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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/10/2025, n. 2182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2182 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 303/2019 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Marra ed Antimo Parte_1
Valle e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
, in persona del p.t. in persona del Ministro p.t., Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli – proc. Paola
Ciannella, elettivamente domiciliato presso gli uffici, siti in Napoli alla via Diaz, 11
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 14.01.2019, il ricorrente in epigrafe – premettendo di essere dipendente del come agente di Polizia Penitenziaria in servizio, a Controparte_1
partire dal 1996, a seguito di trasferimento, presso l'Istituto Penitenziario di Santa Maria
Capua Vetere, ubicato presso la Strada Statale Appia 7 bis KM 6+500, svolgendo tutte le mansioni relative alla figura professionale per la quale era stato assunto, deducendo, in particolare, di occuparsi di “garantire ordine e sicurezza all'interno dell'istituto di prevenzione e di pena, vigilando sui detenuti e assicurando che questi rispettavano regole di non evasione;
i suoi compiti specifici erano quelli di perquisizioni dei nuovi detenuti giunti nella casa circondariale, di tra le sue competenze erano quelle di appartenenza al nucleo operativo, Controparte_3 attività consistente di stretto contatto con i detenuti per essere trasportati da un istituto ad un altro, tale attività come risulta dagli atti è svolta per l'intera carriera dall'attore” (cfr. ricorso), precisando, in ogni caso, che la carriera lavorativa nonché i compiti giornalieri sarebbero stati “incentrati solo ed esclusivamente, nella perquisizione dei nuovi detenuti che giungevano nella casa circondariale, il trasporto dei detenuti nelle aule di udienza per essere sottoposti a processi, e durante la sua carriera più volte accompagna i detenuti presso altri istituti Italiani, essendo stato sempre a contatto con migliaia di soggetti, molti dei quali con patologie trasmissibili nonché infettive del tutto ignare al ruolo che svolgeva il ricorrente” (cfr. ricorso) – esponeva che, in data
15.03.2012, veniva ricoverato presso la Casa di cura di San Michele di Maddaloni per sottoporsi ad un intervento di ureteroidronefrosi, per poi essere dimesso in data 1703.2012; dedotto un aggravamento del suo stato di salute nei giorni successivi, l'istante riferiva che,
d'urgenza, veniva ricoverato presso l'Ospedale Civile di Caserta, ove le sue condizioni sarebbero state “alquanto compromesse”, e che, in data 21.04.2015, veniva ricoverato presso l'Ospedale Cardarelli in Napoli, dove veniva sottoposto ad una nefrectomia semplice al rene sinistro, affermava che “da tale data veniva a conoscenza di essere positivo agli esami TBC come da cartella clinica” (cfr. ricorso) e che, alla luce di quanto esposto, l'istante veniva collocato in aspettativa per 18 mesi, per poi essere riformato nel gennaio 2016 con la categoria 5^.
Assumeva che “attualmente il ricorrente a seguito della asportazione del rene sinistro ha subito un danno invalidante e permanente con un abbassamento della qualità della vita, in relazione alla sua attività lavorativa svolta come guardia penitenziaria, e quindi di essere uno dei soggetti che per motivi lavorativi è incorso nell'infezione che cagionato danno rilevante alla propria vita di relazione biologica ed esistenziale;
- che la patologia TBC era stata contratta durante il rapporto di lavoro ed impiego, per contatti con qualche detenuto del quale non aveva ricevuto la giusta informazione per potersi difendere da tale patologia, la stessa si trasmette facilmente per via aerea nel senso di semplice contatto con una persona già ammalata” (cfr. ricorso).
