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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
COSTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3887/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - P.Iva_1
elettivamente domiciliato presso Resistente_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3140/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 1 e pubblicata il 02/05/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220200160821000 CONSORZIO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1340/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: 1) Accogliere l'appello e, quindi, riformare la Sentenza impugnata, e per l'effetto Voglia accogliere il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e revocare totalmente la condanna alle spese di lite, per i motivi meglio esposti in narrativa del presente atto d'appello;
2) In ogni caso, condannare le Appellate al pagamento delle spese competenze e onorari del doppio grado giudizio, oltre rimborso forfetario e CPA e IVA se dovuta, da distrarsi ex art. 93 cpc a favore del sottoscritto procuratore antistatario;
con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio.
Appellato:rigettare l'avverso gravame confermando l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello la signora Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la Sentenza n. 3140/2024 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° di Reggio Calabria
Sez. 1 il 19.04.2024 e depositata/pubblicata in data 02.05.2024 nel ricorso n. 4793/2023 R.G. tra essa Ricorrente_1 ed il Resistente_1 , nonché Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la cartella di pagamento n. 09720220200160821000 afferente alla pretesa di pagamento dei contributi consortili per l'anno 2020, per € 208,88.
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituiva in giudizio l'appellata ADER controdeducendo rispetto a ciascun motivo di gravame.
Restava vicevera contumace il Consorzio di Bonifica Basso Ionio.
All'odierna udienza camerale l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Corretta infatti risulta, ad avviso della Corte, la censura svolta dall'appellante in relazione al capo della sentenza impugnata nella parte in cui pur movendo dal principio di irretrattabilità del credito sancisce l'inammissibilità e l'infondatezza delle doglianze avanzate dall'odierna ricorrente, sostenendo cioè che l'allegazione documentale offerta dal Resistente_1 avesse conclamato una mancata impugnazione di un atto presupposto, autonomamente impugnabile, notificato in precedenza alla cartella di pagamento in contestazione. L'atto prodotto, però, è costituito da un mero sollecito di pagamento solo facoltativamente impugnabile.
Ed invero si deve rilevare che il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, comporta che, se l'atto non viene impugnato (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica. La vana scadenza del termine perentorio per proporre opposizione determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, principio che si applica a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative. Resta in altri termini preclusa la possibilità di far valere, con l'impugnazione di un atto successivo, vizi che avrebbero dovuto costituire oggetto di tempestiva impugnazione dell'atto precedente (così, anche da ultimo, Cass. 22 aprile
2024, n. 10820; Cass. 29 novembre 2021, n. 37259; Cass. 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass. 11 novembre
2016, n. 23046).
Tuttavia il principio illustrato presuppone la possibilità di annoverare l'atto precedente tra quelli elencati nel citato art. 19, per i quali è previsto un obbligo, e non una semplice facoltà, di impugnazione.
Il sollecito di pagamento prodotto è certamente una manifestazione della pretesa tributaria a fronte della quale al destinatario è consentito l'accesso alla tutela giurisdizionale non precluso dalla natura tassativa dell'elenco di cui all'art. 19. Tuttavia esso, che è destinato a “valere quale formale messa in mora del debitore ed interruzione di qualsivoglia eventuale termine di prescrizione e/o decadenza ai sensi e per gli effet-ti degli articoli 1219, 2943 e seguenti del codice civile”, e che contiene “l'espressa avvertenza che in caso di mancato pagamento entro il termine suddetto sarà avviata la procedura di recupero coattivo del credito”, non rientra in alcuna delle categorie espressamente indicate dalla norma. Ne consegue che, pur essendo il sollecito idoneo ad interrompere il termine di prescrizione in quanto manifestazione della pretesa e pur potendo costituire oggetto di impugnazione, la sua mancata impugnazione non ha precluso la possibilità di fare valere successivamente, nel caso specie con l'impugnazione della cartella, eventuali vizi ad esso sottesi come anche la prescrizione eventualmente maturata in precedenza (v. Cass. 17 giugno 2024, n. 16743). In altri termini, se è pur vero che la non appartenenza dell'atto ad una delle categorie indicate nell'art. 19 non ne impedisce comunque l'impugnazione, in quanto estrinsecazione sostanziale della pretesa impositiva in tutti i suoi elementi essenziali, altrettanto indubbio è che tale impugnazione costituisca una “facoltà”, e non un
“onere”; con la conseguenza che l'opzione per la mancata autonoma impugnazione non comporta alcuna decadenza o preclusione. Il destinatario ha facoltà di attendere che la pretesa in questione gli sia manifestata attraverso uno degli atti “tipici” di cui all'art. 19 cit. (ad es. un avviso di accertamento relativo ai presupposti dell'imposizione TARSU/TIA emersi in assenza di dichiarazione iniziale, ovvero in difformità da quest'ultima), oppure, alternativamente, di impugnare la cartella notificata senza pregressa notificazione di altro atto (v.
