Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
RE P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) Dott.ssa Nicolina Morabito Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1029/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 02/10/2023 e vertente
TRA
Succursale (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Pt_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Luschi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Piazzale Luigi Sturzo n. 15
APPELLANTE
E
(C.F.: ), in persona del suo Amministratore Unico, legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, , rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Antonio Latella e Controparte_2
Aurelio La Scala, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Bagnara Calabra, Via Roma n. 7,
APPELLATA
OGGETTO: - Appello avverso la Sentenza N. 543/2018 del Tribunale di Palmi
CONCLUSIONI
All'udienza del 02/10/2023 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc il difensore dell'appellante presente precisa come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il 14/09/2023, il difensore dell'appellata presente precisa come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il 25/09/2023, nei termini assegnati con il decreto del 19/01/2023 del Presidente del Collegio integrato coi Giudici Ausiliari, che si riportano:
Avv. Giovanni Luschi:
<< ..Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento delle suesposte motivazioni, da intendersi qui per integralmente trascritte, così decidere:
- in ogni caso: condannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze di ambo i gradi di giudizio>>
Avv. ti Antonio Latella e Aurelio La Scala:
Con le presenti note in sostituzione dell'udienza, esposto e premesso tutto quanto contenuto nei propri atti di causa, la Società in persona del suo Amministratore Unico, legale rappresentante pro CP_1 tempore, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, precisa le conclusioni
chiedendo che la Ecc.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria, rigettata ogni contraria istanza, voglia:
- rigettare l'appello proposto, confermando la sentenza del Tribunale di Palmi oggetto di gravame,
- condannare l'appellante alle spese ed onorari del presente grado di giudizio in favore dell'appellata CP_1
->
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1747/2014 emesso in data 9.12.2014 il Tribunale di Palmi su istanza di CP_1 intimava alla il pagamento della somma di euro 20.600,60, oltre interessi e spese, a titolo Parte_1 di corrispettivo per spese di custodia del veicolo BMW 730 D targ DW027FH sopportate dalla istante per mancato ritiro del mezzo in leasing che presentava vizi di malfunzionamento. Il credito era documentato su fatture mensili a far data dal 2.7.2012 a sino al 1.10.2014.
Con atto di citazione regolarmente notificato la proponeva opposizione avverso la predetta Pt_1 ingiunzione, contestando sia la sussistenza dei presupposti per l'emissione della ingiunzione e di contro contestava che la i era resa inadempiente rispetto al contratto di leasing, che la stessa società aveva CP_1 provveduto all'invio della comunicazione per decadenza dal beneficio del termine, che aveva provato al ritiro del mezzo ma senza esito, e per ciò solo avrebbe depositato denuncia La si costituiva in giudizio CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del monitorio. Eccepiva il difetto di legittimazione attiva dalla opponente, ribadiva di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione di decadenza del beneficio del termine, precisava che oggetto del contendere erano le spese di custodia del mezzo rimasto presente nel proprio piazzale a seguito di inerzia della proprietaria rispetto alle molteplici sollecitazioni. Evidenziava che una fattura di custodia era stata pagata e che la somma richiesta in monitorio doveva essere comunque ridotta del relativo importo di euro 726.00 pagato in data 18.1.2013, e che nessuna delle fatture erano mai Parte state contestate dalla e concludeva per l'accoglimento della propria pretesa per l'importo ridotto di euro 19.874,60.
In via istruttoria veniva acquisita la testimonianza di ed (udienza del 14.02.2017). Tes_1 Tes_2
All'udienza del 09.03.2018 le parti precisavano le conclusioni, ed il Tribunale tratteneva la causa in decisione.
Con la sentenza n. 543/2018 emessa e pubblicata il 04/06/2018, il Tribunale di Palmi così decideva:<< -
Rigetta l'opposizione per le causali di cui in parte motiva;
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 1747/2014 emesso in data 9.12.2014 ed in ragione delle considerazioni sopra svolte, ridetermina la somma dovuta all' CP_1 nell'importo complessivo di euro 19.874,60 oltre interessi di mora dalle singole scadenze al soddisfo per come precisato in motivazione. - Condanna la al pagamento a favore della ella Parte_1 CP_1 somma di euro 19.874,60 oltre interessi di mora dalle scadenze delle singole fatture al soddisfo;
- Condanna la al pagamento in favore di delle spese di lite del presente giudizio ivi comprese Parte_1 CP_1 quelle del monitorio che si liquidano in complessivi euro 2.135,50 (di cui euro 145.50 per spese,), oltre spese gen., IVA e CPA come per legge 3. Condanna i convenuti alla refusione delle spese processuali a favore delle attrici che liquida in complessive € 3.068,45, di cui € 568,45 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa>>
Con appello regolarmente notificato ha impugnato la sentenza N. 543/2018 del Tribunale Parte_1 di Palmi emessa il 04/06/2018, rilevando la 1) omessa ed errata pronuncia in merito all'eccezione di Parte imputabilità della risoluzione alla e all'inesistenza di alcun obbligo di ritiro in capo a;
2) CP_1 omessa ed errata pronuncia in merito all'eccezione di infondatezza della pretesa risarcitoria della CP_1
Proponeva istanza per la sospensione della esecutorietà della sentenza ex art. 283 cpc.