Dedotta l'applicabilità della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro e sui luoghi di lavoro contenuta nel d.lgs. n. 81/2008 al caso di specie, il ricorrente lamentava che “nessuna precauzione è stata assunta nei confronti del sig. che a vario titolo, è Parte_1 entrato in contatto con i detenuti contagiati, da ciò si evidenzia, una mancanza di tutela, mancata fornitura di dispositivi di protezione, per evitare il contagio della TBC o altre malattie trasmissibili che si propagano attraverso vie aeree da ciò si denota una carenza, di assistenza e sicurezza sul luogo di lavoro” (cfr. ricorso) e che dette violazioni avrebbero determinato un danno alla salute, precisando che “in relazione al danno differenziale subito lo stesso deve quantificarsi in una misura non inferiore ad euro duemilioni in relazione alle mancate retribuzioni non percepite dal momento della patologia fino alla data di effettivo collocamento in quiescenza, alla riduzione della vita di relazione alla impossibilità di eseguire attività motorie e sportive, alla impossibilità di vivere dignitosamente la propria esistenza senza preoccupazioni psicologiche legate all'operazione al rene”
(cfr. ricorso).
Tanto premesso, il ricorrente, con il presente procedimento, conveniva in giudizio il
, in persona del Ministro p.t., e chiedeva “1- in via principale, per Controparte_1
motivi esposti retro sub I,) accertare l'avvenuta risoluzione del rapporto d'impiego per le patologie sopra indicate relative alla sussistenza della causa di lavoro come riconosciuta per l'effetto accertato che il non ha eseguito nessuna misura di protezione in favore del dipendente, ed acclarato CP_1
i gravissimi danni subiti dichiarare la responsabilità del , in Controparte_1 persona del legale rappr.te pro tempore alla causazione dei danni patiti dal ricorrente per mancata applicazione dei dispositivi di sicurezza e di tutta la normativa vigente in materia e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni derivanti dalla TBC in relazione al danno differenziale tra la pensione percepita ed il danno morale, psicologico, esistenziale, ed ogni altra componente di danno risarcibile non liquidata dalla pensione medesima;
2- In relazione ai fatti esposti condannare il
in persona del legale rappr.te pro tempore ad una somma di euro duemilioni Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno alla salute come sopra indicato, derivane dalle omissioni dei propri obblighi legali di cui all'art. 2087 c.c. ed ogni altra normativa applicabile al caso di specie con la nomina di CTU per l'esatta determinazione del grado di invalidità permanente, del danno biologico, esistenziale, morale differenziale rispetto all'importo pensionistico in corso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo come per legge […]” con vittoria di spese e con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva il , in Controparte_1
persona del che eccepiva l'infondatezza del ricorso e che, nel merito, con CP_4 diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto, contestando la fondatezza nel merito della pretesa, deducendo, in particolare, un difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza di un nesso causale tra il contagio e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e di aver adottato ogni cautela utile a tutelare i lavoratori, argomentando, in ogni caso, sull'insussistenza del nesso causale, nel caso di specie, tra la patologia sofferta e l'attività lavorativa prestata.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Orbene, il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dalla pretesa risarcitoria avanzata da parte ricorrente per i danni subìti durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Invero, nonostante le gravi carenze allegative in cui è incorsa la parte ricorrente nel proprio atto introduttivo, da quest'ultimo è, comunque, possibile evincere che il giudizio, come dedotto altresì dal convenuto (cfr. memoria difensiva), sotto il profilo del petitum, CP_1
nella sua portata sostanziale e processuale, ha ad oggetto il c.d. danno biologico differenziale.
Tanto premesso, in linea generale, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. 9909/2003, Cass. 1114/2002 e Cass. 8182/2001), il lavoratore che ha subìto un danno connesso all'espletamento dell'attività lavorativa e che ha ottenuto oppure possa ottenere un indennizzo dall' , può agire anche nei confronti del datore di lavoro in riferimento CP_5 al c.d. danno differenziale, non coperto dalla tutela indennitaria, limitatamente alle sole ipotesi di commissioni di illeciti penali da parte del datore di lavoro o dei suoi preposti. Al contrario, il principio dell'esonero da responsabilità del datore di lavoro, derogabile nei limiti sopra descritti, preclude al lavoratore la possibilità di agire nei confronti del datore di lavoro in via esclusiva e per l'intero danno. In altre parole, il lavoratore può agire in giudizio nei confronti dei due soggetti ( e datore di lavoro) anche contestualmente ovvero CP_5
separatamente, ciascuno per la sua parte. Tuttavia, qualora egli intenda agire nei confronti del datore di lavoro può farlo solo nei limiti del c.d. danno differenziale, morale o esistenziale, vigendo per la restante parte del danno (quella a carico dell'istituto assicuratore).