Cass. 11 maggio 2018, n. 11471).
Nel merito parimenti fondato è quanto dedotto in appello dalla contribuente ovvero che, poichè la base della richiesta consortile è rappresentata dal costo delle opere eseguite dal Consorzio che, dedotta la quota direttamente ottenuta dallo Stato, viene ripartita tra i proprietari beneficiari, in presenza di contestazioni specifiche del contribuente, deve esso ente riuscire a dimostrare di avere effettivamente sostenuto e documentato la spesa. Dimostrazione codesta che, anche per la contumacia in appello, non risulta operata.
Nel caso di specie vi è stata contestazione specifica e documentata da parte dell'odierna appellante, senza che l'ente resistente abbia dimostrato l'avvenuta realizzazione di opere o miglioramenti ai terreni di proprietà della stessa da parte del Consorzio, non risultando nemmeno tali elementi informativi dalla cartella di pagamento, che pertanto deve essere annullata, in riforma della sentenza di primo grado.
La natura della controversia e i differenti arresti di merito sulle questioni sottese giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, annulla l'atto impugnato;
spese del doppio grado compensate.
Reggio Calabria 2 ottobre 2025
Il Presidente estensore dr.IU ST
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
COSTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3887/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - P.Iva_1
elettivamente domiciliato presso Resistente_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3140/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 1 e pubblicata il 02/05/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220200160821000 CONSORZIO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1340/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: 1) Accogliere l'appello e, quindi, riformare la Sentenza impugnata, e per l'effetto Voglia accogliere il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e revocare totalmente la condanna alle spese di lite, per i motivi meglio esposti in narrativa del presente atto d'appello;
2) In ogni caso, condannare le Appellate al pagamento delle spese competenze e onorari del doppio grado giudizio, oltre rimborso forfetario e CPA e IVA se dovuta, da distrarsi ex art. 93 cpc a favore del sottoscritto procuratore antistatario;
con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio.
Appellato:rigettare l'avverso gravame confermando l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello la signora Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la Sentenza n. 3140/2024 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° di Reggio Calabria
Sez. 1 il 19.04.2024 e depositata/pubblicata in data 02.05.2024 nel ricorso n. 4793/2023 R.G. tra essa Ricorrente_1 ed il Resistente_1 , nonché Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la cartella di pagamento n. 09720220200160821000 afferente alla pretesa di pagamento dei contributi consortili per l'anno 2020, per € 208,88.
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituiva in giudizio l'appellata ADER controdeducendo rispetto a ciascun motivo di gravame.
Restava vicevera contumace il Consorzio di Bonifica Basso Ionio.
All'odierna udienza camerale l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Corretta infatti risulta, ad avviso della Corte, la censura svolta dall'appellante in relazione al capo della sentenza impugnata nella parte in cui pur movendo dal principio di irretrattabilità del credito sancisce l'inammissibilità e l'infondatezza delle doglianze avanzate dall'odierna ricorrente, sostenendo cioè che l'allegazione documentale offerta dal Resistente_1 avesse conclamato una mancata impugnazione di un atto presupposto, autonomamente impugnabile, notificato in precedenza alla cartella di pagamento in contestazione. L'atto prodotto, però, è costituito da un mero sollecito di pagamento solo facoltativamente impugnabile.