Chiedeva:
- in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata stante il fumus boni iuris motivato nella parte narrativa e il periculum in mora che deriverebbe a dal corrispondere Parte_1 ad una società in stato di dissesto finanziario la somma di euro 19.874,00 oltre accessori e spese ovvero, in subordine, disporre il deposito cauzionale presso le competenti autorità della medesima somma dovuta da alla in forza della sentenza appellata, da svincolarsi all'esito del presente Parte_1 CP_1 giudizio di secondo grado;
- nel merito: riformare la sentenza impugnata accertando l'inesistenza del credito della nei CP_1 confronti della e dichiarando che nulla è dovuto da alla Parte_1 Parte_1 CP_1
- in ogni caso: condannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze di ambo i gradi di giudizio>>
Si costituiva l'appellata contestando l'appello, insistendo per il rigetto dello stesso e la conferma CP_1 della impugnata sentenza.
Si instaurava il contraddittorio.
Con autonomo ricorso la difesa appellante insisteva per la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, che veniva sospesa stante la prova del fumus boni iuris che del periculum in mora, sulla scorta delle risultanze della visura Cerved versata in atti dall'appellante, da cui è emersa la potenziale insolvenza di parte convenuta, gravata, come i soci e l'amministratore da pignoramenti e/o ingiunzioni di pagamento e collocata nella classe statistica di rischio “rischio elevato”.
Con ordinanza emessa per l'udienza del 23/05/2020, la Corte di Appello rinviava per la precisazione delle conclusioni al 21/05/2020.
Dopo alcuni rinvii, con ordinanza emessa per l'udienza del 02/10/2023, dopo che i difensori presenti precisavano telematicamente le proprie conclusioni, la causa andava in decisione con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc con ordinanza comunicata in data 06/10/2023, con la concessione dei termini ex artt. 190 e 352
c.p.c. per il deposito di conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Col primo motivo di appello la difesa appellante censura l'impugnata sentenza rilevando la omessa ed errata pronuncia in merito all'eccezione di imputabilità della risoluzione alla e all'inesistenza di CP_1 Parte alcun obbligo di ritiro in capo a
Assume che il < dall'opponente in merito all'imputabilità della risoluzione alla e alla conseguente impossibilità di CP_1 accollare i (presunti) costi dei danni ulteriori in capo alla creditrice in bonis>> In particolare evidenzia che < – CP_1 Parte che ha omesso di pagare i canoni concordati e, solo dopo che ha azionato la clausola risolutiva espressa, ha eccepito l'esistenza di vizi dell'autovettura locata – è quest'ultima a doversi ritenere giuridicamente responsabile per tutti i danni conseguenza che ne siano derivati, tanto più che, da contratto, è l'utilizzatore ad essersi obbligato a riconsegnare l'autovettura locata al concedente (cfr. art. 7 del contratto) e non il contrario>>, e rileva anche che :<< Se il contratto di leasing avesse seguito il suo iter fisiologico, alla scadenza naturale l'utilizzatore avrebbe dovuto o pagare l'opzione d'acquisto o riconsegnare l'auto presso uno dei concessionari autorizzati Pt_1
Sostiene che<< l'intervenuta risoluzione obbligava l'utilizzatore (tra l'altro) a restituire l'auto presso il punto Parte di consegna indicato nella diffida a firma (“la nostra concessionaria
[...]
”)>> Controparte_3
Rileva questa Corte che oggetto del giudizio è l'ingiunzione di pagamento concessa alla contro la CP_1
per la custodia di una autovettura mai ritirata dall'opponente/appellante dallo spiazzale Parte_1 in cui la stessa l'ha collocata, autovettura che la stessa aveva acquistato con contratto di leasing CP_1 finanziario intercorso con la a cui è subentrata successivamente la . Controparte_4 Parte_1
Precisa, ancora questa Corte che sulla risoluzione del contratto di leasing finanziario intercorso tra le parti, le stesse forniscono due cause diverse di risoluzione in quanto, mentre per la è da imputare Parte_1 al mancato pagamento delle rate di leasing da parte della opposta/appellata, per la è dovuto CP_1 CP_ all'inadempimento della a cui la stessa ha rivolto richiesta di ritiro della autovettura affetta Pt_1 da vizi e non ritirata nel piazzale in cui è stata collocata in custodia.
Ancora, si evidenzia che la sentenza n. 674/2018 emessa dal Tribunale di Palmi in data 03/07/2018 con cui la ha proposto opposizione al D.I. richiesto dalla per mancato pagamento delle rate di CP_1 Pt_1 leasing, ha rigettato l'opposizione a D.I. ma nulla ha statuito sulla risoluzione del contratto di leasing, e, peraltro, è stata emessa in data 03/07/2018, successivamente alla sentenza qui impugnata, n. 543/2018 emessa il 04/06/2018.
Nella fattispecie in esame, come afferma il primo Giudice < concessa sulla base delle fatture emesse mensilmente dal mese di luglio 2012 al mese di ottobre 2014 (per come dettagliatamente indicate al ricorso per decreto ingiuntivo al quale si rimanda) per l'importo complessivo di euro 20.600,60 quale credito derivante dalla custodia del mezzo BMW 730D di proprietà della società di leasing e mai ritirata a seguito delle contestazioni in atti>>
Con riferimento alle suddette fatture, però, il primo Giudice evidenzia che:<< Si tratta di elementi che l'art. 634, comma II, c.p.c. qualifica espressamente come utili all'emissione di un provvedimento monitorio, attribuendogli presuntivamente a tal fine il valore della “prova scritta”.>>, precisando, correttamente che
< in fase monitoria e che nel giudizio di opposizione a cognizione piena il creditore, innanzi alla contestazione formulata dall'opponente, è tenuto a fornire la piena dimostrazione del rapporto convenzionale secondo le ordinarie regole probatorie (per tutte, Cass. n. 17371/2003 e Cass. n. 5573/1997).>>, richiedendo la prova che lo stesso Giudice ritiene superata con la prova testimoniale espletata
Precisa il Giudice: << Infatti, tutti i testi di parte opposta escussi all'udienza del 14.2.2017 hanno confermato che la BMW 730 di colore grigio si trova parcheggiata, ancora oggi, ed inutilizzata da tempo immemorabile presso il piazzale adibito a parcheggio di pertinenza della stessa società, ed inoltre di avere constatato che il detto mezzo non è mai stato utilizzato per problemi al cambio>>
Il primo Giudice, inoltre, da rilievo alla circostanza della contestazione più volte reiterata dalla società opposta alla opponente – agli atti è prodotta dall'appellata la corrispondenza con la Controparte_4
a partire dal 26/04/2012 -, evidenziando la totale assenza di prova da parte della opponente/appellante sia del recupero dell'autovettura, sia della comunicazione di decadenza della dal beneficio del termine di CP_1 pagamento::< abbia più volte contestato la detta situazione CP_1 diffidando la società proprietaria e risolvere la problematica, diffidando altresì alla richiesta di tutte le somme per la custodia del bene che ha in più circostanze richiesto di restituire.>>, e: << i documenti e le conferme testimoniali attestano inequivocabilmente che a seguito dell'insorgere delle problematiche tecniche la CP_1
[... abbia più volte richiesto l'intervento della società proprietaria, senza esito e diffidandola più volte al ritiro del mezzo oltre che all'addebito delle spese di custodia per le quali sono state emesse regolari fatture ( che in ogni caso non sono mai state contestate>>, precisando:<< Diversamente, non vi è alcuna prova in atti, né la opponente ha richiesto di provare i tentativi di recupero del mezzo, né ha dato prova della effettiva ricezione della comunicazione di decadenza della dal beneficio del termine per mancato CP_1 pagamento.>>
Rileva, invece, questa Corte che, tra le parti non è intercorso un contratto che prevedeva eventuali spese di custodia che giustificasse l'emissione delle fatture sulla cui scorta è stato richiesto ed emesso il decreto ingiuntivo.
La carenza del titolo, vero presupposto della pretesa creditoria, non legittima alcun diritto all'emissione delle fatture, pertanto, l'appello sul punto può essere accolto, per cui in riforma della impugnata sentenza accoglie l'opposizione promossa da e dispone la revoca del D.I. Parte_1
2. Il secondo motivo di gravame viene assorbito dall'accoglimento del primo motivo
3. Le spese seguono la soccombenza per il primo e per il secondo grado di giudizio
Pertanto, nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, stante il valore richiesto, € 19.874,60, applicando i parametri minimi stante la minima complessità della controversia, per il primo grado l'importo può essere così liquidato, a favore dell'appellante in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed
IVA come per legge, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 460,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 389,00
3. Fase istruttoria € 840,00
4. Fase decisionale € 851,00
Per il secondo grado l'importo può essere così liquidato, a favore dell'appellante in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 567,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 461,00
3. Fase istruttoria € 922,00
4. Fase decisionale € 956,00
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da , avverso la Sentenza n. 543/2018 del Parte_1
Tribunale di Palmi pubblicata il 04/06/2018:
1)Accoglie l'appello e in riforma dell'impugnata sentenza accoglie l'opposizione e revoca l'impugnato D.I. Controparte_
2) Condanna in persona del suo Amministratore Unico, legale rappresentante pro-tempore,
, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese del primo Controparte_2 grado di giudizio che liquida in € 2.540,00, oltre € 145,00 per rimborso c.u. e bolli, e del presente grado di giudizio che liquida in favore dell'appellato in € 2.906,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, ed € 382,50 per c.u. e bolli
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 31.10.2024.
Il Giudice ausiliario estensore
(Dott.ssa Nicolina Morabito)
La Presidente
(Dott.ssa Patrizia Morabito)