Ancora, circa la responsabilità datoriale per danno differenziale, va osservato che la stessa ha natura contrattuale ed è riconducibile al modello generale di cui all'art. 1218 c.c., e non, invece, a quello di responsabilità oggettiva. In materia di oneri di allegazione e di prova ex art. 2087 c.c. e di riparto degli stessi fra i soggetti del rapporto di lavoro rilevano, come più volte evidenziato dalla Suprema Corte
(Cass., Sez. L, n. 16869/2020 e più recentemente Cass. 2025/11631), i seguenti principi: - elemento costitutivo della responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. è la colpa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore;
l'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall'art. 41, secondo comma, Cost.; - il concetto di specificità del rischio, da cui consegue l'obbligo del datore di provare di avere adottato le misure idonee a prevenire ragioni di danno al lavoratore, va inteso nel senso che incombe al lavoratore, che lamenti di avere subito, a causa dell'attività svolta, un danno alla salute, l'onere di allegare e provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi;
- gli indici della nocività dell'ambiente di lavoro che devono essere indicati dal lavoratore non sono altro che i concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa;
tale allegazione rientra nell'ambito dei fatti che devono essere indicati da colui che agisce deducendo l'inadempimento datoriale
(Cass. n. 28516/2019); in particolare, è stato ripetutamente affermato che “La responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale, sicché il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, o l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile” (Cass. n. 7058/2022).
Una volta ricostruito il quadro normativo di riferimento, venendo al merito della controversia, a fronte dell'individuazione del petitum, nella sua portata sostanziale e processuale, nei termini precisati in precedenza, deve, tuttavia, evidenziarsi la assoluta genericità delle allegazioni relative alle circostanze di fatto dedotte a fondamento dello stesso, risultando omessa in ricorso qualsivoglia specifica deduzione in ordine alla sussistenza di un nesso causale tra il contagio e l'attività lavorativa: ed, invero, in maniera del tutto generica e priva di precisazioni e di contenuti – paragonabili a mere affermazioni di stile, tali da renderne difficile se non impossibile la disamina – l'istante si limita apoditticamente ad affermare che “la patologia TBC era stata contratta durante il rapporto di lavoro ed impiego, per contatti con qualche detenuto del quale non aveva ricevuto giusta informazione per potersi difendere da tale patologia, la stessa si trasmette facilmente per via area nel senso di semplice contratto con una persona già ammalata”, senza, cioè, puntualmente allegare e dedurre la sussistenza di circostanze di fatto, specifiche e puntuali, dalle quali si possa evincere che l'istante, considerazione delle mansioni dallo stesso svolte, sia entrato in contatto con soggetti, presenti presso l'Istituto penitenziario sede di lavoro del ricorrente, affetti da tubercolosi né tantomeno, come dedotto dal nell'ambito delle proprie difese, che CP_1 presso detto istituto vi siano stati focolai di contagio.
Così, se è vero che, in tema di responsabilità contrattuale in generale e, in particolare, in tema di responsabilità che sorge in capo al datore di lavoro a causa della violazione delle disposizioni di cui all'art. 2087 c.c., dalla parte che subisce l'inadempimento non deve essere dimostrata la colpa (o il dolo) dell'altra parte, dato che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., è il debitore-datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o, comunque, il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile, incombe, tuttavia, sul presunto danneggiato l'onere, innanzitutto, di allegare e, quindi, di dimostrare che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
In altre parole, mentre l'elemento psicologico della condotta asseritamente antigiuridica non deve essere dimostrato da colui che ne subisce gli effetti, quest'ultimo ha l'onere di fornire adeguata dimostrazione, previa idonea allegazione, dell'esistenza dell'elemento materiale e delle regole di condotta che assume essere state violate. Ne deriva che l'azione di responsabilità promossa dal lavoratore esige la dimostrazione della esistenza del danno, della esposizione al rischio in base alle mansioni svolte, della nocività dell'ambiente di lavoro, del fatto-inadempimento del datore di lavoro, nonché del nesso di causalità materiale tra questi due fattori.
