Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 29
CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Impugnazione atto presupposto

    La Corte ha ritenuto che il sollecito di pagamento prodotto dall'ente non sia un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, pertanto la sua mancata impugnazione non preclude la contestazione della cartella di pagamento successiva, né comporta decadenza o preclusione.

  • Accolto
    Mancanza di prova del sostenimento delle spese

    La Corte ha ritenuto fondata la contestazione, poiché l'ente resistente non ha dimostrato l'avvenuta realizzazione di opere o miglioramenti ai terreni della contribuente, né tali elementi erano desumibili dalla cartella di pagamento.

  • Rigettato
    Compensazione spese legali

    Le spese del doppio grado sono state compensate, data la natura della controversia e i differenti arresti di merito sulle questioni sottese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 29
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 29
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo