Articolo 3 della Legge 6 dicembre 1993, n. 570
Articolo 2
Versione
4 gennaio 1994
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
____________
Entrata in vigore il 4 gennaio 1994