Una volta soddisfatto tale onere, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno in relazione alle specificità del caso. Deve negarsi la responsabilità ogni volta che la prestazione non era eseguibile, la diligenza richiesta non era esigibile (concetto assimilabile alla impossibilità, sia pure entro i limiti del non dovuto e del non dedotto in obbligazione). Non può, infatti, pretendersi l'adozione di accorgimenti per fronteggiare evenienze infortunistiche assolutamente impensabili ed eccezionali alla comune esperienza;
occorre riferirsi a quei presidi che la tecnica pone normalmente a disposizione, non a congegni e dispositivi tecnici mai da alcuno applicati o addirittura inesistenti sul mercato. Neppure può pretendersi che il datore di lavoro ricerchi a proprie spese nuove misure di prevenzione o compia sperimentazioni, ma che applichi le misure conosciute e necessarie secondo la comune esperienza e tenendo conto delle cognizioni acquisite dalla scienza in quel determinato momento (cfr. in tal senso, Cass., sez. lav., 27 febbraio 2017, n. 4970; Cass., sez. lav., 26 aprile
2016, n. 8237; Cass., sez. lav., 11 aprile 2013, n. 8855).
Le descritte carenze espositive, lungi dal riflettersi sulla validità del ricorso, attengono propriamente al piano della allegazione e della sufficiente specificazione dei fatti idonei a sorreggere nel merito la domanda.
Orbene, pur a fronte delle dedotte carenze, esaminando la documentazione versata in atti dalla parte ricorrente, va evidenziato che neppure dalla stessa è possibile ricavare una relazione specifica ed esclusiva con situazioni di esposizione al rischio di contagio con soggetti affetti da TBC come dedotte in ricorso.
Rebus sic stantibus, la nomina di un consulente tecnico per verificare l'eziologia della patologia lamentata (pur volendo prescindere dal difetto di allegazione e di prova in ordine alla sussistenza del nesso di causalità, di cui si è già detto supra), sarebbe, nella fattispecie in esame, del tutto esplorativa.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
S. Maria C.V., 23.10.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 303/2019 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Marra ed Antimo Parte_1
Valle e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
, in persona del p.t. in persona del Ministro p.t., Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli – proc. Paola
Ciannella, elettivamente domiciliato presso gli uffici, siti in Napoli alla via Diaz, 11
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 14.01.2019, il ricorrente in epigrafe – premettendo di essere dipendente del come agente di Polizia Penitenziaria in servizio, a Controparte_1
partire dal 1996, a seguito di trasferimento, presso l'Istituto Penitenziario di Santa Maria
Capua Vetere, ubicato presso la Strada Statale Appia 7 bis KM 6+500, svolgendo tutte le mansioni relative alla figura professionale per la quale era stato assunto, deducendo, in particolare, di occuparsi di “garantire ordine e sicurezza all'interno dell'istituto di prevenzione e di pena, vigilando sui detenuti e assicurando che questi rispettavano regole di non evasione;
i suoi compiti specifici erano quelli di perquisizioni dei nuovi detenuti giunti nella casa circondariale, di tra le sue competenze erano quelle di appartenenza al nucleo operativo, Controparte_3 attività consistente di stretto contatto con i detenuti per essere trasportati da un istituto ad un altro, tale attività come risulta dagli atti è svolta per l'intera carriera dall'attore” (cfr. ricorso), precisando, in ogni caso, che la carriera lavorativa nonché i compiti giornalieri sarebbero stati “incentrati solo ed esclusivamente, nella perquisizione dei nuovi detenuti che giungevano nella casa circondariale, il trasporto dei detenuti nelle aule di udienza per essere sottoposti a processi, e durante la sua carriera più volte accompagna i detenuti presso altri istituti Italiani, essendo stato sempre a contatto con migliaia di soggetti, molti dei quali con patologie trasmissibili nonché infettive del tutto ignare al ruolo che svolgeva il ricorrente” (cfr. ricorso) – esponeva che, in data
15.03.2012, veniva ricoverato presso la Casa di cura di San Michele di Maddaloni per sottoporsi ad un intervento di ureteroidronefrosi, per poi essere dimesso in data 1703.2012; dedotto un aggravamento del suo stato di salute nei giorni successivi, l'istante riferiva che,
d'urgenza, veniva ricoverato presso l'Ospedale Civile di Caserta, ove le sue condizioni sarebbero state “alquanto compromesse”, e che, in data 21.04.2015, veniva ricoverato presso l'Ospedale Cardarelli in Napoli, dove veniva sottoposto ad una nefrectomia semplice al rene sinistro, affermava che “da tale data veniva a conoscenza di essere positivo agli esami TBC come da cartella clinica” (cfr. ricorso) e che, alla luce di quanto esposto, l'istante veniva collocato in aspettativa per 18 mesi, per poi essere riformato nel gennaio 2016 con la categoria 5^.
