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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
PROCEDURA N. 1383 /2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I R O M A
S E Z I O N E X I V C I V I L E
r i u n i t o i n C a m e r a d i C o n s i g l i o e c o s ì c o m p o s t o :
d o t t . S t e f a n o C a r d i n a l i P r e s i d e n t e r e l .
d o t t . F a b i o M i c c i o G i u d i c e d o t t . C l a u d i o T e d e s c h i G i u d i c e h a p r o n u n c i a t o l a s e g u e n t e
S E N T E N Z A
dichiarativa della liquidazione giudiziale della CP_1
, con sede in Roma, via Lima n. 31 (C.F. .
[...] P.IVA_1
Rilevato che, con decreto in data odierna, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo presentata dalla Controparte_1
che, nell'ambito della detta procedura, il Pubblico Ministero ha chiesto che, dichiarata l'inammissibilità della proposta, venisse disposta la liquidazione giudiziale della società proponente;
vista la informativa della Camera di Commercio e ritenuto che la società convenuta deve ritenersi assoggettabile a tale procedura, tenuto conto della natura di imprenditore commerciale in cui si sussume l'attività da essa esercitata, come anche statutariamente individuata e dettagliata, e della sussistenza dei requisiti
1 dimensionali risultanti dai bilanci depositati, che ne escludono la natura di impresa minore ex art. 2 comma 1 lett. d) CCII;
ritenuto che deve, inoltre, riscontrarsi la ricorrenza della condizione di insolvenza della debitrice, nell'accezione postulata dall'art. 2 comma 1 lett. b) C.C.I.I., desumibile dalla situazione economica e finanziaria dalla stessa debitrice rappresentata e documentata in sede di proposta di concordato e dal riconoscimento dell'impossibilità di sodisfare integralmente i creditori ai quali era rivolta la proposta;
rilevato che l'indebitamento complessivamente risultante dagli atti risulta certamente superiore alla soglia di € 30.000,00 indicata nell'ultimo comma dell'art. 49 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 40, 41, 47, 49, 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della CP_1
, con sede in Roma, via Lima n. 31 (C.F. .
[...] P.IVA_1
NOMINA
giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Cardinali;
NOMINA
curatore l'avv. Lorenzo Monacchia;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
2 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
STABILISCE
il giorno 23/1/26, alle ore 10, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
AS
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le
3 comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle
Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al Pubblico
Ministero ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24/9/25.
Il Presidente est.
dott. Stefano Cardinali
4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I R O M A
S E Z I O N E X I V C I V I L E
r i u n i t o i n C a m e r a d i C o n s i g l i o e c o s ì c o m p o s t o :
d o t t . S t e f a n o C a r d i n a l i P r e s i d e n t e r e l .
d o t t . F a b i o M i c c i o G i u d i c e d o t t . C l a u d i o T e d e s c h i G i u d i c e h a p r o n u n c i a t o l a s e g u e n t e
S E N T E N Z A
dichiarativa della liquidazione giudiziale della CP_1
, con sede in Roma, via Lima n. 31 (C.F. .
[...] P.IVA_1
Rilevato che, con decreto in data odierna, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo presentata dalla Controparte_1
che, nell'ambito della detta procedura, il Pubblico Ministero ha chiesto che, dichiarata l'inammissibilità della proposta, venisse disposta la liquidazione giudiziale della società proponente;
vista la informativa della Camera di Commercio e ritenuto che la società convenuta deve ritenersi assoggettabile a tale procedura, tenuto conto della natura di imprenditore commerciale in cui si sussume l'attività da essa esercitata, come anche statutariamente individuata e dettagliata, e della sussistenza dei requisiti
1 dimensionali risultanti dai bilanci depositati, che ne escludono la natura di impresa minore ex art. 2 comma 1 lett. d) CCII;
ritenuto che deve, inoltre, riscontrarsi la ricorrenza della condizione di insolvenza della debitrice, nell'accezione postulata dall'art. 2 comma 1 lett. b) C.C.I.I., desumibile dalla situazione economica e finanziaria dalla stessa debitrice rappresentata e documentata in sede di proposta di concordato e dal riconoscimento dell'impossibilità di sodisfare integralmente i creditori ai quali era rivolta la proposta;
rilevato che l'indebitamento complessivamente risultante dagli atti risulta certamente superiore alla soglia di € 30.000,00 indicata nell'ultimo comma dell'art. 49 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 40, 41, 47, 49, 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della CP_1
, con sede in Roma, via Lima n. 31 (C.F. .
[...] P.IVA_1
NOMINA
giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Cardinali;
NOMINA
curatore l'avv. Lorenzo Monacchia;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
2 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
STABILISCE
il giorno 23/1/26, alle ore 10, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
AS
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le
3 comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle
Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al Pubblico
Ministero ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24/9/25.
Il Presidente est.
dott. Stefano Cardinali
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