Ed invero si deve rilevare che il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, comporta che, se l'atto non viene impugnato (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica. La vana scadenza del termine perentorio per proporre opposizione determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, principio che si applica a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative. Resta in altri termini preclusa la possibilità di far valere, con l'impugnazione di un atto successivo, vizi che avrebbero dovuto costituire oggetto di tempestiva impugnazione dell'atto precedente (così, anche da ultimo, Cass. 22 aprile
2024, n. 10820; Cass. 29 novembre 2021, n. 37259; Cass. 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass. 11 novembre
2016, n. 23046).
Tuttavia il principio illustrato presuppone la possibilità di annoverare l'atto precedente tra quelli elencati nel citato art. 19, per i quali è previsto un obbligo, e non una semplice facoltà, di impugnazione.
Il sollecito di pagamento prodotto è certamente una manifestazione della pretesa tributaria a fronte della quale al destinatario è consentito l'accesso alla tutela giurisdizionale non precluso dalla natura tassativa dell'elenco di cui all'art. 19. Tuttavia esso, che è destinato a “valere quale formale messa in mora del debitore ed interruzione di qualsivoglia eventuale termine di prescrizione e/o decadenza ai sensi e per gli effet-ti degli articoli 1219, 2943 e seguenti del codice civile”, e che contiene “l'espressa avvertenza che in caso di mancato pagamento entro il termine suddetto sarà avviata la procedura di recupero coattivo del credito”, non rientra in alcuna delle categorie espressamente indicate dalla norma. Ne consegue che, pur essendo il sollecito idoneo ad interrompere il termine di prescrizione in quanto manifestazione della pretesa e pur potendo costituire oggetto di impugnazione, la sua mancata impugnazione non ha precluso la possibilità di fare valere successivamente, nel caso specie con l'impugnazione della cartella, eventuali vizi ad esso sottesi come anche la prescrizione eventualmente maturata in precedenza (v. Cass. 17 giugno 2024, n. 16743). In altri termini, se è pur vero che la non appartenenza dell'atto ad una delle categorie indicate nell'art. 19 non ne impedisce comunque l'impugnazione, in quanto estrinsecazione sostanziale della pretesa impositiva in tutti i suoi elementi essenziali, altrettanto indubbio è che tale impugnazione costituisca una “facoltà”, e non un
“onere”; con la conseguenza che l'opzione per la mancata autonoma impugnazione non comporta alcuna decadenza o preclusione. Il destinatario ha facoltà di attendere che la pretesa in questione gli sia manifestata attraverso uno degli atti “tipici” di cui all'art. 19 cit. (ad es. un avviso di accertamento relativo ai presupposti dell'imposizione TARSU/TIA emersi in assenza di dichiarazione iniziale, ovvero in difformità da quest'ultima), oppure, alternativamente, di impugnare la cartella notificata senza pregressa notificazione di altro atto (v.
Cass. 11 maggio 2018, n. 11471).
Nel merito parimenti fondato è quanto dedotto in appello dalla contribuente ovvero che, poichè la base della richiesta consortile è rappresentata dal costo delle opere eseguite dal Consorzio che, dedotta la quota direttamente ottenuta dallo Stato, viene ripartita tra i proprietari beneficiari, in presenza di contestazioni specifiche del contribuente, deve esso ente riuscire a dimostrare di avere effettivamente sostenuto e documentato la spesa. Dimostrazione codesta che, anche per la contumacia in appello, non risulta operata.
Nel caso di specie vi è stata contestazione specifica e documentata da parte dell'odierna appellante, senza che l'ente resistente abbia dimostrato l'avvenuta realizzazione di opere o miglioramenti ai terreni di proprietà della stessa da parte del Consorzio, non risultando nemmeno tali elementi informativi dalla cartella di pagamento, che pertanto deve essere annullata, in riforma della sentenza di primo grado.
La natura della controversia e i differenti arresti di merito sulle questioni sottese giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, annulla l'atto impugnato;
spese del doppio grado compensate.
Reggio Calabria 2 ottobre 2025
Il Presidente estensore dr.IU ST