Assumeva che “attualmente il ricorrente a seguito della asportazione del rene sinistro ha subito un danno invalidante e permanente con un abbassamento della qualità della vita, in relazione alla sua attività lavorativa svolta come guardia penitenziaria, e quindi di essere uno dei soggetti che per motivi lavorativi è incorso nell'infezione che cagionato danno rilevante alla propria vita di relazione biologica ed esistenziale;
- che la patologia TBC era stata contratta durante il rapporto di lavoro ed impiego, per contatti con qualche detenuto del quale non aveva ricevuto la giusta informazione per potersi difendere da tale patologia, la stessa si trasmette facilmente per via aerea nel senso di semplice contatto con una persona già ammalata” (cfr. ricorso).
Dedotta l'applicabilità della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro e sui luoghi di lavoro contenuta nel d.lgs. n. 81/2008 al caso di specie, il ricorrente lamentava che “nessuna precauzione è stata assunta nei confronti del sig. che a vario titolo, è Parte_1 entrato in contatto con i detenuti contagiati, da ciò si evidenzia, una mancanza di tutela, mancata fornitura di dispositivi di protezione, per evitare il contagio della TBC o altre malattie trasmissibili che si propagano attraverso vie aeree da ciò si denota una carenza, di assistenza e sicurezza sul luogo di lavoro” (cfr. ricorso) e che dette violazioni avrebbero determinato un danno alla salute, precisando che “in relazione al danno differenziale subito lo stesso deve quantificarsi in una misura non inferiore ad euro duemilioni in relazione alle mancate retribuzioni non percepite dal momento della patologia fino alla data di effettivo collocamento in quiescenza, alla riduzione della vita di relazione alla impossibilità di eseguire attività motorie e sportive, alla impossibilità di vivere dignitosamente la propria esistenza senza preoccupazioni psicologiche legate all'operazione al rene”
(cfr. ricorso).
Tanto premesso, il ricorrente, con il presente procedimento, conveniva in giudizio il
, in persona del Ministro p.t., e chiedeva “1- in via principale, per Controparte_1
motivi esposti retro sub I,) accertare l'avvenuta risoluzione del rapporto d'impiego per le patologie sopra indicate relative alla sussistenza della causa di lavoro come riconosciuta per l'effetto accertato che il non ha eseguito nessuna misura di protezione in favore del dipendente, ed acclarato CP_1
i gravissimi danni subiti dichiarare la responsabilità del , in Controparte_1 persona del legale rappr.te pro tempore alla causazione dei danni patiti dal ricorrente per mancata applicazione dei dispositivi di sicurezza e di tutta la normativa vigente in materia e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni derivanti dalla TBC in relazione al danno differenziale tra la pensione percepita ed il danno morale, psicologico, esistenziale, ed ogni altra componente di danno risarcibile non liquidata dalla pensione medesima;
2- In relazione ai fatti esposti condannare il
in persona del legale rappr.te pro tempore ad una somma di euro duemilioni Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno alla salute come sopra indicato, derivane dalle omissioni dei propri obblighi legali di cui all'art. 2087 c.c. ed ogni altra normativa applicabile al caso di specie con la nomina di CTU per l'esatta determinazione del grado di invalidità permanente, del danno biologico, esistenziale, morale differenziale rispetto all'importo pensionistico in corso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo come per legge […]” con vittoria di spese e con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva il , in Controparte_1
persona del che eccepiva l'infondatezza del ricorso e che, nel merito, con CP_4 diverse argomentazioni in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto, contestando la fondatezza nel merito della pretesa, deducendo, in particolare, un difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza di un nesso causale tra il contagio e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e di aver adottato ogni cautela utile a tutelare i lavoratori, argomentando, in ogni caso, sull'insussistenza del nesso causale, nel caso di specie, tra la patologia sofferta e l'attività lavorativa prestata.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Orbene, il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dalla pretesa risarcitoria avanzata da parte ricorrente per i danni subìti durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Invero, nonostante le gravi carenze allegative in cui è incorsa la parte ricorrente nel proprio atto introduttivo, da quest'ultimo è, comunque, possibile evincere che il giudizio, come dedotto altresì dal convenuto (cfr. memoria difensiva), sotto il profilo del petitum, CP_1
nella sua portata sostanziale e processuale, ha ad oggetto il c.d. danno biologico differenziale.
