cautelare 1 dicembre 2023
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Ordinanza cautelare 16 febbraio 2024
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Ordinanza collegiale 31 gennaio 2025
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Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Legittimità della sopraelevazione

    La Corte ha ritenuto che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 10/1977, la mera comunicazione del parere favorevole della commissione edilizia non possa più considerarsi equivalente al rilascio del titolo abilitativo. Al parere del dicembre 1980 non ha fatto seguito l'emanazione di alcun titolo definitivo, pertanto le opere realizzate risultano prive di idoneo titolo abilitativo.

  • Rigettato
    Preesistenza della "torre"

    La Corte ha ritenuto che la realizzazione dell'ampliamento a "torre" non risulta assentita dalla concessione edilizia n. 8 del 26 aprile 1979, in quanto il progetto allegato non prevede tale volumetria aggiuntiva. Le affermazioni sulla preesistenza o su un ulteriore progetto non sono supportate da prove documentali.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'istruttoria per delega a esterno e conflitto di interessi

    La Corte ha ritenuto che la delega dell'istruttoria a un professionista esterno non inficia la validità del provvedimento finale, che resta imputabile all'organo burocratico dell'amministrazione. Le generiche contestazioni su un potenziale conflitto di interessi non sono supportate da prove concrete.

  • Rigettato
    Carenza di istruttoria per mancata visione dei progetti originali

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta in giudizio dimostri chiaramente la mancanza di titoli abilitativi per le opere contestate. L'onere della prova circa la liceità delle opere non grava sul Comune, ma sulla ricorrente che deve dimostrare la conformità al titolo edilizio.

  • Rigettato
    Omessa comunicazione di avvio del procedimento

    La Corte ha ritenuto che, trattandosi di repressione dell'abusivismo edilizio basata su presupposti oggettivi accertati dall'amministrazione, trova applicazione l'art. 21 octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, che esclude l'annullabilità del provvedimento laddove il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione sull'interesse pubblico alla demolizione a distanza di tempo

    La Corte ha affermato che l'esercizio del potere repressivo in materia edilizia è attività vincolata e non richiede specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico o comparazione con gli interessi privati. L'ordinanza di demolizione è sorretta da adeguata motivazione quando descrive le opere abusive e la loro esecuzione in assenza di titolo abilitativo.

  • Rigettato
    Erroneo richiamo all'art. 31 DPR n. 380/2001

    La Corte ha ritenuto che la realizzazione di una volumetria aggiuntiva su tre livelli e di un'intera sopraelevazione configuri un'ipotesi di "totale difformità" che legittima l'applicazione della sanzione demolitoria ai sensi dell'art. 31 del DPR n. 380/2001. La distinzione tra parziale e totale difformità attiene a modifiche di minore entità.

  • Accolto
    Erronea qualificazione urbanistica dell'area per l'applicazione della sanzione massima

    La Corte ha ritenuto fondati i motivi aggiunti, accogliendo la doglianza relativa all'erronea qualificazione urbanistica dell'area. La sanzione pecuniaria nella misura massima è stata irrogata sul presupposto che le opere abusive ricadessero in area destinata a "opere e spazi pubblici", ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, DPR n. 380/2001. Tale assunto è stato smentito dalla documentazione, che indica la decadenza del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione di una pubblica piazza. Inoltre, la successiva reiterazione del vincolo è stata ritenuta sospetta e configurante sviamento di potere.

  • Rigettato
    Sanzione emessa in assenza della comunicazione di avvio del procedimento

    La Corte ha ritenuto che, trattandosi di repressione dell'abusivismo edilizio, trovi applicazione l'art. 21 octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, che esclude l'annullabilità del provvedimento laddove il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Pertanto, questa specifica doglianza è stata rigettata nel merito, ma la sanzione è stata annullata per altri motivi.

  • Rigettato
    Condizione di forza maggiore per età avanzata e invalidità della figlia

    La Corte non ha esplicitamente motivato su questo punto, ma implicitamente lo ha rigettato non accogliendo i motivi aggiunti su questa base. La sanzione è stata annullata per errata qualificazione urbanistica dell'area.

  • Rigettato
    Inapplicabilità del potere sanzionatorio ex art. 31 DPR n. 380/2001

    La Corte ha ritenuto che la realizzazione di una volumetria aggiuntiva e di una sopraelevazione configuri "totale difformità", legittimando l'applicazione dell'art. 31 del DPR n. 380/2001. La possibilità di applicare gli artt. 33 o 34 è stata valutata come competenza dell'amministrazione nella fase esecutiva, successiva all'ordine di demolizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 380
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 380
    Data del deposito : 26 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo