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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/06/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4710/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti BAGGI DANIELA e Parte_1 C.F._1
PROVINCIALI SILVIA e con domicilio eletto in Pavia, viale Cesare Battisti n. 15 contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DE RADA GIROLAMO Controparte_1 C.F._2
e con domicilio eletto in Pavia, C.so Mazzini n. 1A
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
Entrambe le parti hanno domandato la pronuncia di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti,le prove documentali depositate dalle parti (sentenza del Tribunale di Pavia in data 26.4.2018 con la quale è stata pronunciata la separazione tra i coniugi, certificazioni anagrafiche di residenza e di stato di famiglia) hanno dimostrato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, avvenuta il 2.3.2017.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio attinente le questioni ancora controverse, in merito alle quali deve essere svolta attività istruttoria. Le spese di lite dovranno essere regolamentate con la sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da con Parte_1 ricorso depositato il 20/12/2024 e notificato a , così decide: Controparte_1
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Broni il 23.7.2006 da Pt_1
e da , trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale
[...] Controparte_1
Comune, alla parte II, serie, n.9;
2) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato Civile del
Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze previste;
3) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
4) riserva alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.6.2025
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente
(dott.ssa Claudia Caldore) (dott.ssa Marina Bellegrandi )
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4710/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti BAGGI DANIELA e Parte_1 C.F._1
PROVINCIALI SILVIA e con domicilio eletto in Pavia, viale Cesare Battisti n. 15 contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DE RADA GIROLAMO Controparte_1 C.F._2
e con domicilio eletto in Pavia, C.so Mazzini n. 1A
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
Entrambe le parti hanno domandato la pronuncia di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti,le prove documentali depositate dalle parti (sentenza del Tribunale di Pavia in data 26.4.2018 con la quale è stata pronunciata la separazione tra i coniugi, certificazioni anagrafiche di residenza e di stato di famiglia) hanno dimostrato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, avvenuta il 2.3.2017.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio attinente le questioni ancora controverse, in merito alle quali deve essere svolta attività istruttoria. Le spese di lite dovranno essere regolamentate con la sentenza definitiva.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da con Parte_1 ricorso depositato il 20/12/2024 e notificato a , così decide: Controparte_1
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Broni il 23.7.2006 da Pt_1
e da , trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale
[...] Controparte_1
Comune, alla parte II, serie, n.9;
2) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato Civile del
Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze previste;
3) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
4) riserva alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.6.2025
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente
(dott.ssa Claudia Caldore) (dott.ssa Marina Bellegrandi )