Tanto premesso, in linea generale, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. 9909/2003, Cass. 1114/2002 e Cass. 8182/2001), il lavoratore che ha subìto un danno connesso all'espletamento dell'attività lavorativa e che ha ottenuto oppure possa ottenere un indennizzo dall' , può agire anche nei confronti del datore di lavoro in riferimento CP_5 al c.d. danno differenziale, non coperto dalla tutela indennitaria, limitatamente alle sole ipotesi di commissioni di illeciti penali da parte del datore di lavoro o dei suoi preposti. Al contrario, il principio dell'esonero da responsabilità del datore di lavoro, derogabile nei limiti sopra descritti, preclude al lavoratore la possibilità di agire nei confronti del datore di lavoro in via esclusiva e per l'intero danno. In altre parole, il lavoratore può agire in giudizio nei confronti dei due soggetti ( e datore di lavoro) anche contestualmente ovvero CP_5
separatamente, ciascuno per la sua parte. Tuttavia, qualora egli intenda agire nei confronti del datore di lavoro può farlo solo nei limiti del c.d. danno differenziale, morale o esistenziale, vigendo per la restante parte del danno (quella a carico dell'istituto assicuratore).
Ancora, circa la responsabilità datoriale per danno differenziale, va osservato che la stessa ha natura contrattuale ed è riconducibile al modello generale di cui all'art. 1218 c.c., e non, invece, a quello di responsabilità oggettiva. In materia di oneri di allegazione e di prova ex art. 2087 c.c. e di riparto degli stessi fra i soggetti del rapporto di lavoro rilevano, come più volte evidenziato dalla Suprema Corte
(Cass., Sez. L, n. 16869/2020 e più recentemente Cass. 2025/11631), i seguenti principi: - elemento costitutivo della responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. è la colpa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore;
l'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall'art. 41, secondo comma, Cost.; - il concetto di specificità del rischio, da cui consegue l'obbligo del datore di provare di avere adottato le misure idonee a prevenire ragioni di danno al lavoratore, va inteso nel senso che incombe al lavoratore, che lamenti di avere subito, a causa dell'attività svolta, un danno alla salute, l'onere di allegare e provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi;
- gli indici della nocività dell'ambiente di lavoro che devono essere indicati dal lavoratore non sono altro che i concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa;
tale allegazione rientra nell'ambito dei fatti che devono essere indicati da colui che agisce deducendo l'inadempimento datoriale
(Cass. n. 28516/2019); in particolare, è stato ripetutamente affermato che “La responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale, sicché il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, o l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile” (Cass. n. 7058/2022).
Una volta ricostruito il quadro normativo di riferimento, venendo al merito della controversia, a fronte dell'individuazione del petitum, nella sua portata sostanziale e processuale, nei termini precisati in precedenza, deve, tuttavia, evidenziarsi la assoluta genericità delle allegazioni relative alle circostanze di fatto dedotte a fondamento dello stesso, risultando omessa in ricorso qualsivoglia specifica deduzione in ordine alla sussistenza di un nesso causale tra il contagio e l'attività lavorativa: ed, invero, in maniera del tutto generica e priva di precisazioni e di contenuti – paragonabili a mere affermazioni di stile, tali da renderne difficile se non impossibile la disamina – l'istante si limita apoditticamente ad affermare che “la patologia TBC era stata contratta durante il rapporto di lavoro ed impiego, per contatti con qualche detenuto del quale non aveva ricevuto giusta informazione per potersi difendere da tale patologia, la stessa si trasmette facilmente per via area nel senso di semplice contratto con una persona già ammalata”, senza, cioè, puntualmente allegare e dedurre la sussistenza di circostanze di fatto, specifiche e puntuali, dalle quali si possa evincere che l'istante, considerazione delle mansioni dallo stesso svolte, sia entrato in contatto con soggetti, presenti presso l'Istituto penitenziario sede di lavoro del ricorrente, affetti da tubercolosi né tantomeno, come dedotto dal nell'ambito delle proprie difese, che CP_1 presso detto istituto vi siano stati focolai di contagio.
Così, se è vero che, in tema di responsabilità contrattuale in generale e, in particolare, in tema di responsabilità che sorge in capo al datore di lavoro a causa della violazione delle disposizioni di cui all'art. 2087 c.c., dalla parte che subisce l'inadempimento non deve essere dimostrata la colpa (o il dolo) dell'altra parte, dato che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., è il debitore-datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o, comunque, il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile, incombe, tuttavia, sul presunto danneggiato l'onere, innanzitutto, di allegare e, quindi, di dimostrare che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
In altre parole, mentre l'elemento psicologico della condotta asseritamente antigiuridica non deve essere dimostrato da colui che ne subisce gli effetti, quest'ultimo ha l'onere di fornire adeguata dimostrazione, previa idonea allegazione, dell'esistenza dell'elemento materiale e delle regole di condotta che assume essere state violate. Ne deriva che l'azione di responsabilità promossa dal lavoratore esige la dimostrazione della esistenza del danno, della esposizione al rischio in base alle mansioni svolte, della nocività dell'ambiente di lavoro, del fatto-inadempimento del datore di lavoro, nonché del nesso di causalità materiale tra questi due fattori.
Una volta soddisfatto tale onere, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno in relazione alle specificità del caso. Deve negarsi la responsabilità ogni volta che la prestazione non era eseguibile, la diligenza richiesta non era esigibile (concetto assimilabile alla impossibilità, sia pure entro i limiti del non dovuto e del non dedotto in obbligazione). Non può, infatti, pretendersi l'adozione di accorgimenti per fronteggiare evenienze infortunistiche assolutamente impensabili ed eccezionali alla comune esperienza;
occorre riferirsi a quei presidi che la tecnica pone normalmente a disposizione, non a congegni e dispositivi tecnici mai da alcuno applicati o addirittura inesistenti sul mercato. Neppure può pretendersi che il datore di lavoro ricerchi a proprie spese nuove misure di prevenzione o compia sperimentazioni, ma che applichi le misure conosciute e necessarie secondo la comune esperienza e tenendo conto delle cognizioni acquisite dalla scienza in quel determinato momento (cfr. in tal senso, Cass., sez. lav., 27 febbraio 2017, n. 4970; Cass., sez. lav., 26 aprile
2016, n. 8237; Cass., sez. lav., 11 aprile 2013, n. 8855).
Le descritte carenze espositive, lungi dal riflettersi sulla validità del ricorso, attengono propriamente al piano della allegazione e della sufficiente specificazione dei fatti idonei a sorreggere nel merito la domanda.
Orbene, pur a fronte delle dedotte carenze, esaminando la documentazione versata in atti dalla parte ricorrente, va evidenziato che neppure dalla stessa è possibile ricavare una relazione specifica ed esclusiva con situazioni di esposizione al rischio di contagio con soggetti affetti da TBC come dedotte in ricorso.
Rebus sic stantibus, la nomina di un consulente tecnico per verificare l'eziologia della patologia lamentata (pur volendo prescindere dal difetto di allegazione e di prova in ordine alla sussistenza del nesso di causalità, di cui si è già detto supra), sarebbe, nella fattispecie in esame, del tutto esplorativa.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
S. Maria C.V., 23.10.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico